Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 30765.
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
In tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad usucapionem” “e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.
Ordinanza|| n. 30765. Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
Data udienza 13 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: POSSESSO – Compossesso di cosa comune – Godimento esclusivo da parte di un compossessore – Usucapione – Necessità di un dominio esclusivo sul bene incompatibile con il possesso altrui – Sussiste. (Cc, articolo 1158)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 35312/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
FATTI DI CAUSA
1. – L’ (OMISSIS) S.r.l. conveniva in giudizio (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.r.l.), Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS), chiedendo di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione in suo favore per possesso ultraventennale delle quote di comproprieta’ della p.f. (OMISSIS), intestate ai convenuti.
(OMISSIS) S.r.l. resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva a propria volta l’accertamento dell’intervenuta usucapione delle quote degli altri comproprietari sulla medesima particella; successivamente modificava la domanda per richiedere la declaratoria della servitu’ di passaggio, di condutture elettriche e idriche e di tutte le servitu’ possibili sul fondo.
Rimanevano contumaci gli altri convenuti.
Il Tribunale di Rovereto, dopo avere ordinato al nominato CTU il compimento del frazionamento della p.f. (OMISSIS), con creazione della p.f. (OMISSIS), accertava e dichiarava l’acquisto per usucapione dell’ (OMISSIS) S.r.l. delle quote di comproprieta’ dei convenuti (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) e Fallimento (OMISSIS) S.r.l. dell’originaria ed intera p.f. (OMISSIS) e delle attuali p.f. (OMISSIS) e (OMISSIS); accertava e dichiarava altresi’ acquisita per usucapione la quota della comproprieta’ della convenuta (OMISSIS) S.r.l. limitatamente al tratto dell’originaria p.f. (OMISSIS), costituente la neo formata p.f. (OMISSIS).
Rigettava invece la domanda attorea nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. con riguardo al diritto di comproprieta’ di quest’ultima sul tratto dell’originaria p.f. (OMISSIS), rimasto contraddistinto dallo stesso numero.
2. – La Corte di Appello di Trento, su gravame proposto da (OMISSIS) S.r.l., nella resistenza dell’ (OMISSIS) S.r.l., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto integralmente la domanda di acquisto per usucapione da parte dell’appellato della proprieta’ della quota indivisa della p.f. (OMISSIS) intavolata a favore di (OMISSIS) S.r.l. – arbitrariamente frazionata dal giudice di primo grado con la creazione della p.f. (OMISSIS) – poiche’ l’originaria attrice non aveva fornito la prova del suo godimento uti dominus e non piu’ uti condominus; ha confermato per il resto la sentenza del Tribunale, accertando e dichiarando acquisite per usucapione da (OMISSIS) S.r.l. le quote indivise della proprieta’ della p.f. (OMISSIS) intestate alle parti rimaste contumaci; ha ordinato all’Ufficio Tavolare di annullare il tipo di frazionamento disposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, l’ (OMISSIS) S.r.l., cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) S.r.l..
Le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto difese in questa sede.
In prossimita’ dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria.
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’esercizio del diritto di proprieta’ da parte di (OMISSIS) S.r.l. su una parte del bene oggetto della domanda di usucapione impedisca l’accoglimento della relativa domanda anche per quella porzione del bene che, all’esito dell’istruttoria, sia risultata da oltre vent’anni nel possesso pieno, continuato ed esclusivo dell’attuale ricorrente.
Il ricorrente censura inoltre la decisione impugnata per non avere riconosciuto che la domanda di usucapione di una sola parte del bene sia contenuta nella piu’ ampia domanda di usucapione dell’intero bene, trattandosi una mera riduzione del petitum originario.
2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova del possesso pieno, esclusivo ed ininterrotto per oltre un ventennio da parte dell’ (OMISSIS) S.r.l. dell’immobile oggetto di causa.
I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente omesso di considerare che, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, era stata fornita la prova richiesta con riferimento alla porzione della p.f. (OMISSIS) oggi contraddistinta p.f. (OMISSIS) sulla base del nuovo frazionamento. Il ricorrente rileva, a tal proposito, che il godimento esclusivo e’ stato provato sia dai numerosi testi escussi nel giudizio di primo grado sia dall’assenza di contestazioni da parte di (OMISSIS) S.r.l. sul punto.
3. – Con il terzo mezzo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente si duole per la violazione o falsa applicazione degli articoli 61 e 191 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto sussistere un vizio di ultrapetizione nella sentenza del Tribunale, per avere il giudice di primo grado operato d’ufficio un frazionamento della p.f. (OMISSIS), in assenza di alcuna specifica domanda e ad istruttoria terminata. Il ricorrente ritiene illegittima tale statuizione poiche’ la perizia di cui si verte non e’ stata utilizzata quale mezzo istruttorio, ma quale strumento per consentire una migliore individuazione delle due porzioni di terreno interessate dall’accoglimento della domanda di usucapione in maniera differenziata.
4. – Il primo motivo e’ infondato.
L’ (OMISSIS) ha formulato domanda in giudizio chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l’intervenuta usucapione delle quote di comproprieta’ della intera p.f. (OMISSIS) intestate a (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, Fallimento (OMISSIS) Srl e (OMISSIS). Il ricorrente ha dunque chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione delle quote pro indiviso, in consortalita’ di ciascuno degli allora convenuti, su tutta la particella fondiaria (OMISSIS).
Costituisce principio pacifico che nella proprieta’ indivisa “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune puo’, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessita’ di interversione del titolo del possesso e, se gia’ possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprieta’, e’ tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusivita’, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilita’ di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volonta’ di possedere “uti dominus” e non piu’ “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune” (Cass. nn. 23539/2011; 24781/2017).
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
Per usucapire la quota, e’ dunque necessario che il richiedente dimostri di avere posseduto uti dominus (e non piu’ uti condominus) l’intero bene, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’esercizio di questo potere su una sola porzione del bene, posto che il diritto di ciascun contitolare si estende all’intero immobile. Cio’ in quanto, nella proprieta’ indivisa, il possesso della cosa comune fa capo egualmente a tutti i comproprietari e concerne ogni frazione della cosa stessa, essendo il compossesso conseguenza e derivazione diretta della contitolarita’ del diritto di proprieta’.
In tema di compossesso, pertanto, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non e’, di per se’, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi’ determinatosi funzionale all’esercizio del possesso “ad usucapionem” “e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res communis” da parte dell’interessato attraverso un’attivita’ durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene” (Cass. n. 19478/2007).
La Corte di Appello di Trento ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti, affermando che nel caso di specie “non ha giuridica rilevanza, in realta’, valutare l’estensione delle prerogative di fatto utilizzate dal comproprietario con riguardo a tutte le parti del bene indiviso, essendo sufficiente l’attivazione dello stesso su una parte qualsiasi dell’immobile comune e, dunque, non ha pratica rilevanza e fondamento giuridico interrogarsi su quale parte del fondo deve in ipotesi riconoscersi l’usucapione del comproprietario, vale a dire se nella fattispecie debba la stessa escludersi sulla parte ovest della viuzza, quella che va dal cancello al muro in pietra fronteggiante la strada gardesana”.
Esattamente, sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale di Rovereto avrebbe dovuto respingere la domanda di acquisizione della proprieta’ formulata da (OMISSIS) per la quota della intera p.f. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) Srl, dal momento che era stato accertato dallo stesso Tribunale che questa societa’ ha utilizzato le prerogative spettanti al comproprietario, dall’anno 2000, almeno su una parte del fondo in oggetto, ragion per cui il giudice di seconda istanza ha ritenuto non raggiunta la prova del possesso esclusivo dell’ (OMISSIS) sull’intero stradello (“tutto cio’ e’ sufficiente a non considerare maturata alcuna usucapione in danno alla quota indivisa dell’appellante”: cfr. pag. 9 della decisione impugnata).
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
La censura del ricorrente secondo la quale la domanda tesa a far dichiarare l’accertamento dell’avvenuta usucapione con riferimento a una porzione del piu’ esteso fondo e non all’intero fondo sarebbe contenuta nella domanda piu’ ampia, determinando solo una riduzione del petitum originario (e che il precedente di Cass. n. 26241/2011 sarebbe stato erroneamente invocato dal giudice di appello, posto che lo stesso riguarderebbe una fattispecie diversa da quella di cui e’ causa) rimane assorbita.
L’utilizzo dello stradello comune da parte di (OMISSIS) Srl, anche se limitato ad una porzione di esso, impedisce l’acquisto dell’attuale ricorrente della proprieta’ esclusiva anche di una sola porzione del bene in contesa. Un eventuale accoglimento della censura, ammesso che la domanda contenuta non comporti una modifica del fatto costitutivo della domanda contenente (come nella specie dovrebbe riconoscersi), non avrebbe dunque alcuna rilevanza per le tesi sostenute dal ricorrente.
5. – Il secondo motivo e’ inammissibile per plurime ragioni.
Come eccepito anche dal controricorrente, lo stesso infatti difetta, nel rispetto del principio dell’autosufficienza, dell’indicazione dei luoghi e dei passaggi dei precedenti scritti difensivi dai quali si evince la rilevanza del “fatto omesso” (l’esercizio in maniera pubblica, pacifica, continuativa e esclusiva per oltre 20 anni del possesso del ricorrente sulla porzione di stradina che si affaccia sulla (OMISSIS)), la sua contestazione tra le parti e la richiesta al giudice di appello di pronunciarsi al riguardo.
Esso poi mira ad un improprio riesame del merito, sollecitando a questa Corte ad un diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, del tutto estraneo al giudizio di legittimita’.
La statuizione della decisione gravata sul punto e’ comunque logica conseguenza di quanto affermato nei passaggi argomentativi precedenti, ossia del dimostrato uso delle prerogative spettanti al comproprietario ( (OMISSIS) S.r.l.), come gia’ precisato con riguardo allo scrutinio del precedente motivo (punto sul quale si e’ peraltro formato il giudicato interno, stante l’assenza di impugnativa del ricorrente): non vi e’ dunque alcuna omissione del fatto storico e soprattutto nessuna decisivita’ lo stesso ha assunto per la decisione. Essendo la domanda dell’ (OMISSIS) volta alla dichiarazione di usucapione dell’intero stradello, la considerazione dell’uso esclusivo di una sola porzione di fondo non ha incidenza sulla ratio decidendi della pronuncia gravata.
Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori
6. – Il terzo motivo e’ assorbito nel rigetto dei primi due motivi. Una volta esclusa l’usucapione parziale dell’immobile, non puo’ logicamente procedersi ad alcun frazionamento.
7. – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
8. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply