Non sussiste alcun obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 26 settembre 2018, n. 41699.

La massima estrapolata:

Non sussiste alcun obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice, o di garantire che la stessa sia effettuata correttamente, laddove non venga accertato alcun coinvolgimento diretto o un qualsiasi contributo commissivo nelle operazioni di illecita gestione dei rifiuti derivanti dal cantiere.

Sentenza 26 settembre 2018, n. 41699

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovan – Rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3/5/2017 del Tribunale di Terni;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Liberati Giovanni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio e in subordine l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2017 il Tribunale di Terni ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) (ascrittogli per avere, quale direttore dei lavori della S.r.l. (OMISSIS), nell’ambito della esecuzione di lavori stradali, abbandonato in assenza di autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti misti dell’attivita’ di costruzione e demolizione e miscele bituminose), condannandolo alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo 110 c.p., articolo 40 c.p., comma 2, e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, e articolo 192, comma 1, e contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
Ha esposto che, benche’ l’imputazione facesse riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), il rinvio al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192 lasciava supporre che la condotta contestata fosse quella di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, cioe’ l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, che costituisce reato proprio, che puo’ essere commesso dal titolare di imprese o dai responsabili di enti, qualifica che l’imputato non possedeva, in quanto era il direttore dei lavori dall’esecuzione dei quali era derivata la produzione dei rifiuti, ma non anche l’esecutore degli stessi.
Il Tribunale aveva, quindi, erroneamente affermato la sua responsabilita’, quale direttore dei lavori, per non avere impedito la condotta di abbandono dei rifiuti, nonostante il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimita’ circa l’insussistenza di un obbligo a carico del committente o del direttore dei lavori di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla impresa appaltatrice, o di garantire che la stessa sia effettuata correttamente, non essendo stato accertato alcun coinvolgimento diretto del ricorrente o un qualsiasi contributo commissivo nelle operazioni di illecita gestione dei rifiuti derivanti dal cantiere. Per tali ragioni risultava, inoltre, insussistente l’elemento soggettivo del reato, non essendogli stato mosso alcun rimprovero o individuati suoi comportamenti negligenti o, comunque, colposi.
Ha, inoltre, esposto che nel progetto esecutivo dei lavori stradali in questione era stato previsto che i materiali inerti di risulta fossero riutilizzati come sottoprodotti per la realizzazione del rilevato stradale, riutilizzo poi regolarmente avvenuto, come dimostrato dal computo metrico e dalla contabilita’ finale dei lavori; proprio in vista e strumentalmente a tale riutilizzo i materiali di risulta delle opere di demolizione erano stati temporaneamente depositati all’interno dell’area di cantiere e in un fondo adiacente, previa acquisizione della disponibilita’ della stessa. Il compito di selezionare, tra i residui della attivita’ di scavo, i materiali che possano essere considerati sottoprodotti e riutilizzati senza preventivo trattamento, spetta, poi, all’appaltatore. Egli, inoltre, avendo rilevato nel corso di un sopralluogo la presenza nei siti di stoccaggio anche di materiale bituminoso e plastico, aveva emesso immediatamente un ordine di servizio, indirizzato all’impresa appaltatrice e al responsabile del procedimento, con cui aveva ordinato l’immediata rimozione del materiale da smaltire come rifiuto, autorizzando il solo impiego di quello inerte utile per l’utilizzo in cantiere; tale disposizione era stata ribadita in un successivo sopralluogo, effettuato congiuntamente agli agenti di polizia giudiziaria e al personale dell’ARPA, cosicche’ doveva essere esclusa qualsiasi forma di concorso nella attivita’ illecita contestata e anche qualsiasi addebito di negligenza.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato violazione dell’articolo 133 c.p., e ulteriore contraddittorieta’ e illogicita’ manifesta della motivazione, nella parte relativa alla determinazione della pena, riguardo alla quale il Tribunale, pur avendo qualificato la condotta come colposa, aveva, contraddittoriamente, fatto riferimento alla intensita’ del dolo dell’agente.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione degli articoli 62 bis, 163 e 164 c.p., e ulteriore contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, nella parte in cui non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, senza illustrarne con chiarezza i motivi, indicati in ragioni di ordine pratico non meglio esplicitate dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
2. La contestazione del reato in relazione al quale e’ stata affermata la responsabilita’ del ricorrente riguarda una condotta di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi: cio’ si desume sia dal richiamo al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 1 (che vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo), sia dalla stessa descrizione della condotta, che fa riferimento a un abbandono dei rifiuti provenienti dalla attivita’ di costruzione e demolizione e di miscele bituminose; la responsabilita’ dell’imputato e’ stata affermata, in relazione a tale condotta, per la sua veste di direttore dei lavori della S.r.l. (OMISSIS), committente dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza della mobilita’ nel Comune di (OMISSIS).
Va dunque osservato che, come peraltro evidenziato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, questa Corte ha gia’ affermato che il direttore dei lavori di un cantiere non e’, per cio’ solo, responsabile della violazione della normativa sui rifiuti, non essendo ravvisabile a suo carico, a differenza di quanto avviene in materia edilizia, alcun obbligo di vigilanza e denuncia (Sez. 3, n. 44457 del 21/10/2009, Leone, Rv. 245269, relativa a fattispecie in tema di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti all’interno di un cantiere edile).
Il committente di lavori edili, al pari dell’appaltante nell’ipotesi del subappalto, e il direttore dei lavori non hanno alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice, ne’ di garantire che la stessa venga effettuata correttamente (Sez. 3, n. 25041 del 25/05/2011, Spagnuolo, Rv. 250676, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di materiali di risulta edile, provenienti dai lavori di recupero abitativo del sottotetto di un immobile, in violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo), perche’ l’obbligo di garanzia in relazione all’interesse tutelato e al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all’attivita’ edificatoria incombe sull’appaltatore dei lavori (Sez. 3, n. 35692 del 05/04/2011, Taiuti, Rv. 251224, relativa a una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti; cfr. anche Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D’Andrea, Rv. 263754; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 40618 del 22/09/2004, Bassi, Rv. 230181).
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti rispondono, dunque, salvi i casi di concorso, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, commi 1 e 2.
Nel caso in esame la responsabilita’ dell’imputato e’ stata, invece, impropriamente affermata perche’ ritenuto titolare di una posizione di garanzia, ritenendolo obbligato a vigilare sul corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dai lavori stradali affidati dalla S.r.l. (OMISSIS) a terzi, di cui l’imputato era il direttore per conto della committente, che furono eseguiti dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici per conto della suddetta (OMISSIS).
Tale affermazione non e’, pero’, corretta, non sussistendo detta posizione di garanzia, incombente solamente sui titolari delle imprese o degli enti che producano i rifiuti o eseguano i lavori, con la conseguente erroneita’ della affermazione di responsabilita’ dell’imputato, fondata sul rilievo di una insussistente posizione di garanzia.
Non e’ stato, poi, accertato un concorso dell’imputato in tale condotta, essendo solamente stata evidenziata dal Tribunale la sua consapevolezza del compimento di tale attivita’ di abbandono (o deposito incontrollato) dei rifiuti provenienti dalla attivita’ di sistemazione del fondo stradale, affidati ad altre imprese, del resto derivante dalla sua veste di direttore dei lavori, da cui non puo’, pero’, trarsi la prova di una sua partecipazione attiva a tale condotta, che non era obbligato a prevenire, e di cui non puo’ quindi rispondere come garante.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso i’l fatto, non essendo stato accertato un apporto concorsuale del direttore dei lavori alla realizzazione della attivita’ illecita contestata ne’ potendo lo stesso trarsi dalle considerazioni svolte dal Tribunale riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendo stata accertata una condotta attiva del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputato commesso il fatto.

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