Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 settembre 2018, n. 40289.
La massima estrapolata:
Il luogo di lavoro può assumere le caratteristiche, maggiormente tutelate, del “luogo di privata dimora”, a condizione che il rapporto tra la persona (vittima) e la res non sia occasionale e laddove l’ingresso sia riservato al personale, per lo svolgimento anche di manifestazioni della vita quotidiana
Sentenza 10 settembre 2018, n. 40289
Data udienza 6 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 19/12/2016 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, rideterminando la pena inflitta, la sentenza emessa il 27/02/2012 dal Tribunale della stessa citta’ (sezione distaccata di Empoli), in forza della quale (OMISSIS) era stato riconosciuto responsabile di un delitto qualificato ex articolo 624-bis c.p., comma 1: secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato introducendosi presso i locali di un’azienda di pellami – si era impossessato, al fine di trarne profitto, di beni di una dipendente (un portafogli contenente alcuni documenti e la somma di 100,00 Euro in contanti).
La sentenza della Corte territoriale e’ oggetto di ricorso da parte della difesa del (OMISSIS), che deduce:
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare la condotta di furto ai sensi dell’articolo 624 cod. pen., non potendosi considerare l’ingresso dell’azienda, dove si era consumato il reato, un luogo di privata dimora, difettandone le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza di legittimita’ (il ricorrente richiama, in particolare, l’informazione provvisoria di cui all’udienza delle Sezioni Unite di questa Corte, tenutasi il 23/03/2017);
– manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla esclusione della circostanza attenuante ex articolo 62 c.p., n. 4, alla luce della disapplicazione della recidiva contestata (sul presupposto che il fatto non potesse ritenersi particolarmente grave). Ne deriva che l’entita’ del danno dovrebbe a sua volta considerarsi di lieve entita’, tenuto conto del modesto importo sottratto alla persona offesa: tanto piu’ che, ai fini della concessione dell’attenuante in esame, se e’ vero che l’entita’ del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non gia’ al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto o alla sua potenzialita’ economica, nel caso di specie il giudice di merito non offre alcuna motivazione, ne’ le risultanze probatorie forniscono dati in antitesi rispetto alla prospettazione difensiva;
– manifesta illogicita’ della motivazione, anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del (OMISSIS) osserva che, nonostante la rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte di appello, tanto da essere stata fissata la pena sui minimi edittali, la confermata esclusione dell’applicabilita’ dell’articolo 62-bis cod. pen. in favore dell’imputato appare inspiegabile: non si comprende, in particolare, per quale motivo la personalita’ del ricorrente potrebbe essere valutata positivamente ai fini della esclusione della recidiva e non anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
1.1 Con la prima censura si richiede di sussumere il fatto contestato all’interno della previsione di cui all’articolo 624 cod. pen., disciplinante il furto semplice. Occorre ribadire, a riguardo, che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione puo’ decidere ex articolo 609 c.p.p., comma 2, e, pertanto, puo’ essere dedotta anche per la prima volta in sede di giudizio di legittimita’, ma solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (v. Cass., Sez. 1, n. 13387/2014 del 16/05/2013, Rossi).
Tanto premesso, va segnalato che, nel risolvere un contrasto insorto tra le sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, ivi compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale (v. Cass., Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, di cui la difesa ha richiamato l’informazione provvisoria disponibile all’epoca della presentazione del ricorso). Si e’, in particolare, precisato che la nozione di privata dimora deve essere individuata sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attivita’ professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilita’ e non da mera occasionalita’; c) non accessibilita’ del luogo, da parte dei terzi, senza il consenso del titolare.
Le Sezioni Unite hanno dunque chiarito che la disciplina dettata dall’articolo 624-bis cod. pen. e’ estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell’abitazione. Il carattere di privata dimora potra’, quindi, essere riconosciuto ai luoghi di lavoro – accertamento, questo, riservato al giudizio di merito – se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). Il massimo organo di nomofilachia ha altresi’ evidenziato che i luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralita’ di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto, con la conseguenza che agli stessi e’ di norma estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti per definizione alla “intrusione” da parte di un numero indeterminato di persone.
Si possono dunque applicare diversi criteri per la individuazione e l’accertamento della privata dimora (il criterio dello ius excludendi alios, il criterio dell’apertura del luogo al pubblico, il criterio della stabilita’ della presenza nel luogo) che, comportando verifiche in fatto, non possono essere richieste per la prima volta in sede di legittimita’, ove non desumibili in modo non equivoco dalla
decisione. Nel caso oggi in esame, l’atto di appello, senza investire l’affermazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS), conteneva doglianze esclusivamente concernenti il trattamento sanzionatorio; la questione afferente la qualificazione giuridica e’ comunque rituale, atteso che le decisioni di merito indicano gli elementi ritenuti decisivi ai fini della ravvisabilita’ di una ipotesi criminosa da rubricare ex articolo 624-bis cod. pen..
A descrivere il luogo dove venne commesso il furto non e’ tanto la Corte di appello (che si limita ad osservare la corretta qualificazione del fatto per cui si procede, “non essendovi dubbio sulla natura di privata dimora della portineria dell’azienda, dove la dipendente stazionava per l’intero orario di lavoro, tenendo con se’ anche le cose personali e la borsa”), bensi’ il Tribunale. La pronuncia di primo grado spiega infatti che:
– l’azione furtiva era stata registrata da un impianto di videosorveglianza, con immagini riversate su un supporto magnetico dalla cui visione si distingueva “chiaramente un uomo, riconoscibile nell’imputato ritratto nel fascicolo fotografico acquisito, che si recava dietro il bancone di un ufficio e per due volte si chinava sotto di esso”;
– la dipendente derubata era addetta alla portineria dell’azienda, ove ella “stazionava per l’intero suo orario di lavoro, dovendo anche, quindi, tenere con se’ la propria borsa, sia per sorvegliarla sia per prelevare da essa i propri oggetti personali di cui avesse necessita’”.
Si tratta, all’evidenza, di dati che depongono per la non accessibilita’ al pubblico del luogo in cui la persona offesa aveva riposto il portafogli: se, presso la sede di un’azienda, clienti o visitatori possono normalmente accedere ai locali destinati all’esposizione di merci in vendita, non altrettanto e’ a dirsi per il vano adibito a portineria, relativamente agli spazi dietro il bancone e non a quelli di transito ordinario.
1.2 Con le residue doglianze, il ricorrente ripropone rilievi gia’ sottoposti alla Corte di appello e da questa confutati, sia pure con motivazione contratta.
Quanto all’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, la Corte fiorentina ha rilevato che il danno relativo alla sottrazione di un portafogli contenente 100,00 Euro (somma ex se non irrisoria), una carta di identita’, una patente di guida, una carta di credito, due codici fiscali, due tessere sanitarie, non risulta di speciale tenuita’. In vero, nei reati contro il patrimonio aventi ad oggetto documenti quali carte di identita’, patenti di guida, carte di credito, non deve essere considerato solo il valore economico dello stampato ma i vantaggi che dall’uso di questo possono ottenersi. In altri termini, la potenziale utilizzazione della carta conferisce un valore che trascende e supera quello della sua materialita’, con la conseguenza che “il danno patrimoniale derivante da furto, rapina o ricettazione di carte di credito, in considerazione del valore strumentale di queste, che consentono al titolare di effettuare molteplici atti di acquisto a pagamento differito, non deve essere rapportato al semplice valore venale del documento e non puo’, pertanto, essere ritenuto modesto” (Cass., Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv 263724).
In ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e’ necessario premettere che se e’ vero che, ai fini della determinazione della pena, il giudice puo’ tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato piu’ volte sotto differenti profili per distinti fini senza che cio’ comporti lesione del principio del ne bis in idem (v. Cass., Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi), e’ anche vero che, se lo stesso elemento viene considerato positivamente ai fini della determinazione della pena e poi negativamente per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la motivazione richiede una specificita’ rafforzata per non incorrere in evidenti vizi di contraddittorieta’. Tuttavia, la motivazione adottata dalla Corte territoriale non appare illogica: da un lato, esclude le attenuanti generiche, atteso che l’imputato si era gia’ reso protagonista di delitti contro il patrimonio; dall’altro, disapplica la contestata recidiva valorizzando, oltre alla non particolare gravita’ ed occasionalita’ del fatto, la circostanza che i precedenti penali fossero risalenti nel tempo. Si e’ gia’ affermato, peraltro, che il riferimento all’esistenza di precedenti penali ben puo’ essere preso in considerazione, quale elemento negativo afferente la personalita’ dell’imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto, esclude che la reiterazione delle condotte denoti nel reo la presenza di uno spessore criminologico di tale rilievo da giustificare l’applicazione della recidiva (v. Cass., Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito).
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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