Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2020| n. 24957.

Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario. Solo se il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisce l’oggetto di un accertamento incidentale non è imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini, la quale, invece, si giustifica nella diversa ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui la declaratoria di nullità rappresenta l’oggetto di una domanda autonoma (In applicazione degli enunciati principi, la S.C., rigettando il ricorso principale, ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale la corte del merito aveva ritenuto viziata da nullità la sentenza di primo grado in quanto pronunciata senza che nel relativo giudizio fossero stati evocati i singoli condòmini, litisconsorti necessari rispetto alla domanda di nullità del regolamento condominiale, che, come quello oggetto di impugnazione, aveva natura contrattuale).

Ordinanza|9 novembre 2020| n. 24957

Data udienza 3 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Regolamento di condominio – Natura contrattuale – Azione di nullità – Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell’amministratore – Esclusione – Litisconsorzio necessario di tutti i condomini – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14481-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA n. 671/2019 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata ii 26/3/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull’appello che il Condominio di (OMISSIS) aveva proposto nei confronti dei (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale di Palermo in data 1/6/2015, ha dichiarato la nullita’ della sentenza impugnata, rimettendo gli atti al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., ed ha interamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La corte, in particolare, ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse viziata da nullita’ in quanto pronunciata senza che nel relativo giudizio fossero stati evocati i singoli condomini, i quali, invece, sono litisconsorti necessari rispetto alla domanda di nullita’ del regolamento condominiale che, come quello impugnato dall’attrice, ha natura contrattuale.
La corte, infine, ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio dando rilievo, per un verso, “alla natura in rito della… decisione”, e, per altro verso, “all’esito complessivo della lite”.
(OMISSIS), con ricorso notificato l’8/5/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
Ha resistito il Condominio, con controricorso notificato il 23/5/2019, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.
La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo realmente articolato, a fronte dei tre formalmente esposti, la ricorrente principale, lamentando l’errata interpretazione della domanda proposta e la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., ha dedotto che la nullita’ del regolamento condominiale, nella parte in cui, al pari della Delib. che vi dia esecuzione, vieti al condomino il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento ed acqua, non impone la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i condomini ove costituisca l’oggetto di un mero accertamento incidentale.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura processuale del vizio dedotto, dimostrano che, ad onta di quanto sostenuto in ricorso, (OMISSIS), con atto di citazione notificato al solo amministratore del condominio, aveva formalmente domandato al tribunale non solo di “ritenere illegittima la Delib.” con la quale l’assemblea, in data 15/10/2013, aveva deciso, a maggioranza, il rigetto della richiesta dalla stessa formulata di “convalida del distacco dell’impianto di riscaldamento ed acqua centralizzato” ma anche la “declaratoria di nullita’ del regolamento condominiale, laddove impone il pagamento forfettario del consumo dell’acqua e non in ragione dei consumi effettivi e laddove non consente il distacco dall’impianto centralizzato del riscaldamento e dell’acqua calda (pur essa forfettizzata)…”.
2.3. Ora, il regolamento di condominio (che, com’e’ rimasto incontestato nel caso di specie, abbia natura contrattuale), quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioe’ pluralita’ di parti e scopo comune, con la conseguenza che l’azione volta ad ottenere la declaratoria di nullita’, totale o parziale, del regolamento medesimo e’ esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o piu’ condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario (Cass. n. 12850 del 2008).
2.4. La pronuncia con la quale la corte d’appello ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio, rispetto a tale domanda, di tutti i condomini e’, dunque, senz’altro corretta. Invero, solo se il riscontro della eventuale nullita’ del regolamento costituisce l’oggetto di un accertamento incidentale non e’ imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini, la quale, invece, “si giustifica nella diversa ipotesi in cui la declaratoria di nullita’ rappresenta – come e’ accaduto nel caso di specie – l’oggetto di una domanda autonoma” (Cass. n. 11970 del 2017, in motiv.).
2.5. Ne’ rileva il fatto che, come prima evidenziato, l’attrice avesse domandato anche di “ritenere illegittima la Delib. opposta”, vale a dire la deliberazione con la quale l’assemblea, in data 15/10/2013, aveva deciso, a maggioranza, il rigetto della richiesta dalla stessa formulata di “convalida del distacco dell’impianto di riscaldamento ed acqua centralizzato”. In tema di condominio, invero, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente ai condomini assenti e ai dissenzienti (nonche’ ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullita’) e ognuno puo’ esercitare l’azione verso il condominio rappresentato dall’amministratore (che ha un’esclusiva legittimazione passiva al riguardo: Cass. n. 8286 del 2005), senza necessita’ di chiamare in causa gli altri condomini non mpugnanti (cfr. Cass. n. 13331 del 2000; Cass. n. 10866 del 2016, in motiv.), pur quando si tratti, come nel caso in esame, di Delib. che costituisca esecuzione di una clausola del regolamento condominiale del quale si assuma la nullita’.
2.6. Ed e’ noto che, in linea di principio, in presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d’appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si e’ verificato il detto vizio (Cass. n. 19210 del 2016). Tuttavia, ove esista un rapporto di dipendenza tra due o piu’ cause, per la natura propria della situazione giuridica controversa ovvero – come nel caso di specie – per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell’una (azione di nullita’ del regolamento condominiale) funge da presupposto logico della decisione dell’altra (impugnazione della Delib. assembleare che ne costituisce l’esecuzione), la necessita’ di evitare giudicati contrastanti sul medesimo oggetto determina l’insorgenza di un vincolo d’inscindibilita’ tra i relativi giudizi (cfr. Cass. n. 15624 del 2002; Cass. n. 22372 del 2013) con la conseguenza che, ove il giudice d’appello abbia ritenuto che una di tali cause (l’azione di nullita’ del regolamento condominiale), per la pretemissione di un litisconsorte necessario, sia stata decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, la prosecuzione unitaria delle cause (compresa, dunque, l’impugnazione della Delib. assembleare) e’ necessaria, oltre che in fase di gravame e nel giudizio di rinvio, anche nel giudizio innanzi al giudice di primo grado cui gli atti siano stati rimessi ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..
2.7. La sentenza della corte d’appello, li’ dove ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, si sottrae, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente giacche’, mantenendo nel simultaneus processus la trattazione tanto della domanda di nullita’ del regolamento condominiale, quanto della domanda di annullamento della Delib. assembleare, si e’ attenuta ai principi sopra richiamati.
3. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente incidentale, lamentando la violazione del principio di soccombenza, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto, per la natura in rito della decisione assunta, di compensare le spese processuale di entrambi i gradi di giudizio, laddove, in realta’, l’accoglimento dell’eccezione sollevata dal Condominio da parte del giudice ha determinato la soccombenza in giudizio dell’altra parte la quale, pertanto, a noma dell’articolo 91 c.p.c., avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese maturate sia nel giudizio d’appello, che nel precedente grado.
4.1. Il motivo e’ fondato.
4.2. Ai fini del regolamento delle spese processuali,
infatti, la soccombenza puo’ essere determinata, anziche’ da ragioni di merito, anche da ragioni di carattere processuale (cfr. Cass. n. 10911 del 2001). D’altra parte, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica e, come tale, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310 del 2017; Cass. n. 14411 del 2016).
4.3. La corte d’appello, quindi, li’ dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha dato rilievo, per un verso, “alla natura in rito della… decisione”, e, per altro verso, “all’esito complessivo della lite” senza altro chiarimento esplicativo, non si e’, evidentemente, attenuta ai principi esposti. D’altra parte, il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullita’ che ha determinate il rinvio (Cass. n. 14495 del 2017).
5. La sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, dev’essere in parte qua cassata. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte provvede alla liquidazione, come da dispositivo, delle spese maturate nel giudizio d’appello, rimettendo, invece, al tribunale di Palermo, quale giudice gia’ investito ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., la regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte, infine, da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’appellata (OMISSIS) al pagamento, in favore del Condominio, delle spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 6.000,00, per compensi, oltre rimborso del contributo unificato versato, accessori e spese generali nella misura del 15%; rimette al tribunale di Palermo, quale giudice gia’ investito ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., la regolazione delle spese del giudizio di primo grado; condanna la ricorrente a rimborsare al Condominio le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00, oltre rimborso del contributo unificato versato per il ricorso incidentale, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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