Il patto che esclude la cedibilità del credito

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5129.

La massima estrapolata:

Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell’affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, comma 1, c.c., e dell’efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall’art. 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell’art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione.

Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5129

Data udienza 2 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4451/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa in Amministrazione Straordinaria (gia’ (OMISSIS) S.p.a., nonche’ (OMISSIS) S.r.l.) in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del precedente controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa in Amministrazione Straordinaria (gia’ (OMISSIS) S.p.a., nonche’ (OMISSIS) S.r.l.) in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 6458/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 02/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 13468/2013 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a avente ad oggetto il credito di 17.115.885 Euro relativo alle riserve iscritte in relazione all’esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione di lavori nella stazione di (OMISSIS), riteneva fondate le riserve 7,18, 21-22, 26, 28-32, 34-36, recependo in larga parte l’impostazione del C.T.U., e condannava (OMISSIS) alla minor somma di 7.420.263 Euro.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello (OMISSIS) s.p.a. (di seguito per brevita’ (OMISSIS)) lamentando: A) difetto di motivazione sull’eccezione di difetto di giurisdizione (riserva n. 7) e sulla domanda riconvenzionale; B) omessa pronuncia in ordine alla tardivita’ di alcune riserve (nn. 18, 31, 32, 34), alla genericita’ delle riserve 21 e 30 ed all’infondatezza delle rimanenti (nn. 26, 28, 29, 35, 36, 22); C) erroneita’ delle risultanze della C.T.U., recepite integralmente dal Tribunale, con riguardo (i) alla non conformita’ alle previsioni dell’articolo 28 delle condizioni generali di contratto quanto alle riserve relative alle sospensioni dei lavori, (ii) alla non conformita’ all’allegato 9 punto B2 per le ridotte interruzioni e la mancata concessione del lavoro nelle ore notturne, (iii) al riconoscimento di un premio di acceleramento non previsto dal contratto, (iiii) all’erronea quantificazione dei giorni di ritardo (938 in luogo dei 552 effettivi), (iiiii) alla violazione dei criteri legali di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi. Nel giudizio d’appello si costituiva (OMISSIS) s.p.a., di seguito in a.s. (per brevita’ (OMISSIS)), proponendo appello incidentale per il riconoscimento delle riserve non ammesse o ammesse parzialmente. Interveniva in causa (OMISSIS) s.p.a. (di seguito per brevita’ (OMISSIS)), dichiarando di essere cessionaria del credito vantato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) sino a concorrenza della somma di 11.479.000 Euro e chiedendo la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle somme richieste da (OMISSIS) direttamente in favore della cessionaria (OMISSIS) sino a concorrenza della somma suindicata. A tale intervento si opponeva (OMISSIS), eccependo il difetto di legittimazione di (OMISSIS), sia in relazione al conferimento, a Unicredit e non a Banca (OMISSIS), del potere di intraprendere azioni legali, previsto nella cessione del credito; sia in relazione alla natura del credito ceduto di credito futuro, sia in relazione alla previsione dell’articolo 9 della convenzione stipulata dalle parti. Anche (OMISSIS) si opponeva all’intervento in causa di (OMISSIS), rilevando che l’intervento, qualificabile come adesivo dipendente, non legittimava la sua proposizione nel grado di appello. Rilevava inoltre che, trattandosi di credito nei confronti di amministrazione pubblica doveva trovare applicazione la L. n. 2248 del 1865, articolo 339 all.to F, che subordina la cessione del credito al riconoscimento della p.a..
3. Con sentenza non definitiva n. 6458/2016 la Corte di appello di Roma: A) ha dichiarato ammissibile l’intervento di (OMISSIS) ma inammissibile la domanda proposta autonomamente dall’interveniente volta alla corresponsione in proprio favore dei crediti da riserva spettanti a (OMISSIS); B) ha ritenuto non motivata e pertanto nulla la sentenza del Tribunale quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione di (OMISSIS), ritenuta infondata per non essere applicabile, ratione temporis, la normativa (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 244 e articolo 253, comma 1) che attribuisce alla competenza esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione prezzi; C) ha ritenuto non motivata la sentenza di primo grado sull’eccezione, proposta da (OMISSIS), di tardivita’ di alcune riserve ed ha accertato la fondatezza di detta eccezione relativamente alle riserve nn. 31, 32, 34, 18; D) ha accolto la censura relativa alla quantificazione dei giorni di ritardo, che ha rideterminato in 686 in luogo dei 938 indicati dal C.T.U.; E) ha ritenuto infondata, per difetto di prova sulla responsabilita’ di (OMISSIS) per il ritardo, la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) relativa all’applicazione delle penali contrattuali;
F) ha ritenuto inammissibile la censura relativa ai criteri di liquidazione di rivalutazione e interessi, avendo il Tribunale disatteso la indicazione sul punto del C.T.U., contestata dall’appellante, e limitato la propria statuizione alla condanna al pagamento della somma di 7.420.263,64 Euro oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
G) ha accolto l’appello incidentale di (OMISSIS) limitatamente alla riserva n. 33 e conseguentemente ha accolto la domanda di (OMISSIS) limitatamente alle riserve 7, 26, 28, 30, 33, 35 e 36; H) ha ordinato la prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei crediti spettanti in forza delle predette riserve, ad eccezione di quelli, gia’ determinati anche nel quantum, di cui alla riserva n. 7, riferita all’adeguamento prezzi riconosciuto dal C.Testo Unico in Euro 467.929,25, e di cui alla riserva n. 33, riferita alla detrazione, ritenuta illegittima dalla Corte di appello, operata dalla stazione appaltante di 14.082,09 Euro per il furto di rotaie e di due bobine in rame, riservando la decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
4. Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso principale fondato su un unico motivo, resistito con controricorso da (OMISSIS), che propone ricorso incidentale affidato a dieci motivi, e da (OMISSIS), che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
5. Con sentenza n. 14696/2019 depositata il 29 maggio 2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno rigettato il motivo di ricorso incidentale di (OMISSIS) relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso l’esame degli altri motivi dello stesso ricorso incidentale di (OMISSIS) e degli altri ricorsi proposti da (OMISSIS), in via principale, e da (OMISSIS), in amministrazione straordinaria, in via incidentale, alla prima sezione civile di questa Corte.
6. Il ricorso e’ stato, quindi, fissato per l’adunanza in camera di consiglio avanti alla prima sezione civile, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c..
7. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un solo articolato motivo la ricorrente principale (OMISSIS) lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e, se del caso, n. 4, degli articoli 105, 111, 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli articoli 24 e 111 Cost.”. Censura la dichiarazione di inammissibilita’ della domanda di condanna di (OMISSIS) al pagamento delle somme dovute direttamente in suo favore, assumendo che la Corte territoriale non si sia attenuta ai principi costantemente affermati da questa Corte (tra le piu’ recenti Cass. n. 21454/2016). In base alla richiamata giurisprudenza il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell’articolo 111 c.p.c., comma 3, non e’ terzo in senso proprio e sostanziale ma e’ l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta, bensi’ la stessa posizione del suo dante causa. Nella fattispecie in esame, ad avviso della ricorrente principale, non puo’ ritenersi che sia stata proposta dalla stessa una domanda nuova in appello, in violazione del corrispondente divieto di carattere assoluto, a cui soggiace anche il successore a titolo particolare, che, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., intervenga nel processo in fase di appello, al di fuori, eventualmente, di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie (Cass. 27 marzo 1990, n. 2459). Sostiene la ricorrente principale di aver proposto l’identica domanda della sua dante causa e che, in quanto riveste la stessa posizione processuale della parte, puo’ chiedere la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle somme dovute direttamente in proprio favore, sostituendosi alla dante causa, non piu’ titolare del diritto controverso. In ragione di un’interpretazione ampia dell’articolo 111 c.p.c., come desumibile, ad avviso della ricorrente, dall’orientamento giurisprudenziale di questa Corte richiamato in ricorso, al soggetto intervenuto deve garantirsi la piena tutela, in quanto, diversamente opinando, in spregio ai principi del giusto processo e della concentrazione dei giudizi, ove il cedente neghi la spettanza delle somme al cessionario, quest’ultimo sara’ costretto ad instaurare un nuovo giudizio. Rimarca, infine, la ricorrente principale che la Corte territoriale, nel ritenere ammissibile l’intervento in appello di (OMISSIS), ha implicitamente accertato l’esistenza, la validita’, l’efficacia e l’opponibilita’ alla procedura di amministrazione straordinaria della cessione del credito oggetto del giudizio, credito ammesso allo stato passivo di (OMISSIS), con formazione, sul punto, di giudicato endoconcorsuale. Chiede, pertanto, che la sentenza d’appello sia cassata in parte qua e che, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, (OMISSIS) sia condannata a pagare direttamente a (OMISSIS) le somme che risulteranno dovute dalla prima a (OMISSIS), fino a concorrenza della somma di 11.479.000 Euro, oltre ulteriori interessi di mora, nella misura convenzionalmente stabilita, dal 10 luglio 2013 sino al soddisfo.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta “violazione degli articoli 111 e 404 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, se del caso, n. 4”. Nel censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’intervento di (OMISSIS), assume che, in forza dell’articolo 404 c.p.c., comma 3, e come precisato nella sentenza di questa Corte n. 9752/2011, l’intervento sia ammissibile solo quando l’interventore sia legittimato a proporre l’opposizione di terzo.
3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta “violazione degli articoli 1723 e 1726 c.c. nonche’ dell’articolo 16 del contratto di cessione dei crediti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. Rileva che il contratto di cessione in garanzia dei crediti conferisce mandato alla banca agente che, tuttavia, non e’ (OMISSIS), ma (OMISSIS) s.p.a.. Lamenta l’errata interpretazione da parte della Corte territoriale degli articoli citati in rubrica e della richiamata clausola contrattuale e sostiene che, trattandosi di mandato in rem propriam, la Banca agente abbia un interesse proprio e diretto a che il credito non sia pagato ad altri soggetti, a cominciare dagli stessi mandanti, sicche’ il pagamento eseguito dal debitore ceduto a (OMISSIS) potrebbe non avere effetto liberatorio nei confronti della Banca Agente (OMISSIS). Rimarca (OMISSIS) che tale contratto ha previsto la nomina di (OMISSIS) S.p.A. come mandataria con rappresentanza delle Banche finanziatrici (cd. banca Agente), alla quale e’ stato conferito, tra le altre cose, proprio il potere di “intraprendere, in nome e per conto loro, tutte le azioni che possano rendersi necessarie al fine di amministrare e esercitare i diritti, rimedi, poteri e facolta’ loro spettanti…” (cfr. contratto di cessione del 15/11/2011, articolo 16.1). Di conseguenza, essendo (OMISSIS), e non (OMISSIS), il soggetto dotato del potere di esercitare le azioni a difesa dei diritti scaturenti dal contratto, alcuna legittimazione all’intervento potrebbe ravvisarsi in capo a quest’ultima. Inoltre, trattandosi di mandato cd. in rem propriam, esso non si potrebbe considerare estinto per revoca da parte del mandante (articolo 1723 c.c., comma 2), tanto piu’ se implicita, come nel caso di specie, non avendo (OMISSIS) fornito alcuna prova atta a dimostrare la revoca del mandato conferito ad (OMISSIS) S.p.A.. Infine, trattandosi peraltro di mandato collettivo, lo stesso dovrebbe essere revocato da tutti i mandanti e non da uno solo di essi, ai sensi dell’articolo 1726 c.c..
4. Con il terzo motivo (OMISSIS) lamenta la “violazione degli articoli 1260 c.c. e segg. e dell’articolo 9 della convenzione di appalto in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che la citata clausola contrattuale prevede espressamente il divieto di cessione dei crediti e debiti derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che, seppure l’opponibilita’ di tale disposizione al cessionario e’ subordinata dall’articolo 1260 c.c., comma 2, alla conoscenza del suddetto divieto da parte di quest’ultimo, nel caso di specie la conoscibilita’ si deve presumere, considerata la qualita’ di operatore professionale di Intesa e considerato altresi’ che il contratto di cessione dei crediti richiamava espressamente (lettera A delle premesse) il contratto di appalto fonte dei crediti relativi alle riserva.
5. L’unico motivo di ricorso principale e i primi tre motivi di ricorso incidentale proposti da (OMISSIS) possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, in quanto tutti concernenti questioni relative all’intervento in appello di (OMISSIS).
5.1. Il motivo di ricorso principale e’ infondato.
Occorre premettere che (OMISSIS) non e’ intervenuta aderendo semplicemente alle domande gia’ proposte da (OMISSIS), ma ha chiesto anche la corresponsione in proprio favore, in forza del contratto di cessione di crediti del 15/11/2011, di quanto dovuto da (OMISSIS) ad (OMISSIS) sino a concorrenza della somma di Euro11.479.000,17. L’intervento in appello di (OMISSIS) e’ da ritenersi ammissibile, ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., commi 1 e 3, atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare e’ concessa la facolta’ di intervenire nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perche’ l’interventore non si configura quale “terzo”, ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, ne’, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (Cass. n. 21492/2018 e cosi’ anche Cass.n. 21454/2016 richiamata dalla ricorrente principale). Solo in ragione di tale peculiare veste si giustifica, in base all’articolo 111 citato, l’intervento anche in appello del successore a titolo particolare, a cui e’, di conseguenza, consentita l’adesione ai motivi d’appello proposti dal dante causa, ma non anche la proposizione di domande nuove (Cass. n. 10490/2001), salvo quella diretta all’accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie. E’ stato infatti precisato da questa Corte che “In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all’inizio della causa. Ne deriva che l’acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex articolo 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che e’ validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio” (da ultimo Cass.14489/2018).
Alla stregua di detti principi, non puo’ darsi ingresso nel processo in grado d’appello alla domanda proposta, nei termini precisati, da (OMISSIS), che non e’ la medesima, neppure in termini di quantum, proposta da (OMISSIS), parte, quest’ultima, neppure estromessa dal giudizio. Ne’ di alcun vulnus al proprio diritto di difesa puo’ dolersi la cessionaria, atteso che la totale coincidenza dell’ambito di partecipazione al processo del successore a titolo particolare rispetto a quello del dante causa discende, necessariamente, dalle caratteristiche, del tutto peculiari, del suo intervento, giustificandosi, anzi, il suddetto limite anche per l’esigenza di non privare di un grado di merito l’interventore che intenda proporre domande nuove.
5.2. Devono ora esaminarsi i primi tre motivi di ricorso incidentale proposti da (OMISSIS).
5.2.1.Il primo motivo e’ infondato per le considerazioni gia’ espresse, dovendosi ribadire che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non e’ “terzo” nel senso precisato ed e’ esclusa l’esperibilita’ da parte sua, ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., comma 1, dell’opposizione ordinaria di terzo, il quale e’, invece, titolare di diritto autonomo e incompatibile (Cass. n. 21492/2018). Non e’ pertinente il richiamo della pronuncia di questa Corte citata da (OMISSIS) (Cass.n. 9752/2011), che riguarda l’intervento in appello del litisconsorte necessario, ossia una fattispecie del tutto differente da quella che si sta scrutinando.
5.2.2. Il secondo motivo riguarda l’interpretazione, effettuata dalla Corte territoriale, del contratto di cessione dei crediti in garanzia del 15/11/2011 con il quale (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) hanno ceduto ad un gruppo di Banche ( (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) s.c.a.r.l.) i propri crediti da riserve relativi al contratto di appalto oggetto di causa. La Corte territoriale ha evidenziato che nel contratto di cessione dei crediti del 15/11/2011 e’ previsto, all’articolo 16.2, che i creditori garantiti hanno diritto di sostituire la Banca Agente con altro soggetto che avra’ gli stessi diritti, facolta’ e poteri in qualita’ di mandatario con rappresentanza dei creditori garantiti.
In base a tale previsione, la Corte territoriale ha ritenuto superate le argomentazioni svolte da (OMISSIS) in secondo grado e riproposte nel presente, affermando, in particolare, che “la clausola di cui all’articolo 16.2, infatti, di natura convenzionale, supera le preclusioni di cui all’articolo 1723 c.c., comma 2 e articolo 1726 c.c. (le quali, essendo certamente norme dispositive e non imperative, possono essere derogate da accordi tra le parti) e, consentendo una sostituzione della mandataria, ha reso lecito l’intervento nel presente giudizio di Banca Intesa, da considerare come effettuato in sostituzione della precedente mandataria”.
A fronte di tale puntuale motivazione, (OMISSIS) non svolge alcuna specifica censura su tale iter interpretativo e argomentativo, ne’ indica quali siano i criteri ermeneutici violati dalla Corte territoriale, limitandosi a riproporre le stesse difese svolte in secondo grado. La Corte territoriale ha aggiunto che “eventuali problemi relativi alla sostituzione di (OMISSIS) S.p.A. con (OMISSIS) S.p.A. oppure al fatto che essa e’ intervenuta in giudizio facendo valere unicamente le proprie ragioni di credito e non anche quelle delle altre Banche creditrici, possono rilevare solo nel rapporto interno tra mandante e mandataria, ma non possono certamente essere eccepite ne’ dal cedente ( (OMISSIS) S.p.A., la quale ha partecipato al contratto di cessione) ne’, tantomeno, dalla debitrice ceduta, alla quale e’ indifferente il soggetto a cui effettuare il pagamento (ne’ potendosi porre, nei suoi confronti, un problema di pagamento a creditore apparente, essendo comunque (OMISSIS) una delle Banche creditrici ed avendo, per di piu’, agito solo nei limiti della sua quota di credito)”.Anche in ordine a tale argomentazione (OMISSIS) non svolge censure specifiche, limitandosi genericamente a sostenere che il pagamento effettuato a Intesa “potrebbe non essere liberatorio”, senza altro precisare a confutazione di quanto affermato dalla Corte territoriale sul punto.
La censura espressa con il secondo motivo deve essere, pertanto, ritenuta inammissibile.
5.2.3. Con il terzo motivo (OMISSIS) denuncia il vizio di violazione di legge per errata interpretazione dell’articolo 9, comma 1, del contratto di appalto, secondo il quale i crediti e debiti derivanti dall’esecuzione dell’appalto “non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del Direttore Amministrativo di Ferrovie…”, autorizzazione mancante nel caso di specie, come incontroverso in causa.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuita’, che, “per quanto concerne le norme sulla cessione, rilevano tre regole 13 fondamentali. La prima deriva dall’articolo 1260 c.c., comma 1, che pone come principio generale, fatti salvi determinati limiti della legge speciale qui ininfluenti, quello della libera cedibilita’ dei crediti; si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l’affidamento di normale cedibilita’ del credito e, pertanto, di legittimita’ e regolarita’ della cessione operata a suo favore. La seconda e’ desumibile dall’articolo 1372 c.c., comma 1, in base al quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge; ed e’ del tutto normale che il cessionario sia estraneo all’accordo di non cedibilita’ intercorso – per un interesse che e’ soltanto di costoro – tra cedente e ceduto. La terza deriva dall’articolo 1260 c.c., comma 2, secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione puo’ essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”(Cass. n. 825/2015).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme indicate, ritenendo che fosse onere del debitore ceduto (OMISSIS) provare che la cessionaria si trovasse in una condizione, non gia’ di mera conoscibilita’ del divieto, ma di sua effettiva conoscenza.
L’interpretazione restrittiva dell’articolo 1260 c.c., comma 2, nel senso precisato, si giustifica per ragioni testuali (articolo 1260, comma 2: “se non si prova che egli lo conosceva”), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte), cosi’ da ritenere necessario che la prova verta non gia’ sulla mera conoscibilita’ del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione.
Esclusa, quindi, la sussistenza dell’unico vizio denunziato con il terzo motivo – violazione di legge-, resta da aggiungere che le circostanze allegate da (OMISSIS) tendono a delineare un quadro probatorio difforme da quello accertato, insindacabilmente se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal giudice di merito, proponendone una rilettura in chiave essenzialmente indiziaria, cosi’ travalicando i limiti connaturati al vaglio di legittimita’.
Nella specie, infatti, la Corte d’appello ha, motivatamente, ritenuto che non vi fosse la prova, ex articolo 1260 c.c., comma 2, che (OMISSIS) fosse a conoscenza del pactum de non cedendo al momento della cessione. Ha aggiunto che la prova suddetta, di cui era onerata (OMISSIS), non emergeva neppure dal testo del contratto di cessione dei crediti da riserve, ove si faceva solo un generico riferimento, inidoneo a fondare la prova della conoscenza, da parte delle Banche cessionarie, dell’esistenza di tale patto, alla Convenzione n. 123/02 (cfr. premesse del contratto, lettera A).
Circa la doglianza relativa all’incedibilita’ del credito perche’ futuro, secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 31896/2018) la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si puo’ procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilita’ della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilita’ dei diritti futuri perche’ meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validita’.
Il terzo motivo e’ da ritenersi, pertanto, infondato.
6. Con il quarto motivo (primo in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 18) (OMISSIS) denuncia la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, articolo 6, comma 19, L. n. 109 del 1994, articolo 26, comma 4 bis, Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 244, comma 3, Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, n. 2 lettera e (C.P.A.), circolare prot. 871/CD del 4 agosto 2005 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ora Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, articolo 171”.
Il motivo attiene alla questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed e’ stato deciso con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14696/2019 citata.
7. Con il quinto motivo (secondo in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 20) (OMISSIS) lamenta “violazione e/o falsa applicazione (articolo 360 c.p.c., n. 3) della circolare prot. 871/CD del 4 agosto 2005 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ora Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, articolo 171, nonche’ della convenzione di appalto del 2002 e dell’articolo 2697 c.c. in relazione alla riserva n. 7 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Deduce che e’ mancata la prova, il cui onere incombe sull’appaltatore, degli oneri da aumento dei prezzi mediante allegazione delle quantita’ dei materiali e dell’aumento dei prezzi secondo le indicazioni del citato DM. Nel riconoscimento dell’eventuale compensazione non esiste alcun automatismo, ad avviso di (OMISSIS), e l’appaltatore non aveva dato la prova dell’effettiva maggiore onerosita’ subita producendo adeguata documentazione, ad esempio mediante dichiarazioni dei fornitori o subcontraenti. Inoltre non erano state dimostrate da (OMISSIS) la quantita’ dei materiali effettivamente utilizzati e la fornitura di rame ulteriore rispetto a quella gia’ prevista nel contratto di appalto a carico di (OMISSIS). Lamenta la violazione dell’articolo 2967 c.c. da parte della Corte territoriale, in ordine al riparto dell’onere probatorio, gravante sull’appaltatore e non adempiuto.
8. Con il sesto motivo (terzo in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 24) (OMISSIS) lamenta “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 1177 c.c. e dell’articolo 2 § 4 della convenzione di appalto del 2002 in relazione alla riserva n. 33 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Assume che la Corte territoriale, nel riconoscere a (OMISSIS), per la riserva n. 33, l’importo di Euro 14.082, ridotto rispetto a quello inizialmente richiesto di oltre Euro 80.000, abbia falsamente applicato il contratto e invertito indebitamente l’onere della prova. Segnatamente l’articolo 4 §2 della convenzione d’appalto del 2002 prevedeva che il rame fosse fornito dalla committenza. Deve, quindi, presumersi che il rame fosse stato fornito da (OMISSIS) e che (OMISSIS), ricevuta la fornitura, avesse l’onere di custodirla, sicche’ erroneamente la Corte territoriale aveva invertito le regole sull’onere della prova, che gravava su (OMISSIS).
9. Con il settimo motivo (quarto in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 26) (OMISSIS) denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e 28 punto 2 delle condizioni generali di contratto in relazione alle riserve 26 e 28 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.Nel censurare l’an delle pretese creditorie riferite alle suddette riserve, mentre il quantum resta ancora da stabilire con la sentenza definitiva, deduce che il rifiuto di (OMISSIS) di riprendere i lavori alla data fissata da (OMISSIS) dopo la sospensione parziale ha integrato un comportamento illegittimo. Inoltre rimarca che la sospensione parziale aveva inciso solo sui lavori di armamento e di trazione elettrica, mentre le altre attivita’ avrebbero potuto proseguire, e che non vi era alcuna prova documentale in merito ai crediti relativi alle due riserve di cui trattasi relativamente alle varie voci, sicche’ l’appaltatore non poteva pretendere il riconoscimento di maggiori compensi o dei pregiudizi derivanti dalla sospensione.
10. Con l’ottavo motivo (quinto in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag. n. 31) (OMISSIS) lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e della convenzione di appalto del 2002 in relazione alla riserva n. 30 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Nel censurare l’an della pretesa creditoria riferita alla suddetta riserva, mentre il quantum resta ancora da stabilire con la sentenza definitiva, adduce che la riserva n. 30 altro non e’ che la duplicazione della riserva n. 21, ritenuta infondata dalla Corte territoriale, e che non era stata dimostrata da (OMISSIS) la mancata concessione dei tempi di interruzione previsti in contratto (3 ore e 45 minuti). Ad avviso di (OMISSIS) l’apertura di una nuova linea ferroviaria a (OMISSIS) ha alleggerito il traffico nella stazione di (OMISSIS) ed ha consentito l’esecuzione dei lavori con tempi di interruzione finanche superiori a quelli. previsti in progetto.
11. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, riguardando tutti la lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., sono in parte infondati e in parte inammissibili.
11.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell’articolo 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione ed indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione era stata sollevata (Cass. n. 17474/2018 e Cass.n. 10853/2012). L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, e’ funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). Inoltre, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilita’ e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187/2019). E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimita’, la valutazione probatoria delle risultanze di causa, in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato.
Anticipando e riassumendo le considerazioni che saranno espresse nel prosieguo in relazione a ciascun motivo, non ricorre la violazione dell’articolo 2697 c.c. denunciata e le censure di (OMISSIS), che lamenta il difetto di prova da parte di (OMISSIS) in ordine alle pretese relative alle riserve di seguito partitamente e in dettaglio esaminate, si risolvono, inammissibilmente, nella richiesta di nuova valutazione, difforme da quella effettuata dalla Corte d’appello con riferimento ai vari singoli fatti di cui si dira’, delle risultanze probatorie e della non contestazione senza, peraltro, che sia indicato se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, la contestazione sui fatti ritenuti dimostrati dai Giudici di merito sia stata sollevata.
11.2. Con riferimento alle doglianze di cui al quinto motivo (riserva 7), la Corte d’appello ha ritenuto provate le pretese sia per maggiori oneri che per fornitura aggiuntiva di rame, con accertamento di fatto incensurabile e piu’ che adeguatamente motivato.
In particolare la Corte territoriale ha affermato che: 1) l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione risulta dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/06/2005; 2) il calcolo, effettuato nei limiti di tale accrescimento, non puo’ essere oggetto di contestazione poiche’ dipendente da un provvedimento ministeriale; 3) l’onere di dimostrare il credito era stato assolto da (OMISSIS) con la nota del 04/08/2005, con cui detta societa’ aveva avanzato la propria richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti ed i consulenti tecnici d’ufficio (CTU gennaio 2013, pagg. 23-24) avevano effettuato i propri calcoli in base a quanto riportato in detta nota; 4) era onere della committente contestarne la veridicita’ e la contestazione non risultava essere stata mossa; 5) l’importo di cui alla suddetta nota era sempre stato richiamato nei SAL successivi alla sottoscrizione dell’Accordo Bonario tra le parti, in cui (OMISSIS) aveva dichiarato di non voler rinunciare ad eventuali benefici derivanti da provvedimenti legislativi relativi all’anomalo andamento del prezzo dei materiali. Sulla fornitura ulteriore di rame, la Corte d’appello ha accertato che, in base all’elaborato peritale, risultava, senza vi fosse stata specifica contestazione sul punto da parte di (OMISSIS), che la somma riconosciuta all’appaltatrice per l’aumento del costo del rame (Euro 19.642,12) le era stata concessa in quanto, nonostante il contratto di appalto prevedesse a carico della stazione appaltante la fornitura di materiali in rame, “erano altresi’ previste ulteriori lavorazioni che prevedevano l’utilizzo del rame come materia prima. Pertanto, a tali lavorazioni, previste nelle voci a corpo contrattuali (articolo 6) e’ riferito l’indennizzo per l’anomalo aumento del costo dei materiali (C.Testo Unico gennaio 2013, pagg. 2122)”.
A fronte di tale puntuale percorso argomentativo, (OMISSIS) si limita a dedurre l’erroneita’ della C.Testo Unico espletata in primo grado e a richiamare degli ordini di servizio, con cui assume di aver contestato l’adeguamento prezzi, senza altro precisare (pag.22 ricorso).
11.3. Quanto alle censure di cui al sesto motivo (riserva 33), la Corte territoriale ha affermato che (OMISSIS) aveva contestato l’inadempimento di (OMISSIS), consistito nella mancata consegna di due bobine di rame. Accertata, motivatamente, la sussistenza di detta contestazione, la Corte d’appello di seguito ha affermato che “la prova di tale consegna non e’ stata fornita da (OMISSIS), i cui consulenti (cfr. CTU del gennaio 2013, pag. 94) hanno sostenuto che la consegna delle bobine risulterebbe da dei verbali di cui pero’ non vi e’ traccia tra i documenti prodotti dall’appellante principale; ne’ tantomeno la prova documentale puo’ evincersi dalla CTU, dal cui resoconto (pagg. 95-96) non emerge l’indicazione di alcuno specifico verbale da cui risulterebbe la consegna di tali merci (data semplicemente per presupposta), ma solo che (OMISSIS) S.p.A. ha lamentato la mancanza delle stesse”.
(OMISSIS) contesta la suddetta valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte territoriale, assumendo che sia stato invertito l’onere della prova e che l’avvenuta consegna avrebbe dovuto presumersi perche’ contrattualmente prevista.
Nulla deduce, invece, (OMISSIS) sulla contestazione di (OMISSIS) circa la mancata consegna, affermata come sicuramente dimostrata dai Giudici di merito, i quali, correttamente, hanno ritenuto che, a seguito dell’eccezione di inadempimento sollevata da (OMISSIS), in base alle regole generali sulla responsabilita’ contrattuale (tra le tante Cass.n. 826/2015), fosse onere della committente (OMISSIS) di provare l’adempimento, ossia l’avvenuta consegna delle bobine.
11.4. Anche il settimo motivo (riserve n. 26 e 28, la sentenza impugnata ha statuito solo sull’an) si risolve in inammissibile censura sulla valutazione delle risultanze probatorie, atteso che, la statuizione si e’ basata sulle emergenze della CTU disposta in primo grado, secondo la quale tutti i ritardi erano da imputare alla stazione appaltante.
11.5. L’ottavo motivo (riserva n. 30, la sentenza impugnata ha statuito solo sull’an) concerne l’interpretazione del contenuto della citata riserva ed il conseguente accertamento di merito, per il quale, peraltro, e’ stata disposta nel giudizio di merito integrazione istruttoria.
Premesso che la riserva 21 non e’ stata ritenuta infondata, contrariamente a quanto deduce (OMISSIS), ma e’ stata esclusa dalla Corte d’appello perche’ genericamente formulata, i Giudici di merito hanno ritenuto, interpretando la dizione della riserva n. 30, che (OMISSIS) avesse, con la medesima, lamentato una decurtazione pari al 54,13% rispetto alla durata delle interruzioni originariamente pattuita, e quindi superiore al limite del 30% previsto dall’allegato 9 punto 82 affinche’ l’interruzione possa considerarsi concessa per l’intero.
(OMISSIS) genericamente adduce che l’appaltatore non ha dimostrato i fatti oggetto della riserva, concernente maggiori oneri per mancata concessione di interruzioni, senza tuttavia indicare quali siano i criteri ermeneutici violati dalla Corte d’appello nell’interpretazione del contenuto della riserva, nonche’ ponendo in evidenza alcune circostanze, quali l’attivazione di nuova linea ferroviaria, senza denunciarne ne’ l’omesso esame, ne’ la decisivita’.
12. Con il nono motivo (sesto in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 33) (OMISSIS) lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e della convenzione di appalto del 2002 in relazione alla riserva n. 35 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Dopo aver premesso che anche in relazione a detta riserva la statuizione censurata e’ riferita solo all’an della pretesa, deduce (OMISSIS) che la mancata concessione di interruzioni del traffico ferroviario, dovuta alla necessita’ di garantire il traffico ferroviario pubblico sulla linea in esercizio, non comporta automaticamente il riconoscimento di maggiori oneri all’appaltatore. Alla stazione appaltante non era imputabile alcun fatto illecito non scaturente da prerogative contrattuali, si’ da giustificare il rimborso dei maggiori costi derivanti dalla protrazione del termine di ultimazione lavori. Le ragioni poste a base della riserva rendevano giustificata solo la proroga, che era stata effettivamente accordata, ma non il diritto al risarcimento.
13. Il nono motivo e’ inammissibile perche’ e’ generico e non viene censurata la ratio decidendi.
La Corte territoriale, dopo aver precisato che le mancate interruzioni ferroviarie hanno causato un allungamento dei tempi, ha affermato che: 1) era onere della stazione appaltante garantire che le interruzioni ferroviarie, necessarie per lo sviluppo regolare e tempestivo dell’appalto, si realizzassero integralmente, con conseguente imputabilita’ alla stessa delle mancate interruzioni; 2) (OMISSIS) non ha indicato alcun articolo del contratto inter partes idoneo a corroborare la tesi secondo cui da quell’inadempimento sarebbe derivata solo la proroga e non anche il risarcimento dei maggiori oneri.
(OMISSIS) non confuta specificamente le argomentazioni sopra riassunte, ma si limita genericamente ad addurre (pag.n. 35) che le parti possono consensualmente concordare la proroga e che le mancate interruzioni non erano del tutto alla deducente imputabili, stante l’esigenza di garantire il traffico ferroviario.
14. Con il decimo motivo (settimo in base alla numerazione di cui al ricorso incidentale – pag.n. 35) (OMISSIS) lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e della convenzione di appalto del 2002 in relazione alla riserva n. 36 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Dopo aver premesso che anche in relazione a detta riserva la statuizione censurata e’ riferita solo all’an della pretesa, ad avviso di (OMISSIS) non erano state esplicitate con puntuale motivazione, come prescritto dalle condizioni generali di contratto e dalla disciplina pubblicistica in materia di iscrizione delle riserve, le ragioni della riserva n. 36, relativa alla sesta proroga del termine di ultimazione dei lavori. Adduce (OMISSIS) che la riserva e’ anche infondata in quanto le motivazioni addotte dall’appaltatrice ricalcano sostanzialmente gli argomenti posti a sostegno della riserva n. 35 e della quinta proroga.
15. Anche il decimo motivo (riserva 36) e’ inammissibile perche’ e’ genericamente formulato e non contiene censure specifiche sulla ratio decidendi.
L’oggetto della riserva n. 36 e’ costituito dai maggiori oneri sostenuti dalla (OMISSIS) per l’allungamento dei termini intermedi e finali di ultimazione dei lavori dovuti a fatti e colpa della committente. La Corte d’appello ha affermato (pag.n. 16 sentenza impugnata) che: 1) il motivo della riserva era stato esplicitato ed era stato adeguatamente provato l’importo sostenuto per i maggiori oneri sostenuti a causa dell’allungamento dei tempi di esecuzione dell’appalto, come da documenti richiamati (doc. 46-e / 46-n fascicolo di parte appellante incidentale); 2) (OMISSIS) non aveva indicato alcun articolo del contratto inter partes idoneo a corroborare la tesi secondo cui da quell’inadempimento sarebbe derivata solo la proroga e non anche il risarcimento dei maggiori oneri.
(OMISSIS) sostiene che la riserva n. 36 sia generica, senza tuttavia ne’ riportarla testualmente, ne’ spiegare le ragioni della lamentata genericita’, ne’ allegare la violazione, da parte dei Giudici di merito, di criteri ermeneutici nell’interpretazione del contenuto della riserva, ne’ censurare specificamente il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appello, basato anche su dati istruttori.
16. Passando all’esame dei motivi di ricorso incidentale proposti da (OMISSIS), il primo denuncia la “violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 112 c.p.c. e/o dell’articolo 132 c.p.c., sotto il profilo del rilievo di un’omessa pronuncia del giudice di primo grado ovvero dell’erroneo riscontro di un’omessa motivazione sull’eccezione di tardivita’ di alcune riserve; rilevanza di tale vizio di violazione di legge processuale, anche in relazione all’erroneita’ della decisione resa dal giudice d’appello sull’eccezione di tardivita’”. Censura (OMISSIS) la sentenza impugnata nella parte in cui e’ stata dichiarata la nullita’ della sentenza di primo grado per omessa pronuncia o per omessa motivazione sull’eccezione di tardivita’ di alcune riserve, nonche’, e di conseguenza, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata detta eccezione con riferimento alle riserve nn. 18, 31, 32 e 34. Rileva che il Tribunale si era pronunciato su detta eccezione, affermando che “tenuto conto dei tempi di manifestazione dei ritardi, le riserve risultano tempestivamente iscritte”, cosi’ correttamente applicando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 165, applicabile al rapporto d’appalto ratione temporis, l’articolo 34 delle condizioni generali di contratto e la disposizione generale di cui all’articolo 2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione, ed anche quello di decadenza, non escluso dall’elenco di cui all’articolo 2964 c.c., decorre dal giorno in cui puo’ essere fatto valere.
17. Il motivo e’ infondato.
La motivazione della sentenza del Tribunale sulla tempestivita’ delle riserve di cui trattasi (“tenuto conto dei tempi di manifestazione dei ritardi, le riserve risultano tempestivamente iscritte”) e’ all’evidenza meramente apparente, dato che non consente minimamente di ricostruire l’iter motivazionale che ha condotto il Giudice di primo grado a quel convincimento.
18. Con il secondo motivo (OMISSIS) lamenta la “violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 2935 c.c., applicabile anche in tema di decadenza; conseguente violazione e falsa applicazione della disciplina della decadenza dalla riserva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, articolo 165 applicabile al rapporto d’appalto ratione temporis, si’ come non derogata ed anzi confermata dalla disposizione contrattuale dell’articolo 34 delle condizioni generali di contratto (costituenti parte integrante della convenzione d’appalto n. 123 del 2002), nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della responsabilita’ dell’ente appaltante e alla erronea ripartizione del rischio di appalto ai sensi della L. 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 25, dell’articolo 1664 c.c., ivi richiamato, applicabile al rapporto d’appalto inter partes. Erronea applicazione dei principi di cui, da ultimo, a Cass. n. 10949/2014 nella decisione relativa alla tardivita’ delle riserve nn. 18, 31, 32 e 34”. Sostiene (OMISSIS) che la Corte territoriale solo in apparenza abbia fatto applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati. Seguendo il medesimo percorso argomentativo su tutte le riserve, la Corte d’appello ha prima verificato la data dell’iscrizione della riserva generica e poi ha accertato se il SAL successivo contenesse o meno la specificazione della riserva. Dopo aver verificato che nel SAL successivo tale specificazione mancava, ha dichiarato tardiva la riserva da danni per fatti continuativi. Ad avviso di (OMISSIS), per affermare la tempestivita’ della riserva non deve verificarsi se lo spazio di tempo tra la riserva generica e il SAL successivo sia un periodo di tempo sufficiente per la quantificazione della riserva, secondo il parametro della diligenza qualificata, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte d’Appello. Detta verifica e’ concepibile in relazione ad un danno complesso, qualora sia riconducibile ad un unico fatto generatore. Se il fatto dannoso e’ continuativo il controllo sulla tempestivita’ deve farsi o nel momento in cui il fatto continuativo generatore di danno ha cessato di essere, ed il danno e’ obiettivamente apprezzabile (in questo senso, Cass. n. 1515/2000) o nel momento in cui il danno derivante dal fatto continuativo e’ obiettivamente prevedibile in via complessiva. Rimarca la ricorrente incidentale che la Corte d’Appello di Roma ha effettuato la verifica della tempestivita’ della riserva nei termini anzidetti, valutando se tra la formulazione della generica e la sua quantificazione, fosse medio tempore, intervenuto un SAL ovvero se fossero decorsi 15 giorni dalla formulazione della riserva generica, nel caso della riserva n. 34. In quest’ultimo caso, la Corte d’Appello di Roma ha fatto applicazione dell’articolo 34.4., comma 2, delle Condizioni Generali del Contratto, secondo cui “Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita’ e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda”. Ad avviso di (OMISSIS), detta disposizione contrattuale non riguarda il fatto continuativo, che invece connota la riserva n. 34. Assume che la Corte d’appello ha cosi’ violato l’articolo 2935 c.c. e non ha neppure verificato quale fosse il momento di cessazione dei fatti dannosi continuativi come dies a quo della decorrenza della decadenza.
19. Con il terzo motivo (OMISSIS) lamenta ” in relazione alla decisione sulla riserva n. 18, oltre alla violazione delle norme indicate nell’epigrafe del precedente motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione delle parti, ovvero omesso esame, ai fini della valutazione in ordine alla tempestivita’ della riserva, della progressiva emersione della potenzialita’ lesiva della mancata concessione, da parte di (OMISSIS), delle interruzioni dell’esercizio ferroviario e della prestazione di personale in esecuzione del I Accordo Modificativo Integrativo del marzo 2007″. Deduce (OMISSIS) che la Corte territoriale, con riferimento alla riserva n. 18, oltre ad incorrere nelle violazioni di legge denunziate con il secondo motivo, non ha tenuto conto del fatto che l’attitudine lesiva del comportamento della committente, rispetto all’attuazione dell’Accordo Modificativo Integrativo del marzo 2007, si e’ rilevata solo in progressione di tempo. Di conseguenza erroneamente la Corte territoriale ha attribuito esclusivamente rilievo decisivo all’affermazione resa dall’appaltatrice in calce al verbale del 18 luglio 2007, secondo cui la sospensione “doveva gia’ essere disposta dal mese di aprile 2007”. Ad avviso di (OMISSIS) la suddetta affermazione non ha valenza confessoria, ma esprime solo una valutazione a posteriori, dalla quale non e’ dato desumere che vi fosse la consapevolezza originaria, da parte dell’appaltatrice, della potenzialita’ lesiva del comportamento della stazione appaltante, sicche’ il primo manifestarsi dei ritardi imputabili alla committenza, nell’aprile 2007, non poteva essere assunto come termine di decorrenza della decadenza.
20. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 20.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata e dalla stessa ricorrente incidentale (OMISSIS), “Nei pubblici appalti, e’ obbligo dell’ (OMISSIS) inserire una riserva nella contabilita’ contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” puo’ essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessita’ di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, e’ tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo ” (tra le tante da ultimo Cass.n. 28801/2018).
20.2. La Corte territoriale, nel dichiarare tardive le riserve n. 31, 32, 34 e 18, ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti e dell’articolo 34.4., comma 2, delle Condizioni Generali del Contratto, prendendo in esame, partitamente, ciascuna nota di comunicazione di maggiori oneri e controllando quando era stata iscritta la corrispondente riserva nel primo SAL utile.
In dettaglio la Corte d’appello ha, infatti, precisato che: a) la riserva n. 31 era stata formulata da (OMISSIS) con nota del 12/03/2008 ed iscritta soltanto nel SAL 19 del 16/04/2008 e non, come invece avrebbe dovuto, nel SAL 18 del 20/03/2008, primo atto successivo al manifestarsi del fatto continuativo; b) la riserva n. 32 era stata esplicitata per la prima volta con nota del 07/11/2008 e la sua iscrizione non era avvenuta nel primo atto contabile successivo (ossia il SAL n. 22 del 28/11/08) ma, tardivamente, nel SAL n. 23 sottoscritto in data 22/01/09; c) la riserva n. 34, concernente fatti produttivi di danno continuativo, e’ stata formulata per la prima volta con nota del 27/11/08, avrebbe dovuto essere iscritta, ancorche’ genericamente e senza indicazione del quantum, gia’ nel SAL 22 del 28/11/08 ed invece l’appaltatrice aveva iscritto la riserva solo nel SAL 23 del 22/01/09. Una disamina differenziata merita la riserva n. 18, che pure concerne fatti produttivi di danno continuativo, avendo (OMISSIS) chiesto alla stazione appaltante la somma di Euro 1.826.170,06 a titolo di maggiori oneri subiti a causa del rallentamento della produzione e dell’anomalo andamento dei lavori per le mancate concessioni delle interruzioni. La Corte territoriale ha attribuito rilevanza probatoria decisiva alle dichiarazioni di (OMISSIS) in calce al verbale di sospensione lavori, dando conto, contrariamente a quanto adduce la ricorrente incidentale (OMISSIS), della progressiva emersione della potenzialita’ lesiva dei fatti. In particolare i Giudici di merito hanno rimarcato che, nella riserva sottoscritta in calce al verbale di sospensione dei lavori del 18/07/07, (OMISSIS) aveva indicato “chiaramente che le cause che l’hanno costretta ad eseguire le proprie lavorazioni in maniera frazionata e disarticolata, in spregio agli impegni assunti con l’Atto Modificativo del marzo 2007 (cioe’ le mancate concessioni di rallentamenti, di interruzioni e di prestazioni del personale di REI), si fossero verificate sin dal mese di aprile 2007” (pag.n. 13 sentenza impugnata). La richiesta, indicata in calce al suindicato verbale di sospensione dei lavori, era stata iscritta nel SAL 13 del luglio 2007. In base al tenore della suddetta dichiarazione, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrato che (OMISSIS) “avesse avuto, sin dal mese di aprile 2007, contezza del fatto che le mancate concessioni di rallentamenti ed interruzioni nonche’ l’assenza del personale di (OMISSIS) avrebbero creato un allungamento dei tempi di esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, dei maggiori oneri da sostenere” (pag.n. 13 sentenza impugnata). Di conseguenza, ha affermato la Corte territoriale, (OMISSIS), poiche’ poteva prevedere gia’ da allora, utilizzando il parametro della normale diligenza, i danni che le mancate concessioni di rallentamenti ed interruzioni potevano cagionarle, avrebbe dovuto iscrivere la riserva nel SAL 12 del 19/06/07, mentre l’iscrizione era avvenuta solo nel SAL 13 del luglio 2007, e quindi tardivamente. Cosi’ riassunto l’articolato percorso motivazionale della sentenza impugnata sulla tardivita’ della riserva n. 18, (OMISSIS), inammissibilmente, censura la valutazione del materiale probatorio, il controllo della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, che sono, invece, riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimita’, ove il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, come e’ nel caso di specie.
21. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale (OMISSIS) lamenta la “violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli articoli 99, 112, 342, 329 e 336 c.p.c. ed in particolare vizio di extrapetizione in sede di impugnazione e violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum con riferimento alla decisione della Corte di appello di rigettare la riserva n. 29 per difetto di prova in assenza di doglianze fatte valere al riguardo da (OMISSIS), o comunque violazione dell’articolo 115 c.p.c. in ordine alla reformatio in pejus su un profilo non contestato”. Riportando nel testo del controricorso il motivo d’appello di (OMISSIS) in ordine alla riserva n. 29, deduce (OMISSIS) che la censura concerneva la tardivita’ della riserva e l’infondatezza della stessa per contrarieta’ a buona fede del comportamento dell’appaltatrice. Non era, invece, stato contestato da (OMISSIS), nell’atto di appello, il difetto di prova del quantum richiesto in ordine alla riserva n. 29, che riguardava i maggiori oneri e danni per la sospensione dei lavori dal 12-10-2007 al 12-12-2007. (OMISSIS) si era limitata a svolgere censure di diritto, in ordine al limite di cui all’articolo 28 delle condizioni generali di contratto, e non di merito, ed anzi nell’atto di appello era riprodotta la quantificazione proposta dall’ (OMISSIS) in sede extra-processuale. Pertanto, ad avviso di (OMISSIS), il tema della prova della pretesa non era compreso nei motivi d’appello di (OMISSIS) ed era escluso dal devoluto, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 19229 del 2015).
22. Il motivo e’ infondato.
22.1. La giurisprudenza piu’ recente di Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuita’, che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unita’ suscettibile di acquisire la stabilita’ del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Cass.n. 2217/2016 e Cass. n. 24783/2018).
22.2. Nel caso di specie (OMISSIS) aveva anche contestato, in radice, la fondatezza della pretesa e la sussistenza del credito, deducendo che, durante il periodo a cui si riferiva la riserva n. 29, (OMISSIS) non aveva in cantiere ne’ mezzi, ne’ maestranze (pag.49 controricorso (OMISSIS)), sicche’, in applicazione dei principi di diritto suesposti, non opera il limite devolutivo nel senso prospettato da (OMISSIS).
La pronuncia di questa Corte richiamata da detta parte si riferisce a fattispecie differente da quella che si sta scrutinando, poiche’ in quel caso la sentenza d’appello era stata resa su un punto della sentenza di primo grado non compreso, neppure implicitamente, nel thema decidendum, come delimitato dai motivi di gravame, ne’ connesso implicitamente ai punti censurati.
23. In conclusione, devono essere rigettati il ricorso principale proposto da (OMISSIS) s.p.a. ed i ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS) s.p.a. e da (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria.
24. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, stante la reciproca soccombenza.
25. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale (OMISSIS) s.p.a. e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale proposto da (OMISSIS) s.p.a. ed i ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS) s.p.a. e da (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria e compensa le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti.
Ai sensi della Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale (OMISSIS) s.p.a. e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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