Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 33769.

Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

Il ragionamento inferenziale di sussunzione, proprio della prova indiretta o per presunzioni semplici o “hominis” o “iudicis”, deve tenere conto in chiave critica – ai fini di trarne un giudizio di plausibilità o di probabilità e non già di certezza – di tutti gli elementi indiziari evidenziati, e non solo di alcuni di essi, e – all’esito – esige che si proceda ad una valutazione non già atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma unitaria e sintetica di tutti gli elementi utili prospettati (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla Consob, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la corte territoriale aveva annullato la delibera contenente, a carico del controricorrente, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ed interdittiva per abuso di informazioni privilegiate relative ad una pluralità di titoli negoziati su mercati regolamentati).

Ordinanza|| n. 33769. Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

Data udienza 21 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative interdittive – Consob – Art. 187 quater, comma 1, TUF – ragionamento inferenziale di sussunzione – Prova indiretta o per presunzioni semplici o hominis o iudicis – Giudizio di plausibilità o di probabilità – Elementi indiziari Sanzioni amministrative interdittive – Consob – Art. 187 quater, comma 1, TUF – ragionamento inferenziale di sussunzione – Prova indiretta o per presunzioni semplici o hominis o iudicis – Giudizio di plausibilità o di probabilità – Elementi indiziari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2913/2020) proposto da:

Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa – CONSOB, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso la sede Consob in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. (OMISSIS), con indicazione dell’indirizzo pec (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 867/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019, notificata a mezzo PEC l’8 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente principale e controricorrente incidentale, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

FATTI DI CAUSA

1.- Con Delib. sanzionatoria Consob 10 gennaio 2018, n. 20.263, adottata all’esito dell’indagine svolta dalla Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato, avente ad oggetto numerose ipotesi di abuso di informazioni privilegiate relative ad una pluralita’ di titoli negoziati su mercati regolamentati, veniva contestato, nei confronti di (OMISSIS), di avere acquistato, per conto proprio, 5.000 azioni (OMISSIS), utilizzando le informazioni di cui era in possesso, delle quali conosceva o poteva conoscere, in base ad un criterio di ordinaria diligenza, il carattere privilegiato, e inerenti alla promozione di un’OPA volontaria sulla totalita’ delle azioni (OMISSIS).

Per l’effetto, era applicata all’ (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 187-bis, comma 4, T.U.F., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 130.000,00, della quale era ingiunto il pagamento, con l’accessoria sanzione interdittiva, ai sensi dell’articolo 187-quater, comma 1, T.U.F., della perdita temporanea dei requisiti di onorabilita’ e dell’incapacita’ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, per un periodo di otto mesi, con la confisca dei beni di sua appartenenza, fino alla concorrenza del valore del prodotto dell’illecito contestato, corrispondente alla somma dei valori utilizzati per commetterlo e del profitto conseguito, pari ad Euro 9.850,00, gia’ oggetto di sequestro con Delib. 28 settembre 2017, n. 20.123.

2.- Quindi, con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 187-septies T.U.F., notificato alla Consob il 13 marzo 2018, (OMISSIS) proponeva opposizione, davanti alla Corte d’appello di Cagliari, avverso la citata Delib. sanzionatoria Consob 10 gennaio 2018, n. 20.263, chiedendone l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia.

Si costituiva la Consob, la quale chiedeva che l’opposizione fosse respinta, perche’ infondata in fatto e in diritto.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS), annullando la Delib. opposta e compensando interamente tra le parti le spese di lite.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il primo elemento presuntivo utilizzato dalla Consob era rappresentato dal fatto che l’ (OMISSIS) fosse un investitore finanziario, indizio di per se’ ambiguo in relazione alla contestazione effettuata, non essendo, anzi, del tutto inverosimile la difesa dell’opponente, secondo la quale, proprio perche’ abituato ad investire in borsa, egli avesse seguito l’andamento dei titoli (OMISSIS) ed avesse ritenuto conveniente investire negli stessi in virtu’ della propria esperienza nel campo in questione; b) che gli altri elementi indiziari – e, in particolare, il rapporto di parentela con (OMISSIS), la tempistica degli investimenti, i frequenti contatti telefonici con il fratello (accertati nel (OMISSIS), a distanza di due anni dai fatti contestati) ed, infine, il fatto che (OMISSIS) non fosse un operatore finanziario, il che avrebbe reso inverosimile che l’opponente si fosse fidato dei suoi semplici consigli – non integravano, neppure se collegati al primo elemento richiamato, gli estremi della gravita’, precisione e concordanza, al fine di ritenere accertato l’illecito contestato; c) che non assumevano particolare significato i contatti telefonici accertati tra i due fratelli, sia perche’ spiegabili con il loro rapporto di parentela, ignorandosi comunque il contenuto di tali contatti, sia perche’ accertati in relazione ad un periodo successivo di circa due anni rispetto alla presunta commissione dell’illecito; d) che anche la tempistica degli investimenti e la loro entita’ non apparivano di univoco significato, in quanto (OMISSIS) aveva effettuato gli acquisti delle azioni a fine (OMISSIS), a pochi giorni di distanza dall’OPA, mentre il fratello aveva acquistato 5.000 azioni l'(OMISSIS) per il limitato importo di circa Euro 8.000,00; e) che non poteva ritenersi con certezza priva di fondamento la difesa dell’opponente, secondo la quale, nell’ipotesi in cui egli fosse stato in possesso dell’informazione privilegiata, avrebbe probabilmente effettuato un acquisto ulteriore in prossimita’ dell’OPA e comunque investito una somma superiore, considerato che il suo guadagno era stato inferiore ad Euro 2.000,00; e, d’altronde, la considerazione del limitato reddito dell’opponente non appariva decisiva, in quanto questi, qualora fosse stato in possesso di un’informazione certa e precisa, avrebbe potuto procurarsi i mezzi finanziari necessari ad effettuare un piu’ ingente investimento, anche attraverso il ricorso a prestiti; f) che, in ogni caso, non vi era alcuna prova di un contatto o di un incontro tra i due fratelli in prossimita’ dell’acquisto delle azioni.

3.- Avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello sarda ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa – Consob.

Ha resistito con controricorso l’intimato (OMISSIS), proponendo – a sua volta – ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa – Consob.

4.- La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.

Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo proposto la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 187-bis e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, nonche’ degli articoli 2727 e 2729 c.c. e articolo 192 c.p.p., comma 2, per avere la Corte di merito erroneamente annullato la Delib. Consob 10 gennaio 2018, n. 20.263, ritenendo – in violazione dei principi che regolano la formazione della prova “indiziaria” nella materia sanzionatoria amministrativa – che gli elementi sulla cui base era stata ricostruita l’ipotesi accusatoria della Consob non fossero idonei a fondare un ragionamento presuntivo volto al riscontro del fatto ignoto da dimostrare.

La ricorrente principale deduce l’errore di metodo commesso dalla Corte di appello nell’articolazione del ragionamento presuntivo, per essersi la stessa limitata ad una valutazione parcellizzata solo di alcuni elementi indiziari, omettendo successivamente di procedere alla valutazione globale dei medesimi, attivita’ necessaria, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, ai fini di poter inferire dai fatti secondari noti i fatti primari ignoti.

Obietta la ricorrente che gli elementi indiziari da sottoporre, oltre che ad esame separato, anche a valutazione globale unitaria, avrebbero dovuto riguardare: a) la anomala tempistica degli investimenti (e successivi disinvestimenti) in azioni (OMISSIS) e (OMISSIS), da parte di (OMISSIS) e degli altri appartenenti al gruppo di investitori, investimenti posti in essere negli stessi intervalli temporali, con l’ulteriore particolarita’ che gli investimenti effettuati da (OMISSIS) avevano seguito quelli realizzati dal fratello (OMISSIS), con la reiterazione di tali condotte di acquisto e la successiva rivendita anche con riferimento ad altri titoli azionari oggetto di indagine; b) il legame di parentela tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al fatto che (OMISSIS) sapesse che il fratello (OMISSIS) investiva in strumenti finanziari e alla circostanza che tra i due fratelli erano intercorse numerose telefonate nel periodo (OMISSIS), in concomitanza temporale con le operazioni di investimento/disinvestimento; c) la circostanza che (OMISSIS) fosse in possesso delle informazioni privilegiate concernenti le promozioni di OPA volontarie sulla totalita’ delle azioni (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), e che aveva comunicato tali informazioni ad altre persone; d) il fatto che (OMISSIS) non svolgeva in modo professionale servizi e attivita’ di investimento e, in particolare, non prestava il servizio di consulenza in materia di investimenti, sicche’ era inverosimile che il fratello (OMISSIS) ritenesse affidabili semplici consigli e raccomandazioni ipoteticamente forniti da (OMISSIS), che peraltro non aveva presentato alla Consob motivazioni sufficienti a spiegare la sua operativita’ in azioni (OMISSIS) e (OMISSIS).

1.1.- Il motivo e’ fondato.

Cio’ perche’ la sentenza impugnata ha proceduto all’operazione di sussunzione, propria della prova indiretta, in spregio alla necessita’ di tenere conto – ai fini di trarne un giudizio di plausibilita’ o di probabilita’ e non gia’ di certezza – di tutti gli elementi indiziari evidenziati e, all’esito, di procedere ad una valutazione non gia’ atomistica, ma unitaria di detti elementi, ossia in un quadro d’insieme.

E tanto sebbene la pronuncia abbia fatto generico riferimento alla non decisivita’ degli elementi analizzati, anche per effetto di un ipotetico collegamento, di cui pero’ non e’ stata esternata alcuna argomentazione atta a suffragarne l’effettivo – e non gia’ assertivo – compimento, a fronte della cristallizzata disamina separata dei singoli (e parziali) aspetti valorizzati.

1.2.- Questa impostazione ha implicato una carenza strutturale del ragionamento inferenziale, sia nel momento analitico, sia nel momento sintetico.

Sotto il primo profilo, la ricognizione dei fatti emersi dall’indagine Consob e’ avvenuta in via parziale e incompleta, essendo stati completamente ignorati gli aspetti essenziali della fattispecie rilevati in sede di indagine e relativi: 1) all’operativita’ del ricorrente in azioni (OMISSIS) in data (OMISSIS), coincidente con quella in cui il fratello (OMISSIS) e gli altri soggetti indicati, appartenenti allo stesso gruppo, avevano effettuato medesime operazioni di investimento; 2) all’esistenza di una precedente operativita’ concomitante tra i due fratelli in azioni (OMISSIS), anch’essa sincronica con quella degli altri investitori del gruppo; 3) all’esistenza di ulteriori investimenti dei fratelli (OMISSIS) in titoli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), parimenti oggetto di acquisto da parte del menzionato gruppo di investitori; 4) al possesso – da parte di (OMISSIS) – di informazioni privilegiate concernenti le promozioni di OPA volontarie sulla totalita’ delle azioni (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui e’ stata accertata la comunicazione ad altri soggetti investitori.

Sotto il secondo profilo, la ponderazione statica, e non gia’ dinamica, dei parziali elementi esaminati e’ avvenuta all’esito di un procedimento di scomposizione disgregata dei fatti, essendosi la Corte di merito limitata a dubitare della capacita’ di alcuni di essi a concorrere alla prova dell’illecito, senza il compimento di alcun contro-ragionamento di sintesi, sfociante in una ricostruzione globale alternativa a quella operata dalla Consob, ossia mancando di procedere ad una elaborazione dei dati secondo una concatenazione logica.

La Corte distrettuale si e’ limitata, infatti, a confutare la rilevanza in se’ dei fatti separatamente considerati, inerenti alla qualita’ di investitore finanziario del ricorrente, al rapporto di parentela con il fratello (OMISSIS), ai contatti telefonici con quest’ultimo, alla tempistica degli investimenti.

In conseguenza, la capacita’ persuasiva delle singole circostanze esaminate e’ avvenuta uti singuli, in modo avulso dal contesto complessivo nel quale essi erano stati sinteticamente e sinergicamente posti a base dell’impostazione “accusatoria” da parte della Consob, sicche’ la critica frammentata del giudice di merito e’ avvenuta in modo disomogeneo rispetto alla ricostruzione evolutiva operata dalla stessa Consob e tale da giustificare una complessiva, sintetica e armonica valutazione.

In altri termini se i singoli elementi – ponderati, peraltro parzialmente, in se’ e in modo asettico – possono apparire separatamente non determinanti, la loro valutazione globale – che nella specie e’ mancata – puo’ consentire “un salto di qualita’”, ossia una diversa conclusione sul loro rango di prova critica, ove convergenti verso un unitario risultato.

1.3.- Sul punto la giurisprudenza di legittimita’ e’ costante nell’affermare che, in materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’articolo 2729 c.c., siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilita’ di questa a quella astratta.

Se, per un verso, e’ devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli articoli 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, per altro verso, tale giudizio non puo’ sottrarsi al controllo in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8391 del 23/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7647 del 16/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7645 del 16/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7459 del 15/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10973 del 05/05/2017).

In questa stessa prospettiva, sempre in tema di prova per presunzioni, e’ stato affermato che il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalita’, nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, e’ tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, e’ doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimita’ la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro, in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5374 del 02/03/2017; Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 13819 del 18/09/2003).

Nel caso in esame, la Corte di merito, come accennato innanzi, ha limitato la sua indagine ad una disamina parziale e comunque parcellizzata degli elementi indiziari posti a base della Delibera, avendoli esaminati uno ad uno, per poi scartarli singolarmente, omettendo di compiere la seconda operazione necessaria ai fini di un corretto ragionamento presuntivo: la doverosa valutazione complessiva di tutti gli elementi isolati, al fine di accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di fornire una valida prova indiretta, che magari non si sarebbe potuta dire raggiunta con certezza, considerando asetticamente uno o alcuni di essi.

La violazione di legge e’, dunque, integrata e la censura coglie nel segno, perche’ ha attinto, non gia’ l’apprezzamento degli elementi istruttori o la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli articoli 2727 e 2729 c.c. (prerogative, queste, che competono al giudice di merito), ma proprio i fondamentali criteri giuridici che regolano la formazione della prova critica, a fronte di un ampio panorama indiziario offerto dalla Consob.

2.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale il controricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte n. 4), della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte territoriale disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio, alla stregua della complessita’ delle questioni trattate e dell’ambiguita’ degli elementi esaminati dalla Consob, motivazione ritenuta meramente apparente, in quanto del tutto inidonea a consentire l’individuazione delle questioni, la cui complessita’ e ambiguita’ avrebbe giustificato l’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite.

2.1.- Per effetto dell’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale sul disposto annullamento della Delibera Consob, cade la statuizione dispendente sulla compensazione delle spese (alla stregua dell’effetto espansivo interno ex articolo 336 c.p.c., comma 1).

Sicche’ l’unico motivo del ricorso incidentale e’ assorbito.

3.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto mentre il ricorso incidentale e’ assorbito.

La sentenza impugnata va dunque cassata, limitatamente al ricorso principale accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione:

“Il ragionamento inferenziale di sussunzione, proprio della prova indiretta o per presunzioni semplici o hominis o iudicis, deve tenere conto in chiave critica – ai fini di trarne un giudizio di plausibilita’ o di probabilita’ e non gia’ di certezza – di tutti gli elementi indiziari evidenziati, e non solo di alcuni di essi, e – all’esito – esige che si proceda ad una valutazione non gia’ atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma unitaria e sintetica di tutti gli elementi utili prospettati”.

Il ragionamento inferenziale di sussunzione della prova indiretta o per presunzioni 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

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