L’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2020| n. 25017.

L’esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell’esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall’art. 339 c.p.c.

Ordinanza|9 novembre 2020| n. 25017

Data udienza 15 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Rimborso di somme spese dal condomino – Decisione della causa secondo equità – Violazione – Sussistenza della equità integrativa – Inapplicabilità dei limiti di appellabilità di cui all’art. 339 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6083/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza del tribunale di Ferrara n. 1081/2015, depositata in data 9.12.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.9.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha adito il giudice di pace di Ferrara, istando per condanna del Condominio (OMISSIS) al rimborso di Euro 2556,00, quale quota dei costi di esecuzione dei lavori ad un muro divisorio comune e alla relativa recinzione metallica, o, in subordine, al versamento di detto importo a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda per il minor importo di Euro 1500,00 ai sensi dell’articolo 2041 c.c., compensando le spese processuali.
L’impugnazione proposta dal (OMISSIS) e’ stata dichiarata inammissibile.
Secondo il giudice di secondo grado, ne’ la qualificazione della domanda, quale richiesta di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ne’ il fatto che il giudice di primo grado avesse deciso secondo equita’ erano stati contestati, e pertanto, non avendo il (OMISSIS) censurato la violazione dell’articolo 113 c.p.c., comma 2 e articolo 114 c.p.c., l’appello era stato erroneamente indirizzato contro una pronuncia adottata secondo equita’ ma per motivi diversi da quelli proponibili ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., comma 3.
Per la cassazione della sentenza di appello (OMISSIS) ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso e con memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 339 c.p.c. e la nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la domanda, in quanto diretta ad ottenere il pagamento di una somma superiore ad Euro 1100,00, eccedeva l’ambito del giudizio secondo equita’ e, pertanto, la pronuncia di primo grado era appellabile anche per motivi di diversi a quelli indicati dall’articolo 339 c.p.c., comma 3.
Il secondo motivo, proposto in via condizionata, denuncia la violazione dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza ritenuto inammissibile i motivi di appello, non considerando che l’appellante aveva censurato anche l’omessa pronuncia e l’errata compensazione delle spese processuali, questioni deducibili in secondo grado anche in caso di decisione adottata secondo equita’.
2. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento della seconda censura.
Dalla stessa motivazione della sentenza di appello e’ dato rilevare che il ricorrente aveva chiesto la condanna del Condominio al pagamento di Euro 2556,00, pari alla meta’ dei costi sostenuti per l’effettuazione degli interventi alla recinzione e al muro comune (cfr. sentenza, pag. 1).
Il Giudice di pace ha condannato il Condominio (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 1500,00, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa (cfr. sentenza di primo grado, pag. 5).
Non si rinviene nella pronuncia di primo grado alcun passaggio della motivazione dal quale possa trarsi argomento per sostenere che il giudice di pace abbia stabilito che il valore della domanda non eccedeva l’importo di Euro 1100,00 o che si versava nelle altre ipotesi in cui la causa deve essere definita secondo equita’ e, di conseguenza, il fatto che il (OMISSIS) non avesse censurato in appello la violazione degli articoli 113 e 114 c.p.c., non poteva precludere l’esame dei motivi di impugnazione.
E’ difatti innegabile che nel quantificare l’importo spettante al ricorrente, il primo giudice abbia fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. e all’equita’ integrativa, non a quella necessaria ex articolo 113 c.p.c..
Come gia’ stabilito da questa Corte, l’esercizio del potere discrezionale di liquidazione in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., espressione del piu’ generale potere di cui all’articolo 115 c.p.c., da’ luogo non gia’ ad un giudizio di equita’, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita’ giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell’esercizio di tale potere non e’ assoggettata ai limiti di appellabilita’ previsti dall’articolo 339 c.p.c. (Cass. 21103/2013).
Non essendo la domanda di valore superiore ad Euro 1100,00, l’appello era proponibile anche per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 339 c.p.c., comma 3.
Difatti, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene solo in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (da determinare ai sensi degli articoli 10 c.p.c. e segg.) e all’eventuale natura del rapporto contrattuale dedotto (ove non si tratti di contratto di massa), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisorio adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi, qui non sussistenti, in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o quando quest’ultima riguardi un contratto concluso con le modalita’ di cui all’articolo 1342 c.c. (Cass. s.u. 13917/2006; Cass. 26518/2009; Cass. 11361/2010).
Segue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in persona di altro Giudice, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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