Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 gennaio 2021| n. 1736.
Il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (Nel caso di specie, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, la Suprema Corte ha evidenziato l’applicabilità dei principi espressi anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riaffermando, quindi, che, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice, il regolamento di competenza d’ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’articolo 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell’articolo 208 del Rd n. 1775 del 1933, posto che l’articolo 161 dello stesso regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti).
Ordinanza|27 gennaio 2021| n. 1736
Data udienza 17 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Perdita di acqua da serbatoio idrico comunale – Controversia per risarcimento danni – Responsabilità civile – Regolamento di competenza d’ufficio – Inammissibilità – Richiesta oltre la prima udienza di trattazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 2987/2020 R.G., sollevato dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 10/01/2020 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), da una parte;
e
COMUNE DI BOVA MARINA, dall’altra;
ed iscritto al n. 4342/2013 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che chiede dichiararsi inammissibile il regolamento proposto.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione staccata di Melito di Porto Salvo, il Comune di Bova Marina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni determinati, su terreni di loro proprieta’, da perdite d’acqua ripetute ed incontrollate provenienti da un serbatoio idrico comunale, tali da innescare un notevole movimento franoso dei terreni stessi;
il Comune di Bova Marina, costituitosi in giudizio, eccepi’ l’incompetenza del Tribunale adito, sostenendo la sussistenza della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Napoli;
con ordinanza dell’8 luglio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria accolse l’eccezione d’incompetenza e si dichiaro’ incompetente per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Napoli;
gli attori riassunsero tempestivamente il processo innanzi a tale Giudice;
svolta l’istruttoria, la causa venne riservata in decisione;
con sentenza n. 67/2020 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli declino’ la sua competenza per essere competente il Tribunale di Reggio Calabria e, rilevato che in tal modo si era verificato un conflitto negativo di competenza, propose regolamento di competenza d’ufficio;
le parti non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile perche’ tardivo.
CONSIDERATO
che:
regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, e’ tempestivo purche’ promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall’articolo 38 c.p.c. (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731; Cass., ord., 10/09/2018, n. 21944; Cass., ord., 12/11/2015, n. 23106; Cass., ord, 5/12/2003, n. 18680; Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553);
nel caso in esame, all’udienza del 25 febbraio 2014 il Tribunale adito in sede di riassunzione ha assegnato i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. e ha rinviato per l’eventuale ammissione delle prove; all’udienza del 24 giugno 2014 ha ammesso la prova e ha disposto procedersi a c.t.u.; quindi, esaurita l’istruttoria e precisate le conclusioni, all’udienza del 6 novembre 2019, si e’ riservato la decisione della causa e con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2020 ha sollevato il conflitto di competenza;
alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi fondato il rilievo del Pubblico Ministero;
ed invero, come pure gia’ precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, puo’ richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attivita’ processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilita’ del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuita’ le dette attivita’ processuali (v. Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445, evidenziandosi che nella specie esaminata con il provvedimento appena richiamato, questa Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex articolo 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d’ufficio e la CTU espletata presso il giudice a quo, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto);
secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ motivo di discostarsi, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e, quindi, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d’ufficio non puo’ essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l’articolo 38 c.p.c., in virtu’ del rinvio residuale alla disciplina del c.p.c. operato dalla norma di salvaguardia del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 208, posto che lo stesso Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 161, regola specificamente soltanto l’ipotesi del regolamento di competenza rimesso all’iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357; Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903);
pertanto, il proposto regolamento di competenza, che e’ stato richiesto dal giudice ben oltre l’udienza di trattazione, e’ inammissibile in quanto e’ stato proposto intempestivamente;
non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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