Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19298.
Il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l’ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero “post factum” irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
Sentenza|17 maggio 2021| n. 19298. Il reato di turbata libertà degli incanti
Data udienza 16 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Gara pubblica – Turbativa – Reato ex art. 353 c.p. – Membri commissione – Collusione tra stazione appaltante e aggiudicataria – Modus operandi – Prescrizione – Termine – Sospensione – Reato prescritto – Impugnazione parte civile – Vizio di travisamento della prova per omissione – Configurabilità – Condizioni – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Nonche’ dalla parte civile:
3. Associazione Trento Rise;
nel procedimento a carico di:
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/01/2020 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dall’Associazione (OMISSIS) con l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per (OMISSIS) con riferimento agli interessi civili, noche’ il rigetto degli altri ricorsi;
udita la parte civile, avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che si riporta alla memoria depositata; avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso e comunque per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il reato di turbata libertà degli incanti
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili per i reati agli stessi rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia e il solo (OMISSIS) anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, in favore della parte civile Associazione (OMISSIS).
1.1. In particolare, in primo grado gli imputati erano stati dichiarati responsabili:
– (RGNR 5148/2014) (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p., e articolo 353 c.p., commi 1 e 2, per aver, in concorso tra loro e con altri, il primo, dipendente di (OMISSIS), e il secondo, dipendente di Informatica Trentina, ed entrambi quali membri della commissione di valutazione nell’ambito della procedura di una gara pubblica, denominata PCP Modelli, e quindi preposti alla gara, turbato, con mezzi fraudolenti, la regolarita’ della predetta gara, indetta dall’Associazione (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)) con avviso di gara del 6 giugno 2012 ed illecitamente aggiudicata alla societa’ (OMISSIS) s.r.l.;
– (RGNR 5148/201) (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p., e articolo 353 c.p., commi 1 e 2 per aver, in concorso con altri, quale direttore generale della Provincia Autonoma di Trento (di seguito PAT), abusando della sua autorita’ e intervenendo con indebite pressioni in una procedura alla quale era estraneo, concorreva a turbare la gara pubblica (OMISSIS), sopra indicata, favorendo l’indebita aggiudicazione a favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in termini economicamente vantaggiosi per quest’ultima;
– (RGNR 1786/2016 capo 1) (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui agli articoli 110 e 479 c.p., perche’ in concorso tra loro e con altro imputato giudicato separatamente, in qualita’ rispettivamente il primo di Presidente e il secondo di componente della commissione di gara di cui sopra, attestavano il falso in ordine ai tempi e ai modi di convocazione della commissione e alle relative attivita’ compiute nei verbali di gara;
– (RGNR 1786/2016 capo 2) (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 353 c.p., commi 1 e 2, per aver, in concorso tra loro e con altri imputati giudicati separatamente, in qualita’ rispettivamente il primo di Presidente e il secondo di componente della commissione di gara, turbato, con collusione e mezzi fraudolenti, la regolarita’ di una gara pubblica (denominata (OMISSIS)), indetta dall’Associazione (OMISSIS), determinando un evidente e consapevole vantaggio a favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l,;
– (RGNR 1786/2016 capo 3) (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 353 c.p., commi 1 e 2, per aver, in concorso tra loro e con altri giudicati separatamente, in qualita’ di preposti di fatto alla gestione contrattuali dell’associazione pubblica (OMISSIS), ideavano e predisponevano, in violazione della normativa sull’affidamento dei contratti ad evidenza pubblica e per coprire fraudolentemente prestazioni gia’ rese per altro settore in assenza di contratto, un atto di sottomissione in cui incaricavano la societa’ (OMISSIS) s.r.l. di “servizi aggiuntivi” al contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione della gara (OMISSIS) (17 gennaio 2013).
Il reato di turbata libertà degli incanti
1.2. Sull’appello degli imputati, la Corte di appello cosi’ riformava parzialmente le statuizioni di condanna:
– dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine ai capi 1) e 2) sub RGNR 1786/2016 per estinzione dei reati per prescrizione;
– assolveva i suddetti imputati dal capo 3) sub RGNR 1786/2016 per non aver commesso il fatto;
– assolveva (OMISSIS) dall’unico reato allo stesso ascritto per non aver commesso il fatto;
– rideterminava per (OMISSIS) e (OMISSIS) la pena residua per il residuo reato di cui all’articolo 353 c.p. sub RGNR 5148/2014, previa esclusione dell’aggravante dell’articolo 353 c.p., comma 2 e con la concessione delle attenuanti generiche;
– revocava quindi le statuizioni civili di condanna, con conferma nel resto.
1.3. Da quanto emerge dalle sentenze di merito, a cavallo tra il 2010 e 2011 aveva preso corpo un progetto di riorganizzazione e innovazione generale della Provincia autonoma di Trento, affidato alla direzione generale presieduta da (OMISSIS).
Nel 2010 l’Universita’ di Trento e la fondazione (OMISSIS) avevano costituito l’associazione (OMISSIS) con lo scopo di creare attraverso di essa nel territorio Trentino un polo di eccellenza nella ricerca, innovazione e alta formazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il reato di turbata libertà degli incanti
Precedentemente e fino alla costituzione di (OMISSIS), la gestione dell’innovazione e della ricerca per la Provincia, come anche dei relativi appalti nel settore, era stata affidata a Informatica Trentina, costituita nel 1983 su iniziativa della Provincia e di altri enti del Trentino.
(OMISSIS), all’epoca dei fatti di cui alle imputazioni, era un dipendente di (OMISSIS) con il ruolo di direttore Area business e (OMISSIS) era un dipendente di (OMISSIS).
Tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012, (OMISSIS) aveva promosso due gare denominate per comodita’ “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.
Per la prima gara (“Modelli organizzativi e di processo abilitanti il trasferimento tecnologico e l’applicazione di soluzioni innovative”) era stata scelta la tipologia “pre-commercial procurement”, ovvero una gara ad evidenza pubblica di tipo Europeo, disciplinata da fonti comunitarie e che in Italia non aveva una compiuta regolamentazione, risultando soggetta, per orientamento giurisprudenziale, ai principi generali dettati dall’articolo 27 del Codice degli appalti (per i c.d. “contratti esclusi”).
Si trattava di un particolare appalto pubblico utilizzato solo per contratti di ricerca e sviluppo tecnologico, che, per le loro peculiarita’ (la presenza di un’elevata percentuale di insuccesso in ordine alla commercializzazione del prodotto), prevedono che la P.A. partecipi alle spese e divida rischi con le ditte partecipanti.
Il modello di gara prevede varie fasi: la pubblicazione dell’avviso pubblico per la partecipazione, in cui sono richiesti alcuni requisiti per una prima scrematura; la fase del dialogo con le imprese che presentano una proposta; l’aggiudicazione dell’offerta piu’ vantaggiosa; la stipula dell’accordo quadro tra l’aggiudicataria e la stazione appaltante.
Entrambe le gare in esame erano state aggiudicate alla societa’ (OMISSIS), che gia’ in passato risultava aggiudicataria di numerosi appalti da parte della Provincia.
Quanto alla gara “(OMISSIS)” erano emerse anche anomalie formali: nel bando (pubblicato il 6 giugno 2012) la (OMISSIS) si era riservata di intraprendere il dialogo anche con una sola ditta partecipante; non era stato pubblicato il bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale UE, cosi’ da evitare di allargare il numero delle concorrenti (oltre a (OMISSIS) si presentava solo la societa’ (OMISSIS)); non erano state invitate alla gara almeno 5 imprese; si era utilizzato impropriamente il modello PCP per affidare una attivita’ di “consulenza” (esclusa dal campo di sua applicazione).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Secondo il primo Giudice, la vicenda relativa alle posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) andava inquadrata alla luce delle condotte poste in essere dai coimputati, alcuni giudicati separatamente, ovvero della scelta fatta “a tavolino” da (OMISSIS) (rappresentante di (OMISSIS)), (OMISSIS) (Presidente di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (direttore generale PAT) di ricorrere al modello PCP, che lasciava ampi spazi di manovra alla stazione appaltante nella scelta del contraente, non essendo compiutamente disciplinata a livello nazionale, per affidare un’attivita’ di mera consulenza.
Lo stesso bando si presentava volutamente estremamente generico, cosi’ da essere gestibile e modulabile e cosi’ da consentire alla societa’ (OMISSIS) di plasmarne il contenuto e l’offerta in funzione della sua scontata aggiudicazione (in tal senso deponeva la mail inviata il 2 gennaio 2012 da (OMISSIS) a (OMISSIS) della (OMISSIS)).
Le prove delle collusioni tra la stazione appaltante e la aggiudicataria (OMISSIS) erano rinvenute negli incontri intervenuti sin dal dicembre 2011 tra esponenti della seconda e gli intranei (OMISSIS) e (OMISSIS), volti alla predisposizione di una bozza del bando di gara del (OMISSIS). All’esito di tali contatti la (OMISSIS) aveva preparato una bozza del bando che era stata fatta circolare per l’approvazione da parte degli esponenti della stazione appaltante (le mail e le prove documentali avevano rivelato i contributi forniti da (OMISSIS) per la stesura e l’invio della versione finale a (OMISSIS), che poi la inviera’ in una versione – l'(OMISSIS) ufficiale di gara sostanzialmente uguale al presidente di (OMISSIS), (OMISSIS)).
La collusione era altresi’ dimostrata dalla conoscenza da parte di (OMISSIS) di aspetti interni e riservati della gestione della gara, come la data prevista per la pubblicazione (che inizialmente era stata fissata in altra data).
Il reato di turbata libertà degli incanti
La turbativa non si era arrestata alla sola predisposizione del bando, ma aveva riguardato anche la esclusione dell’unica partecipante concorrente, la (OMISSIS) (decretata nella seduta del 18 febbraio 2013 dalla commissione di pre-qualifica, formata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), favorita dalla fumosita’ del bando e motivata con ragioni pretestuose volte a penalizzare la suddetta societa’. La decisione della commissione, come emergeva dalle mail e dalla documentazione acquisita, era stata il frutto di una concertazione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in condivisione con (OMISSIS) e (OMISSIS). Per garantirsi il risultato era stata inserita in Commissione la funzionaria (OMISSIS), per sua ammissione all’oscuro ed incompetente, mentre l’unica voce contraria, (OMISSIS) (che aveva espresso le sue perplessita’ a (OMISSIS) sui provvedimenti che si stavano adottando). era stata “sterilizzata”, convocando artatamente la commissione quando era certa la sua assenza (era in servizio a Roma, come dallo stesso dichiarato), pur facendolo risultare presente nel verbale. La decisione del 18 febbraio 2013 era stata predisposta da (OMISSIS) in anticipo (almeno il 6 febbraio 2013) e fatta pervenire solo ad alcuni membri della commissione ((OMISSIS) e (OMISSIS)).
Il ruolo attivo di (OMISSIS) e (OMISSIS) veniva a terminare in questa fase, proseguendo l’azione di turbativa ad opera di altri imputati.
Quanto alla posizione di (OMISSIS) (direttore generale (OMISSIS)), la sentenza di primo grado aveva evidenziato il suo coinvolgimento sin dalle prime battute nella turbativa, come documentato dai contatti e dagli incontri avvenuti tra lui e altri imputati, come (OMISSIS) (Presidente di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (rappresentante di (OMISSIS)).
1.4. In sede di appello, quanto al reato di turbativa riferito alla gara (OMISSIS), la Corte di appello respingeva le doglianze difensive, volte a escludere la qualifica soggettiva pubblica della stazione appaltante, nonche’ ribadiva la penale responsabilita’ dei due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), dei quali definiva il ruolo assunto nella vicenda, circoscrivendolo e delimitandolo alle sole fasi della predisposizione dell’avviso di gara e della partecipazione alla commissione di prevalutazione (essi si erano limitati ad operare sulla base di direttive che “via via” ricevevano dai loro vertici, prestandosi coscientemente ad una serie di condotte macroscopicamente illegittime).
Il reato di turbata libertà degli incanti
A diverse conclusioni perveniva la Corte di appello in relazione alla posizione di (OMISSIS), ritenendo dirimenti le plausibili spiegazioni alternative fornite dalla difesa alla lettura in chiave accusatoria delle evidenze (prevalentemente di tipo documentale) poste dal primo giudice a suo carico.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati e la parte civile, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
3. Ricorso dell’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) (per il solo capo per il quale e’ intervenuta condanna).
3.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 110 e 353 c.p. e vizio di motivazione.
La figura del concorso di persone nel reato e’ stata applicata con riferimento alla posizione del ricorrente, distorcendo il sistema di imputazione del fatto sotto il profilo soggettivo e oggettivo della condotta.
Il contributo del ricorrente nella turbativa della gara e’ consistito nel predisporre l’offerta tecnica per il bando e nel partecipare alla commissione di gara “prevalutativa” e queste condotte andavano valutate sotto il profilo materiale e causale e dell’elemento psicologico – temi del tutto ignorati dal primo giudice e che la Corte di appello ha di fatto bypassato.
La buona fede del ricorrente era fondata sui seguenti punti:
– il ricorso allo strumento del PCP non era uno schema procedimentale tipico dell’evidenza pubblica ed era stato presentato al ricorrente come la chiave di volta della missione di TR indipendentemente dal sistema e dalle regole del codice dei pubblici appalti; questa logica era coerente con le informazioni in suo possesso (contratto privatistico di assunzione; la logica del dialogo pre-gara con le aziende; la caratteristica della procedura che vedeva ll’interesse comune nel progetto tra stazione appaltante e societa’ aggiudicataria; il bando prevedeva condizioni atte a consentire la selezione di piu’ aziende, come di fatto avvenuto con la prevalutazione).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Quanto alla genericita’ dell'(OMISSIS) redatto dal ricorrente, va rilevato che giammai questi vi aveva lavorato direttamente con la societa’ aggiudicataria e che la sua genericita’ era avulsa da contesti collusivi: tale peculiarita’ era piuttosto una esigenza presentata al ricorrente come una specifica e peculiare direttiva di (OMISSIS) in questo campo.
La motivazione e’ contraddittoria quanto agli eventi successivi alla fuoriuscita del ricorrente da (OMISSIS) (la societa’ aggiudicataria ebbe a falsificare l’attestazione del possesso dei requisiti tecnici richiesti).
La Corte di appello ha poi dato per accertata la sovrapposizione tra il draft elaborato dalla societa’ aggiudicataria e l'(OMISSIS) redatto dal ricorrente, ignorando in motivazione le significative differenze concettuali tra i due atti, valorizzate dalla C.T. della difesa in atti.
Il ricorrente non era consapevole della natura pubblica della gara, stante le peculiarita’ del (OMISSIS) e la assenza di competenze legali del predetto, che si affidava all’ufficio legale della (OMISSIS).
Andava considerato che difettava una normativa nazionale sul (OMISSIS).
Dopo la fuoriuscita del ricorrente vi e’ stato un non trascurabile cambiamento di rotta del progetto (da innovazione organizzativa a innovazione consulenziale).
Quanto al ruolo svolto nella commissione di pre-qualifica, era previsto dal bando il dialogo con le aziende che avessero presentato una offerta idonea prima dell’avvio della procedura di gara in senso stretto (in tal senso e’ erronea la affermazione della Corte di appello che ha attributo alla commissione il compito esclusivo di verificare il possesso dei requisiti di base per accedere al dialogo concorrenziale).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Come affermato dal prof. (OMISSIS), cattedratico di diritto costituzionale ancorche’ coinvolto nel presente procedimento, la commissione in esame non ha alcuna valenza giuridica esterna alla gara, ponendosi fuori di essa che ha inizio solo con l’invito al dialogo.
Il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nella procedura si riflette anche sul dolo.
Quanto al parere espresso dal ricorrente in questa fase di portare avanti nella successiva fase di gara la sola (OMISSIS) era comunque pari a quello di altri commissari ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), non risultando significativo il diverso parere offerto dall’ing. (OMISSIS) di prudenza nello scegliere una, anziche’ entrambe le aziende.
La decisione fu quindi assunta dalla maggioranza dei commissari e non dal solo ricorrente. In caso la scelta su (OMISSIS) fu semplicemente il frutto del convincimento della idoneita’ di tale azienda assunto genuinamente, non essendovi invece prova di forzature illecite.
Quello che ha maggior rilievo a favore del ricorrente e’ la sua fuoriuscita da (OMISSIS) che rende insostenibile la tesi del concorso nel reato consumatosi con l’aggiudicazione, posto che come la stessa Corte di appello ha accertato non vi e’ stata alcun ruolo del predetto nella fase successiva alla sua fuoriuscita.
La Corte di appello ha costruito il concorso nella condivisione del progetto illecito per far risultare aggiudicataria la (OMISSIS). Condivisione che tuttavia risulta apoditticamente affermata.
L'(OMISSIS) era stato redatto in modo si’ da influenzare la gara, ma secondo regole lecite.
Non vi e’ prova nella fase di pre-valutazione di indebite pressioni sulla sua figura per influenzarne illecitamente l’operato, non avendo valore sintomatico la sola esclusione dell’altra societa’ concorrente.
In ordine alla consumazione del reato va evidenziato che la fase iniziale della procedura alla quale ebbe a partecipare il ricorrente riguardava soltanto l’avviso rivolto a ricevere project purposal nei quali era vietato indicare proposte economiche (quindi non era un’offerta da contrattualizzare) e che poteva anche concludersi con la decisione di (OMISSIS) di non avviare il dialogo e la stessa procedura.
Una volta rassegnate le dimissioni (esecutive a far data dal 19 maggio 2013), il ricorrente non ha partecipato ad alcun segmento della gara vera e propria.
3.2. Violazione di legge con riferimento agli articoli 114 e 62-bis c.p. e vizio di motivazione sulla attenuante della minima partecipazione e alla riduzione per le attenuanti generiche.
3.3. Violazione di legge con riferimento all’articolo 597, comma 3, c.p.p. e alla pena pecuniaria rideterminata in appello e vizio di motivazione sul punto.
4. Ricorso degli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) difensori di (OMISSIS).
4.1. Violazione di legge per aver affermato la responsabilita’ del ricorrente per il reato di cui all’articolo 353 c.p. in relazione all’associazione (OMISSIS) non qualificabile come ente pubblico.
Il reato di turbata libertà degli incanti
Le censure riguardano il capo per il quale e’ intervenuta condanna, ovvero la gara (OMISSIS), tuttavia sono fatte le seguenti precisazioni: la associazione (OMISSIS) e’ stata anche per le altre imputazioni, oggetto di proscioglimento per prescrizione, erroneamente considerata ente pubblico; le ragioni dell’assoluzione saranno richiamate per contestare le argomentazioni per la condanna.
Quanto alla natura della stazione appaltante, e’ stato accertato che essa era stata costituita come ente di diritto privato;. operava con strumenti di diritto privato e con soggetti privati; e’ stata considerata ente privato anche dalla stessa P.A. (con esclusione della stessa dal sistema CONSIP). Tali punti sono stati bypassati dai Giudici di merito per accedere ad una qualifica “sostanzialmente pubblicistica” dell’ente, utilizzando un orientamento emerso in giurisprudenza solo successivamente ai fatti di imputazione sotto la spinta del legislatore Europeo.
Peraltro, la soluzione appare censurabile sotto due profili: in primo luogo la Corte di appello ha mal interpretato gli indicatori della natura pubblicistica dell’ente; in secondo luogo, dando atto della tesi emersa soltanto dopo la consumazione dei fatti, non ha considerato che tale ricostruzione veniva a riflettersi sull’elemento psicologico e sulla prevedibilita’ della conoscibilita’ del precetto penale.
Sotto il primo aspetto, la Corte di appello ha erroneamente svalutato il contenuto dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che dimostravano che l’associazione non perseguisse finalita’ strettamente pubblicistiche e che non vi fosse alcuna deroga alla disciplina comune delle associazioni private (cosi’ era di rilievo l’indipendenza degli organi societari).
Quanto alla partecipazione pubblica dell’Universita’ di Trento e della Fondazione (OMISSIS), si trattava di dato contingente, essendo sempre possibile il loro recesso come associati.
In ordine al finanziamento prevalente dello Stato, va osservato che si trattava di una convenzione con la PAT per progetti di ricerca per il periodo 2011-2014 che non poteva comprovare la natura pubblica dell’ente (non vi era obbligo per il socio pubblico di ripianare le perdite).
4.2. Violazione dell’articolo 5 c.p., articolo 7 CEDU e articolo 117 Cost. per aver affermato la responsabilita’ del ricorrente per il reato di cui all’articolo 353 c.p. nonostante la impossibilita’ di conoscere ex ante la rilevanza penale del precetto e quindi della sua condotta.
Sulla natura degli enti pubblici trasformati in soggetti di diritto privato la giurisprudenza ha reso divergenti orientamenti: dal riconoscimento della natura esclusivamente privata (sin dalla sentenza del 1987 Lucarelli e consolidatosi fino al 2009) si e’ poi pervenuti, a fronte di insanabile contrasto, al pronunciamento delle Sezioni Unite del 2012, Caltagirone, che ha fornito una lettura sostanziale della natura ente pubblico, conferendo alla vesite formale valore neutro.
Al momento della consumazione del fatto nel caso in esame (6 giugno 2012) non era ancora rilevante penalmente la condotta ascritta al ricorrente in quanto tutte le pronunce richiamate dai Giudici di merito erano tutte ad essa posteriori (la pronuncia delle Sezioni unite e’ stata resa nel settembre 2012).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Pertanto, vengono in considerazione sia l’articolo 5 c.p., cosi’ come riscritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1988, e la scusabilita’ dell’ignoranza se attribuibile ad un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale l’agente abbia tratto il convincimento della liceita’ del suo comportamento (Sez. Unite 1994); sia l’articolo 7 CEDU che richiede la prevedibilita’ del precetto penale anche nella sua interpretazione giurisprudenziale (in tal senso si pone la sentenza della Corte EDU nel caso Contrada c. Italia del 2015; nonche’ le sentenze della Corte UE, 8 febbraio 2007, Groupe Danone, e 28 giugno 2005, cause riunite).
Tale orientamento, volto a privilegiare una lettura dinamica del principio di legalita’, conferendo rilevanza alla interpretazione vigente del precetto penale, trova riconoscimento anche nella sentenza n. 230 del 2012 della Corte costituzionale e nelle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Unite del 2020, Beschi).
4.3. Violazione degli articoli 110 e 353 c.p. con riferimento alla rilevanza causale della condotta del ricorrente ai fini dell’alterazione della gara e alla sussistenza del dolo del reato e omissione di motivazione.
E’ stato accertato che il ricorrente aveva partecipato soltanto alla fase preparatoria che esulava dalla gara vera e propria, tanto che era stata esclusa l’aggravante dell’articolo 353 c.p., comma 2 perche’ non preposto alla gara; che egli non era intervenuto nella fase in cui erano state raggiunte le intese di massima per alterare la gara in modo da favorire la societa’ (OMISSIS) (condotta attribuita ad altri soggetti che avrebbero con condotte indipendenti e determinanti favorito l’aggiudicazione).
La Corte di appello ha quindi ritenuto che l’apporto alla turbativa attribuibile al (OMISSIS) fosse consistito nella redazione del bando di gara (rectius avviso di partecipazione) di concerto con la (OMISSIS), in termini volutamente generici cosi’ da poter poi riempirne i contenuti a piacimento;): se cosi’ fosse, si tratterebbe di condotta inopportuna ma non influente sulla gara, posto che in tal modo si consentiva in via potenziale la partecipazione di un numero maggiore di partecipanti; in ogni caso tale condotta non ha favorito la (OMISSIS), tanto che gli imputati dovettero ricorrere alla falsificazione proprio per ottemperare ai requisiti tecnici richiesti dal bando.
La Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente avesse contribuito alla turbativa anche attraverso la sua partecipazione alla commissione di pre-valutazione, e segnatamente nell’aver escluso dalla fase di dialogo la societa’ (OMISSIS) e nell’aver escluso de facto l’opinione dissenziente del Dott. (OMISSIS), unica voce dissonante, dato per presente e votante ad una seduta nella quale non aveva partecipato.
Quanto alla (OMISSIS), non e’ stato accertato se tale societa’ fosse in possesso dei requisiti di partecipazione e quindi illegittima la sua esclusione; in ogni caso i Giudici di merito stigmatizzano la opportunita’ di anticipare tale esclusione gia’ nella fase di prevalutazione, mentre la decisione di escluderla dalla fase di dialogo competitivo fu pacificamente condivisa anche dallo stesso (OMISSIS) (la sua estromissione riguarda la mera sottoscrizione successiva del verbale).
Cosi’ inquadrata la condotta tenuta dal ricorrente, va escluso che la stessa abbia avuto una concreta influenza sulla regolarita’ della procedura, considerato viepiu’ che egli era soggetto extraneus alla gara.
La norma penale richiede invero un indissolubile collegamento tra le condotte tipizzate e l’evento che ne deve scaturire, l’effettivo inquinamento del meccanismo procedurale avviato dalla P.A. per la selezione del contraente (impedimento o turbamento della gara, allontanamento degli offerenti).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Va poi considerato che gli stessi argomenti utilizzati dalla Corte di appello per l’assoluzione per le altre ipotesi delittuose dovevano militare anche per una identica soluzione per il capo in esame (non attribuibilita’ della scelta della procedura al ricorrente; egli operava sulla base di direttive dei vertici). L’unico elemento differente e’ nel grado di illegittimita’ della procedura, posto che a fronte di macroscopiche anomalie egli non avrebbe potuto non percepire il disvalore della sua condotta e avrebbe dovuto opporre un rifiuto alla sua partecipazione.
In tal modo la condotta finisce per connotarsi di connotati para colposi, a fronte di una condotta penalmente rilevante dolosa e caratterizzata da frode, e per fondarsi su una apodittica formula del “non poteva non percepire”.
4.4. Violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’articolo 353 c.p. anziche’ in quella ex articolo 353-bis c.p.. In modo sbrigativo e censurabile la Corte di appello ha liquidato la questione. Eppure, andava considerato che l’apporto dell’imputato era stato posto nella fase prodromica della procedura e era diretto alla predisposizione del bando.
Le altre condotte che aveva inciso nella gara vera e propria erano indipendenti ed eterogenee.
4.5. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’articolo 133 c.p., per aver la Corte di appello valutato due volte lo stesso elemento ai fini della determinazione della pena.
5. Ricorso dell’avv. (OMISSIS), difensore e procuratore speciale della parte civile, Associazione (OMISSIS) in liquidazione (avverso la assoluzione di (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 353 c.p. per non aver commesso il fatto).
5.1. Violazione dell’articolo 110 c.p..
L’assoluzione di (OMISSIS) deriva da una nozione molto ristretta di concorso di persone nel reato accolta dalla Corte di appello.
Il predetto risulta soggetto attivo essenziale, decisivo in plurimi e delicati momenti di fibrillazione del progetto di turbativa dolosa della procedura di gara.
Sono plurime le risultanze, che si allegano, che dimostrano non solo le interferenze del (OMISSIS) nella procedura (OMISSIS) ma anche al buon esito delle stessa.
Ne risulta un suo ruolo essenziale (come promotore, gerarchicamente sovraordinato) per il perfezionamento dell’accordo illecito.
5.2. Vizio di motivazione.
Il reato di turbata libertà degli incanti
La Corte di appello ha valutato per giungere all’assoluzione elementi secondari e in se’ non indicativi, mentre ha trascurato elementi a carico del (OMISSIS), che il primo giudice aveva considerato come prove di partecipazione del predetto al fatto illecito.
In particolare, la Corte di appello si e’ confrontata solo con alcuni degli elementi probatori considerati dal primo giudice, attribuendo loro valore diverso:
– la cena del primo dicembre 2011 (secondo il primo giudice essa aveva avuto ad oggetto la procedura (OMISSIS); per la Corte di appello non era l’oggetto della cena, nella quale si era solo parlato genericamente dello strumento (OMISSIS); la Corte di appello peraltro conferisce rilevanza alle dichiarazioni di (OMISSIS) intrinsecamente inattendibili in quanto era soggetto indagabile e in posizione delicata; vi erano invece plurimi dati che confermavano l’importanza dell’incontro, ovvero le mail);
– le dichiarazioni rese da (OMISSIS) rese ai difensori in ordine all’esito della riunione dell’11 giugno 2013 (la decisione di demandare ad una commissione esterna la valutazione di congruita’ dell’offerta economica di (OMISSIS) era una mera proposta smentita da (OMISSIS));
– le dichiarazioni di (OMISSIS) di non aver subito pressioni da (OMISSIS) (non poteva dichiarare diversamente per non rischiare di essere coinvolto per aver ceduto alle richieste insistite di (OMISSIS));
– le due missive spedite dal Presidente della Provincia ma redatte da (OMISSIS) (esse assumevano rilevanza probatoria dell’inquinamento della procedura, il coronamento della strategia distorsiva della gara).
La Corte di appello sotto altro verso non svolge alcuna argomentazione per sconfessare gli elementi impiegati nella sentenza di primo grado per giungere all’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS).
La gara era viziata ancor prima di aver inizio e la gestione dell’ente territoriale era tenuta dal (OMISSIS) come un vicere’, come risulta dalle mail di (OMISSIS) (valorizzate dal primo giudice ma sulle quali la Corte di appello tace).
La Corte di appello dimentica poi di considerare una serie di mail e di dichiarazioni testimoniali che comprovano le anomalie procedimentali che hanno caratterizzato la gara.
6. La difesa di (OMISSIS) ha presentato una memoria per rimarcare i punti di censura sostenuti nel ricorso.
L’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato (OMISSIS), ha presentato una memoria difensiva con cui chiede che il ricorso della parte civile sia respinto, evidenziando l’infondatezza delle censure.
Il reato di turbata libertà degli incanti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno esaminati preliminarmente i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’esame delle questioni proposte deve essere preceduto dalla verifica, sollecitata anche dalla difesa di (OMISSIS), dell’avvenuta maturazione del periodo massimo di prescrizione del reato, atteso che le censure versate nei rispettivi ricorsi non sono inammissibili, in quanto prospettano questioni specifiche e non manifestamente infondate.
La Corte di appello ha ritenuto rilevante, per escludere l’estinzione del reato per prescrizione, la data del 9 settembre 201:3 nella quale era stato sottoscritto l’accordo quadro conseguente all’aggiudicazione della gara.
Tuttavia, secondo un principio piu’ volte affermato in sede di legittimita’ e che il Collegio condivide, il reato di turbata liberta’ degli incanti, se realizzato con la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui e’ stata presentata l’ultima delle offerte illecitamente concordate, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte (Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254904). Secondo tale pronuncia, l’aggiudicazione finisce per rappresentare un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilita’ del reato in esame.
Tale esegesi si fonda sulla natura del reato di turbata liberta’ degli incanti, che e’ pacificamente quella di reato di pericolo, il cui evento naturalistico puo’ essere costituito, oltre che dall’impedimento della gara, anche dal solo suo turbamento, situazione che puo’ verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei suoi risultati (tra le tante, Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967).
Il reato di turbata libertà degli incanti
Applicati questi principi al caso in esame, la condotta di turbamento della gara ascritta agli imputati si e’ dispiegata sulla regolarita’ della procedura, prima con il confezionamento del bando di gara e poi con la ammissione della sola (OMISSIS) s.p.a.: condotte che, come evidenziato dai Giudici di merito, avevano concorso a determinare la turbativa, consentendo che alla fase del confronto e del dialogo competitivo pervenisse unicamente tale societa’, senza alcuna altra concorrente.
In ogni caso, sotto diversa angolatura, sia il primo Giudice sia la Corte di appello hanno rimarcato che i due imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) non fossero partecipi del complesso disegno che aveva portato all’aggiudicazione in favore della (OMISSIS), rivestendo un ruolo subalterno rispetto all’ambito decisionale, individuato nei vertici di (OMISSIS) e della stessa (OMISSIS), e prestandosi “via via” a porre in atto le direttive ricevute. Pertanto, essi non venivano a rispondere delle ulteriori condotte di turbamento, pur realizzate dagli altri coimputati, sino alla fase dell’aggiudicazione.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la condotta di turbativa ascritta agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) si sia realizzata al piu’ tardi alla data della seduta del 18 febbraio 2013, nella quale era stata assunta la decisione della commissione di pre-valutazione, che aveva portato ad eliminare l’unico potenziale concorrente della (OMISSIS).
Ne consegue che ad oggi deve ritenersi maturato il termine massimo di prescrizione, considerati anche i periodi di sospensione.
Non esistono i presupposti per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, posto che non emergono in modo assolutamente non contestabile dagli atti, esaminabili in questa sede, le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, secondo una valutazione cioe’ di “constatazione” ovvero di percezione “ictu oculi”, come tale incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Invero, le censure sollevate dai ricorrenti declinano o vizi che riguardano direttamente o indirettamente la motivazione della sentenza impugnata – vizi non rilevabili in sede di legittimita’ in presenza di una causa di estinzione del reato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) – o violazioni della legge penale sostanziale non risolvibili “ictu oculi”, alla luce della ricostruzione dei fatti accertata in sede di merito.
E’ appena il caso di rilevare che, quanto alla natura pubblica dell’associazione (OMISSIS) (e quindi alla configurabilita’ della fattispecie penale contestata), si e’ gia’ espressa questa Corte di legittimita’ (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, (OMISSIS), Rv. 279908), ritenendo che detto ente presenti tutti gli indici rivelatori di tale natura.
2. Non puo’ essere accolto invece il ricorso presentato dalla parte civile.
2.1. Il primo e il secondo motivo articolano censure in larga parte inammissibili nella misura in cui si pongono in diretto confronto con le evidenze probatorie nel sostenere la censurabilita’ della conclusione a cui e’ pervenuta la Corte di appello.
In tal modo la parte civile ricorrente finisce per proporre una personale, quanto preclusa, lettura del significato del compendio probatorio.
Il reato di turbata libertà degli incanti
2.2. Non sono fondate le critiche mosse alla sentenza impugnata quanto alla tenuta della motivazione assolutoria rispetto al giudizio di condanna di primo grado.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), l’estensione dell’obbligo di motivazione, in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell’ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilita’ del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di la’ di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilita’ del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d’appello puo’ limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilita’ di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo.
Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilita’ nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E’ dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalita’, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo.
Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovra’ confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
Ebbene, la sentenza impugnata ha riesaminato il compendio probatorio posto alla base della pronuncia di condanna del (OMISSIS), dimostrando come gli elementi valorizzati in chiave accusatoria fossero in realta’ privi di consistenza indiziante, anche all’esito di una loro lettura unitaria e sinergica.
La sentenza di primo grado aveva lumeggiato sul ruolo sovraordinato del (OMISSIS) sui personaggi di (OMISSIS) coinvolti nella turbativa e sul movente che aveva il predetto di concludere il (OMISSIS) (utilizzare parte dei fondi per coprire prestazioni gia’ svolte da (OMISSIS) in favore di PAT ma non coperte contrattualmente), rilevando che la prova del suo diretto coinvolgimento nella turbativa provenisse da diverse mail relative ad incontri intervenuti tra lui e gli altri coimputati (in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS)) e da altre fonti investigative (dichiarazioni, sms, intercettazioni, e-mail) che davano atto degli interventi, degli scopi e delle direttive date dal (OMISSIS) al progetto per l’innovazione in Trentino e di riorganizzazione di PAT del quale era strumento integrante ed attuativo il (OMISSIS).
La sentenza di appello ha riesaminato le singole evidenze, alla luce delle critiche mosse dalla difesa del (OMISSIS), che aveva rilevato come la lettura fatta propria dal primo giudice si prestasse a differenti conclusioni, tenuto conto della presenza di dati investigativi di segno contrario non considerati che la rendevano almeno dubbia.
Cosi’ le mail e la cena del primo dicembre 2012, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (che aveva ravvisato in quella sede il momento in cui l’imputato aveva patrocinato il progetto (OMISSIS)) non avevano con certezza ad oggetto il (OMISSIS) (era stato uno dei partecipanti alla cena – il Presidente di PAT – a riferire che in tale occasione si erano affrontate solo tematiche generali, ma non il (OMISSIS) e il relativo bando).
L’argomento speso in primo grado a carico dell’imputato, tratto dall’atteggiamento assunto da costui in occasione dell’opposizione del segretario generale di (OMISSIS), (OMISSIS), al ricorso allo strumento PCO Modelli e alla non congruita’ del compenso chiesto da (OMISSIS), risultava fortemente ridimensionato da quanto dichiarato dallo stesso (OMISSIS): (OMISSIS) aveva manifestato solo un atteggiamento di mera prudenza di fronte alle perplessita’ manifestatigli e non di sostegno a tutti i costi del progetto per favorire (OMISSIS).
Secondo la Corte di appello, risultava distonico all’ipotesi accusatoria anche quanto dichiarato dal Dott. (OMISSIS) e dal Dott. (OMISSIS): contrariamente a quanto riferito da (OMISSIS), il primo aveva escluso di aver ricevuto pressioni dal (OMISSIS) per la gara (OMISSIS) e pure di aver partecipato ad un incontro su tale tematica; ulteriore smentita su identiche circostanze era venuta dal secondo, che aveva negato di essere stato coinvolto dal (OMISSIS) in questioni afferenti alla gara.
Anche l’altra prova del forte interessamento di (OMISSIS) nella gara, basata sulle dichiarazioni di (OMISSIS) in ordine a pressioni ricevute al fine di affidare a (OMISSIS) il contratto di consulenza ad integrazione di quello stipulato il 10 dicembre 2012, veniva a perdere di consistenza, secondo la Corte di appello, una volta lette integralmente le sue dichiarazioni: le pressioni erano ricollegabili a 2 e-mail del 2014 ovvero di epoca in cui (OMISSIS) era cessato dalla carica ne’ vi era prova della sua influenza a tale data.
Neppure assumevano rilevanza per i Giudici dell’appello per provare il coinvolgimento di (OMISSIS) le due missive del 24 luglio e 23 agosto 2013 a firma del Presidente della Provincia, ma redatte dal (OMISSIS), per modificare a procedura oramai avanzata l’oggetto del bando, e che il primo giudice aveva posto in relazione alle dichiarazioni dell’avv. (OMISSIS), secondo cui era interesse del predetto di rivoluzionare l’organizzazione della PAT con (OMISSIS) prima di andare a riposo e di usare il budget per compensare le pregresse attivita’ di (OMISSIS): le due missive risultavano redatte dal solo (OMISSIS), senza la collaborazione di (OMISSIS), e in esse non veniva fatto alcun riferimento a (OMISSIS), ma si limitavano a definire le future linee programmatiche e di intervento senza attribuire compiti specifici a (OMISSIS), mentre vi era altra lettera successiva con la quale (OMISSIS) aveva assunto la decisione di rinviare l’approvazione del piano dei sistemi ad altra legislatura successiva.
Restavano quindi senza riscontri e addirittura smentite da emergenze di segno contrario le dichiarazioni accusatorie provenienti da (OMISSIS) e (OMISSIS), coimputati nel medesimo reato del (OMISSIS), e la cui valenza probatoria doveva essere valutata ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3.
Parimenti senza alcun fondamento probatorio era ritenuta dalla Corte di appello l’affermazione del primo giudice in ordine alla posizione di sottomissione di (OMISSIS) e (OMISSIS) al direttore generale (OMISSIS), trattandosi tra l’altro di soggetti estranei alla Provincia, o al collegamento del loro operato illecito in favore della (OMISSIS) con direttive, pressioni o interferenze imputabili al (OMISSIS).
Neppure era ritenuto plausibile l’argomento addotto dal primo giudice, secondo cui (OMISSIS) avrebbe costituito il riferimento politico di (OMISSIS) (e cio’ in relazione ad una mail nella quale quest’ultimo dichiarava di fermarsi solo su richiesta della “politica”): (OMISSIS) era un alto dirigente, ma non un politico o la espressione di un indirizzo politico provinciale; la mail di (OMISSIS) si collocava nel momento in cui erano state espresse le perplessita’ da parte di (OMISSIS) sulla legittimita’ della gara e sulla congruita’ del compenso esposto da (OMISSIS) e nel quale (OMISSIS) aveva deciso di affidare ad una commissione la valutazione della problematica.
Tale quadro veniva quindi a scardinare le linee portanti del ragionamento probatorio fatto proprio dalla sentenza di primo grado.
Appaiono infine generiche le censure della ricorrente parte civile sul travisamento di alcune prove, utilizzate ai fini della condanna dell’imputato.
Il vizio di travisamento della prova per “omissione”, deducibile in cassazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457). Il che comporta che sia lumeggiata nel ricorso la decisivita’ dell’elemento pretermesso, ovvero la sua idoneita’ a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
In tale prospettiva, il ricorso e’ generico, non essendo sufficiente che gli atti del processo travisati siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilita’, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione piu’ persuasiva di quella contenuta nella sentenza, senza tuttavia allegare la loro autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilita’.
3. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), perche” il reato a loro ascritto e’ estinto per prescrizione; mentre il ricorso della parte civile, Associazione (OMISSIS), va rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), perche’ il reato a loro ascritto e’ estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso della parte civile Associazione (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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