Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30810.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si censurava la mancata ammissione di alcuni testi, chiamati a deporre su circostanze diverse da quelle su cui erano chiamati i testimoni ammessi, senza spiegare la decisività di tali circostanze).
Ordinanza|| n. 30810. Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
Data udienza 11 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Prova civile – Testimoniale – Ammissione (procedimento) – Modo di deduzione – Lista dei testimoni – Riduzione richieste istruttorie – Mancata ammissione – Censurabilità in sede di legittimità – Vizio denunciabile – Violazione del diritto alla prova – Condizioni e limiti – Valutazione di irrilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite – Vizio di motivazione – Limiti.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7629/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), (p.e.c. indicata: (OMISSIS)), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
Comune di Pace del Mela, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), (p.e.c. indicata: (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 448/2021, depositata l’8 ottobre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, nel 2012, davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.a. e il Comune di Pace del Mela, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, (OMISSIS), causata dal sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), alle ore 13,30 ca., allorquando quest’ultimo, mentre percorreva alla guida di una motocicletta la via denominata “(OMISSIS)” del (OMISSIS), con direzione di marcia mare-monte, nell’affrontare una curva a destra, si scontrava con il veicolo “Ford Fiesta” di proprieta’ del (OMISSIS) e dallo stesso condotto, garantito per la r.c.a. dalla (OMISSIS) S.p.a. (poi (OMISSIS) S.p.a.);
il Tribunale rigetto’ la domanda, avendo ritenuto, sulla base della ricostruzione della dinamica effettuata dal consulente del P.M. nel separato procedimento penale e della testimonianza della persona che viaggiava come trasportato nell’auto investitrice, ascrivibile in via esclusiva alla vittima la responsabilita’ del sinistro, in considerazione della assai elevata velocita’ tenuta nel tragico occorso e del fatto che la moto risultava aver invaso l’altra corsia di marcia in curva e con la visuale non libera;
la Corte d’appello di Messina ha confermato tale decisione, rigettando, per quanto ancora in questa sede interessa:
a) la censura con la quale gli appellanti si dolevano della mancata ammissione di altri testimoni;
b) la richiesta di nomina di c.t.u. cinematica – ricostruttiva volta a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, onde accertare la condotta di guida tenuta dai due conducenti;
con riferimento alla prima ha rilevato che e’ in facolta’ del giudice ridurre il numero di testimoni anche nel corso del giudizio e che quelli escussi si sono rivelati sufficienti per la ricostruzione dei fatti, considerata la loro presenza sul luogo al momento del sinistro;
quanto alla seconda ha parimenti osservato che la consulenza svolta in sede penale, affiancata alle dichiarazioni rese dai testimoni, era sufficiente al fine di delineare le modalita’ del sinistro rendendo superflua la disposizione di una nuova c.t.u.;
avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste il Comune di Pace del Mela, depositando controricorso;
gli altri intimati sono rimasti tali;
la trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
il Comune di Pace del Mela, unico controricorrente, ha depositato memoria.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
CONSIDERATO
che:
i primi due motivi sono rubricati, rispettivamente, “violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ degli articoli 115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 e 245 c.p.c., stante la limitazione a due soli testi da escutere a fronte della avvenuta ammissione delle circostanze dedotte invece indicanti distinti e diversi testi, con conseguente impossibilita’ di provare le medesime circostanze ammesse” e “nullita’ della sentenza per illogicita’ manifesta, avendo il giudice di merito dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata” e sono accomunati in ricorso da una unitaria illustrazione (v. pagg. 19 – 25);
essi investono la sentenza nella parte in cui, come detto, ha disatteso la doglianza relativa alla mancata ammissione di altri testimoni;
l’illustrazione che ne e’ fatta in ricorso – come detto, unitaria – si sofferma pero’ esclusivamente sulla prova per testi che era stata chiesta in primo grado sul capitolo 8) indicato nella memoria ex articolo 183 c.p.c., il quale era cosi’ formulato: “Vero o no che la (OMISSIS) era, all’epoca del sinistro, un tratto di strada aperto al traffico senza le necessarie autorizzazioni ed il preventivo collaudo”;
lamentano i ricorrenti che, da un lato, limitando il numero dei testi da escutere a soli due, il Tribunale aveva reso impossibile provare quella circostanza, di fatto privandola degli specifici testi per essa indicati e, dall’altro, aveva rigettato la domanda sul rilievo che parte attrice non aveva dato prova che il fatto si fosse verificato a causa delle condizioni del manto stradale, ne’, tantomeno, dell’omesso collaudo della strada ove e’ avvenuto l’incidente;
i motivi congiuntamente esaminabili si espongono a diversi rilievi di inammissibilita’;
anzitutto le critiche prendono di mira le motivazioni della sentenza di primo grado e non quelle della sentenza d’appello, nemmeno precisando se quella motivazione del primo giudice fosse stata attinta da specifico motivo di gravame e con quali argomenti di critica;
in secondo luogo, sono gli stessi ricorrenti che riferiscono che quel capitolo di prova era stato espressamente espunto dal Tribunale, con ordinanza del 18/03/2015, dall’oggetto della prova per testi per il resto ammessa, in quanto ritenuto irrilevante “alla luce di quanto indicato nell’atto introduttivo”;
cio’ posto, va ricordato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e che va qui ribadito, “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiche’, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello; tale onere non e’ assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (Cass. n. 19352 del 03/08/2017; v. anche, in precedenza, Cass. n. 16290 del 04/08/2016);
tale onere non puo’ dirsi assolto nel caso di specie attraverso il generico richiamo, che si dice effettuato nelle note conclusive del giudizio di primo grado, alla “ulteriore prova per testi, cosi’ come gia’ articolata in atti e verbali di causa”;
in ogni caso, manca nella doglianza alcuna illustrazione della decisivita’ del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, atteso che non e’ in alcun modo indicata l’efficacia causale che, nella dinamica del sinistro, si assume abbia avuto la circostanza posta ad oggetto del capitolo di prova (vale a dire l’essere stato il tratto di strada teatro dell’incidente “aperto al traffico senza le necessarie autorizzazioni ed il preventivo collaudo”), non essendo stato nemmeno specificamente indicato quali fossero le allegazioni iniziali poste a fondamento della responsabilita’ ascritta al Comune;
giova al riguardo rammentare che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie e’, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali e’ oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
non puo’, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (articoli 24 e 111 Cost.; articolo 6, p. 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, e’ certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
una tale violazione e’, pero’, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilita’ del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o gia’ acquisite;
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorche’ la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto – come e’ stato rilevato – “il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attivita’ possa o debba essere svolta” (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077);
in tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un’attivita’ processuale, ma e’ intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati gia’ acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perche’ siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perche’, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attivita’ processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.);
la mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e puo’ pertanto essere denunciata in sede di legittimita’ (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999);
nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi;
la riduzione del numero dei testi esprime, infatti, anch’essa un giudizio di irrilevanza (per ragioni di merito) della prova con essi richiesta, in quanto inutilmente sovrabbondante rispetto agli elementi offerti e/o acquisiti;
non puo’ essere pertanto essa ad evidenziare un error in procedendo, tanto piu’ nella specie, ove, come detto, l’illustrazione della censura rende evidente che non e’ il limitato numero dei testi che ne costituisce oggetto quanto la circostanza sulla quale i testi non ammessi avrebbero dovuto deporre ad essere stata ritenuta irrilevante;
il terzo e il quarto motivo sono cosi’ rispettivamente intitolati: “violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., nonche’ degli articoli 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 191 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione della CTU cinematica – ricostruttiva atta ad accertare la dinamica dell’incidente, le condotte di guida tenute nell’occorso da entrambi i conducenti il mancato rispetto delle norme del C.d.S. e/o di regole di diligenza e prudenza, in che misura e perche’ dette violazioni abbiano inciso sulla dinamica dell’incidente per appurare il grado di responsabilita’ di ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”; “Nullita’ della sentenza per illogicita’ manifesta, avendo il giudice di merito adottato un criterio illogico nella valutazione delle prove”;
anche tali motivi sono, a loro volta, considerati unitariamente nella successiva illustrazione (pagg. 26 – 36), la quale pero’ si sostanzia nella formulazione di varie e diffuse considerazioni critiche sul merito degli accertamenti condotti e delle valutazioni espresse dal consulente della Procura, poste a base della decisione impugnata e, di conseguenza, nella affermazione secondo cui sarebbe stato, alla luce di tali limiti, necessario disporre una c.t.u. cinematica;
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
anche tali doglianze non possono dunque trovare ingresso nel presente giudizio di legittimita’;
la Corte d’appello ha motivato il rigetto della richiesta di c.t.u. in ragione della ritenuta irrilevanza della stessa alla luce degli elementi traibili dalla acquisita consulenza tecnica espletata in sede penale (la cui produzione – e’ appena il caso di ribadire – e’ ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio e’ assicurato attraverso le modalita’ tipizzate per l’introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare: v., da ultimo, Cass. n. 5947 del 28/02/2023);
tale motivazione non risulta pertinentemente attaccata dai motivi di ricorso, se non -come detto- alla stregua di mere contestazioni oppositive circa il merito e l’attendibilita’ degli accertamenti peritali condotti;
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
gli elementi che, a dire dei ricorrenti, non sarebbero stati adeguatamente considerati (v. ricorso pag. 32) non costituiscono fatti che solo una consulenza tecnica avrebbe fatto emergere, ma piuttosto circostanze riferite dai testi, o emergenti dai rilievi sui luoghi, che come tali risultano gia’ comprese nel compendio degli elementi istruttori complessivamente considerato dai giudici di merito e motivatamente valutato inidoneo a giungere ad una diversa ricostruzione della relativa dinamica e delle responsabilita’;
non viene invece indicato alcun fatto storico che, decisivo ai fini di una diversa ricognizione e valutazione della fattispecie concreta, sarebbe potuto emergere, con sufficiente grado di probabilita’, solo da una c.t.u., apparendo piuttosto evidente il carattere meramente esplorativo della richiesta integrazione istruttoria;
la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e’ dedotta in modo del tutto generico e comunque certamente al di fuori dei paradigmi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis, da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, cui si rinvia;
tanto meno alcuna conferente illustrazione viene dedicata alla dedotta inosservanza delle altre numerose norme processuali evocate in rubrica;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply