Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634.

La massima estrapolata:

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell’art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).

Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento civile – Sospensione del processo – In genere cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario – Sospensione per pregiudizialità – Esclusione – Riunione ex art. 274 c.p.c. – Soggezione delle due cause a riti diversi – Circostanza ostativa alla riunione – Esclusione – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12463-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA in nome e per conto della (OMISSIS) SRL, in persona Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che chiede il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha disposto, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., la sospensione del processo, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto a (OMISSIS), in qualita’ di fideiussore della (OMISSIS) s.p.a., in concordato preventivo, il pagamento in favore della (OMISSIS) s.p.a. della somma di Euro981.545,28, in attesa della definizione del giudizio promosso nelle more dallo stesso opponente avanti al Tribunale delle Imprese di Milano diretto ad ottenere la declaratoria di nullita’ della fideiussione azionata in via monitoria dall’opposta. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialita’ tra i due giudizi, con conseguente possibilita’ di contrasto teorico tra giudicati.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha concluso, ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., per il rigetto dell’istanza. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
2. Parte ricorrente (OMISSIS) SPA, in nome e per conto della (OMISSIS) SRL, cessionaria di tutti i crediti classificati a sofferenza della (OMISSIS) s.p.a., denuncia l’erroneita’ del provvedimento impugnato sostenendo: (i) che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia “pregiudicante” rispetto a quello successivamente instaurato, sicche’ quest’ultimo, e non il primo, avrebbe dovuto essere sospeso, potendo il giudice rilevare d’ufficio la nullita’ del titolo posto a base del credito monitoriamente azionato, oppure non rilevare detta nullita’, rendendosi cosi’, in entrambe ipotesi, superflua la prosecuzione del secondo giudizio; (ii) che non sussistano, nella specie e in ogni caso, i presupposti di cui all’articolo 295 c.p.c. e che il (OMISSIS) abbia introdotto il secondo giudizio per aggirare le preclusioni processuali in cui era gia’ incorso nel primo, in quanto la nullita’ della fideiussione omnibus, alla stregua di quanto statuito da questa Corte con l’ordinanza n. 29810/2017, era stata fatta valere per la prima volta dal fideiussore solo con l’instaurazione del suddetto secondo giudizio, quando erano gia’ maturate le decadenze ai fini probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo gia’ scaduti i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
3. Il ricorso merita accoglimento.
3.1. Il Tribunale di Milano ha disposto, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il credito azionato dalla (OMISSIS) s.p.a., nei confronti di (OMISSIS), in qualita’ di fideiussore della (OMISSIS) s.p.a., ritenendo sussistente il rapporto di pregiudizialita’ rispetto al giudizio promosso nelle more dallo stesso opponente (OMISSIS) avanti al Tribunale delle Imprese di Milano e diretto ad ottenere la declaratoria di nullita’ della fideiussione azionata in via monitoria dalla Banca. Il Tribunale ha ravvisato ipotizzabile un contrasto teorico di giudicati, rimarcando l’incidenza decisiva di un’eventuale decisione del Tribunale delle Imprese di declaratoria di nullita’ della medesima fideiussione azionata in via monitoria dalla Banca opposta, senza, tuttavia, procedere esplicitamente a qualificare come tecnico-giuridica la rilevata pregiudizialita’.
3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuita’, l’articolo 295 c.p.c. trova applicazione solo in ipotesi di pregiudizialita’ in senso tecnico-giuridico, atteso che il giudicato non si forma se la pregiudizialita’ e’ in senso logico, poiche’ la statuizione e’ destinata ad essere travolta da successiva pronuncia eventualmente contrastante ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 2 (Cass. S.U. n. 14060/2004; Cass. n. 4183/2016; Cass. 27932/2011; da ultimo Cass. 12999/2019). In particolare, con le citate pronunce e’ stato chiarito che con la pregiudizialita’ in senso logico si indica il rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fatto costitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice (ad esempio: il contratto di compravendita rispetto alla richiesta di pagamento del prezzo della cosa venduta), integrante il “punto pregiudiziale”, mentre la pregiudizialita’ tecnico-giuridica indica quella fattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, ne integra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione che ugualmente rappresenta un presupposto dell’effetto dedotto in giudizio, ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sul quale si fonda l’effetto (ad esempio: la qualita’ di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto) ed integra la “questione pregiudiziale”.
Dunque, la pregiudizialita’ di cui all’articolo 295 c.p.c. citato, ossia intesa in senso tecnico-giuridico, e’ determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente).
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza del 2004, hanno, inoltre, precisato che poiche’ lo scopo perseguito dalla sospensione necessaria e’ quello di evitare il conflitto di giudicati, l’articolo 295 c.p.c. puo’ trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati, e non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, non configurandosi in questo caso il menzionato rischio. Infatti, nel caso di pregiudizialita’ in senso logico soccorre la previsione dell’articolo 336 c.p.c., comma 2, circa il c.d. effetto espansivo esterno, e cioe’ circa il propagarsi degli effetti della riforma o della cassazione al di la’ della sentenza, agli atti ed ai provvedimenti (ivi comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
3.3. Nel caso di specie, applicando i suesposti principi, il rapporto di pregiudizialita’ sussiste solo in senso logico, in quanto nell’altro giudizio si controverte sul rapporto giuridico dal quale nasce l’effetto dedotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (fideiussione e dedotta sua nullita’ rispetto al pagamento del credito derivante dalla stessa fideiussione), e i rapporti giuridici sostanziali oggetto dei due giudizi non sono affatto distinti ed autonomi, nel senso precisato, sicche’ non puo’ trovare applicazione la sospensione di cui all’articolo 295 c.p.c..
Occorre rilevare, sotto ulteriore profilo, che entrambi i giudizi sono pendenti davanti al medesimo Tribunale e il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione ai sensi dell’articolo 274 c.p.c., considerato che, pur pendendo l’altro giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese, tra sezioni specializzate e ordinarie non si pone questione di competenza (Cass. S.U. n. 19882/2019).
4. In conclusione, il ricorso va accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato, e va disposta la prosecuzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Milano, il quale provvedera’ anche sulle spese della presente fase processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Milano, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio davanti a questa Corte.

 

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