Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30765.

Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori

In tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad usucapionem” “e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.

Ordinanza|| n. 30765. Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori

Data udienza 13 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: POSSESSO – Compossesso di cosa comune – Godimento esclusivo da parte di un compossessore – Usucapione – Necessità di un dominio esclusivo sul bene incompatibile con il possesso altrui – Sussiste. (Cc, articolo 1158)

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