Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 8 maggio 2020, n. 14149.

Massima estrapolata:

Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati).

Sentenza 8 maggio 2020, n. 14149

Data udienza 20 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Articolo 75 decreto legislativo 159 del 2011 – Condanna – Presupposti – Elementi probatori – Dichiarazioni testimoniali – Valutazione del giudice di merito – Articolo 69 cp – Trattamento sanzionatorio – Parametri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/03/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI PAOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 19.3.2019, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione con la quale il Tribunale di Foggia in composizione monocratica aveva condannato (OMISSIS) alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2, (oggi Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 75, comma 2), consistito nell’essersi associato, in distinte occasioni, ai pregiudicati (OMISSIS) (in data (OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) e (OMISSIS) (in data (OMISSIS)).
Secondo le concordi ricostruzioni dei Giudici di merito, fondate sulle testimonianze degli Agenti operanti, doveva considerarsi integrata la fattispecie di reato contestata, atteso che il (OMISSIS) era stato sorpreso in occasioni non di semplice incontro, ma di vero e proprio accompagnamento (nelle ultime due circostanze a bordo di un’autovettura) con persone pregiudicate e sottoposte a misure di prevenzione, mostrando, cosi’, di mantenere una stabilita’ di contatti e di frequentazione con soggetti, ben noti alle Forze dell’ordine, di non secondaria importanza nel panorama delinquenziale. Il reato doveva reputarsi integrato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, perche’, nel primo episodio, la repentina fuga dei protagonisti dell’incontro alla vista dell’agente doveva leggersi come piena consapevolezza di essere stati sorpresi in patente violazione della prescrizione, e, nei due successivi episodi, la compresenza di soggetti pregiudicati non poteva dirsi frutto di casualita’.
Quanto al trattamento sanzionatorio, non poteva accogliersi la richiesta di applicare le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva qualificata, stante il divieto normativamente posto dall’articolo 69 c.p., comma 4.
La pena, del resto, era stata irrogata nel minimo edittale.
2. Ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, l’interessato.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale, non avendo i Giudici di merito dimostrato l’esistenza del requisito dell’abitualita’ della frequentazione di pregiudicati, necessario per l’integrazione del reato contestato.
La condotta posta in essere dal ricorrente si era sostanziata secondo modalita’ non programmate, in incontri avvenuti a distanza di tempo e con persone diverse, in un arco temporale di oltre quattro mesi.
Non potevano ritenersi esaustive le relazioni di servizio redatte dagli operanti che si erano limitati, come per l’accertamento del (OMISSIS), a riportare l’incontro avvenuto tra il (OMISSIS) ed altri soggetti, riferendo di aver notato queste persone colloquiare tra loro.
Le frequentazioni, inoltre, erano avvenute in pieno giorno e in contesti che non consentivano di presumere la preparazione di azioni delittuose.
In questi termini, non si poteva considerare perfezionato il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, articolo 9, comma 2.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva, posto che i Giudici avevano omesso di indicare le ragioni per le quali non avevano ritenuto di applicare la diminuente richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Secondo la piu’ recente lezione interpretativa di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 6 settembre 2011, n. 159, articolo 75 che punisce la violazione della prescrizione prevista dall’articolo 8, comma 4 stesso decreto – concernente il divieto, per la persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di “associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza” -, implica un’abitualita’ o serialita’ di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 – 01; Sez. 1, n. 27049 del 9/5/2017, Massimino, Rv. 270635 – 01).
Occorrono, dunque, plurime condotte idonee, per l’intrinseca caratteristica oggettiva, a fondare una frequentazione ripetuta che possa indurre a ritenere realizzata la trasgressione rilevante penalmente, per effetto della lesione concreta del bene protetto.
Nei citati arresti, si e’, conseguentemente, escluso che la violazione del divieto sia integrata da un unico episodio o, anche, da due soli contatti.
3. La Corte territoriale si e’ pienamente conformata ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell’affermazione di responsabilita’ del (OMISSIS), la pluralita’ di contatti con pregiudicati (almeno quattro), il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalita’ attuative degli incontri, evocative di una precedente programmazione (come nel caso dei controlli subiti, a bordo di un’autovettura, nell’un caso in compagnia di (OMISSIS) e nell’altro in compagnia dei pregiudicati (OMISSIS) e (OMISSIS)), e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati, tutti noti alle Forze dell’ordine.
Tutti tali indicatori sono stati ragionevolmente considerati dai Giudici di merito come atti ad escludere il carattere occasionale degli incontri.
Il ricorso, con il primo motivo, oppone alla congrua motivazione esposta inammissibili rilievi di carattere eminentemente confutativo e tendenti a una rilettura in fatto delle emergenze probatorie, senza confrontarsi criticamente con l’iter argomentativo sviluppato in sentenza.
4. Altrettanto inammissibile e’ il secondo motivo di ricorso, avendo fornito la Corte barese, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, puntuale spiegazione della ragione, imposta dalla norma (articolo 69 c.p., comma 4), che precludeva il giudizio di bilanciamento fra circostanze con carattere di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
5. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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