Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 aprile 2023| n. 9374.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, cod. civ., consentita dall’art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti –, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati
Sentenza|5 aprile 2023| n. 9374. Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”
Data udienza 31 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Assicurazione – Responsabilità civile – Clausola claims made – Assicurazione contro i danni – Non soggezione al controllo di meritevolezza di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14570/2019 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da
(OMISSIS) Spa, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 787/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA Giovanni Battista, che si riporta alle conclusioni scritte depositate insistendo per l’accoglimento del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e i congiunti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) agirono in giudizio nei confronti del prof. (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguiti a un intervento di rimozione di neoplasia cerebrale cui la (OMISSIS) era stata sottoposta, dall’ (OMISSIS), presso la l’Istituto (OMISSIS).
Entrambi i convenuti contestarono le domande e chiamarono in manleva la (OMISSIS) s.p.a..
Quest’ultima resistette alla chiamata eccependo – per quanto ancora interessa – l’inoperativita’ della polizza, stipulata con clausola “claims made”; dedusse che la polizza aveva durata dal (OMISSIS) e che copriva soltanto le richieste risarcitorie di cui l’assicurato fosse venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, in relazione a fatti accaduti durante la vigenza della polizza e comunque non anteriori al (OMISSIS); aggiunse che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta agli assicurati, con la notifica dell’atto di citazione, in data (OMISSIS) e, quindi, al di fuori del periodo di operativita’ della polizza.
Il Tribunale di Roma affermo’ la responsabilita’ dei convenuti e li condanno’, in solido, al risarcimento dei danni (liquidati in Euro 1.521.357,78 in favore della (OMISSIS), in Euro 91.129,70 in favore del marito (OMISSIS) e in Euro 22.782,42 per di ciascuno dei figli); inoltre, accogliendo le domande di manleva, condanno’ la (OMISSIS) a tenere indenne la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) dalle somme che sarebbero stati chiamati a pagare agli attori.
La Corte di Appello di Roma – ritenuto che l’accordo transattivo intervenuto, nelle more del giudizio di gravame, fra la (OMISSIS) (quale assicuratrice dell’ (OMISSIS)) e gli attori non avesse determinato la cessazione della materia del contendere fra la compagnia e i due chiamanti – ha confermato l’accertamento della responsabilita’ dell’ (OMISSIS) e della struttura sanitaria e ha ribadito l’invalidita’ della clausola claims made; richiamata Cass., S.U. n. 9140/2016, ha affermato che detta clausola non aveva natura vessatoria (dato che la copertura assicurativa era estesa a fatti avvenuti nei tre anni antecedenti la data di perfezionamento dei contratti, cosi’ ampliando l’obbligo di garanzia) e che, tuttavia, doveva considerarsi “non diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela”, in quanto escludeva il diritto all’indennizzo per i danni causati dall’assicurato in costanza di rapporto, ma dei quali il terzo danneggiato avesse chiesto il risarcimento dopo la scadenza del contratto; pertanto, in linea con la valutazione del Tribunale, ha concluso che la clausola era invalida perche’ non superava il vaglio di meritevolezza richiesto dall’articolo 1322 c.c., comma 2.
Ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.p.a., affidandosi a un unico motivo; ha resistito l’ (OMISSIS) s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione degli articoli 1362, 1363 e 1882 c.c., e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1322 c.c., articolo 1917 c.c., comma 1, e articolo 1932 c.c.: assume che la Corte di appello ha “fornito una interpretazione errata e contraddittoria della volonta’ contrattuale delle parti in ragione della specifica natura del contratto” e che, pur facendo richiamo ai principi espressi da Cass., S.U. n. 9140/2016, “non ha ritenuto valida ed efficace la clausola “claims made” c/d “spuria” (avente retroattivita’ di 3 anni)”; aggiunge che la Corte non ha fatto “giusta applicazione delle modifiche sopraggiunte in corso di causa sulla disciplina del rapporto sostanziale (…) con la L. n. 24 del 2017, e con la sentenza n. 22437/2018 Cass. SS.UU.”.
1.1. Il motivo e’ fondato, nei termini che seguono.
Questa Corte ha da ultimo chiarito (Cass., Sez. U. n. 22437/2018) che il modello di assicurazione della responsabilita’ civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’articolo 1917 c.c., comma 1, consentita dall’articolo 1932 c.c., e’ riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non e’ soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessita’, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceita’ e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi d’informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato puo’ esplicarsi, in termini di effettivita’, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.
Tale arresto ha richiamato esperienze comparate ed Eurounitarie (direttiva n. 93/13) e ha valorizzato gli interventi del legislatore nazionale (in specie, la L. n. 24 del 2017, articolo 11; il Decreto Legge n. 138 del 2011, articolo 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148 del 2011, e novellato dalla L. n. 124 del 2017, articolo 1, comma 26), concludendo per la generale tipicita’ legale del modello ed escludendo pertanto che la valutazione giudiziale possa effettuarsi sul piano dell’astratta (in)utilizzabilita’ del modello (cfr. Cass. n. 15096/2021, p. 1.8 e Cass. n. 12891/2022).
Tanto premesso, deve convenirsi col P.G. che la Corte territoriale ha erroneamente effettuato uno scrutinio della polizza e della clausola claims made in termini di meritevolezza, ai sensi dell’articolo 1322, comma 2, giacche’ un siffatto scrutinio e’ da ritenersi ormai definitivamente superato alla luce della riconosciuta tipicita’ della clausola in questione; la Corte avrebbe dovuto, viceversa, accertare se la clausola superasse il “test di conformita’” di cui all’articolo 1322 c.c., comma 1, sulla rispondenza della conformazione del tipo ai limiti imposti dalla legge, compiendo un’indagine ad ampio spettro sulla conformita’ della polizza all’ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
1.2. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che dovra’ procedere a nuovo esame del ricorso alla luce dei principi e dei rilievi di cui sopra.
2. Il ricorso incidentale (che si articola in due motivi che denunciano – rispettivamente – l’omessa pronuncia sulla domanda di rifusione, da parte dell’assicuratrice, delle spese di resistenza ex articolo 1917 c.c., comma 3, e la violazione dell’anzidetta norma per il mancato riconoscimento di tali spese) resta assorbito.
3. La Corte di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarando assorbito quello
incidentale; cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese di legittimita’, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply