Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28998.
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato immeritevole un contratto di leasing in relazione ad una clausola di “rischio cambio” in base alla valutazione, puramente astratta, di circostanze – aleatorietà, difficoltà di interpretazione, asimmetria delle prestazioni – irrilevanti ai fini di detto giudizio, e non, come necessario, in base alla valutazione in concreto degli scopi pratici perseguiti dai contraenti).
Ordinanza|| n. 28998. Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
Data udienza 10 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Leasing – Contratto di locazione finanziaria – Canoni – Clausola “rischio cambio” – Indicizzazione canoni al rapporto di cambio tra euro e yen – Invalidità e inefficacia – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi A. – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9344/2020 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE depositata il 5/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
RITENUTO
che:
con sentenza resa in data 5/12/2019, la Corte d’appello di Trieste, in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha dichiarato l’invalidita’ e l’inefficacia della clausola di “rischio cambio” contenuta nel contratto di leasing stipulato tra la (OMISSIS) s.p.a. (in qualita’ di concedente) e la (OMISSIS) s.r.l. (in qualita’ di utilizzatrice), confermando in ogni altra parte la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., di somme a titolo di risarcimento danni, essendosi la (OMISSIS) s.p.a. sottratta all’adempimento degli obblighi informativi nella specie connessi all’avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di “rischio cambio”, ossia all’avvenuta indicizzazione dell’importo dei canoni dovuti dalla societa’ utilizzatrice al rapporto di cambio tra Euro e yen;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – sulla base di una motivazione diversa da quella fatta propria dal giudice di primo grado – ha rilevato come la clausola di indicizzazione dell’importo del canone di leasing al tasso di cambio Euro/yen fosse equivalsa, nella specie, alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un contratto aleatorio (“una sorta di swap”), dotato di una sua riconoscibile autonomia, rispetto al contratto di leasing, e di per se’ privo di meritevolezza, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., tenuto conto del significativo squilibrio dei rischi contrattuali connessi ai meccanismi di operativita’ della clausola, nella specie destinati a rifluire integralmente a carico del solo utilizzatore;
avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il contratto di leasing in esame e, segnatamente, la clausola di indicizzazione del canone in esso contenuta, qualificandola alla stregua di un contratto aleatorio e di uno strumento finanziario derivato, in contrasto con le chiare indicazioni desumibili della volonta’ delle parti cosi’ come letteralmente espressa, del significato complessivo dell’atto e del principio di buona fede destinato a presiedere all’interpretazione degli atti negoziali, essendosi le parti unicamente limitate, attraverso l’indicizzazione del canone al rapporto di cambio Euro/yen, a prendere atto dell’avvenuto finanziamento della provvista, da parte della banca, in valuta giapponese, al fine di profittare del piu’ favorevole interesse praticato, senza il ricorso di alcuna finalita’ speculativa delle parti, e senza che potesse giustificarsi il rinvenimento di alcuna autonomia e scindibilita’ di tale clausola di indicizzazione rispetto ai termini del contratto di leasing all’interno del quale detta clausola era stata concepita;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello proposto dalla banca odierna ricorrente in relazione al punto concernente la ritenuta (dalla corte d’appello) tardivita’ delle allegazioni di fatto dedotte dalla banca nel corso del giudizio di primo grado, segnatamente con riguardo alla strutturazione dell’operazione di leasing in yen giapponesi;
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1363 e 1366 c.c., nonche’ per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’immeritevolezza degli interessi disposti dalle parti attraverso la stipulazione della clausola di indicizzazione del canone di leasing con riguardo al tasso di cambio Euro-yen, non avendo le parti in alcun modo inteso stipulare un’operazione di natura speculativa, essendosi bensi’ limitate a prendere atto, attraverso il vincolo dell’entita’ del canone all’oscillazione dei valori di cambio tra Euro e yen, dell’avvenuto finanziamento della provvista per l’esecuzione del contratto di leasing attraverso il ricorso diretto alla valuta giapponese, senza che potesse giustificarsi alcuna autonomia funzionale e giuridica di tale clausola di indicizzazione rispetto al contratto di leasing;
sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell’avvenuta omessa considerazione, da parte della corte territoriale, dell’obiettiva circostanza di fatto secondo cui, nella specie, non si fosse concretamente determinato alcun concreto risultato sfavorevole, sul piano economico, a danno della societa’ utilizzatrice, con la conseguente insussistenza di alcuna immeritevolezza degli interessi disposti eventualmente rilevante ai sensi dell’articolo 1322 c.c.;
con il quarto motivo, proposto in via subordinata rispetto alla sorte dei primi tre motivi, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1322 c.c., comma 2, articoli 1453, 1337 e 2033 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto, in favore della controparte, la rivalutazione sulle somme riconosciute in suo favore, non tenendo conto che la pronuncia sul punto emessa dal primo giudice risultava inscindibilmente connessa al riconoscimento di un risarcimento del danno per inadempimento di obblighi precontrattuali da parte della banca, laddove, al contrario, la corte d’appello, modificando la giustificazione della condanna pronunciata a carico della banca, aveva legato tale pronuncia di condanna alla riconosciuta nullita’ della clausola di indicizzazione dell’entita’ del canone, con la conseguenza che l’importo posto a oggetto della condanna non poteva piu’ ritenersi collegata a un titolo risarcitorio, bensi’ a un mero titolo restitutorio, con la conseguente insussistenza del diritto della controparte al conseguimento della rivalutazione monetaria, atteso la natura di debito di valuta, e non gia’ di valore, di quanto posto a oggetto della condanna;
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
allo stesso modo, gli interessi dovuti dalla banca avrebbero dovuto decorrere sulla somma dovuta (non rivalutata) solo a partire dal giorno della domanda;
il primo e il terzo motivo sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva il Collegio come, secondo il recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, ne’ alla sua chiarezza, ne’ alla sua aleatorieta’ (Sez. U., Sentenza n. 5657 del 23/02/2023);
al riguardo, non costituisce di per se’ un patto immeritevole di tutela ex articolo 1322 c.c., ne’ uno strumento finanziario derivato implicito – con conseguente inapplicabilita’ delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 – la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l’invariabilita’ nominale dell’importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U., Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 – 02);
a sostegno di tali asserzioni, le Sezioni Unite hanno rimarcato come il giudizio di “meritevolezza” di cui all’articolo 1322 c.c., comma 2, non coincida col giudizio di liceita’ del contratto, del suo oggetto o della sua causa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevo-lezza e’ un giudizio che deve investire non il contratto in se’, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioe’ lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U., Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U., Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U., Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017);
il risultato del contratto dovra’ dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico (cosi’ la Relazione al Codice, p. 603, II capoverso);
tale principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, e’ stato da questa ripreso e consacrato nell’articolo 2 Cost., secondo periodo; articolo 4 Cost., comma 2, e articolo 41 Cost., comma 2;
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
un contratto, dunque, non puo’ dirsi diretto a realizzare interessi “immeritevoli” di tutela sol perche’ poco conveniente per una delle parti; l’ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici;
affinche’ dunque un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare interessi “immeritevoli”, ai sensi dell’articolo 1322 c.c., e’ necessario accertare la contrarieta’ (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarieta’, parita’ e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati;
nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che la clausola di “rischio cambio” inserita nel contratto oggetto dell’odierno esame presentasse “una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa articolazione di calcolo”, risolvendosi in un patto di natura “sicuramente atipica” caratterizzato da “ampia aleatorieta’ e squilibrio delle prestazioni” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata);
tale clausola, ad avviso del giudice a quo, prevederebbe un accordo squilibrato nei rischi, “che vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore”, con una base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del canone (perche’ maggiorato dell’Iva), con la conseguenza che, avendo la clausola di rischio cambio una finalita’ aleatoria ed eminentemente speculativa incoerente all’effettiva necessita’ di un contratto di leasing, ne va dichiarata l’invalidita’ ai sensi dell’articolo 1322 c.c. (cfr. pag. 14-15);
in contrasto con tali argomentazioni, varra’ richiamare quanto decisamente obiettato dal richiamato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella parte in cui hanno evidenziato come il carattere “astruso” o “macchinoso” dei calcoli previsti dal contratto non possa ritenersi tale da determinarne la nullita’ o l’immeritevolezza di tutela, poiche’ “dinanzi a clausole contrattuali oscure il giudice deve ricorrere agli strumenti legali di ermeneutica (articoli 1362-1371 c.c.), e non ad un giudizio di immeritevolezza. La clausola oscura andra’ dunque interpretata, in mancanza di altri criteri, almeno in modo che le si possa dare un senso (articolo 1371 c.c.), oppure contra proferentem (articolo 1370 c.c.)”;
allo stesso modo, neppure il carattere “macchinoso” dei calcoli vale a pregiudicare la meritevolezza di tutela del negozio stipulato dalle parti: “da un punto di vista epistemologico, non esistono concetti “facili” e concetti “difficili”. Esistono concetti noti e concetti ignoti: i primi sono comprensibili ed i secondi no, se non vengano spiegati. Una clausola contrattuale non puo’ dirsi dunque mai “macchinosa” in senso assoluto. Puo’ esserlo in senso relativo, ad es. se contenuta in un testo contrattuale predisposto unilateralmente e sottoposto a persona priva delle necessarie competenze per comprenderlo. Ma in quest’ultima ipotesi non si dira’ che quel contratto e’ “immeritevole”: si dira’, piuttosto, che il contratto e’ annullabile poiche’ il consenso del contraente e’ stato dato per errore o carpito con dolo. Oppure si dira’ che il proponente e’ tenuto al risarcimento del danno per non avere fornito alla controparte le necessarie informazioni precontrattuali, ove imposte dalla legge o dal dovere di buona fede. Molti contratti contengono per necessita’ clausole assai articolate e complesse: ad esempio i contratti di handling aeroportuale, le assicurazioni dei rischi agricoli, il noleggio di piattaforme off-shore, il project financing di opere pubbliche, ma anche i contratti di massa come quelli di somministrazione di energia elettrica; ma non constano precedenti che abbiano dichiarate nulle tali clausole soltanto a causa della loro complessita’. L’equazione stabilita dalla corte d’appello, per cui “macchinosita’ della clausola = immeritevolezza” e’, dunque, erronea in punto di diritto”;
parimenti priva di consistenza, sotto il profilo del giudizio di meritevolezza degli interessi disposti dalle parti, deve ritenersi la valutazione del giudice a quo circa la pretesa aleatorieta’ e lo squilibrio delle prestazioni;
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
da un lato, infatti, non ogni contratto aleatorio e’, per cio’ solo, immeritevole di tutela ex articolo 1322 c.c.; dall’altro, deve escludersi che sia inibito alle parti stipulare contratti aleatori atipici: questa Corte, infatti, ha gia’ affermato la liceita’ e la meritevolezza di contratti aleatori non espressamente previsti dalla legge: ad esempio, in materia di c.d. vitalizio atipico (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2629 del 27/04/1982). Neppure e’ vietato inserire elementi di aleatorieta’ in un contratto commutativo. Le parti d’un contratto infatti, nell’esercizio del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilita’ di sopravvenienze che incidono o possono incidere sull’equilibrio delle prestazioni, ed assumerne, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l’effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l’applicabilita’ dei meccanismi riequilibratorii previsti nell’ordinaria disciplina del contratto (articoli 1467 e 1664 c.c.). E l’assunzione del suddetto rischio, come gia’ stabilito da questa Corte, puo’ risultare anche per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni (Sez. 1, Sentenza n. 948 del 26/01/1993, Rv. 480454 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 17485 del 12/10/2012, Rv. 624088-01; Sez. 3, Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 4.2.2021 (in motivazione)) (Sez. U., Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, cit.);
quanto al dedotto squilibrio delle prestazioni, varra’ sottolineare come la corte territoriale mostri implicitamente (ma inequivocamente) di ritenere che:
a) il concetto di “equilibrio delle prestazioni” di un contratto sinallagmatico consista in una paritaria e perfetta equipollenza tra le contrapposte obbligazioni;
b) ogni minimo disallineamento tra questa perfetta parita’ possa essere sindacato dal giudice, amputando parti del contratto per ricondurlo all’equita’;
entrambe tali asserzioni, tuttavia, devono ritenersi erronee, stante:
a) il diritto di ciascuna parte di pianificare in piena liberta’ le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21.1.2020; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021);
b) l’impossibilita’ di far coincidere lo squilibrio delle prestazioni con la convenienza del contratto: chi ha fatto un cattivo affare non puo’ retendere di sciogliersi dal contratto invocando “lo squilibrio delle prestazioni”. L’intervento del giudice sul contratto non puo’ che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di liberta’ negoziale (cosi’, ex multis, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021, Rv. 663148 – 01);
c) l’evocabilita’, in caso di squilibrio (economico) tra prestazioni, del rimedio della rescissione per lesione (ove lo squilibrio sia genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosita’ (in caso di sopravvenienze), con la conseguenza che proprio l’esistenza di tali rimedi esclude la necessita’ stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa l’immeritevolezza d’un contratto che preveda “prestazioni squilibrate” (Sez. U., Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, cit.);
in conclusione, la corte d’appello ha formulato in iure un giudizio di “immeritevolezza” del contratto, ex articolo 1322 c.c., comma 2, dopo avere accertato in facto circostanze irrilevanti ai fini del suddetto giudizio (aleatorieta’, difficolta’ di interpretazione, asimmetria delle prestazioni) procedendo, in tal modo, alla falsa applicazione del richiamato articolo 1322 c.c.;
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
converra’, da ultimo, limitarsi a richiamare, nel loro insieme, le considerazioni illustrate dalle Sezioni Unite di questa Corte a fondamento del principio che esclude l’immeritevolezza di tutela ex articolo 1322 c.c., o la natura di strumento finanziario derivato implicito (con conseguente inapplicabilita’ delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 1998), della clausola di un contratto di leasing che preveda: a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’invariabilita’ nominale dell’importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U., Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 – 02): considerazioni alle quali questo Collegio si richiama integralmente, condividendone l’ispirazione, al fine di assicurare una continuita’;
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
alle argomentazioni che precedono – una volta rilevata la complessiva inidoneita’ delle giustificazioni poste a fondamento del giudizio espresso dal giudice a quo circa l’immeritevolezza di tutela della clausola di “rischio cambio” oggetto dell’odierno esame – segue la corrispondente cassazione della sentenza impugnata con l’attribuzione, alla Corte d’appello di Trieste, quale giudice del rinvio, del compito di procedere alla corretta riformulazione del giudizio di meritevolezza (ex articolo 1322 c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pattuizioni dalle stesse concluse, avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmente idonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre “in concreto”, e non gia’ puramente in astratto, degli scopi pratici (c.d. causa concreta) perseguiti dai contraenti;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Il giudizio di meritevolezza del contenuto del contratto
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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