Il provvedimento emesso dal giudice monocratico per regolare l’attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10758.

La massima estrapolata:

Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l’attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisorietà e, quindi, non idoneo al giudicato.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10758

Data udienza 15 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9150/2015 R.G., proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il provvedimento del Tribunale di La Spezia, depositato in data 27.1.2015. (595/2009 R.G.);
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in 5 motivi, illustrati con memoria, avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla richiesta di fissazione delle modalita’ di attuazione dell’interdetto possessorio, emesso in data 6.6.2008. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso e memoria difensiva.
Questi ultimi avevano proposto domanda di reintegra in possesso per ottenere l’eliminazione di talune opere, consistenti nella trasformazione in lastrico solare del preesistente tetto a faglie e nella realizzazione di una scala posta a istanza illegale.
Il tribunale ha disposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e, dopo l’emissione del provvedimento interdittale, parzialmente modificato in sede di reclamo, nessuna delle parti ha chiesto la prosecuzione del giudizio possessorio ai sensi dell’articolo 703 c.p.c., comma 4, ed anzi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno agito in via petitoria per far dichiarare la legittimita’ delle opere oggetto del provvedimento di reintegra.
Detta domanda e’ stata respinta con sentenza depositata in data 14.10.2014, con condanna dei ricorrenti alla riduzione in pristino. Successivamente (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto al tribunale di adottare le misure necessarie per l’attuazione del provvedimento di reintegra in possesso, ma il giudice di merito, preso atto della sentenza emessa nella causa petitoria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali, rilevando che la richiesta di attuazione si era resa necessaria a causa dell’inottemperanza, da parte dei ricorrenti, al provvedimento interdittale e che questi ultimi erano risultati soccombenti in base all’esito finale del giudizio.
Ha inoltre ritenuto definitivo il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 669 duodecies c.p.c. ed ha escluso che fosse ammissibile la proposizione di un’autonoma controversia al solo fine di ottenere il rimborso degli oneri processuali, essendo altrimenti leso il principio di ragionevole durata del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli articoli 112, 113, 703, 668 octies, 669 novies e 669 duodecies c.p.c., articoli 1168 e 1170 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice abbia erroneamente ritenuto di poter provvedere sulle spese del procedimento ex articolo 669 duodecies, mentre tale pronuncia doveva essere ottenuta solo nell’ambito del giudizio possessorio di merito, che i ricorrenti avrebbero dovuto instaurare entro il termine di cui all’articolo 669 c.p.p., comma 2, octies, decorrente dalla data di definizione del reclamo o dalla comunicazione del provvedimento riguardante la richiesta di attuazione dell’interdetto. Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 112, 113, 703, 668 octies, 669 novies e 669 duodecies c.p.c., articoli 1168 e 1170 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che il giudice doveva limitarsi a pronunciare sulla richiesta di attuazione della misura interdittale, mentre ogni altra questione, inclusa la decisione sulle spese del procedimento, andava proposta nel giudizio di merito possessorio, venendo altrimenti violati i diritti di difesa dei ricorrenti, dato che il provvedimento reso ai sensi dell’articolo 669 duodecies c.p.c. e la pronuncia sulle spese non sono suscettibili di autonoma impugnazione.
Il terzo motivo censura la violazione degli articoli 112, 113, 703, 668 octies c.p.c., commi 1 e 4, articolo 669 novies c.p.c., comma 1, articolo 669 duodecies c.p.c., articoli 1168 e 1170 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice abbia pronunciato sulle spese del procedimento, ritenendo che anche nei procedimenti finalizzati all’attuazione delle misure interdittali l’instaurazione della causa di merito sia solo eventuale e che le misure adottate sopravvivano all’estinzione, mentre tale disciplina e’ applicabile ai soli provvedimenti ex articolo 700 c.p.c., a quelli a contenuto anticipatorio e alle azioni nunciatorie.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice erroneamente applicato il principio della soccombenza anche riguardo al procedimento per l’attuazione delle misura di reintegra in possesso, e per aver trascurato che detto procedimento era stato definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, non configurandosi alcuna soccombenza, neppure virtuale, dei ricorrenti, poiche’ la mancata attuazione dell’interdetto era dipesa dagli ostacoli di carattere amministrativo che impedivano la demolizione delle opere e dal rifiuto delle controparti di aderire al progetto di ricostruzione del testo prospettato dal c.t.u. della causa petitoria.
Il quinto motivo censura la violazione dell’articolo 95 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sostenendo che le spese dell’attuazione potevano esser poste a carico della parte esecutata solo ove il provvedimento interdittale fosse stato eseguito, mentre il procedimento ex articolo 669 duodecies si era concluso con una pronuncia in rito.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari (ai sensi dell’articolo 669 duodecies c.p.c.) non e’ ravvisabile il carattere della decisorieta’, poiche’ detti provvedimenti hanno natura strumentale e non sono inidonei al giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. 24543/2009; Cass. 9808/2000; Cass. 10740/1998; Cass. 1028/1998), essendo impugnabili con i rimedi contemplati dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme, che trova applicazione anche alle azioni possessorie, nei limiti di compatibilita’, ai sensi dell’articolo 703 c.p.c., comma 3.
In sostanza, il provvedimento di attuazione era suscettibile di reclamo al Collegio, al pari della pronuncia sulle spese in esso contenuta (Cass. 4497/2009).
Riguardo a detta statuizione, gia’ con riferimento alla disciplina precedente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, articolo 50 (che ha abrogato, per i giudizi proposti dal 4.7.2009, l’opposizione prevista dall’articolo 669 septies c.p.c., comma 3), questa Corte, sulla base di una lettura coordinata dell’articolo 669 septies c.p.c., comma 3 e articolo 669 terdecies c.p.c. con i principi introdotti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/1994, aveva stabilito che avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, con pronuncia sulle spese, fosse ammissibile il reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., mentre avverso il provvedimento adottato sul reclamo o dopo il decorso dei termini per proporlo, fosse consentita l’opposizione di cui all’articolo 669 septies c.p.c., i cui termini iniziavano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione dell’ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese (Cass. s.u. 16214/2001).
Le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 non hanno inciso sull’esperibilita’ del reclamo anche per contestare la statuizione sulle spese assunta in prima istanza, fermo che, ove la pronuncia sia adottata dal Collegio ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c. e non sia stato proposto il giudizio di merito, e’ consentita l’opposizione al precetto o all’esecuzione, ove iniziata sulla base del provvedimento collegiale (Cass. 16259/2017; Cass. 118800/2012).
Di conseguenza, il provvedimento ex articolo 669 duodecies c.p.c. emesso dal giudice monocratico del Tribunale era impugnabile con il reclamo anche relativamente alla pronuncia sulle spese, per cui il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Da’ atto che i ricorrenti sono tenuti versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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