Condanna passata in giudicato per un reato continuato e di successiva “abolitio criminis” del reato considerato più grave

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 2 marzo 2020, n. 8453

Massima estrapolata:

Nel caso di sentenza di condanna passata in giudicato per un reato continuato e di successiva “abolitio criminis” del reato considerato più grave, il giudice dell’esecuzione, nel revocare ex art. 673 cod. proc. pen. la sentenza, deve rideterminare autonomamente la pena per i reati satellite che recuperano la propria autonomia sanzionatoria.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 8453

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federi – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/07/2019 del TRIBUNALE di MONZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DE GREGORIO EDUARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1.Col provvedimento in data 9.7.2019, oggi impugnato, il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice dell’esecuzione, decidendo in fase di rinvio da questa Corte, ha osservato che il precedente provvedimento di esecuzione annullato non aveva applicato nella massima estensione le attenuanti generiche come gia’ fatto dal Giudice della cognizione ed, in accoglimento della richiesta della difesa,ha rideterminato la pena per il solo delitto ex articolo 646 c.p., in mesi sei di reclusione ed Euro 266,66 di multa, convertendo la pena detentiva nella corrispondente multa.
1.1 Ha ritenuto coperte da giudicato e non piu’ ammissibili le ulteriori questioni inerenti la determinazione della pena, poiche’ la sentenza di annullamento di questa Corte aveva ritenuto assorbita ogni altra censura proposta nel ricorso.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa deducendo la violazione dell’articolo 23 c.p., in quanto il Giudice dell’esecuzione aveva errato nel ritenere che si fosse formato il giudicato su ogni altra questione inerente la determinazione della pena, essendo, invece, il relativo punto ancora aperto.
2.1 Ha sostenuto, quindi, il ricorrente, citando una pronunzia di legittimita’, che una volta sciolto il vincolo della continuazione la rideterminazione autonoma della sanzione per il reato satellite deve avvenire in ossequio del principio del favore rei, facendo riferimento al minimo della pena edittale, sicche’ la pena avrebbe dovuto essere determinata in 15 giorni di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte, ivi compresa la sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, che la precedente ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione di Monza – per quanto ora di interesse – aveva revocato la condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti dell’attuale ricorrente per il delitto depenalizzato ex articolo 485 c.p., rideterminando la pena per il solo reato ex articolo 646 c.p. in precedenza ritenuto satellite in relazione a quello ex articolo 485 c.p., considerato piu’ grave.
A seguito di ricorso per cassazione il predetto provvedimento era stato annullato sul rilievo che il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la penai si era discostato dalla statuizione del Giudice della cognizione quanto alle riconosciute attenuanti generiche, da quest’ultimo applicate nella massima estensione, mentre in fase esecutiva la riduzione della pena operata a tale titolo era stata di minore entita’.
Pertanto, il Giudice dell’esecuzione aveva violato il giudicato formatosi sullo specifico punto della riduzione di pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche, che non era stato oggetto di impugnazione.
2. In seguito alla sentenza di annullamento e valutando in fase di rinvio il Giudice della fase esecutiva si era adeguato al dictum della Prima Sezione, determinando la pena per il residuo delitto di appropriazione indebita in mesi sei di reclusione ed Euro 266,66 di multa, partendo dalla pena base di mesi nove di reclusione ed Euro 400 di multa, ridotta per le attenuanti generiche applicate nella loro massima estensione.
3. La difesa ha censurato il provvedimento sostenendo che, una volta sciolto il vincolo della continuazione, la rideterminazione autonoma della sanzione per il reato satellite deve avvenire in ossequio al principio del favor rei, facendo riferimento al minimo edittale della pena ed a sostegno dell’affermazione sul punto ha citato Sez. 1, Sentenza n. 7857 del 09/01/2015 Cc. (dep. 20/02/2015) Rv. 262465.
3.1 Tale pronunzia, tuttavia, non appare perfettamente calzante rispetto alla fattispecie in esame in quanto pertinente – come si evince chiaramente dalla massima e dalla motivazione della sentenza – ad un caso nel quale a seguito dell’abolitio criminis di uno dei reati considerati uniti dal vincolo della continuazione la pena per il residuo reato in precedenza valutato meno grave, e, quindi, satellite, non corrispondeva per genere, per specie o per quantita’ alla sanzione prevista astrattamente dalla legge, di conseguenza la pena irrogata dal Giudice dell’esecuzione era illegittima, e la relativa quantificazione era stata compiuta direttamente dalla Corte di cassazione.
4. Per dirimere la questione posta dal ricorrente occorre analizzare il tema dei poteri esercitabili dal Giudice dell’esecuzione nella procedura ex articolo 673 c.p.p., – ora in rilievo – che la norma non contempla, limitandosi ad enunciare che in caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna… ed adotta i provvedimenti conseguenti.
4.1 In proposito la Corte Costituzionale con la sentenza 96 del 1996, nel dichiarare infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 673 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 25 Cost., ha chiarito – tra l’altro – che l’istituto riguarda anche il caso in cui uno o alcuno dei fatti rientranti nell’abolitio criminis sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato; in tale ipotesi – e’ stato puntualizzato – se viene meno il reato piu’ grave per il quale e’ stata inflitta la pena base, il reato satellite recupera la propria autonomia sanzionatoria e rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione rideterminare per esso la pena, senza per questo violare il principio di legalita’.
4.2 Nel solco del suindicato principio si e’ mossa anche questa Corte regolatrice, che ha affermato la regola interpretativa per cui nei casi in cui la revoca ex articolo 673 c.p.p..
della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all’esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato piu’ grave ai fini dell’articolo 81 cpv. c.p., e’ richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati gia’ ritenuti satelliti, poiche’ la deroga alla intangibilita’ del giudicato e’ imposta dalla necessita’ di osservare la norma fissata all’articolo 2 c.p., comma 2, (Sez. 3, n. 7667 del 16/02/2002, dep. 27/02/2002, P.M. in c. Congedo, Rv. 221103). In senso conforme, con riferimento ad un caso analogo a quello – della pronunzia richiamata dal ricorrente, Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 29/03/2007 Cc. (dep. 16/05/2007) Rv. 237364, secondo la quale in tema di esecuzione, qualora, per effetto di abolitio criminis, sia revocata la condanna per il reato piu’ grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga cosi’ ad essere risolto, si rende necessaria la nuova determinazione, ad opera del giudice dell’esecuzione, della sanzione per il reato in precedenza ritenuto satellite.
4.3 In conclusione puo’ dirsi che il giudice dell’esecuzione nel pronunziare, ex articolo 673 c.p.p., la revoca della sentenza emessa per un reato abolito quando questo sia stato considerato reato piu’ grave ai sensi dell’articolo 81 cpv c.p. e, quindi, la relativa sanzione sia stata posta come pena base per il calcolo dei successivi incrementi di pena inerenti il reato o i reati satellite, debba rideterminare autonomamente la pena per questi ultimi, che a loro volta recuperano la propria autonomia sanzionatoria.
Tale criterio, del resto, corrisponde ad una razionale logica di sistema, poiche’ l’aumento di pena per il reato satellite nel caso del ritenuto vincolo di continuazione e’ effettuato in rapporto alla pena per la violazione giudicata piu’ grave, che nel caso di sopravvenuta abolizione del relativo reato svanisce come entita’ di riferimento.
5. Applicando i suindicati principi al caso in esame va osservato che il Giudice dell’esecuzione, nella fase di rinvio ex articolo 627 c.p.p., ha esercitato correttamente i propri poteri di quantificazione della pena per il residuo delitto di appropriazione indebita, irrogando la pena di nove mesi di reclusione e 400 Euro di multa, che ha ridotto, in coerenza con quanto indicato nella sentenza rescindente, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 266,66 di multa a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche considerate nella loro massima estensione.
5.1 Occorre tuttavia precisare che ha errato il Giudice di Monza nell’opinare che le ulteriori questioni inerenti la determinazione della pena base ai sensi dell’articolo 133 c.p., fossero coperte dal giudicato formatosi con la sentenza della Corte di cassazione, poiche’ la pronunzia di annullamento emessa dalla Prima Sezione si e’ limitata ad affermare che le altre questioni restavano assorbite dalla determinazione adottata, non potendo assegnarsi a questa espressione il significato inteso dal Giudice a quo, che esse erano state esaminate e risolte, ma soltanto che era superfluo esaminarle per essere prioritario il motivo accolto, restando le eventuali altre ragioni di doglianza da analizzare da parte del Giudice del rinvio.
Tale errore, tuttavia, per le ragioni gia’ esposte, non inficia la correttezza del metodo seguito dal Giudice dell’esecuzione nella quantificazione della pena per il residuo reato di appropriazione indebita.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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