Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 ottobre 2021| n. 27913.

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di allegare e provare, nel rispetto delle preclusioni processuali, l’esistenza e la misura del massimale nonché la erosione dello stesso per effetto della liquidazione di precedenti sinistri.

Sentenza|13 ottobre 2021| n. 27913. Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità medica – Assicurazione per la responsabilità civile – Limite di massimale – Onere della prova a carico dell’assicuratore – Applicazione del principio anche in caso di erosione del massimale – Mancata indicazione dell’erosione del massimale per aver l’assicuratore pagato altri sinistri nel corso dell’anno – Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6868/2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA USL TOSCANO NORD OVEST, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per procura speciale in atti;
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale in atti;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2219/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Azienda USL Toscana Nord Ovest, (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per la cassazione della sentenza n. 2219 emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 10 luglio 2018, depositata il 28 settembre 2018, notificata alla ricorrente in data 24.12.2018, che rigettava l’appello principale della ricorrente (OMISSIS) e per l’effetto condannava la stessa a manlevare la AUSL Toscana Nord Ovest e i suoi sanitari per un totale di 2.5 milioni di Euro (pari all’intero massimale assicurato) dal risarcimento dovuto ai coniugi (OMISSIS) (in proprio e quali rappresentanti dei figli minori) per il danno causato alla nascitura (OMISSIS). Al contempo, la sentenza impugnata rigettava l’appello principale della AUSL e ne dichiarava improponibile l’appello incidentale proposto in causa riunita.
2. L’Azienda USL Toscana Nord Ovest, il Dott. (OMISSIS), l'(OMISSIS) s.p.a. resistono con distinti controricorsi, quello del (OMISSIS) illustrato anche da memoria.
3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso.
4. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

 

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

 

5. Questa e’ la vicenda giudiziaria, per quanto ancora qui di interesse:
– in primo grado i consorti (OMISSIS) agivano vs (OMISSIS) ed altri sanitari della AUSL n. (OMISSIS) di Lucca, nonche’ nei confronti della AUSL, anche quali legali rappresentanti dei figli minori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni causati in occasione della nascita di (OMISSIS), figlia e sorella degli attori; i convenuti evocavano in giudizio le rispettive compagnie di assicurazione in garanzia; il tribunale accertava la responsabilita’ del solo Dott. (OMISSIS) e della AUSL n. (OMISSIS) di Lucca e li condannava al risarcimento dei danni, condannando la (OMISSIS), compagnia assicuratrice della AUSL per gli eventuali danni procurati a terzi dalla struttura sanitaria e dai medici operanti all’interno della stessa, a tenerli indenni da quanto erano stati condannati a pagare ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nei limiti del massimale di Euro 2.500.000,00;
condannava altresi’ la (OMISSIS), assicurazione personale del Dott. (OMISSIS), a manlevare e tenere indenne il (OMISSIS) di quanto questi sarebbe stato tenuto a pagare oltre il massimale (OMISSIS) di Euro 2.500.000,00, mentre rigettava la domanda del (OMISSIS) contro altra compagnia assicurativa, la (OMISSIS).
– (OMISSIS), con l’appello principale, contestava la quantificazione del danno e il mancato contenimento dello stesso entro i limiti di massimale assicurati decurtati dall’erosione per il pagamento di altro indennizzo assicurativo relativo alla stessa polizza e allo stesso anno di operativita’ (limiti che essa avrebbe dedotto in primo grado e che nessuno le avrebbe contestato fino alla precisazione delle conclusioni). Evidenziava che avrebbe errato la sentenza di primo grado nel condannarla per l’intero massimale e nell’affermare che gravava sull’assicurazione l’onere di dimostrare l’erosione del massimale, nonostante la mancata o tardiva contestazione delle controparti, intervenuta solamente in sede di precisazione delle conclusioni. – La AUSL proponeva autonomo appello e svolgeva appello incidentale all’interno del gravame introdotto da (OMISSIS), chiedendo in quella sede (per la prima volta, nella ricostruzione di (OMISSIS)) la condanna di (OMISSIS) anche alla rifusione, ex articolo 1917 c.c., comma 3, di quanto la stessa AUSL n. (OMISSIS) di Lucca fosse stata condannata a pagare nei confronti degli attori a titolo di spese legali.
6. La sentenza di appello:
1) delimitava il campo di indagine, precisando che la sentenza di primo grado era passata in giudicato quanto alle statuizioni relative all’affermazione della responsabilita’ sanitaria del Dott. (OMISSIS) e della ASL;
2) rigettava l’appello della (OMISSIS) in relazione alla contestazione della quantificazione del danno non patrimoniale;
3) rigettava il secondo motivo di appello di (OMISSIS), confermando la decisione di primo grado, ed affermando che la parziale erosione del massimale, eccepita dalla compagnia di assicurazioni, avrebbe dovuto essere provata dalla stessa, a prescindere dall’esistenza o meno di una contestazione sul punto, e che alla mancata prova non si potesse supplire con la produzione di documenti, avvenuta solo in appello. Richiamava a tal proposito il principio di diritto affermato da Cass. n. 3173 del 2016 ed affermava che l’articolo 345 c.p.c., debba essere interpretato nel senso che ai fini della produzione documentale in appello il requisito della indispensabilita’ della produzione non puo’ essere sganciato dalla imputabilita’ o meno alla parte stessa della omessa produzione;
4) al rigetto dell’appello di (OMISSIS) la sentenza di appello faceva conseguire il rigetto dell’appello della ASL in ordine al capo della sentenza con la quale (OMISSIS) veniva condannata a manlevare il (OMISSIS) solo per l’eccedenza;
5) dichiarava poi improponibile l’appello
incidentale della ASL per non aver la sentenza di primo grado condannato (OMISSIS) a tenere indenne la Asl, ex articolo 1917 c.c., anche dalle spese di lite, in quanto con l’appello principale riunito la stessa ASL avrebbe prestato acquiescenza a quel capo della sentenza.

 

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la sola (OMISSIS), compagnia di assicurazioni della AUSL, con due motivi volti a contestare la decisione laddove la compagnia e’ stata condannata a tenere indenni i responsabili per l’intero limite del massimale assicurato, senza tener conto che il contratto di assicurazione conteneva una clausola c.d. di erosione, in base alla quale il tetto del massimale operava come tetto unico garantito per i sinistri verificatisi nell’anno di riferimento della polizza, e che quindi l’importo complessivo disponibile dovesse essere decurtato (“eroso”) qualora nello stesso anno fossero stati gio’ liquidati altri indennizzi in favore di altri danneggiati dallo stesso assicurato per i sinistri da questo provocati, in misura corrispondente agli indennizzi gia’ corrisposti.
8. Non si discute tuttavia del contenuto del contratto di assicurazione e della clausola di erosione in particolare, ma soltanto di questioni processuali, in quanto la corte d’appello non ha ammesso la produzione della documentazione con la quale (OMISSIS) intendeva provare l’esistenza e l’ammontare della erosione.
9. Con il primo motivo di ricorso l'(OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, articoli 112, 115, 167 e 345 c.p.c., nonche’ articolo 2697 c.c..
9. 1. Sostiene che la decisione adottata dalla corte d’appello si pone in violazione delle regole sull’onere della prova, giacche’ in primo grado l’assicurazione aveva dedotto la misura del massimale eroso, e nessuno aveva contestato la sua deduzione, per cui essa non era tenuta, finche’ non e’ intervenuta, tardivamente, la contestazione, a produrre la documentazione a sostegno della sua allegazione, idonei a dimostrare l’erosione del massimale.

 

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

 

9. 2. Aggiunge che, alle pag. 15 e 16 del provvedimento impugnato, la Corte fiorentina dapprima avrebbe affermato l’inammissibilita’ dei documenti prodotti da (OMISSIS) unitamente all’atto d’appello, ex articolo 345 c.p.c. e poi li avrebbe comunque utilizzati ai fini della decisione contro il soggetto che li ha prodotti, laddove ha osservato che in primo grado la stessa compagnia aveva quantificato l’erosione in misura diversa – e maggiore – rispetto a quanto risultante dai documenti prodotti in appello.
10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., anche in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
10. 1. La Corte fiorentina, nel ritenere inammissibili le produzioni documentali depositate da (OMISSIS), ha affermato che la stessa non avrebbe assolto – di fronte al giudice del primo grado – l’onere di provare la riduzione del massimale garantito.
La mancata o tardiva contestazione dimostrerebbe, nella tesi della ricorrente, sia che non era necessaria la prova dell’avvenuta erosione dei massimale, sia l’incolpevole condotta di (OMISSIS): l’articolo 345 c.p.c., sarebbe dunque inapplicabile al caso di specie poiche’ (OMISSIS) ha introdotto la documentazione in appello non per adempiere ad oneri probatori non ottemperati in primo grado, bensi’ per rispondere ad una contestazione effettuata dalle controparti tardivamente, al momento del deposito degli scritti conclusivi del primo grado.
10.2. Segnala poi che quasi tutti i documenti prodotti in appello si erano formati dopo i termini ritenuti violati, ossia dopo la sentenza di primo grado. In particolare, fin dal ricorso introduttivo, la ricorrente afferma che la rendicontazione e’ successiva al giudizio di primo grado. In memoria precisa che determinati documenti prodotti si sono formati dopo la sentenza di prime cure, altri dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie in primo grado e quindi sostiene che per questo non sarebbero stati comunque producibili fin dall’inizio, oltre ad affermare che la produzione non fosse dovuta attesa la non contestazione.
11. I controricorrenti, oltre a contestare le argomentazioni avversarie, pongono alcune questioni preliminari.

 

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12. Nel proprio controricorso il Dott. (OMISSIS) richiede di dichiarare, in via preliminare, inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) per mancanza della firma digitale negli atti notificati via pec.
Nel merito, richiamando l’articolo 360 bis c.p.c., il controricorrente (OMISSIS) chiede di rigettare il ricorso perche’ del tutto infondato, in quanto risultava provato gia’ nel giudizio di primo grado che il massimale fosse pari ad un valore di 2.5 milioni di Euro, e sottolinea come la corte d’appello, diversamente da quanto artatamente illustrato dalla ricorrente, non avrebbe affatto dato atto della non contestazione relativa all’erosione.
13. Nel proprio controricorso, l’Azienda USL ripercorre il giudizio e le posizioni processualmente dalla stessa assunte nel corso del giudizio, evidenziando che in primo grado prendeva atto della allegata erosione del massimale salvo verifica, che nulla veniva documentato dalla compagnia in merito appunto all’erosione, che pertanto la produzione documentale in appello doveva ritenersi tardiva, come affermato dalla corte d’appello, ed evidenziava che inoltre da tale documentazione emergeva una intervenuta erosione ben inferiore rispetto a quanto allegato in primo grado da (OMISSIS). Sostiene pertanto che la corte d’appello abbia fatto corretta applicazione degli articoli 112, 115, 167 e 345 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., che la ricorrente assume violati, sottolineando che la presa d’atto della esistenza di un massimale, e della sua eventuale erogazione “salvo verifica” doveva leggersi come formulazione di una eccezione in senso stretto, a fronte della quale incombeva sulla compagnia di assicurazioni provare, nei termini fissati dalle preclusioni processuali, l’ammontare degli indennizzi versati nel periodo di riferimento. La controricorrente aggiunge che cio’ risponde anche al principio di vicinanza alla prova, essendo l’assicuratore l’unico detentore della contabilita’ dei pagamenti effettuati.
14. La (OMISSIS) spa nel proprio controricorso si associa a quanto dedotto dal Dott. (OMISSIS) e, inoltre e preliminarmente rileva l’esistenza di una causa di improcedibilita’ del ricorso, perche’ (OMISSIS), nel ricorso a pag. 2, riconosce che la sentenza d’appello e’ stata notificata in data 24.12.2018, notifica a sua volta il ricorso in data 21.2.2019 (quindi entro i sessanta giorni) ma non produce la copia notificata, ma soltanto la copia autentica della sentenza impugnata (e indica solo la copia autentica nell’elenco di documenti allegati al ricorso). Per questo motivo, nella ricostruzione della controricorrente (OMISSIS), il ricorso sarebbe improcedibile ex articolo 369 c.p.c., comma 1.
15. Le questioni preliminari, sollevate dai controricorrenti, sono infondate.
15. 1. Quanto alla dedotta improcedibilita’, e’ in atti la copia notificata della sentenza impugnata, alla stregua della quale il ricorso e’ procedibile e risulta essere anche stato tempestivamente introdotto.
15. 2. Quanto alla dedotta inammissibilita’ del ricorso, con nota di deposito ex articolo 372 c.p.c., (OMISSIS) produce il rapporto di verifica della firma digitale del ricorso e il rapporto di verifica della firma digitale inerente le retate di notifica. Con cio’ supera le eccezioni proposte dal controricorrente (OMISSIS).

 

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

 

16. Passando ad esaminare il merito del ricorso, lo stesso e’ infondato.
17. Quanto al primo motivo, qualora il contratto di assicurazione sia – come in questo caso – non una assicurazione obbligatoria rca, ma una assicurazione per la responsabilita’ civile, la misura del massimale opera come fatto limitativo del debito della assicurazione e quindi deve, secondo le regole generali, essere allegato e anche provato dall’assicuratore (Cass. n. 3173 del 2016; Cass. n. 5625 del 2020; Cass. n. 26813 del 2019): “In tema di assicurazione per la responsabilita’ civile, il massimale non e’ elemento essenziale del contratto di assicurazione, il quale puo’ essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicche’ grava su quest’ultimo l’onere di allegare e provare l’esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse ancora esaurito”.
Lo stesso principio opera qualora nel contratto sia presente una clausola c.d. di erosione, in relazione alla prova dell’avvenuta erosione e del suo ammontare.
17.1. La ricorrente non contesta direttamente l’esistenza di un onere di allegazione e prova a suo carico, ma rileva che sarebbe stato sollevato dall’onere probatorio in virtu’ del principio di non contestazione, e che la contestazione non tempestiva rispetto alle scansioni processuali varrebbe ad esimerlo dal rispetto dell’onere probatorio.
Nel caso di specie, le parti non hanno mai discusso in effetti dell’ammontare del massimale di polizza, di Euro 2.5000.000,00, in quanto l’oggetto della contestazione si e’ concentrato sulla avvenuta erosione del predetto massimale per effetto di precedenti sinistri gia’ liquidati in favore dei danneggiati dalla AUSL in riferimento allo stesso arco temporale di riferimento: poiche’ con l’assicurazione con (OMISSIS) la AUSL si assicurava di tutti i danni provocati a terzi, direttamente o tramite i sanitari operanti nella struttura, nell’arco temporale di un anno, la compagnia di assicurazioni ha da un lato dichiarato a quanto ammontasse il massimale, dall’altro ha precisato, senza pero’ documentarlo in primo grado, che, essendo stati gia’ liquidati alcuni sinistri nel corso dell’anno di riferimento, il massimale fruibile si era ridotto ad un determinato importo.

 

Il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione

 

17.2. La Asl nel proprio controricorso deduce di aver preso atto della esistenza del massimale, e della dedotta erosione “salvo verifica”, ed assume che tale affermazione avesse la valenza della formulazione di una formale eccezione, per cui comunque la compagnia di assicurazioni era tenuta a dimostrare l’avvenuta erosione del massimale. A quanto afferma la ricorrente, solo in sede di precisazione delle conclusioni le controparti hanno specificamente contestato l’importo di tale riduzione.
17.3. Il motivo e’ infondato.
Deve ribadirsi che l’assicuratore che eccepisca il limite del massimale ha l’onere di provare l’esistenza di tale limite, e si aggiunge che se l’assicuratore assume la erosione del massimale, anche questa affermazione deve essere provata, tanto piu’ che, laddove l’importo del massimale e’ un dato condiviso, a conoscenza delle parti del contratto (ma non dei terzi coperti in virtu’ del rapporto organico o di dipendenza, come il Dott. (OMISSIS)), l’erosione non e’ un dato di immediata conoscenza del contraente assicurato, che puo’ aver chiesto che altri sinistri siano coperti dall’operativita’ della polizza, nel corso dell’anno, ma puo’ non aver avuto alcun riscontro.
Deve quindi ragionevolmente intendersi, conformemente a quanto osservato dalla Procura generale, che l’onere probatorio di cui all’articolo 2697 c.c., a carico della societa’ di assicurazioni attenga, oltre che al limite del massimale cosi’ come pattuito, anche alla misura della sua erosione nell’anno di riferimento.
17.4. Il “fatto costitutivo” della pretesa dell’assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile e’ l’avverarsi d’un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L’esistenza del massimale e la sua misura costituiscono dunque non gia’ i fatti generatori del credito dell’assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell’assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest’ultimo, secondo la regola di cui all’articolo 2697 c.c.. A nulla rileva la circostanza che l’esaurimento, o l’erosione, del massimale sia sopravvenuta in corso di causa. Ai fini del contenimento dell’obbligazione indennitaria gravante sull’assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non e’ l’esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come s’e’ detto, infatti, nell’assicurazione della responsabilita’ civile la fissazione d’un massimale potrebbe anche mancare, senza che cio’ incida sulla validita’ del contratto). Pertanto l’assicuratore che intendesse far valere in giudizio i limiti quantitativi contrattualmente fissati alla propria obbligazione, ha l’onere di allegare prima, e provare poi, l’esistenza del patto di massimale e la misura di questo, a nulla rilevando che al momento dell’introduzione del giudizio quel massimale non fosse esaurito. Allegazione e prova che, ovviamente, riguardando un’eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli articoli 167 e 183 c.p.c. (Cass. n. 3173 del 2016). Non puo’ la parte correttamente invocare il principio di non contestazione qualora la sua stessa allegazione sia stata, come nella specie, imprecisa e indeterminata nel suo contenuto, ovvero mancante del riferimento agli altri sinistri, coperti dall’assicurazione, per i quali fosse stato in quell’arco di tempo riconosciuto il diritto all’indennizzo e alla specifica indicazione dell’ammontare dell’indennizzo per ciascuno di essi, in modo tale da mettere in condizione la ASL a sua volta di verificare, e di poter contestare, o scegliere di non contestare, con cognizione di causa.
18. Anche il secondo motivo, collegato in parte al precedente, e’ in parte infondato, in parte inammissibile.
18.1. L’assunto secondo il quale l’assicurazione non era onerata dal provare l’avvenuta erosione del massimale, in difetto di contestazioni, e’ infondato, per le considerazioni gia’ svolte al precedente punto.
17. e seguenti, quindi la produzione avrebbe dovuto essere effettuata fin dal primo grado.
18.2. Quanto ai limiti della produzione documentale in appello, deve qui richiamarsi il principio di diritto affermato da Cass. n. 26522 del 2017: “Nel giudizio
di appello, la nuova formulazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilita’” degli stessi, e ferma per la parte la possibilita’ di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio)”, requisito della indispensabilita’ del documento non puo’ essere sganciato dalla valutazione in ordine alla imputabilita’ alla parte della omessa produzione in primo grado, posto che, diversamente opinando, sarebbe consentito alla parte medesima di sanare preclusioni o decadenze in cui e’ colpevolmente incorsa nel giudizio di prime cure.
18.3. L’argomentazione secondo la quale i documenti atti a comprovare la misura dell’erosione non fossero disponibili nel corso del giudizio di primo grado e quindi che gli stessi siano stati prodotti solo in appello per causa non imputabile all’appellante e non siano stati ammessi in violazione dell’articolo 345 c.p.c., e’ innanzi tutto inammissibilmente volta a contrastare l’accertamento in fatto, contenuto nella sentenza di appello a pag. 16, secondo il quale tali documenti avrebbero potuto essere prodotti tempestivamente in primo grado, come tale di per se’ inammissibile.
18.4. Inoltre, essa e’ solo abbozzata nel ricorso, che e’ focalizzato sul profilo della insussistenza di oneri probatori della ricorrente a fronte della non contestazione avversaria, e piu’ dettagliatamente specificata soltanto in memoria. La memoria, tuttavia, dovrebbe limitarsi ad illustrare le argomentazioni gia’ contenute nel ricorso, e non puo’ integrarlo, recando dati non precedentemente indicati.
18.5. L’argomentazione non e’ in ogni caso sufficientemente dotata di autosufficienza, neppure prendendo in considerazione anche le specificazioni contenute nella memoria: non sono mai indicate ne’ la denominazione ne’ l’esatto contenuto dei documenti la cui produzione e’ stata ritenuta inammissibile in appello. Esiste solo, in una nota della memoria, l’indicazione del numero con il quale i documenti erano stati inseriti nell’indice dei documenti prodotti in appello, ma non e’ mai riportato il contenuto dei medesimi documenti. Si tratta, a quanto e’ dato comprendere, di documenti formati dalla stessa parte che li produce, probabilmente relativi alla rendicontazione di precedenti sinistri per i quali erano stati riconosciuti indennizzi allo stesso cliente. E’ possibile che all’inizio del giudizio di primo grado (OMISSIS) non fosse ancora in grado di indicare con precisione, in riferimento all’anno cui si riferiva il sinistro per cui e’ causa, l’ammontare degli indennizzi corrisposti o riconosciuti in relazione a danni prodotti dalla ASL o dai suoi medici (lo si deduce dal fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, abbia indicato senza alcuna documentazione di supporto un importo, in erosione del massimale, nettamente superiore rispetto a quanto poi indicato in appello).
E tuttavia, il motivo di ricorso manca totalmente di autosufficienza, perche’ non la ricorrente non ha neppure indicato con sufficiente chiarezza e completezza quali documenti intendesse produrre, al fine di documentare che si erano formati successivamente, e quindi che non erano stati prodotti nel rispetto delle preclusioni per causa non imputabile alla parte, e che fossero indispensabili al giudizio.
Il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle parti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 Euro per ciascuna oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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