Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 2 agosto 2018, n. 37583.
La massima estrapolata:
Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.
Sentenza 2 agosto 2018, n. 37583
Data udienza 21 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASA Filippo – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 67/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA del 02/05/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 02/05/2017 il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da (OMISSIS) di applicazione della continuazione ex articolo 671 c.p.p., in relazione ai reati di cui alle seguenti tre sentenze di condanna:
a) sentenza del Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Assisi dell’11/07/2011, irrevocabile il 27/11/2014, per il reato di cui all’articolo 648 c.p. (fatto del (OMISSIS));
b) sentenza del Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Todi – del 04/07/2008, irrevocabile il 28/11/2008, per i reati di cui agli articoli 648 e 474 c.p. (fatto del (OMISSIS));
c) sentenza del Tribunale di Perugia del 26/09/2011, irrevocabile il 10/01/2012, per il reato di cui all’articolo 648 c.p. (fatto del (OMISSIS)).
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, in riferimento al reato di cui alla sentenza sub b), era gia’ stata riconosciuta la continuazione con reato commesso nel (OMISSIS), di cui ad altra sentenza del 19/12/2005, irrevocabile il 10/04/2016.
Il giudice, pur dando atto della natura omogenea di tutti i reati su indicati (prevalentemente episodi di ricettazione), ha sottolineato che il rilevante distacco temporale tra le condotte illecite non consentiva di riconoscere il vincolo della continuazione. Ha poi escluso che lo stato di depressione documentato dal richiedente fosse indicativo di una programmazione dei reati successivamente commessi.
2. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo di aver commesso i reati su indicati durante il periodo in cui svolgeva l’attivita’ di commerciante ambulante e che gli elementi materiali dei delitti consistevano in abbigliamento ed accessori contraffatti, da lui custoditi, per porli in vendita, nel garage dell’abitazione e nell’autovettura.
Si deduce che le condotte criminose erano state attuate mediante le medesime modalita’ e che costituivano il risultato di un disturbo psichiatrico (depressione ossessivo compulsiva), riguardante le diverse aree della vita personale, relazionale e sociale.
Si sottolinea l’illogicita’ del diniego della continuazione, nonostante essa fosse stata riconosciuta tra i reati di cui alla sentenza sub b) e di cui alla sentenza del 19/12/2005, sopra citata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. L’ordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle tre pronunce di condanna e ha evidenziato che (OMISSIS) aveva perpetrato reati di ricettazione – commessi in epoche distanti tra loro ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), senza rivelare la loro riconducibilita’ ad un progetto criminoso unitario e gia’ deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo episodio. Ha dunque ricondotto tali violazioni ad uno stile di vita, improntato al crimine.
L’ordinanza ha richiamato essenzialmente il solo dato del distacco temporale tra gli episodi criminosi, limitandosi genericamente a richiamare la non ricollegabilita’ delle vicende criminose allo stato depressivo del condannato.
Il Giudice, tuttavia, non ha valutato le vicende fattuali e senza esporre, con completezza e adeguatezza argomentativa, le ragioni del rigetto, ancorandole non ad affermazioni astratte, ma a dati concreti riguardanti i singoli episodi criminosi gia’ giudicati.
1.1. L’unicita’ del disegno criminoso, costituente l’indispensabile condizione per la configurabilita’ della continuazione, non puo’ identificarsi con la generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali piu’ o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessita’ di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungera’, di volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso.
E’ necessario, cioe’, che l’autore abbia previsto e deliberato in via generale l’iter criminoso da percorrere e i reati attraverso i quali attuarlo, che nella loro oggettivita’ si devono presentare compatibili giuridicamente e posti in essere in un contesto temporale di successione o contemporaneita’. Cio’ che la disciplina normativa richiede e’, dunque, un disegno unitario, sufficientemente preciso e rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, ma non certo che tutti i singoli reati siano stati progettati e previsti nelle specifiche connotazioni modali e temporali delle condotte. E a tal fine l’analisi da condurre non puo’ prescindere da una effettiva disamina delle sentenze che hanno giudicato le singole vicende criminose, per verificare la ricorrenza o meno degli indici che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto significativi in ordine alla riconducibilita’ delle singole violazioni all’esecuzione di una medesima, unitaria e originaria risoluzione criminosa.
2. Il provvedimento impugnato prescinde totalmente dai dati conoscitivi offerti dalle sentenze di condanna, indispensabili per la ricostruzione a posteriori dell’atteggiamento interiore del soggetto agente, e risulta contraddittorio ed illogico nella parte in cui da’ prova di non aver affatto considerato gli accertamenti condotti in sede di cognizione, laddove la continuazione era stata riconosciuta con riguardo a condotte sovrapponibili o temporalmente vicine a quelle costituenti oggetto dell’istanza introduttiva presentata dal ricorrente.
Al riguardo, va evidenziato che il giudice dell’esecuzione, sebbene abbia evidenziato il pregresso riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli articoli 648 e 474 c.p., commessi in data (OMISSIS) e il reato commesso nel (OMISSIS) (relativo ad altra sentenza del 19/12/2005, irrevocabile il 10/04/2016), non abbia esaminato le ragioni poste a fondamento dell’applicazione dell’istituto.
Va qui riaffermato il principio, secondo il quale “Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., non puo’ trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione gia’ operata in fase di cognizione, con riguardo ad episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione puo’ anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo e’ stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno” (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 dell’8/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ib-ba, Rv. 219529).
Da tale principio discende che, sebbene al pregresso provvedimento di applicazione del vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull’istanza ex articolo 671 c.p.p., proposta dal condannato, anche in considerazione della diversita’ e maggiore ampiezza del petitum, e sebbene la vicinanza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la gia’ ritenuta sussistenza del disegno unitario affasciante reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non puo’ essere totalmente ignorato dal giudice dell’esecuzione, che, sia pure in piena liberta’ di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi e’ tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di piu’ ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.
4. L’ordinanza impugnata non si e’ attenuta ai su indicati superiori principi, in quanto la motivazione e’ sostanzialmente priva di riferimenti specifici alle emergenze processuali e carente in ordine all’effettiva un’effettiva e concreta disamina dei titoli giudiziari in comparazione, sicche’ l’itinerario ricostruttivo seguito, risolvendosi in argomentazioni generiche e in proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, si appalesa fittizio e, percio’, sostanzialmente inesistente.
5. In presenza dell’evidenziata lacuna motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione (Corte Cost. n. 183 del 2013), per un nuovo approfondito esame dell’istanza alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
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