I reati consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. escludono sempre la non punibilità dell’autore, a prescindere dal tipo di condotta posta in essere

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 26 settembre 2018, n. 41675.

La massima estrapolata:

I reati consumati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. escludono sempre la non punibilità dell’autore, a prescindere dal tipo di condotta posta in essere, non rilevando la circostanza che la stessa fosse stata posta in essere dal convivente “more uxorio”.

Sentenza 26 settembre 2018, n. 41675

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ACETO Ald – Rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aceto Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Cuomo Luigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 28/11/2016 della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del 09/04/2014 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, assorbiti i reati di cui ai capi C (articolo 610 c.p.) e D (articoli 56 e 610 c.p.) in quello di cui al capo A della rubrica (articolo 572 c.p), ha rideterminato la pena nella misura definitiva di quattro anni e sette mesi di reclusione, confermando nel reato la sua condanna per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 572 c.p. (capo A), articolo 629 c.p. (capo B), articolo 609-bis c.p., articolo 609-ter c.p., n. 4 (capo E), articolo 605 c.p. (capo F), articoli 582 e 585 c.p. (capo G), commesso in (OMISSIS) ai danni della compagna convivente (OMISSIS) e di (OMISSIS).
1.1. Con unico motivo, deducendo che il reato di cui all’articolo 629 c.p.. Era stato commesso senza alcuna violenza ma esclusivamente in base a minacce, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 649 c.p..
2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
3. La rubrica imputa al ricorrente di aver costretto la compagna convivente a consegnargli la somma di Euro 3.000,00 dietro minaccia di morte.
3.1. L’articolo 649 c.p., comma 1 esclude la punibilita’ dell’autore dei reati contro il patrimonio commessi ai danni del coniuge non legalmente separato (articolo 649 c.p., comma 1, n. 1) ovvero della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 649 c.p., comma 1, n. 1-bis, inserito dal Decreto Legislativo n. 6 del 2017, articolo 1, comma 1, lettera c). L’articolo 649 c.p., u.c., esclude l’applicazione della speciale causa di non punibilita’ ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 c.p., e ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
3.2. Il ricorrente invoca la applicazione della causa di non punibilita’ sostenendo che l’estorsione, in coerenza con l’editto accusatorio, e’ stata consumata con minaccia, senza alcuna violenza, ai danni della convivente “more uxorio”.
3.3. Sennonche’, la giurisprudenza di questa Corte e’ unanime nel ritenere che, conformemente alla lettera della norma, i reati consumati di cui agli articoli 628, 629 e 630 c.p., escludono sempre la non punibilita’ dell’autore, a prescindere dal tipo di condotta posta in essere (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 28141 del 15/06/2010, Stefoni, 247937; Sez. 2, n. 33856 del 16/04/2015, Aliprandi, n.m.; Sez. 2, n. 14887 del 17/03/2015, Laiso, n.m.; Sez. 2, n. 29910 del 04/04/2013, Montano, n.m.; Sez. 2, n. 27941 del 23/06/2011, Abisso, n.m.); il contrasto interpretativo verte sulla sola possibilita’ di applicare la causa di non punibilita’ alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli articoli 628, 629 e 630 c.p., che non siano commesse con violenza alle persone, ma si tratta di ipotesi del tutto estranea all’odierna regiudicanda.
3.4. Tale considerazione toglie rilevanza alla rinnovata questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 649 c.p., sollevata in sede di merito in conseguenza dell’estensione della norma alla parte dell’unione civile, nella parte in cui esclude la possibilita’ di estendere anche al convivente “more uxorio” (e, forse ancor piu’, al “convivente di fatto” che sia parte del rapporto previsto e disciplinato dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, comma 36 e ss.) la causa soggettiva di esclusione della punibilita’ prevista sin da subito a favore del solo coniuge e, dal gennaio 2017, anche a favore della parte dell’unione civile (in senso contrario, Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015, dep. 2016, Rv. 267367; Sez. 2, n. 44047 del 13/10/2009, Cucca, Rv. 245626; Sez. 2, n. 5137 del 27/01/2016, n.m., pronunciate, pero’, prima dell’estensione della causa di non punibilita’ alle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione Semplificata.

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