Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 dicembre 2020| n. 35197.
Il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura di reato permanente.
Sentenza|10 dicembre 2020| n. 35197
Data udienza 6 novembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE – ESPULSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASA Filippo – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LIUNI TERESA;
udito il Procuratore generale, CENICCOLA ELISABETTA, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/9/2019, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale in sede del 21/9/2018, che – a seguito di giudizio abbreviato – aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 13, accertato il (OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
In particolare, si contesta la ricorrenza dell’abitualita’ della condotta, affermata nell’impugnata sentenza, censurando che tale indice sia stato tratto dall’esame del certificato penale da cui invece risultano condanne per reati di tutt’altro genere.
Con ulteriore motivo di impugnazione si lamenta la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
1.1. La censura relativa all’erronea applicazione dell’articolo 131 bis c.p. e’ priva di fondamento. Il diniego di tale causa di esclusione della punibilita’ e’ stato corretto/ma necessita di qualche rettifica in punto di diritto.
I giudici di merito hanno collegato il rigetto all’abitualita’ della condotta, intendendo per tale il lasso di tempo in cui si e’ protratta la permanenza in Italia del (OMISSIS) senza ottemperare all’ordine di espulsione (circa 8 mesi). In aggiunta sono stati richiamati ulteriori indici ostativi all’invocata causa di esenzione, quali la gravita’ della condotta e l’elemento psicologico, fattori denotanti “una rimpro – verabilita’ tutt’altro che minima e di natura certamente non sporadica”.
Si rileva che il requisito dell’abitualita’ della condotta non puo’ essere invocato nel caso di specie, alla stregua dell’esegesi di legittimita’ di questa Corte ribadita dal recente arresto, richiamato anche nel ricorso (Sez. 6, n. 6551 del 9/1/2020, Kostandin, Rv. 278347: “In tema di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente”), in quanto il (OMISSIS) non presenta la condizione individuata come rilevante a tal fine; neppure e’ dato inquadrare il caso de quo nell’articolo 131 bis c.p., comma 3, che include nel concetto di abitualita’ i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, per non essere di tale natura il reato contestato al (OMISSIS).
Tuttavia, il diniego della causa di esenzione e’ stato ricondotto anche alla valutazione di non tenuita’ del fatto secondo un giudizio complessivo, rispondente al principio fissato dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591) per cui “Ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo”; e a tale stregua e’ stato coerentemente ricavato secondo le coordinate richieste dalla giurisprudenza di legittimita’, avendo l’impugnata sentenza illustrato che il (OMISSIS) – per sua stessa ammissione – aveva collocato il suo rientro in Italia fin dall’agosto 2017.
Tale valorizzazione da parte dei giudici di merito del dato cronologico della clandestinita’ nel territorio dello Stato, va propriamente intesa in rapporto alla struttura del reato in contestazione, che e’ pacificamente un reato permanente (Sez. 1, n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 01/10/2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 07/11/2007, Mazlami, Rv. 238115). Com’e’ noto, in tema di reati permanenti, e’ preclusa l’applicazione della causa di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto finche’ la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265435; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli e altro, Rv. 267589; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), e percio’ – anche per le pronunce piu’ aperte all’applicabilita’ della clausola per tali reati – la natura di reato permanente richiede un’attenta valutazione con riferimento alla configurabilita’ della particolare tenuita’ dell’offesa la cui sussistenza e’ tanto piu’ difficilmente rilevabile quanto piu’ a lungo si sia protratta la permanenza (Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015, Derossi, Rv. 265448). In tal senso, il rilievo della protratta condotta offensiva del bene giuridico ad opera del (OMISSIS) conduce al risultato dell’impraticabilita’ di una valutazione del fatto in termini di particolare tenuita’ dell’offesa.
1.2. Parimenti infondato e’ il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio, che e’ stato correttamente e sufficientemente motivato con il richiamo ai criteri di determinazione della pena indicati dall’articolo 133 c.p., con particolare riferimento alla gravita’ del fatto e alla personalita’ dell’imputato.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche e’ stata giustificata dai precedenti penali e dalla gravita’ complessiva del fatto, come descritta nel corpo della motivazione. Va in ultimo rilevato che il (OMISSIS) ha riportato la pena di mesi 8 di reclusione, ragguagliata dunque al minimo edittale di un anno (diminuita per l’opzione processuale per il rito abbreviato). Cio’ esime il giudice da motivazioni particolarmente complesse, richieste invece qualora la sanzione sia fissata in misura che si allontana dagli standard medi (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
2. Pertanto, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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