Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 luglio 2021| n. 19614.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione.

In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia locatizia, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in quanto l’eccezione sollevata da parte della ricorrente società conduttrice ed inerente all’irregolare esperimento della procedura per aver controparte partecipato tramite un avvocato munito di mandato alle liti, per quanto rilevante in quanto attinente a soggetto non formalmente investito per rappresentare la parte, avrebbe dovuto essere ritualmente formulata entro la prima udienza del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).

Sentenza|9 luglio 2021| n. 19614. Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Mediazione obbligatoria – Art. 5 comma 1 bis Dlgs n. 28 del 2010 – Preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda – Improcedibilità eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice – Discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2 Dlgs n. 28 del 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30539/2018 proposto da:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) rappresentati dall’avv. WILLIAM LIMUTI, del foro di (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2018 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro.

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2018 la societa’ (OMISSIS) snc (OMISSIS), nonche’ i due soci in proprio, impugnano la sentenza numero 131/2018 del Tribunale di Verbania pubblicata il 21 marzo 2018, e notificata in data 22 marzo 2018, nonche’ l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Torino il 12 luglio 2018, con cui ex articolo 348 bis c.p.c., in limine litis, e’ stata dichiarata inammissibile l’impugnazione in conseguenza di una prognosi di probabile infondatezza dei motivi di appello. Il ricorso e’ affidato 11 motivi, illustrato da memoria. Parte intimata ha resistito con controricorso notificato il 12 novembre 2000, illustrato da memoria.
2. Per quanto qui interessa, il giudizio riguarda un contratto di locazione commerciale stipulato il 1 aprile 2016, in rinnovo di altro rapporto locatizio vigente tra le medesime parti, tramite il quale la (OMISSIS) SNC si obbligava al pagamento di un canone di locazione annuale pari a Euro 40.000 oltre Iva, in rate trimestrali anticipate di pari importo. Le parti convenivano altresi’ che dall’inizio del secondo anno di locazione il canone dovesse aggiornarsi annualmente e automaticamente e che in caso di mancato pagamento di una sola rata di canone o parte di esso, decorsi 20 giorni dal termine previsto, la locatrice avrebbe avuto la facolta’ di intimare al conduttore di adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si sarebbe risolto di diritto ex articolo 1454 c.c.. Inoltre nel contratto era stato previsto che per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei canoni la societa’ conduttrice si era obbligata a corrispondere sulle somme dovute interessi moratori. Per ulteriore previsione contrattuale la societa’ conduttrice si era anche obbligata a consegnare idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da primario istituto bancario assicurativo, pari a Euro 40.000, da rinnovare annualmente sino all’avvenuta riconsegna dell’immobile locato. Le parti inoltre avevano convenuto espressamente che il mancato rilascio da parte della conduttrice di copia della polizza e delle ricevute di pagamento dei premi e dei relativi rinnovi annuali entro 45 giorni avrebbe comportato la risoluzione di diritto della locazione. La societa’ locatrice, una volta constatato il mancato pagamento delle prime due rate di canone, in data 15 luglio 2016 aveva comunicato la volonta’ di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, intimando la restituzione dell’immobile. La conduttrice rispondeva di non dover alcun canone in ragione di un consistente maggior contro-credito e allegava copia della fideiussione rilasciata in data 15 marzo 2016. In merito, la locatrice assumeva che la fideiussione fosse inidonea, in quanto rilasciata da una societa’ non abilitata al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico in quanto cancellata dall’elenco generale di cui all’articolo 106 TUB per l’attivita’ di concessione di finanziamenti, a causa di gravi violazioni di legge.

 

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3. Non avendo il conduttore rilasciato spontaneamente l’immobile locato ad uso commerciale, la societa’ locatrice attivava infruttuosamente, tramite un suo procuratore (che poi diverra’ il suo procuratore alle liti), il procedimento di mediazione. Con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c., la societa’ locatrice evocava la societa’ conduttrice innanzi al tribunale di Verbania per ottenere l’accertamento della risoluzione di diritto del contratto, l’ordine di rilascio dell’immobile, nonche’ il pagamento della morosita’ e dell’indennita’ di occupazione senza titolo maturate sino all’effettiva consegna dell’immobile.
La societa’ conduttrice si costituiva deducendo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria tramite un avvocato munito di mandato alle liti e l’infondatezza della pretesa in ragione degli importi versati in contanti dal 1998 in avanti, in eccedenza rispetto al canone di locazione pattuito, pari a Euro 16.000 annuali per comprensivi Euro 288.000,00. Il Tribunale, dopo aver rigettato le istanze istruttorie delle parti in quanto ritenute inammissibili e inconferenti, accertava la regolarita’ del contraddittorio e, nel merito, l’intervenuta risoluzione del contratto alla data del 15 luglio 2016; per l’effetto condannava la conduttrice all’immediato rilascio dell’immobile, fissato per la data del 31 luglio 2018, e alla corresponsione della somma di Euro 14.233,33, oltre interessi di mora, nonche’ – ex articolo 1591 c.c. – della somma di Euro 66.666,66 per la occupazione sine titulo dell’immobile, dall’agosto 2016 alla data della sentenza, e al pagamento della somma mensile di Euro 3.333,33 dall’aprile 2018 sino all’effettivo rilascio, dichiarando assorbite le ulteriori domande svolte in via subordinata. Dichiarava inoltre la nullita’, ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 79, dell’articolo 3 del contratto di locazione del 1 aprile 1998 e dell’articolo 5.2 del contratto di locazione datato 1 aprile 2016; dichiarava inoltre inammissibile la domanda di riconvenzionale di ripetizione dell’indebito e rigettava ogni altra domanda di riconvenzionale, condannando i resistenti a rimborsare al ricorrente le spese di lite.

 

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi preliminarmente la inammissibilita’ della deduzione di erroneita’ della pronuncia di secondo grado, quanto al suo contenuto, denunciata in ogni motivo, trattandosi di ordinanza di inammissibilita’ per manifesta infondatezza dell’appello pronunciata ex articolo 348 bis c.p.c., per la quale non e’ ammessa impugnazione, ex articolo 348 ter c.p.c., se non per violazioni processuali inerenti ai limiti per i quali detta pronuncia puo’ essere emessa in limine litis (Sez. 3 -, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019 (Rv. 655096 – 01); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018 (Rv. 650283 – 01); Sez. U., Sentenza n. 11850 del 15/05/2018 (Rv. 648274 – 01)).
Per il resto, i motivi sono inammissibili per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo i ricorrenti adducono la violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2 e articolo 8, comma 1, in materia di mediazione obbligatoria, in quanto la locatrice non avrebbe partecipato personalmente al procedimento di mediazione, bensi’ solo per il tramite dell’attuale procuratore alle liti che tuttavia all’epoca era privo di mandato alle liti, e che comunque la procedura sarebbe stata esperita oltre i tre mesi dal deposito del ricorso. Il motivo e’ infondato. La domanda sarebbe stata procedibile anche in difetto del preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, posto che l’eventuale mancato rispetto di tale norma non costituisce causa di nullita’ del procedimento, non valendo come presupposto per la proponibilita’ della domanda giudiziale: ove cio’ non avvenga, il giudice d’appello puo’ disporre la mediazione, ma non vi e’ obbligato neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilita’ della domanda solo quando e’ disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 – c.d. mediazione demandata- (v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020; piu’ in generale, Sez. U., Sentenza n. 19596 del 18/09/2020). Nel caso di specie, pertanto, la suddetta eccezione, anche quella inerente all’irregolare esperimento della procedura da parte di un soggetto non formalmente investito per rappresentare la parte (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 821 del 16/01/2014), per quanto rilevante, avrebbe dovuto essere formulata entro la prima udienza successiva al suddetto incontro. Infine, non assume rilievo che l’incontro di mediazione fosse avvenuto a distanza di tre mesi dal deposito del ricorso, posto che in caso di proposizione della relativa eccezione si sarebbe determinato un semplice differimento delle attivita’ da svolgersi nel giudizio gia’ pendente.

 

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

 

2. Con il secondo motivo si deduce che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per la mancata consegna della fideiussione, assumendo che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le argomentazioni tutte ampiamente dedotte da parte della societa’ conduttrice nella propria memoria di costituzione, nonche’ la documentazione ivi allegata e le istanze istruttorie articolate a supporto delle deduzioni difensive ivi svolte, ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilita’ del motivo se fosse effettivamente dedotto come ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in violazione dell’articolo 348 ter c.p.c., posto che detto vizio non e’ deducibile dopo che la Corte d’appello si e’ pronunciata per l’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c.. In realta’ e’ poi assorbente la constatazione che non si tratta di deduzioni riferite a fatti omessi, ovvero ad assenza o apparenza di motivazione (nel senso indicato da SU 8053/2014 e SU 22232/16), ma ad argomentazioni giuridiche – e quindi non fatti – non accolte dal giudice di prime cure, comunque considerate ai fini del decidere come ininfluenti, posto che la fideiussione negozialmente convenuta non si era rivelata conforme alle pattuizioni indicate e le prove documentali in merito al pagamento “in nero” di una somma maggiore del canone erano state ritenute non tempestivamente allegate (in particolare il file digitale) o comunque inammissibili per come formulate nei capitoli di prova. Tra l’altro la documentazione indicata, quale la fideiussione rilasciata, ritenuta dai giudici non idonea a provare l’adempimento, non risulta essere stata allegata al ricorso e dunque il motivo non ossequia neanche il requisito di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, oltre a non allinearsi alla ratio decidendi che ha ritenuto non idoneo l’istituto che l’ha rilasciata, in quanto non piu’ abilitato a rilasciare fideiussioni con decreto del Ministero dell’Economia sin dal 9.3.2016 e poi cancellata dell’elenco delle societa’ abilitate ex articolo 106 TUB: sotto questo profilo manca ogni argomentazione idonea a confutare il rilievo del Tribunale.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto sostanziale e processuale chiedendo la riforma della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda principale relativa alla risoluzione del contratto di locazione, rilevando che il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l’adempimento, da parte della societa’ conduttrice, sia dell’obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria sia delle proprie obbligazioni di pagamento. Il motivo e’ inammissibile in quanto la deduzione implica una richiesta di riesame nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibile in sede di giudizio di legittimita’ e, nella sua seconda parte, replica quanto gia’ dedotto con il primo motivo. Oltretutto la censura tende ad affidare al giudice di legittimita’ il compito di individuare la violazione delle norme indicate nella intestazione del motivo perche’ inosservate nella sentenza impugnata, impedendo a questa Corte di svolgere una indagine del motivo secondo lo schema “a critica vincolata” imposto nell’articolo 360 c.p.c. e cio’ al fine di evitare che il giudizio di legittimita’ si trasformi in un giudizio di revisione del giudizio di merito.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli articoli 664 e 658 c.p.c. e articolo 1591 c.c., per non avere il Tribunale rilevato e dichiarato l’inammissibilita’ della domanda nuova, formulata ad opera della societa’ attrice in sede di precisazione delle conclusioni, di riconoscimento del risarcimento del danno per occupazione dell’immobile senza titolo, assumendosi che tale domanda sia ontologicamente differente da quella iniziale e relativa al riconoscimento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio. Il motivo e’ manifestamente infondato poiche’, invero, il giudice ha qualificato la domanda di pagamento dei canoni a scadere come comprensiva anche dell’indennita’ dovuta per l’occupazione sine titulo, dovuta dopo la risoluzione di diritto del contratto, ritenendola certamente contenuta nel petitum iniziale. Il motivo, pertanto, e’ del tutto generico con riguardo alla specifica qualificazione data dal giudice che, oltre a non essere qui censurata, certamente non e’ in grado di rivelare il vizio di ammissione di una domanda nuova.
5. Con il quinto motivo si deduce la mancata ammissione delle prove audio-video che il ricorrente avrebbe irritualmente depositato in primo grado oltre il termine di decadenza previsto nell’articolo 416 c.p.c., assumendo la violazione delle norme degli articoli 2735, 2041, 2033 c.c. e della L. n. 392 del 1978, articolo 79 e della L. n. 431 del 1998, articolo 14, la cui violazione tuttavia presuppone l’avvenuta ammissione al processo delle prove in questione. Il motivo e’ infondato in quanto non si raccorda alla ratio decidendi, laddove e’ stato ritenuto che i ricorrenti non hanno fornito non solo la prova della pattuizione di un versamento “in nero” oltre a quello indicato come corrispettivo del contratto di locazione, ma anche quella del pagamento effettivo di somme di denaro eccedenti il canone (pagina 15 della sentenza impugnata). Sul punto, il giudice ha escluso che tale asserito credito sia in grado di paralizzare la domanda di risoluzione spiegata e volta ad accertare lo scioglimento del contratto per effetto della operativita’ della clausola risolutiva espressa, gia’ solo considerando che l’asserito e non provato contro-credito non integra un legittimo rifiuto all’adempimento della stipula della polizza fideiussoria; in ogni caso, quanto alla morosita’ dedotta dalla locatrice, il giudice ha ritenuto che la documentazione fotografica prodotta all’atto della costituzione dalla conduttrice, con trasmissione avvenuta per via telematica, non fosse leggibile e che la riserva di produzione del file informatico con chiavetta USB non fosse del pari ammissibile, vertendosi in un caso ove gia’ la parte avrebbe potuto costituirsi nelle forme classiche e non informatiche, come stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito in L. 114 del 2014, in base ai quali, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, mentre con successivo comma si stabilisce che nell’ambito dei procedimenti civili e’ sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti al comma 1, con cio’ facendo intendere che all’atto della costituzione i documenti possono essere depositati nella forma classica e non solamente per via digitale. Cio’ comporta che, come ritenuto correttamente dal Tribunale, la parte resistente non aveva alcun obbligo giuridico di procedere al deposito telematico del documento, del quale, peraltro, non e’ stata fornita alcuna prova di tentativi infruttuosi di invio telematico, e per il quale non e’ stata avanzata alcuna istanza di autorizzazione al deposito nei termini di cui all’articolo 416 c.p.c., prevista allorche’ i sistemi informatici del dominio di giustizia non siano funzionanti o comunque vi siano altre ragioni specifiche, posto che nel caso specifico risulta solo indicata la semplice “riserva” della difesa della resistente di produrre nel prosieguo del giudizio la suddetta prova, quando nel rito del lavoro applicabile al giudizio de quo il principio di disposizione nell’ambito delle allegazioni e produzioni istruttorie e’ chiaramente limitato alla fase introduttiva della lite, senza possibilita’ di dilazioni.

 

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione

 

A questa considerazione deve aggiungersi che il motivo e’ inammissibile perche’ non considera la seconda ragione in base alla quale l’istanza di prova per testi e’ stata respinta e cioe’ che nei capitoli di prova mancasse ogni riferimento all’accordo occulto di versare il canone in eccesso versato “in nero”, all’indicazione del titolo di imputazione del versamento e alla enunciazione delle precise circostanze di tempo e luogo in cui le pretese dazioni sarebbero avvenute, con giudizio di merito in questa sede insindacabile, oltre che non specificamente impugnato, e con formulazione della censura in spregio di ogni criterio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 6, per quanto concerne la forma e il contenuto del motivo di ricorso per cassazione.
6. Con il sesto motivo si deduce violazione, falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 114 del 2014, articoli 414 e 416 c.p.c., all’articolo 13 codice della privacy, l’articolo 294 c.p.c. alla L. n. 69 del 2009. Il motivo e’ inammissibile in quanto si omette di specificare quale sarebbe il contrasto tra motivazione in diritto della sentenza e le plurime norme che sarebbero, in tesi, state violate (vedi Sez. 1 -, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Cassazione numero 5353 del 8 marzo 2007). Per tale via, i ricorrenti in sostanza contestano ancora la ritenuta inammissibilita’ del deposito alla prima udienza delle foto e delle videoregistrazioni trasmesse per via telematica all’atto di costituzione che, seppure indicate come documento 4 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, erano risultate illeggibili o non erano state depositate per superamento dei “megabyte” della busta telematica. Il motivo e’ in parte assorbito da quanto sopra detto in termini di infondatezza. Inoltre, del tutto oscuro e’ il riferimento alla violazione dell’articolo 13 del codice della privacy, posto che non e’ dato conoscere ove, nel corso del giudizio, si sia dovuto discutere dell’utilizzabilita’ o meno del contenuto dei suddetti mezzi di prova. Quanto, invece, alle prove testimoniali non ammesse, per la parte collegata alla prova digitale ritenuta tardivamente allegata, come sopra gia’ detto, il motivo non scalfisce il giudizio di inammissibilita’ espresso dal giudice di prime cure per inconferenza e inidoneita’ dei capitoli di prova inerenti al presunto accordo occulto di versare il canone con ulteriori somme “in nero”, all’indicazione del titolo di imputazione del versamento e delle circostanze di tempo di luogo in cui le pretese dazioni sarebbero avvenute, non essendo riversato nel ricorso il contenuto dei suddetti capitoli di prova, e risultando solamente accennato il fatto che la rilevanza delle suddette prove orali sarebbe da valutarsi in riferimento alla documentazione cine – fotografica erroneamente ritenuta non tempestivamente allegata, il che rende la deduzione del tutto inammissibile per carenza di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., n. 6.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione al Decreto Legislativo n. 83 del 2015, che ha modificato del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe compromesso il diritto di difesa dei ricorrenti nel non consentire il deposito di fascicolo di cortesia di quei documenti non tempestivamente prodotti con la comparsa di costituzione e risposta. Anche tale motivo e’ inammissibile, se non infondato nel merito. E’ chiaro infatti che il deposito del fascicolo “di cortesia”, ovvero di copia degli atti depositati, non potrebbe supplire all’onere probatorio di allegazione non adempiuto nei termini di legge, posto che la ratio della norma in questione non e’ di consentire alle parti di aggirare i termini di legge, bensi’ di coadiuvare il magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni, consentendogli una piu’ agevole lettura in forma cartacea degli atti difensivi allegati per via digitale.
8. Con l’ottavo motivo si deduce una violazione di legge in relazione all’articolo 244 c.p.c., sempre per la parte in cui non sono stati ammessi i capitoli di prova per testi, sul presupposto che i suddetti capitoli di prova non siano stati considerati unitamente alla prova audio-video contenuta nel documento n. 4 prodotto all’atto della costituzione nelle modalita’ sopra dette. Il motivo e’ inammissibile in quanto presuppone la rituale produzione del documento in parola e, pertanto, e’ assorbito dalle superiori considerazioni, oltre ad essere una mera ripetizione dei precedenti motivi.
9. Con il nono motivo si deduce nuovamente l’erroneita’ della decisione per la ritenuta inammissibilita’ dei mezzi di prova suddetti in termini di violazione di legge. Tuttavia e’ assorbente la considerazione che il motivo, oltre a reiterare – ancora una volta – le questioni gia’ sopra esaminate, ritenute inammissibili o manifestamente infondate, nasconde una richiesta di riesame nel merito della vicenda, come tale inammissibile in questa sede, poiche’ presuppone nuovamente l’avvenuto deposito tempestivo del documento n. 4 contenente la asserita documentazione fotografica e video, che tuttavia non e’ pacificamente avvenuto.
10. Con il decimo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c. e della L. n. 392 del 1978, articoli 32 e 79, per avere il giudice rigettato la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla locatrice a titolo di rivalutazione Istat in misura superiore ai limiti di legge. La deduzione e’ manifestamente infondata in quanto non si confronta con la statuizione di inammissibilita’ della relativa domanda per tardivita’ della deduzione, non contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, in quanto non accompagnata dall’istanza di cui all’articolo 418 c.p.c.. Difatti i ricorrenti, in questa sede, si sono limitati a contestare genericamente che il giudice, una volta rilevata la nullita’ della clausola in questione, abbia errato a non condannare la societa’ attrice alla restituzione delle somme ricevute in forza della clausola dichiarata nulla, senza null’altro argomentare in proposito.
11. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti deducono violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, nella condanna al pagamento delle spese di lite ritenuta ingiusta ed eccessiva. Il motivo e’ manifestamente infondato in quanto e’ sufficiente rilevare che il giudicante, nel liquidare le spese di lite, ha preso in considerazione, quale valore della controversia, quello derivante dalla domanda riconvenzionale proposta dagli odierni ricorrenti e non solo quello della ricorrente cui controparte fa volutamente riferimento al fine di sorreggere il motivo. Le spese quindi sono state correttamente liquidate in base al disputatum su cui vi e’ stata soccombenza, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum”, tenendo conto quindi anche dell’infondatezza della pretesa della conduttrice di ricevere in restituzione il versamento in nero di ulteriori canoni per tutto il periodo di locazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6345 del 05/03/2020; Sez. 2 -, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018).
12. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alla condanna, solidale per il comune interesse, dei ricorrenti alle spese legali, liquidate come in dispositivo, in favore della parte resistente, e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; per l’effetto condanna i ricorrenti (OMISSIS) snc (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in via tra loro solidale, alle spese di lite in favore della parte resistente (OMISSIS) s.r.l., liquidate in Euro 5000,00, oltre e 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie, e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera A, s.m.i..

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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