Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 marzo 2020, n. 8601
Massima estrapolata:
Il meccanismo di rinnovata negoziazione della pena per l’applicazione in sede esecutiva della continuazione o del concorso formale, non può costituire un modello processuale generale di riferimento per rideterminare il trattamento punitivo al fine di adeguarlo alla sopravvenuta illegalità della pena, conseguente alla pronuncia di incostituzionalità.
Sentenza 3 marzo 2020, n. 8601
Data udienza 7 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dr. CENICCOLA Elisabetta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata dal condannato (OMISSIS), volta ad ottenere la nuova commisurazione in termini piu’ favorevoli della pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione, oltre alla pena pecuniaria ed a quelle accessorie, inflittagli con sentenza, emessa dallo stesso Giudice in data 3 luglio 2018, irrevocabile l’11 gennaio 2019, in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 e articolo 80, rideterminava in anni cinque e mesi due di reclusione la pena gia’ stabilita con la predetta sentenza di condanna.
1.1 A fondamento della decisione rilevava che, a ragione di quanto esposto nella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, per i fatti di reato di significativa gravita’, come quello specifico in cui il quantitativo di sostanza gestito era rilevantissimo, che non si collochino nella zona grigia tra quelli di lieve entita’ e quelli non lievi, non e’ necessario rimodulare la pena base in base al nuovo minimo edittale, ne’ adottare criteri automatici di tipo aritmetico.
1.2 Ricorre per cassazione l’interessato col patrocinio del difensore, avv.to (OMISSIS), la quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) inosservanza dell’articolo 599 bis c.p.p. e articolo 188 disp. att. c.p.p., per avere la Corte di Appello determinato la pena in modo difforme da quanto concordato tra le parti.
Secondo la difesa, la Corte di Appello di Venezia non ha accolto il nuovo negoziato sulla pena raggiunto dalle parti, ma ha esercitato in via autonoma i propri poteri di rideterminazione della pena, nonostante difettasse il presupposto del mancato accordo tra le parti.
b) Erronea applicazione degli articoli 132 e 133 c.p. e carenza di motivazione circa la valutazione del caso in base ai nuovi limiti edittali; la Corte di appello ha preso in considerazione il solo dato quantitativo della sostanza con una motivazione viziata perche’ ripete la valutazione effettuata dal giudice di cognizione sulla base di norma non piu’ in vigore.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Cennicola Elisabetta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per essersi la Corte di appello attenuta ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimita’ ed avere giustificato le scelte discrezionali operate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e non merita dunque accoglimento.
1.E’ pacifico in atti che (OMISSIS) con la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in premessa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza, era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, calcolata partendo da anni otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato, perche’ ritenuto responsabile del delitto di detenzione di 7 Kg. di cocaina, con grado di purezza pari al 92,7%, fatto commesso il (OMISSIS). L’individuazione della pena nei termini predetti era frutto del recepimento del concordato sui motivi di appello con rinuncia a quelli riguardanti il giudizio di responsabilita’, raggiunto dalle parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p..
Il presupposto della presente vicenda processuale e’ costituito dalla sentenza n. 40 del 23/01/2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, laddove prevede la pena minima in anni otto di reclusione, anziche’ in anni sei di reclusione, soglia edittale ripristinata a seguito della precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 25/2/2014. Con tale decisione si era determinata, infatti, la ripristinata vigenza del testo dell’articolo 73 antecedente alla modifica introdotta dal Decreto Legge n. 272 del 2005, articolo 4-bis, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. n. 49 del 2016, che per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell’articolo 14, prevedeva la pena minima di anni otto di reclusione. Consapevole del mutamento dei parametri normativi di riferimento, conseguenti all’ultima pronuncia del giudice costituzionale, il giudice dell’esecuzione, basandosi su tale presupposto e sull’apprezzamento della fattispecie concreta, ha proceduto a rideterminare fa pena nell’ambito di una propria autonoma e discrezionale valutazione della fattispecie concreta gia’ giudicata.
2.La soluzione cosi’ offerta si allinea agli orientamenti, richiamati anche nelle premesse dell’ordinanza, espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, che a partire dalla sentenza n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697 hanno tracciato le linee ermeneutiche fondamentali per la comprensione della tematica devoluta dal ricorso.
2.1 Innestandosi su un percorso interpretativo gia’ intrapreso da precedenti decisioni (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, rv. 258650; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, rv. 232610), le Sezioni Unite hanno affermato che in linea di principio la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all’accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell’ordinamento processuale il suo valore a garanzia della certezza e della stabilita’ delle situazioni giuridiche, oggetto di accertamento giudiziale e della liberta’ individuale, non perseguibile per lo stesso fatto illecito quando sia pronunciata condanna irrevocabile, cio’ nonostante non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell’esecuzione di operare interventi integrativi o modificativi delle statuizioni gia’ divenute definitive, primo fra tutti la possibilita’ di revoca della sentenza di condanna di cui all’articolo 673 c.p.p..
Hanno quindi affrontato il tema della distinzione ontologica tra declaratoria di incostituzionalita’ della norma penale ed ordinario intervento legislativo abrogativo, giustificato da mutata considerazione delle finalita’ da perseguire con le disposizioni penali: nel primo caso la pronuncia di illegittimita’ costituzionale travolge sin all’origine la norma scrutinata secondo un fenomeno diverso da quello dell’abrogazione, che limita l’efficacia della sua applicazione a fatti verificatisi sino ad un certo limite temporale, potendo dar luogo a successione di leggi nel tempo in relazione alla diversa regolamentazione della stessa materia introdotta. Pertanto, nella prima situazione, poiche’ la norma incostituzionale viene “espunta dall’ordinamento proprio perche’ affetta da invalidita’ originaria” sorge l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme dichiarate incostituzionali di non applicarle, obbligo vincolante anche quando il contrasto con i valori costituzionali sia riscontrato in disposizione di legge penale sostanziale, diversa da quella incriminatrice, ma incidente soltanto sulla pena, cosi’ divenuta illegale nella sua misura, sebbene irrogata a punizione di un fatto di immodificata illiceita’ penale.
Ne discende che “tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui cio’ sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perche’ gia’ compiuti e del tutto consumati”. In tal modo, in aderenza al disposto della L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4, secondo il quale, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali, si e’ precisato, da un lato che l’omesso inserimento nel testo dell’articolo 673 c.p.p. del caso di declaratoria di incostituzionalita’ di norma penale relativa al solo trattamento sanzionatorio non impedisce un intervento di adeguamento da parte del giudice dell’esecuzione, dall’altro che la rilevanza della pronunzia di incostituzionalita’ della disposizione sulla pena incontra il limite dell’esaurimento del rapporto esecutivo.
2.2 Tali principi hanno poi ricevuto ulteriore precisazione per effetto di un successivo intervento delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, rv. 264205, la quale ha stabilito che “E’ illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalita’” (in tal senso in precedenza anche sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, De Simone, rv. 261688; sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, rv. 261581).
2.3 L’intervento nomofilattico della Suprema Corte nella sua composizione piu’ autorevole ha risolto anche il nodo problematico, riguardante le modalita’ di realizzazione in fase esecutiva dell’adeguamento del trattamento al diverso parametro di commisurazione della sanzione. A tal fine si e’ negata validita’ al criterio oggettivo di tipo matematico-proporzionale di trasposizione automatica della pena gia’ quantificata in sede di cognizione nell’ambito della diversa previsione edittale (sez. 1, n. 51844 del 25/11/2014, Riva, rv. 261331; sez. 1, n. 52980 del 18/11/2014, Cassia, non massimata): in effetti quello superato costituisce indirizzo del tutto minoritario e sconfessato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce anche delle sezioni semplici, che, seppur riferite a fattispecie concrete attinenti a droghe leggere, mantengono inalterata validita’ anche per le situazioni come quella presente, in cui la sanzione e’ stata individuata in base alla nuova soglia punitiva, introdotta dalla pronuncia di incostituzionalita’.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, rv. 264858, valorizzando l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale, vi hanno indirettamente rinvenuto conferma della possibilita’ per il giudice dell’esecuzione di apprezzare in via discrezionale la congruita’ della pena onde verificarne la funzionalita’ alla rieducazione del soggetto, che vi debba essere sottoposto ai sensi dell’articolo 27 Cost.. In quella decisione si e’ affermato: “deve escludersi che la rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione possa avvenire in base al criterio matematico-proporzionale, realizzando una sorta di automatismo nell’individuazione della sanzione nel tentativo di replicare le medesime scelte operate nell’originario accordo intervenuto tra le parti. Il giudice dovra’ invece procedere alla rideterminazione della pena utilizzando i criteri di cui agli articoli 132 e 133 c.p., secondo i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalita’ che tengano conto della nuova perimetrazione edittale…. se e’ vero che devono essere scartati criteri ispirati a irragionevoli automatismi, e che il giudice non e’ vincolato a rideterminare la pena partendo dal nuovo minimo edittale (due anni di reclusione ed Euro 5.164) nei casi in cui la pena patteggiata originariamente partiva dal minimo edittale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 come modificato dalla L. n. 49 del 2006 (sei anni ed Euro 26.000), allo stesso modo deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalita’, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli orizzonti delle comminatorie edittali previste dell’articolo 73 cit. prima e dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non potendosi considerare di massima gravita’ lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate”.
2.4 Ebbene, ad avviso del Collegio, non si rinvengono argomenti per approdare ad esiti differenti quando l’operazione di “riqualificazione sanzionatoria” debba essere compiuta per fatti riguardanti sostanze stupefacenti di tipo “pesante” a seguito della declaratoria di illegittimita’ costituzionale, contenuta nella sentenza n. 40/2019, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, quanto al solo limite minimo previsto per la reclusione. Invero, l’esclusione da parte delle Sezioni Unite del ricorso a criteri automatici di quantificazione del trattamento punitivo in fase esecutiva non e’ stata giustificata solo in dipendenza della riconosciuta illegittimita’ costituzionale dell’intero paradigma normativo, comprensivo sia del limite minimo, che di quello massimo, ma della necessita’ di raggiungere soluzioni differenziate ed aderenti al caso specifico e di evitare che permanga in esecuzione un trattamento illegale. Tale esigenza non viene meno solo perche’ la declaratoria d’incostituzionalita’ ha colpito la soglia punitiva minima di otto anni di reclusione, sostituita con quella di sei anni.
Anche con riferimento a tale parametro, come affermato dalle Sezioni Unite, i limiti edittali previsti in via generale ed astratta esprimono la valutazione di disvalore del fatto incriminato compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalita’, sicche’ la pena che sia stata stabilita dal giudice in concreto in riferimento a quegli estremi costituisce “misura” del giudizio di responsabilita’ per un determinato fatto illecito. Ne discende che, se la previsione che costituisce il termine di riferimento viene eliminata perche’ incostituzionale, anche la pena gia’ inflitta sulla scorta di tale elemento normativo deve essere riconsiderata per assicurare il rispetto del principio di proporzionalita’, ossia della correlazione tra risposta punitiva e condotta offensiva come delineata dall’ordinamento.
Disatteso dunque il criterio matematico-proporzionale, (sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, rv. 273809; sez. 1, n. 11974 del 20/01/2016, Dinari, n. m.; sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Testani, rv. 264880), il giudice deve individuare la nuova misura della pena, facendo ricorso ai criteri previsti dagli articoli 132 e 133 c.p., secondo i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalita’ che tengano conto sia della nuova cornice edittale (Sez U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, rv. 264858), che delle valutazioni gia’ effettuate in sentenza dal giudice della cognizione con riferimento alla sussistenza del fatto ed al significato ad esso attribuibile (sez. 1, n. 52981 del 18/11/2014, De Simone, rv. 261688).
3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha assunto le proprie determinazioni, traendo legittimamente argomenti ermeneutici dalla pronuncia del giudice costituzionale, che non possono ritenersi eccentrici rispetto al tema posto con l’incidente di esecuzione, perche’ individuano la ragione del ravvisato contrasto tra la previsione in anni otto di reclusione della pena base per i fatti di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, e, da un lato i principi di eguaglianza, proporzionalita’, ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost., dall’altro la funzione di rieducazione della pena di cui all’articolo 27 Cost., nell’irrazionale divario, pari a quattro anni, tra la stessa e la pena detentiva massima prevista per i fatti di lieve entita’. In particolare, ha correttamente osservato che l’abbassamento della soglia minima di sanzione a sei anni di reclusione riguarda i casi che si collocano nella “zona grigia o di confine” tra il fatto lieve di cui all’articolo 73, comma 5, contrassegnato da minima offensivita’ per quantita’ e qualita’ della sostanza che ne e’ oggetto e per tutte le altre caratteristiche indicate dalla norma, e quello non lieve.
Ha quindi motivatamente escluso che il fatto di reato giudicato nei confronti del (OMISSIS) – detenzione di 7 kg. di cocaina con grado elevatissimo di purezza, pari al 92,7%- possa farsi rientrare nella predetta “zona grigia”, perche’ non lieve, ma nemmeno contraddistinto da spiccata gravita’ oggettiva: al contrario, “l’elevatissimo quantitativo gestito dal condannato”, tale da collocarlo ben lontano dalla fattispecie lieve, ha indotto a negare adeguatezza e proporzione alla pena minima.
3.1 Tale statuizione rispetta i canoni ermeneutici, dettati dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella costituzionale, e, nel respingere il criterio automatico con il conseguente allineamento alla pena edittale minima, come gia’ operato in fase di cognizione, ha apprezzato in via discrezionale, ma motivata, la concreta offensivita’ della condotta.
3.2 Ne’ puo’ ravvisarsi la denunciata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 599-bis c.p.p. e articolo 188 disp. att. c.p.p.. La correlazione tra le due norme, che si assume essere stata violata, e’ affermata in base ad un’interpretazione non condivisibile, perche’ giuridicamente non corretta ed incurante delle peculiari caratteristiche dell’istituto del concordato sui motivi e del tenore letterale delle due disposizioni richiamate.
L’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p., inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell’ordinamento la possibilita’ di negoziare la pena in appello previa rinuncia agli altri motivi, non da’ luogo ad un rito alternativo a quello ordinario dibattimentale e non e’ assimilabile al patteggiamento. Invero, le parti per effetto delle loro determinazioni comuni contraggono l’ambito oggettivo delle questioni devolute con l’atto di appello, rinunciando ad ottenere una pronuncia su alcuni motivi proposti, senza pero’ introdurre un rito speciale, perche’ il negoziato non prelude alla pronuncia di una sentenza diversa da quella ordinaria e non comporta un necessario effetto premiale, che caratterizza, invece, l’applicazione della pena a richiesta delle parti.
Della correttezza di tale impostazione si trae conferma anche dalla giurisprudenza costituzionale. La Consulta, chiamata a sindacare la legittimita’ dell’articolo 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, il quale ha disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta dalle parti, in base all’articolo 599 c.p.p., comma 4, nella sua formulazione poi abrogata dalla L. n. 125 del 2008, ma reintrodotta dalla riforma del 2017, non possa partecipare alla successiva decisione di merito sull’impugnazione, con la sentenza n. 448 del 1995 ha dichiarato non fondata la questione sollevata e ha osservato testualmente: “Questa figura di accordo fra le parti (…) implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruita’ della pena concordata. Tuttavia, la valutazione contenutistica del giudice non e’ idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell’incompatibilita’ per il giudizio di merito, giacche’ il “patteggiamento” in appello presenta peculiarita’ che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell’apertura del dibattimento (articolo 444 c.p.p. e ss.). Nel caso dell’appello si tratta, difatti, del giudice gia’ investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruita’ della pena in base agli stessi elementi sui quali dovra’ fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (…) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovra’ fondare il proprio convincimento. Non si e’ quindi in presenza, come nel caso dell’accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un’anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo e’ sufficiente per escludere la lesione del principio di parita’ di trattamento nelle due diverse situazioni. Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attivita’ nello stesso procedimento. L’adesione o meno alla richiesta concorde di accoglimento di motivi di appello, con determinazione della pena in conformita’ alle indicazioni delle parti, costituisce sempre una valutazione propria espressa dal giudice, gia’ investito del merito del giudizio di impugnazione e che deve pronunciarsi sulla stessa al termine del dibattimento o, se in conformita’ della richiesta delle parti, anticipatamente”.
Inoltre, la disposizione di cui all’articolo 188 disp. att. c.p.p., che introduce un’autonoma disciplina dell’istituto della continuazione quando ne sia chiesta l’applicazione in sede esecutiva sul presupposto che il condannato ed il pubblico ministero chiedano al giudice dell’esecuzione l’unificazione dei reati per effetto della disciplina del concorso formale o del reato continuato e la determinazione della pena unica in base all’accordo raggiunto entro i limiti stabiliti dalla legge, contiene il testuale riferimento a reati giudicati con piu’ sentenze di applicazione della pena a richiesta delle parti, pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona. Non e’ quindi riferibile al diverso e non contemplato istituto del concordato sui motivi ai sensi dell’articolo 599-bis c.p.p..
Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “il meccanismo di rinnovata negoziazione della pena per l’applicazione in sede esecutiva della continuazione o del concorso formale, disciplinato dall’articolo 188, non puo’ costituire il modello processuale generale di riferimento per la rideterminazione del trattamento punitivo al fine di adeguarlo alla sopravvenuta illegalita’ della pena, conseguente a pronuncia di incostituzionalita’, essendo stato individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con esclusivo riferimento all’ipotesi che il titolo di condanna sia rappresentato da sentenza di patteggiamento”.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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