Il principio di specificità del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 marzo 2022| n. 8117.

Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza.

Sentenza|14 marzo 2022| n. 8117. Il principio di specificità del ricorso per cassazione

Data udienza 20 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Chiamata in manleva dell’assicurazione – Riparto dell’onere della prova – Aspecificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21068/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 562/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Il principio di specificità del ricorso per cassazione

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di cinque motivi corredati da memoria, contro la sentenza n. 562 del 2019 della Corte di appello di Ancona esponendo che aveva rigettato il proprio gravame avverso una sentenza con cui il Tribunale di Pesaro aveva a sua volta disatteso la propria domanda avente ad oggetto la responsabilita’ medica di (OMISSIS) il quale, all’esito della stessa, aveva chiamato in manleva (OMISSIS) s.p.a.;
resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 13 Cost., articolo 1176 c.c., articoli 33, 35, 13 del codice deontologico medico, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:
la deducente non era stata informata compiutamente e specificatamente della diagnosi ne’, soprattutto degli effetti collaterali statisticamente propri del farmaco a base di olanzapina prescritto, essendogli stata prospettata solo una possibile depressione curabile che non corrispondeva alla molteplice serie di complicanze connesse a quell’utilizzo e che la stessa aveva subito come risultante dalla stessa consulenza officiosa effettuata nelle fasi di merito e, quanto all’aumento di peso, dall’anamnesi riportata in una cartella clinica dell’ospedale di (OMISSIS);
la scheda tecnica del farmaco riportava l’indicazione di tali effetti collaterali, con la specifica per cui, in caso di tali insorgenze, la somministrazione avrebbe dovuto essere sospesa, come non accadde essendo, invece, stata disposta solo una riduzione del dosaggio;
non era stato acquisito il consenso esplicito e anzi scritto necessario, e non presunto, come ipotizzato dal medesimo consulente, per mera deferenza dinnanzi al qualificato professionista ovvero per l’oggettiva assenza di risultati effettivi riconducibili alle terapie praticate sino ad allora che, al contrario, avrebbero dovuto indurre a un’ancor piu’ chiara informazione della paziente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge convertito dalla L. n. 94 del 1998, poiche’ la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la somministrazione del farmaco a base di olanzapina era autorizzata in Italia per il trattamento della schizofrenia ma non per il disturbo bipolare diagnosticato, inoltre erroneamente, alla deducente, e, in tali ipotesi, per la prescrizione medica era comunque necessaria la ricorrenza di due presupposti, ossia la conformita’ a pubblicazioni scientifiche accreditate a livello internazionale e la constatazione oggettiva dell’impossibilita’ di trattare la patologia con i farmaci di cui fosse gia’ stata approvata l’utilizzazione, e quest’ultima condizione si era rivelata del tutto assente ovvero non provata nel caso di specie;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 115 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che gli effetti che la deducente aveva patito all’esito della somministrazione del farmaco non erano consistiti solo nella depressione, come affermato nella sentenza gravata indicando che questa possibilita’ era stata prospettata alla paziente medesima, bensi’ altri e piu’ complessi, corrispondenti a quelli allegati nella originaria citazione, a quelli riportati nella scheda tecnica del medicinale e infine accertati anche dal perito giudiziale;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 115 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che il medico, all’esito degli effetti negativi registrati e riferibili all’assunzione del farmaco, aveva solo ridotto la posologia e non disposto l’interruzione della somministrazione come previsto dalla scheda tecnica del prodotto chimico;

 

Il principio di specificità del ricorso per cassazione

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 115 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la deducente non era affetta da disturbo paranoide come affermato nella sentenza gravata bensi’, piu’ semplicemente, da tratti ansiosi e stressati della personalita’ quali riscontrati dal consulente medico giudiziale;
Rilevato che:
il ricorso deve dirsi inammissibile per carente ricostruzione dei fatti processuali, come eccepito dalle parti controricorrenti;
va rammentato che il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018);
la valutazione in termini d’inammissibilita’ del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a se’ stesso, bensi’ il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo piu’ chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. U., n. 30754 del 2018, cit.);
si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificita’ del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual e’ quello della presente sede di legittimita’;
nella parte narrativa del ricorso nulla e’ detto se non il fatto che la Corte di appello aveva confermato la sentenza del Tribunale “avente (ad) oggetto responsabilita’ medica nel procedimento promosso da (OMISSIS) contro il Dottor (OMISSIS) e contro la Compagnia di (OMISSIS) s.p.a., chiamata in causa”;
come osserva il Pubblico Ministero, anche attingendo ai motivi, riassunti sopra e in questa prospettiva esaminati cercando di evincere i dati processuali necessari, non riesce a comprendersi neppure quale sia stata la specifica domanda svolta;
la ricorrente, nel pretendere evidentemente un correlativo risarcimento, lamenta l’incongrua somministrazione di un farmaco, a base di olanzapina, effettuata diagnosticando un disturbo bipolare (secondo motivo, pag. 17) ovvero paranoide (quinto motivo, pag. 34), laddove il consulente medico d’ufficio aveva escluso tale patologia riscontrando piu’ semplici disturbi ansiosi della personalita’, senza che gia’ si possa comprendere esattamente:
se la consulenza stessa si sia riferita all’attualita’ e non al momento della condotta medica ritenuta fonte di responsabilita’ civile (cfr. pag. 33, primo capoverso);
quale peso fosse stato propriamente dato dal consulente all’affermazione – riportata indirettamente per il tramite della specificazione effettuata dalla Corte di appello (pag. 29, primo capoverso) – per cui comunque l’iniziale prescrizione era una “ragionevole ipotesi di lavoro”;

 

Il principio di specificità del ricorso per cassazione

ancora, la ricorrente lamenta l’incongrua somministrazione di un farmaco non autorizzato per il trattamento in questione in Italia, senza che fosse stata provata l’impossibilita’ di seguire terapie autorizzate e senza consenso specifico; e, al contempo, la mancata interruzione della terapia alla comparsa di alcuni effetti collaterali;
ma, in questa cornice, non e’ dato comprendere quale fosse stata la pretesa svolta in prime cure e coltivata in appello oltre che in quali termini (i due atti introduttivi dei due gradi di merito sono evocati con parzialita’ a pag. 4 e a pag. 21);
non si chiarisce, cioe’:
– se la domanda, come svolta e coltivata, fosse stata di risarcimento dei danni subiti per l’assunzione del farmaco impropriamente prescritto e come questi sarebbero stati provati, nella prospettiva della deducente, ovvero, assunto il nesso eziologico, come la stessa avrebbe cercato di provarli, eccettuato quanto dalla stessa parte riferito al consulente (che costituisce, pertanto, mera allegazione);
se, viceversa, la stessa domanda fosse stata di lesione della liberta’ di scelta per mancato consenso informato, come in questa sede si lamenta col primo motivo, ovvero, anche o alternativamente, di danni perche’ la medesima deducente, qualora nella sua prospettiva informata debitamente, non avrebbe assunto quel farmaco; in questo lacunoso perimetro le censure non possono quindi essere vagliate perche’ il ricorso risulta aspecifico;
e’ opportuno sottolineare, in relazione alla memoria depositata, che altro, logicamente, e’ il fatto storico che la parte invoca in termini costitutivi di una propria pretesa, altro le domande processuali come effettivamente svolte e sostenute nelle fasi di merito, diverse, cioe’, da quella presente, che e’ di legittimita’ nonche’ a critica vincolata, ovvero necessariamente iscritta – salve le rilevabilita’ officiose (qui non in rilievo) – nel perimetro segnato dal pregresso svolgimento della sequenza procedimentale;
la stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, ricorso n. 55064/11 e altri 2 – Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito:
a) che la ricostruita lettura del “principe d’autonomie du pourvoi en cassation”, ovvero dell’articolo 366 c.p.c., e in questo caso del comma 1, n. 3, “garantisce un utilizzo appropriato e piu’ efficace delle risorse disponibili” dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell’articolo 360-bis c.p.c.), e;
b) come “tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto” (p. 78-79);
c) in particolare, la Corte di legittimita’, leggendo il ricorso nella sua globalita’, deve allora poter “comprendere l’oggetto della controversia, cosi’ come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata” (p. 110), sicche’:
d) in applicazione del principio di specificita’ del ricorso per cassazione, ai tini del rispetto del requisito stabilito dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, cosi’ da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto cosi’ congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte;
spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna parte controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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