Il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili di cui all’articolo 10 del Dlgs 74 del 2000

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41237.

La massima estrapolata:

Il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili di cui all’articolo 10 del Dlgs 74 del 2000 è punibile anche quando l’organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d’affari dell’imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici. Questo in quanto il reato è escluso soltanto quando il risultato economico delle operazioni poste in essere possa essere utilmente accertato in base ad altra documentazione conservata presso l’imprenditore senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova.

Sentenza 25 settembre 2018, n. 41237

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE in data 23/09/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Di Nardo M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23.09.2016, depositata in data 18.10.2016, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 7.05.2014 del tribunale di Livorno, appellata dal (OMISSIS), applicata la diminuente di rito, rideterminava la pena in 9 mesi di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole di tutti i reati allo stesso ascritti (distruzione ovvero occultamento di documenti contabili, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10), in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte in ciascun capo di imputazione in data 14.01.2012.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di ufficio iscritto all’albo ex articolo 613 c.p.p., prospettando sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), per violazione di legge processuale in relazione all’articolo 417 c.p.p., lettera b), articolo 441 c.p.p. e articolo 521 c.p.p., comma 2, nonche’ in relazione all’articolo 178 c.p.p., lettera b), avendo erroneamente respinto la Corte territoriale il primo motivo di appello con cui l’imputato si doleva della genericita’ ed indeterminatezza della contestazione.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, l’imputato aveva lamentato che nella richiesta di rinvio a giudizio non erano indicate, nelle tabelle, le cifre degli importi contestati ne’ il numero e la data delle fatture ed i relativi importi, doglianza avanzata in sede di udienza preliminare, in sede di discussione del giudizio abbreviato e quale motivo di appello; i giudici di appello avrebbero errato nell’aderire al ragionamento del GUP che aveva respinto l’eccezione rilevando che l’imputato aveva avuto piena cognizione di tutti i dati identificativi delle fatture emesse contestate con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis cod. proc. pen.; inoltre, perseverando nell’errore, la Corte d’appello ha ritenuto possibile integrare il capo di imputazione anche con riferimento ad atti di indagine, in particolare con riferimento al PVC in atti; tale motivazione avrebbe determinato la violazione delle evocate norme processuali, la cui lettura congiunta impone al giudice, a maggior ragione nel momento in cui si procede con rito abbreviato, di accertare il vizio dell’atto imputativo con restituzione degli atti al PM o sollecitando il PM ad integrare l’imputazione, cosa che non si era verificata nel caso in esame; infine, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato laddove, ritenendo integrabile il capo di imputazione con l’avviso ex articolo 415-bis c.p.p. e con il PVC, si sarebbe surrogata al PM nella formulazione dell’imputazione e nell’esercizio dell’azione penale, integrandosi quindi la nullita’ assoluta ex articolo 178 c.p.p., lettera b).
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, per aver la Corte d’appello rigettato il secondo motivo di appello con cui si contestava che tra i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione vi rientrassero anche le fatture, oggetto di contestazione.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, tra i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, cui si riferisce l’articolo 10 citato, la norma farebbe riferimento solo a quei libri richiesti dalle norme fiscali, ovvero al codice civile, e non anche alle semplici fatture.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, per aver la Corte d’appello rigettato il secondo motivo di appello con cui si contestava l’affermazione secondo cui la condotta del reo fosse stata idonea a non consentire la ricostruzione degli affari.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, nell’atto di appello era stato evidenziato che le fatture contestate erano stare regolarmente emesse, tant’e’ che la GdF aveva potuto semplicemente e rapidamente reperirle e ricostruire i movimenti, non potendosi integrare il presupposto del reato; in altri termini, secondo il ricorrente, ove i redditi o il volume di affari siano stati ricostruiti ed accertati, anche a mezzo di controlli incrociati, la fattispecie non sarebbe integrata.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 e agli articoli 157 e 158 c.p., per aver la Corte d’appello rigettato il terzo motivo di appello con cui era stata eccepita l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, erroneamente la Corte d’appello avrebbe rigettato la predetta eccezione affermando che il dies a quo era da individuarsi non nella data di emissione delle fatture, ma nella data di occultamento o distruzione delle stesse e, nel caso in esame, in difetto di prova diversa da parte dell’imputato, il termine iniziale era da individuarsi in quello in cui dal PVC risulta la mancata esibizione delle fatture di cui e’ stata dimostrata l’esistenza, dunque alla data del 27.08.2011; si sostiene che detta interpretazione sarebbe errata in quanto la condotta contestata, ove la contabilizzazione delle fatture o la loro conservazione non avvenga immediatamente, sarebbe istantanea, coincidendo la data di consumazione del reato in quella di emissione della fattura; i giudici di appello avrebbero quindi errato nel qualificare il reato come permanente, in quanto avrebbero dovuto distinguere le fatture di cui era contestata la distruzione da quelle di cui era contestato l’occultamento, con conseguente diversa applicazione della prescrizione.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per violazione di legge penale in relazione agli articoli 62 bis e 133 cod. pen., e correlato vizio di mancata ed omessa motivazione.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, i giudici di appello avrebbero erroneamente motivato nel negare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei due precedenti, di cui uno specifico, senza soffermarsi sugli altri aspetti richiamati dall’imputato nell’atto di appello (ossia, la circostanza che l’imputato aveva riconosciuto le fatture ad esso mostrate dalla GdF; l’assenza di qualsiasi condotta ostruzionistica o non collaborativa); detti elementi non sarebbero stati in alcun modo valutati dalla Corte d’appello, tenuto peraltro conto che la sola presenza di precedenti penali non puo’ da sola fondare un giudizio di diniego delle attenuanti generiche.
2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il profilo della mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, non avendo la Corte d’appello esaminato l’ultimo motivo di appello relativo alla quantificazione della pena, travisando la richiesta e comunque motivando in modo illogico e contraddittorio.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente, l’imputato in sede di appello aveva chiesto la rideterminazione della pena nel minimo edittale, ma i giudici di appello non avrebbero esaminato le argomentazioni addotte dalla difesa, limitandosi a ritenere congrua la p.b. assunta dal primo giudice, determinata in 1 anno di reclusione, in ragione dell’ammontare delle fatture occultate o distrutte nell’annualita’ 2006, la prima esaminata, e valorizzando i precedenti dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile.4
4. Ed invero, deve preliminarmente essere evidenziato che tutti i motivi di ricorso soffrono del medesimo vizio di genericita’ per aspecificita’, mostrando il ricorrente di non tener conto delle motivazioni svolte dalla Corte d’appello a confutazione degli identici motivi dell’atto di appello, che vengono, per cosi’ dire, “replicati” pedissequamente dinanzi a questa S.C., senza alcun apprezzabile elemento di novita’ critica, non potendo quindi sfuggire il ricorso al giudizio di inammissibilita’. Deve, a tal proposito, essere qui ricordato che e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. In ogni caso, tutti i motivi si appalesano anche manifestamente infondati.
6. Cio’ vale, anzitutto, per il primo motivo, con cui si svolgono censure di violazione della legge processuale in relazione all’articolo 417 c.p.p., lettera b), articolo 441 c.p.p. e articolo 521c.p.p., comma 2, nonche’ in relazione all’articolo 178 c.p.p., lettera b), per aver erroneamente respinto la Corte territoriale il primo motivo di appello con cui l’imputato si doleva della genericita’ ed indeterminatezza della contestazione. Sul punto, i giudici territoriali mostrano di condividere le argomentazioni del primo giudice che aveva ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato violato in quanto il capo di imputazione “incriminato” di cui alla richiesta di rinvio a giudizio in realta’ presentava solo un errore materiale nella procedura di impaginazione per rendere uniformi graficamente le tabelle contenenti i dati identificativi delle fatture contestate ai margini del foglio A4; peraltro, si aggiungeva, l’imputato aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’avviso ex articolo 415-bis cod. proc. pen. completo in tutti i suoi elementi e, inoltre, aveva anche ricevuto personalmente il PVC contenente le fatture oggetto di contestazione, riconoscendole come da lui emesse, salvo due fatture emesse apparentemente in favore della ditta Venuto, che erano state estromesse; per tali ragioni, i giudici di appello avevano escluso che l’imputato e la difesa fossero stati menomati nel loro diritto di difesa, essendo perfettamente consapevoli dei fatti contestati nel loro dettaglio.
Il ragionamento giuridico condotto dai giudici di appello non merita censura. Ed infatti, osserva il Collegio come in tema di indeterminatezza del capo di imputazione, la regula iuris secondo cui l’imputazione non puo’, a pena di nullita’, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano, e’ stata posta a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell’imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere tale nullita’ ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa e’ stata formulata. Cio’ vale, a maggior ragione, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in vista dell’udienza preliminare o allo stesso decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP all’esito della predetta udienza, in cui l’imputato stesso ha gia’ avuto modo di conoscere la contestazione mossagli attraverso la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, contenente – come accertato nel caso di specie – una contestazione del tutto identica a quella oggetto della richiesta ex articolo 417 c.p.p. e del decreto che aveva disposto il giudizio, a cio’ dovendosi peraltro aggiungere, quale ulteriore elemento idoneo a privare di pregio l’eccezione, la circostanza che i fatti, in dettaglio, erano gia’ stati oggetto di contestazione al ricorrente, quale contribuente, mediante notifica del PVC della GdF che conteneva le fatture oggetto di contestazione, fatti rispetto ai quali l’imputato aveva svolto un contraddittorio con gli organi di polizia giudiziaria.
7. Anche il secondo motivo, con cui si contesta che tra i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione vi rientrino anche le fatture, e’ manifestamente infondato. Un tale assunto appare contrastare, in primo luogo, con la generale indicazione della norma, che, nel riferirsi ai documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, rende evidente che le fatture “attive” (come anche quelle “passive”: v., in termini, Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015 – dep. 14/04/2015, Chiarolla, Rv. 263050), rientrano tra tali documenti, posto che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 22, comma 3, devono essere conservate non solo le fatture emesse ma anche quelle ricevute. E, del resto, sul piano della ratio della previsione, gia’ ricollegato da questa Corte alla tutela del bene giuridico rappresentato dall’interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente (Sez. 3, n. 3057 del 14/11/2007, Lanteri, Rv. 238613), le fatture – siano esse attive o passive -, oltre ad incidere comunque sulla ricostruzione dei redditi del destinatario delle fatture, in quanto rappresentative di costi sostenuti, sono dimostrative di un reddito in capo all’emittente.
8. Analogamente destinato ad un giudizio di manifesta infondatezza e’ il terzo motivo, con cui si contesta l’affermazione secondo cui la condotta del reo fosse stata idonea a non consentire la ricostruzione egli affari.
Sul punto, la motivazione della Corte d’appello (e di quella di primo grado, le cui motivazioni si integrano a vicenda: Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994 – dep. 04/05/1994, Palazzotto, Rv. 198487) non lascia adito a dubbi. L’imputato non esibiva alla GdF alcuna documentazione contabile relativa all’attivita’ esercitata ne’ risultavano presentate le dichiarazioni fiscali; al fine di ricostruire i rapporti commerciali della ditta individuale dell’imputato, la GdF ebbe ad estrapolare dalla banca dati CLI.FO (cliente – fornitori) in uso alla GdF i nominativi delle ditte/societa’ che nel corso del 2006/2007 risultavano aver ricevuto fatture dalla ditta dell’imputato, inviando loro appositi questionari da compilare e trasmettere alla GdF; solo attraverso tale attivita’ di indagine, unitamente alle informazioni acquisite dai militari della GdF attraverso pregresse verifiche fiscali della GdF era stato quindi possibile ricostruire il volume d’affari della ditta dell’imputato.
Quanto sopra smentisce, quindi, la tesi sostenuta dall’imputato, dovendosi dunque confermare la correttezza giuridica della soluzione cui e’ pervenuta la Corte d’appello, essendo evidente la configurabilita’ del reato. Ed infatti, questa stessa Sezione ha gia’ avuto modo di affermare che in tema di reati tributari, il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, e’ integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessita’ di reperire “aliunde” elementi di prova (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016 – dep. 19/05/2016, Capobianco, Rv. 267028). Necessita’, quest’ultima, resasi indispensabile per ricostruire i redditi (non essendo nemmeno state presentate le dichiarazioni fiscali dall’imputato – contribuente) ed il volume degli affari della ditta dell’imputato.
9. Non si sottrae, ancora, al giudizio di manifesta infondatezza nemmeno il quarto motivo, per aver la Corte d’appello rigettato il terzo motivo di appello con cui era stata eccepita l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato.
Sul punto, deve essere qui ricordato che la condotta del reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 puo’ consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacche’ la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consistente nella temporanea o definitiva indisponibilita’ della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale,soltanto/inizia a decorre il termine di prescrizione. Tanto premesso, nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’occultamento e/o distruzione di 14 fatture attive, deve ritenersi che detta contestazione concernesse in via principale l’occultamento (essendo stata provata l’esistenza delle fatture, reperite poi dai destinatari), e comunque, l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della asserita qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile (ossia le 14 fatture) era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione (v., in senso conforme: Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016 – dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 269898).
10. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al quinto motivo, secondo cui i giudici di appello avrebbero erroneamente motivato nel negare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei due precedenti, di cui uno specifico, senza soffermarsi sugli altri aspetti richiamati dall’imputato nell’atto di appello.
La motivazione della Corte territoriale non merita censura. Da un lato, perche’ la “ratio” della disposizione di cui all’articolo 62 bis, cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, con la conseguenza che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perche’ in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalita’ (v., tra le tante: Sez. 4, n. 8052 del 06/04/1990 – dep. 01/06/1990, Spiteri, Rv. 184544). Dall’altro, e in ogni caso, perche’ la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’articolo 62-bis cod. pen. e’ oggetto di un giudizio di fatto e puo’ essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita’, purche’ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 – dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).
11. Resta, infine, da esaminare il sesto motivo, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe esaminato l’ultimo motivo di appello relativo alla quantificazione della pena, travisando la richiesta e comunque motivando in modo illogico e contraddittorio.
La manifesta infondatezza del motivo si evince dalla stessa lettura della sentenza impugnata che ha affermato come la p.b. presa in considerazione dal primo giudice (1 anno di reclusione) dovesse considerarsi congrua, tenuto conto dell’ammontare delle fatture occultate ovvero distrutte nella prima annualita’ presa in esame. Trattasi, a ben vedere, di motivazione che soddisfa l’onere argomentativo normativamente richiesto ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi, peraltro, rilevare che la pena venne determinata, ratione temporis, nella misura minima indicata dalla legge (quella attuale, per effetto della riforma attuata dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, e’ infatti di 1 anno e 6 mesi). Tanto premesso, allora, non puo’ che ribadirsi il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, e’ sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravita’ del reato o alla capacita’ a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 – dep. 21/07/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).
12. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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