Il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11587.

La massima estrapolata:

In tema di fideiussione, fermo il principio secondo cui, salvo che sia diversamente disposto, la garanzia fideiussoria si estende a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione gravanti sul conduttore, nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell’indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex art. 1591 cod. civ., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. Infatti, l’obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell’immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto

Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11587

Data udienza 20 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Contratti – Fideiussione – Oggetto – Obbligazioni derivanti dal contratto di locazione gravanti sul conduttore – Garanzia fideiussoria – Estensione ai danni per ritardata restituzione della cosa locata – Sussistenza – Indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna – Inclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19182-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SRL in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2102/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. GORGONI MARILENA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2012/2018 della Corte d’Appello di Roma, articolando due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la (OMISSIS) S.r.l..
I ricorrenti espongono in fatto di essere stati convenuti in giudizio dalla (OMISSIS) S.r.L., dinanzi al Tribunale di Rieti, perche’ venisse accertata l’esistenza della clausola di garanzia apposta in calce al contratto di locazione di un immobile ad uso negozio, stipulato l’1 dicembre 1989, tra la societa’ (OMISSIS), locatrice, e la (OMISSIS) S.r.L, conduttrice, perche’ fosse accertata la natura “fideiussoria della suddetta clausola e, di conseguenza, i convenuti, resisi fideiussori delle obbligazioni assunte dalla (OMISSIS), fossero condannati al pagamento di Euro 51.650,62 e degli ulteriori interessi legali.
In precedenza, il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 747/1993, aveva condannato la (OMISSIS) al pagamento di Lire 30.000.000, oltre ad accessori e spese di giudizio, e, con altra sentenza, la n. 717/1994, aveva condannato la (OMISSIS) al pagamento di Lire 45.000.000, oltre ad accessori e a spese di lite. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame dalla (OMISSIS), con la sentenza n. 509/2001 rigettava le impugnazioni della (OMISSIS), dopo averle riunite. La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalla (OMISSIS) e la aveva condannata al pagamento delle spese di giudizio.
(OMISSIS) e (OMISSIS) eccepivano l’inopponibilita’ nei loro confronti delle sentenze richiamate, essendo rimasti estranei ai relativi giudizi, e la irriconducibilita’ delle pretese di pagamento agli obblighi coperti dalla garanzia fideiussoria, trattandosi, in parte, di somme dovute dalla conduttrice a titolo di indennita’ per abusiva occupazione e, in parte, di spese di giustizia dovute a mala gestio del debitore principale.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 396/2010, accoglieva integralmente la domanda, ritenendo fondato e dimostrato il credito vantato dalla (OMISSIS) sia per i canoni non corrisposti, che, ai sensi dell’articolo 1591 c.c., erano dovuti sino all’effettivo rilascio dell’immobile come risarcimento del danno per mancata restituzione, sia in punto di spese di giustizia, in quanto, ai sensi dell’articolo 1936 e dell’articolo 1942 c.c., l’obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto e’ identico a quello dell’obbligazione principale e salvo patto contrario si estende a tutti gli accessori del debito principale e alle spese.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2102/2018, respingeva il gravame di (OMISSIS) e (OMISSIS) sul presupposto della persistenza dell’obbligo di garanzia anche per gli indennizzi dovuti dopo la risoluzione del richiamato rapporto di locazione e per le spese di giustizia liquidate a carico della conduttrice nei contenziosi svoltisi tra i contraenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1936, 1937, 1944, 1346, 1362 e 1364 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Ad avviso dei ricorrenti, la clausola n. 13 del contratto di locazione non conteneva la determinazione specifica dell’oggetto della garanzia prestata, data dall’obbligazione altrui, per cui tale oggetto andava piu’ correttamente individuato, ai sensi dell’articolo 1346 c.c., nell’ambito della piu’ generale espressione “eventuali inadempienze che la (OMISSIS) srl dovesse commettere in esecuzione del presente contratto”, contenuta nella clausola stessa. Pertanto, l’obbligazione di garanzia doveva intendersi limitata al pagamento dei canoni di locazione, essendo questo l’unico obbligo determinabile ex articolo 1346 c.c., e non avrebbe dovuto essere estesa al pagamento dei danni derivanti dalla ritardata consegna dell’immobile a seguito della risoluzione del contratto.
Occorre cominciare con il ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui, salvo che sia diversamente disposto, la garanzia fideiussoria si estende a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione gravanti sul conduttore.
Il perimetro dell’obbligazione deriva, oltre che dalle pattuizioni intercorse tra le parti, da due disposizioni codicistiche: l’articolo 1941 c.c., secondo cui la fideiussione non puo’ eccedere cio’ che e’ dovuto dal debitore (articolo 1941 c.c.); l’articolo 1942 c.c., a mente del quale la fideiussione comprende anche le spese successive alla denunzia al fideiussore della causa “promossa contro il debitore principale” (articolo 1942 c.c.).
Con l’articolo 13 le parti avevano stabilito che i fideiussori avrebbero garantito anche in proprio eventuali inadempienze della (OMISSIS) in relazione al contratto di locazione.
La Corte distrettuale, ritenendo che l’obbligo di restituire la cosa locata, cui e’ correlato quello di pagamento del corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, di cui all’articolo 1591 c.c., avendo natura contrattuale, rendeva i fideiussori garanti del relativo adempimento (Cass. 12962/2011), non e’ incorsa in alcuna violazione di legge, avendo deciso in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell’indennita’ di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex articolo 1591 c.c., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore.
L’obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell’immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma e’, pur sempre, geneticamente collegata al contratto.
Del resto, spettava al giudice del merito, in base al potere ad esso riservato di interpretazione della portata delle clausole negoziali, valutare l’estensione della fideiussione.
Tale interpretazione e’ stata compiuta dalla Corte territoriale, la quale e’ giunta a ritenere che il fideiussore dovesse essere chiamato a rispondere anche delle conseguenze patrimoniali della ritardata restituzione dell’immobile alla cessazione del rapporto. Ed il ricorrente – che incentra le censure su una diversa prospettiva, la determinabilita’ dell’oggetto del contratto di fideiussione – non ha censurato efficacemente che tale approdo interpretativo sia maturato in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. (cosi’ in motivazione Cass. 29/07/2016, n. 15781), essendosi limitato a citare nell’epigrafe del motivo detti canoni, ma senza farsi carico di alcuno sforzo confutativo dell’applicazione fattane dalla Corte distrettuale.
La fattispecie in esame riguarda il mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore, dopo la scadenza del contratto, che, essendo in mora nel restituire la cosa locata, era tenuto a pagare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, in forza della mera detenzione della cosa e non gia’ del suo godimento. Tale obbligazione ex lege – che prescinde del tutto dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio, originandosi dall’inadempimento del rapporto originario vive in stretto collegamento, per l’appunto, con il contratto di locazione originario, rilevando semplicemente un ritardo nella consegna della cosa locata alla cessazione del contratto (in tal senso, anche Cass. 13/01/1994, n. 295, in motivazione; nello stesso senso cfr. Cass. 19/07/2018 n. 19160).
Ne’ puo’ dirsi che il giudice di secondo grado abbia erroneamente ritenuto valida la garanzia prestata dagli odierni ricorrenti in relazione all’obbligazione di pagare il canone sino all’effettivo rilascio dell’immobile locato, stante l’indeterminatezza dell’importo massimo garantito derivante dall’impossibilita’ di prevedere per quanto tempo si sarebbe protratta la mora del conduttore nella restituzione dell’immobile (Cass. 29/07/2016, n. 15781).
Cio’ sul presupposto, esplicitato in sentenza, che la fideiussione dei ricorrenti riguardasse tutte le inadempienze imputabili al debitore principale e – per quanto specificamente interessa anche quella “della puntuale restituzione dell’immobile alla cessazione del rapporto” – dovendo, quindi, il fideiussore rispondere dell’inadempimento di tale obbligazione e “delle relative conseguenze sul piano patrimoniale”.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per falsa applicazione dell’articolo 1942 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I ricorrenti imputano al giudice a quo di avere erroneamente ritenuto non contestata l’applicabilita’ dell’articolo 1942 c.c. a tutti gli accessori del debito principale nonche’ alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive: infatti, il contenzioso definito con la sentenza n. 747/1993 avrebbe riguardato il colpevole inadempimento della societa’ conduttrice all’obbligo di garantire l’accesso e l’utilizzazione da parte delle clientela dell’area di parcheggio, l’avvenuta risoluzione del contratto e la condanna della locatrice al risarcimento dei danni, alla restituzione dei canoni non dovuti e del deposito cauzionale, l’altro, quello riunito, l’opposizione della (OMISSIS) S.r.L. ad un decreto ingiuntivo della locatrice avente ad oggetto i canoni dei mesi di giugno e di luglio 1990. Il contenzioso definito con la decisione n. 71/1994 era stato introdotto dalla societa’ (OMISSIS) per far valere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale.
I ricorrenti asseriscono, a p. 5, ultimo cpv, di avere puntualizzato che le spese di lite non potevano ritenersi una spesa accessoria in quanto esulavano dalle obbligazioni direttamente connesse con il contratto di locazione garantito ne’ potevano considerarsi parimenti quali accessori prevedibili al momento del rilascio della fideiussione. Le spese per tutti i contenziosi intrapresi dalla societa’ (OMISSIS) non avrebbero dovuto essere considerate accessorie.
Il motivo e’ inammissibile.
Al fine di dimostrare la natura non accessoria delle spese di giustizia in favore della societa’ (OMISSIS) in quanto non connesse con il contratto ne’ prevedibili in sede di stipulazione del contratto di fideiussione, i ricorrenti fanno riferimento all’accertamento ed alla liquidazione di cui alle pronunce n. 743/1993 e n. 717/1994 del Tribunale di Rieti, n. 509/2001 della Corte d’Appello di Roma e n. 19308/05 della Corte di Cassazione. Nessuna di tali pronunce, benche’ su di esse si fondi la prospettazione del motivo di ricorso, e’ stata riportata e/o risulta richiamata in modo da consentirne l’individuazione da parte di questa Corte regolatrice. Deve ribadirsi che, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente per cassazione dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, e’ necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame.
Il mancato assolvimento di detto onere rende impossibile a questa Corte verificare se, come preteso dai ricorrenti, le spese giudiziali esorbitassero dal perimetro delle obbligazioni assunte dal debitore principale con il contratto di locazione e garantite, di conseguenza, dai fideiussori.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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