Il principio di accessorietà della garanzia e la possibilità della sua rinnovata vigenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18794.

Il principio di accessorietà della garanzia e la possibilità della sua rinnovata vigenza

Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché, dopo l’estinzione, il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta, pertanto, l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell’art. 67 della l.fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria, come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile.

Ordinanza|| n. 18794. Il principio di accessorietà della garanzia e la possibilità della sua rinnovata vigenza

Data udienza 7 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti in genere – Interpretazione – In genere contratto di fideiussione – Pattuizione della sopravvivenza dell’obbligazione del fideiussore nel caso di revoca del pagamento del debitore – Restituzione del pagamento agli organi fallimentari da parte del creditore garantito a seguito di transazione – Interpretazione del contratto – Estensione a tale ipotesi della clausola contrattuale – Legittimità

Il principio di accessorietà della garanzia e la possibilità della sua rinnovata vigenza

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