Il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1997.

Il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all’accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1997. Il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti

Data udienza 1 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Azione di responsabilità – Sentenza penale di assoluzione – Efficacia di giudicato nel giudizio civile solo in caso di perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi – Esclusione se il fallimento non si sia costituito parte civile – Risarcimento del danno subito dai creditori per l’impossibilità di vendere i beni – Liquidazione equitativa – Genericità delle doglianze – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12096/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), per procura speciale allegata in calce al controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), EREDI di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 688/2018, depositata il 14.4.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.12.2022 dal Consigliere Andrea Zuliani.

Il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell’azione di responsabilita’ svolta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l., condanno’ al risarcimento del danno – per quanto qui interessa – (OMISSIS), che era stato amministratore della societa’ fallita dalla sua costituzione fino al 27.7.1993. Contro la sentenza di primo grado proposero appello sia (OMISSIS) (ritenuto responsabile per le sanzioni pecuniarie fiscali inflitte alla societa’ in relazione a un’accusa di emissione di fatture false per operazioni inesistenti), sia la curatela fallimentare (contro il capo della sentenza che aveva respinto la domanda relativa ad altra voce di danno, riferita alla vendita in conflitto di interessi degli immobili della societa’).
La Corte d’Appello di Catania respinse l’appello principale di (OMISSIS) e accolse l’impugnazione incidentale del Fallimento, aggiungendo conseguentemente una ulteriore condanna al risarcimento dei danni nei confronti del primo.
Contro tale sentenza di secondo grado (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375 e 380-bis.1 c.p.c.

Il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi di ricorso sono diretti contro il rigetto dell’appello presentato dal ricorrente e sono cosi’ rubricati:
1.1. “Nullita’ della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo – Violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”;
1.2. “Esistenza di un giudicato opponibile alle parti – Violazione e falsa applicazione degli articoli 530, 652, 653 e 654 c.p.p. e degli articoli (sic) 2909 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”;
1.3. “Error in procedendo – Nullita’ della sentenza – Violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”;
1.4. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”.
2. Con il primo motivo si censura una pretesa omessa pronuncia sulla eccezione con cui il (OMISSIS) aveva opposto alla domanda del curatore la transazione sulla possibile azione di responsabilita’ stipulata, prima del fallimento, tra lui e tutti i soci di (OMISSIS) S.r.l.
2.1. Il motivo e’ infondato, perche’ e’ pacifico, sia che l’eccezione era stata espressamente disattesa dal giudice di primo grado (pag. 11 del ricorso per cassazione: “Il Tribunale di Catania, in primo grado, ha rigettato l’eccezione di improponibilita’ della domanda proposta dal (OMISSIS) ritenendo che la predetta transazione fosse… “inidonea a spiegare effetti nei confronti della societa’…””), sia che essa non venne riproposta con l’atto d’appello, ne’ tantomeno fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione (pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione: “… la doglianza in questione (improponibilita’ della domanda per intervenuta transazione) non e’ stata riproposta in seno all’atto d’appello del (OMISSIS) (redatto da altro difensore), ma e’ stata invece ribadita da questo difensore nella fase decisoria del procedimento di appello… In seno alla nostra comparsa conclusionale…”).
2.2. La corte d’appello ha del tutto ignorato l’eccezione e parte ricorrente ritiene di poter ravvisare in cio’ un’omessa pronuncia sulla base del rilievo che si tratta di un’eccezione rilevabile anche d’ufficio, una volta che sia stato allegato il fatto (contratto di transazione) su cui essa si fonda. Sennonche’, e’ del tutto evidente che una cosa e’ la rilevabilita’ d’ufficio di un’eccezione in primo grado, altra cosa sarebbe il rilievo d’ufficio in grado d’appello, dopo che l’eccezione e’ stata espressamente respinta dal primo giudice e che la decisione sul punto non e’ stata impugnata, con formazione del giudicato interno ai sensi dell’articolo 329, comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 14899/2022; 21264/2018; S.u. 11799/2017).
Senza alcuna necessita’ di ricordare il principio per cui l’omessa pronuncia non sussiste in caso di implicito rigetto della domanda o dell’eccezione per incompatibilita’ con la decisione adottata (Cass. nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020), e’ sufficiente osservare che non puo’ esserci un’omessa pronuncia su un’impugnazione che non e’ stata proposta.
3. Il secondo motivo si concentra sul rapporto tra l’azione civile per danni da responsabilita’ dell’amministratore e il processo penale nel quale (OMISSIS) venne assolto dal reato di utilizzazione di fatture false ai fini di evasione fiscale.
La sentenza impugnata ha confermato, sul punto, la decisione del tribunale, ma “in forza di un percorso argomentativo diverso” (pag. 12 della sentenza). Il Tribunale di Catania aveva respinto l’eccezione di giudicato rilevando che, ai sensi dell’articolo 654 c.p.c., la sentenza penale di assoluzione “non e’ idonea a far stato nei confronti del fallimento che non e’ stato parte del processo penale, non essendosi costituito parte civile” (cosi’ riferito il contenuto della sentenza di primo grado a pag. 11 della sentenza d’appello). La corte d’appello ha tralasciato questo argomento (e con esso le relative critiche di parte appellante) e ha motivato l’irrilevanza del giudicato penale sulla base della doppia affermazione che si sarebbe trattato di un’assoluzione basata sull’insufficienza della prova del fatto (articolo 530, comma 2, c.p.p.) e che, in tal caso, non ci sarebbe un effettivo accertamento negativo del fatto in sede penale vincolante nel giudizio civile (v. Cass. n. 4764/2016, citata nella motivazione della sentenza qui impugnata; conf. Cass. n. 3376/2011).
Parte ricorrente contesta, sia l’interpretazione della sentenza penale secondo cui l’assoluzione sarebbe intervenuta per insufficienza di prova che il fatto sussista, sia l’interpretazione restrittiva delle disposizioni di legge sull’efficacia nel processo civile del giudicato penale di assoluzione. Con riferimento a questo secondo aspetto, il ricorrente evidenzia il contrasto tra la giurisprudenza di legittimita’ citata nella sentenza impugnata e la giurisprudenza della Cassazione penale, che nega all’imputato assolto ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. l’interesse ad impugnare la sentenza “in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 530, comma 1, c.p.p., anche in ordine agli effetti extrapenali” (Cass. pen. 51445/2016; conf. Cass. pen. 49554/2018).
3.1. Sebbene sussista effettivamente il denunciato contrasto tra giurisprudenza civile e penale di questa Corte, il motivo si rivela infondato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata (articolo 384, comma 4, c.p.c.) e, in particolare, recuperando la sopra riportata motivazione che era stata adottata dal Tribunale di Catania in primo grado.
“L’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all’articolo 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale” (Cass. n. 30838/2018). In cio’ la disposizione contenuta nell’articolo 654 c.p.p. si differenzia da quella contenuta nell’articolo 652 c.p.p., ove l’efficacia del giudicato penale e’ estesa al danneggiato che “sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile”.
Nel presente giudizio, la partecipazione al processo penale della societa’ fallita o del fallimento non rientra tra i fatti allegati e la decisione di primo grado – non smentita sul punto da quella d’appello, ne’ dalle difese di parte – venne pronunciata sul contrario presupposto della mancata partecipazione del danneggiato al processo penale.
Che nel caso di specie trovi applicazione l’articolo 654 c.p.p. (e non l’articolo 652 c.p.p.) e’ esplicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, il quale nell’illustrare il motivo – ad onta dell’ampia citazione in rubrica, estesa anche all’articolo 653 c.p.p., sicuramente non pertinente, perche’ relativo all’efficacia del giudicato penale nel giudizio disciplinare – riporta il contenuto testuale proprio dell’articolo 654 c.p.p. e su di esso svolge le sue argomentazioni (pag. 26 del ricorso). Del resto, il processo penale aveva ad oggetto il reato tributario di utilizzazione di fatture false al fine di evadere le imposte, mentre nel presente processo civile oggetto di indagine e’ la responsabilita’ dell’amministratore per il danno subito dalla societa’ fallita in termini di sanzioni pecuniarie connesse all’accertamento tributario. Danno che deriva dall’accertamento e dall’impossibilita’ di impugnarlo con successo davanti al giudice tributario, la cui decisione non e’ vincolata da quella del giudice penale (Cass. nn. 17258/2019; 10578/2015), tant’e’ che nemmeno e’ consentita la sospensione del processo tributario in pendenza del processo penale sui medesimi fatti (Cass. n. 4924/2013). Il presupposto di fatto del danno risarcibile nell’azione di responsabilita’ del curatore e’ dunque diverso da quello specificamente oggetto di accertamento in sede penale, quantunque i due processi traggano origine dalla medesima contestazione da parte degli agenti dell’amministrazione finanziaria.
Cio’ posto, si deve concludere che il giudicato penale e’ stato eccepito al di fuori dei limiti soggettivi della sua efficacia, la verifica dei quali e’ preliminare rispetto a quella dei limiti oggettivi del giudicato.
4. Le considerazioni che precedono tornano utili anche nella decisione sul terzo motivo di ricorso, con cui si censura altro punto della sentenza in cui la corte d’appello ha confermato il dispositivo adottato dal tribunale, modificandone tuttavia la motivazione.
Il Tribunale di Catania aveva ritenuto pressoche’ irrilevante la prova dell’utilizzazione di fatture false, avendo considerato sufficiente constatare l’impossibilita’ di opporsi all’accertamento in sede tributaria, a causa delle carenze della documentazione contabile, e l’ammissione al passivo del debito per le conseguenti sanzioni pecuniarie e per gli interessi. La corte d’appello non ha invece condiviso tale motivazione (“essendo innegabile che la mera non opposizione da parte della curatela, priva di scritture contabili, non consente affermazioni di certezza e nemmeno di verosimiglianza in ordine alla falsita’ delle fatture utilizzate per la contestata detrazione dell’iva”: pag. 14 della sentenza impugnata), ma ha ricavato dalla lettura complessiva degli atti di indagine della Guardia di Finanza “elementi presuntivi, che impongono di ritenere sicuramente piu’ probabile… (e dunque provata) la falsita’ delle fatture di cui si discute”.
Parte ricorrente contesta la fondatezza di tale accertamento fattuale e – al netto delle considerazioni inammissibili, perche’ volte a proporre un riesame nel merito della decisione – denuncia un vizio di extrapetizione (violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.: v. pag. 33 del ricorso), per avere la corte ricercato nei documenti, pur ritualmente prodotti in giudizio, fatti non specificamente allegati dall’attore a sostegno della domanda.
4.1. Anche di questo motivo potrebbe essere pronunciata l’infondatezza ai sensi dell’articolo 384, comma 4, c.p.c., recuperando la corretta motivazione del tribunale, di cui la corte d’appello dimostra di avere frainteso il senso. Il giudice di primo grado non aveva certo ritenuto, in termini di presunzione semplice, che il fatto noto dell’ammissione al passivo del credito dell’erario per le sanzioni permettesse di risalire, in modo grave, preciso e concordante, alla prova del fatto ignorato dell’utilizzazione di fatture false; ha semplicemente, e correttamente, rilevato che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non e’ la falsita’ delle fatture, ma l’accertamento del danno in nesso causale con l’inadempimento dell’amministratore. Inadempimento che si estende anche alla mancanza di un adeguato impianto contabile negli anni in cui egli e’ stato in carica.
4.2. Il terzo motivo di ricorso e’ comunque, altresi’, infondato intrinsecamente, perche’ il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, ovverosia i fatti posti dalle parti (e che devono essere posti necessariamente dalle parti) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni; non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza dai quali risalire logicamente all’accertamento dei fatti principali. In questo senso va intesa la massima secondo cui “Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un’eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi” (Cass. n. 22342/2007). In sostanza, si vuole evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Del resto, proprio sulla legittima possibilita’ che i fatti secondari emergano dall’esame dei documenti di causa da parte del giudice e’ basata la recente giurisprudenza di questa Corte che consente addirittura l’acquisizione di quei documenti nel corso dell’espletamento della c.t.u. (Cass. S.u. n. 3086/2022: “In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti, non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio”).
E la corte d’appello ha appunto utilizzato i fatti secondari risultanti dai prodotti atti d’indagine della Guardia di Finanza per accertare, in via presuntiva, la falsita’ delle fatture utilizzate a fini fiscali.
5. Nell’illustrazione del quarto motivo, il ricorrente sostiene che “i fatti indicati dal Giudice di appello non possono assolutamente condurre alle conclusioni cui lo stesso e’ giunto” e che il giudice di secondo grado “ha omesso di valorizzare altri fatti altrettanto numerosi di segno contrario” (pag. 38 del ricorso).
5.1. Anche questo motivo si concentra sull’accertamento dell’utilizzazione delle fatture false, sicche’ potrebbe essere risolto, ai sensi dell’articolo 384, comma 4, c.p.c., rilevando che il fatto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento, non e’ tanto la falsita’ delle fatture, quanto l’accertamento del danno consistente nel debito per sanzioni e interessi che la societa’ ha subito e al quale non pote’ efficacemente opporsi.
5.2. E’ comunque preliminare il rilievo dell’inammissibilita’ del motivo, perche’, quantunque rubricato in termini di denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto (“articoli 115 e 116 c.p.c. e 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.”), con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esso e’ chiaramente volto a criticare la motivazione della corte d’appello e a proporre un riesame dell’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimita’.
“In sede di legittimita’ e’ possibile censurare la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. solo allorche’ ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, pero’, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso” (Cass. n. 3541/2020; conf., da ultimo, Cass. n. 9054/2022: “… la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato articolo 2729 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, puo’ prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puo’ basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravita’ o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma”).
Nel caso di specie non e’ in discussione che la corte d’appello ha coerentemente motivato l’accertamento del fatto sulla ritenuta sussistenza dei requisiti di gravita’, precisione e concordanza del materiale probatorio disponibile. Non e’ dunque ipotizzabile la denunciata violazione di norme di diritto, quantunque la motivazione sia ritenuta dal ricorrente illogica e insoddisfacente.
6. I motivi dal quinto al nono sono diretti contro l’accoglimento dell’appello proposto dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e, quindi, contro la condanna del ricorrente al risarcimento dell’ulteriore danno, liquidato in Euro 144.262, pari al valore che la corte territoriale ha attribuito al bene che (OMISSIS), quale legale rappresentante della societa’ poi fallita, aveva venduto ad altra societa’ ((OMISSIS) S.r.l.), anch’essa da lui rappresentata.
I motivi sono cosi’ rubricati:
6.1. “Nullita’ della sentenza – Omessa pronuncia – Error in procedendo – Violazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”;
6.2. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2847 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”;
6.3. “Nullita’ della sentenza – Omessa motivazione – Violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Cost. e 132 e 133 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4)”;
6.4. “Nullita’ della sentenza – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 e degli articoli 195 e 196 c.p.c. – Error in procedendo (articolo 360 c.p.c., n. 4)”;
6.5. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti – Carenza di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
7. E’ opportuno premettere una breve trattazione unitaria all’esame analitico di singoli motivi, che, si anticipa, sono tutti infondati.
7.1. La Corte d’Appello di Catania ha tenuto conto che il fallimento aveva recuperato, con l’azione di annullamento della compravendita, la proprieta’ degli immobili che il ricorrente aveva venduto ad altra societa’ da lui stesso rappresentata, beni che, pero’, prima della trascrizione della domanda di annullamento, erano stati ipotecati dai creditori della societa’ acquirente per importi ben superiori al loro valore commerciale. Su tali presupposti, la corte territoriale ha qualificato il danno subito dalla societa’ fallita per l’illegittima vendita dei suoi immobili come “danno futuro”, ha fatto proprio il principio per cui “Il risarcimento del danno futuro… non puo’ compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno gia’ completamente verificatosi nel momento del giudizio, e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilita’” (Cass. n. 10072/2010) ed ha quindi proceduto alla liquidazione del danno “con criteri equitativi” (pag. 19 della sentenza).
Il percorso argomentativo del giudice a quo e’ sostanzialmente corretto, salvo per quanto riguarda proprio la qualificazione del (Cass. n. 10072/2010) riguarda un caso solo apparentemente molto simile a quello qui in esame, perche’ allora si trattava dell’acquisto di un bene sul quale era iscritta un’ipoteca ignota all’acquirente e dell’azione da lui esperita contro il notaio per risarcimento del danno. In una normale compravendita immobiliare, l’interesse del compratore e’ quello di acquistare la proprieta’ del bene e il fatto che il bene sia gravato da ipoteca costituisce il pericolo, attuale, di un danno futuro, rappresentato dalla perdita del bene (se l’acquirente non e’ in grado di pagare il creditore del venditore) o dal pagamento di un debito non proprio (per il liberare il bene dal gravame). Ma ben diversa e’ la situazione in cui l’azione per risarcimento dei danni e’ svolta da una procedura fallimentare, la quale non ha interesse ad acquisire e a conservare la proprieta’ del bene, ma deve procedere alla sua liquidazione per giungere il piu’ presto possibile alla distribuzione del ricavato tra i creditori. In questo caso e’ evidente che il danno che subiscono i creditori per l’impossibilita’ di vendere il bene ricavandone una somma da distribuire in loro favore (perche’ il valore e’ coperto da ipoteche iscritte da soggetti estranei al concorso) e’ un danno attuale e non un “danno futuro”.
7.2. Cio’ chiarito, rimane comunque corretta l’affermazione della corte d’appello sulla necessita’ di procedere alla liquidazione del danno secondo criteri equitativi, che vengono in rilievo in tutti i casi in cui “il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare” (articolo 1226 c.c.), situazione che spesso si verifica proprio nelle azioni di responsabilita’ contro gli amministratori di societa’ esperite in sede fallimentare (v., da ultimo, Cass. n. 198/2022: “Nell’azione di responsabilita’ promossa dal curatore a norma dell’articolo 146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della societa’ fallita, non trova applicazione il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma il curatore puo’ invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’articolo 1226 c.c. e percio’ chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa”.
Nel caso qui in esame, posto che l’importo delle iscrizioni ipotecarie era sicuramente superiore al prevedibile ricavato della vendita dei beni, la corte ha ritenuto equo liquidare il danno in misura pari al piu’ probabile valore dei beni stessi e ha quindi prudentemente apprezzato gli elementi a sua disposizione per determinare quel valore.
8. Dopo questa premessa, si puo’ passare all’esame dei singoli motivi di ricorso.
8.1. Il quinto motivo denuncia, come violazione dell’articolo 112 c.p.c., una pretesa omessa pronuncia “sulla eccezione… relativa alla intervenuta inefficacia delle iscrizioni pregiudizievoli di cui al presente giudizio ed al momento della decisione dello stesso, e cio’ per l’intervenuto decorso del termine ventennale di cui all’articolo 2847 c.c.” (pag. 43 del ricorso).
Occorre precisare che il ricorrente afferma di avere allegato e documentato, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, il fatto, asseritamente decisivo, che le iscrizioni ipotecarie sui beni oggetto dell’illegittima compravendita e recuperati con l’azione di annullamento non erano state rinnovate alla scadenza del ventennio, sicche’ sarebbero divenute inefficaci.
8.1.1. Il motivo e’ inammissibile, innanzitutto per mancanza di autosufficienza (articolo 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), posto che non viene chiaramente indicato il contenuto dell’eccezione che sarebbe stata sollevata. Si dice che e’ stato allegato un fatto (scadenza del termine ventennale, senza rinnovazione delle ipoteche) e che a tale fatto si ricollega un effetto (inefficacia delle ipoteche), ma non si precisa se e quale eccezione sarebbe stata conseguentemente sollevata per opporsi all’accoglimento della domanda.
8.1.2. In ogni caso, vale a paralizzare anche questo motivo il consueto rilievo che, essendo stati accolti l’appello e la domanda del fallimento, ogni possibile eccezione sollevata in contrario deve intendersi implicitamente respinta e non puo’ darsi il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn. 2830/2021; 24953/2020; 12652/2020).
8.2. Il sesto motivo denuncia l’errata distribuzione dell’onere della prova, ma la sentenza impugnata non puo’ avere violato l’articolo 2697 c.c., perche’ la motivazione e’ basata sull’accertamento in concreto dei fatti rilevanti (anche mediante presunzioni semplici), integrato dall’uso del potere di liquidazione equitativa, e non certo sull’affermazione che parte attrice debba intendersi esonerata dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda (v. la gia’ citata Cass. n. 198/2022).
8.3. Il settimo motivo censura l’omessa motivazione sulla liquidazione del danno in via equitativa, ma la censura e’ infondata, perche’ la corte d’appello ha fatto riferimento sia alla stima effettuata dal c.t.u. (sia pur discostandosene, perche’ “risalente all’ormai remoto 2002”), sia alla valutazione dell’esperto nominato nella procedura fallimentare, sia, infine, all’andamento degli esperimenti di vendita competitiva ancora in corso. A tutto concedere, la giustificazione del modo in cui la corte ha utilizzato il necessario potere equitativo puo’ essere definita insufficiente, difetto non da’ luogo al denunciato vizio di nullita’ della sentenza di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e nemmeno e’ censurabile ai sensi del successivo n. 5 (Cass. S.u. n. 8053/2014, per tutte), peraltro non invocato con questo motivo.
8.4. L’ottavo e il nono motivo ravvisano, rispettivamente, una violazione del principio del contraddittorio e una carenza di motivazione (intesa come omesso esame rilevante ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nel fatto che la corte d’appello ha quantificato il valore dei beni immobili, al fine della liquidazione equitativa del danno, discostandosi dall’indicazione del c.t.u.
8.4.1. Sennonche’, la denuncia della violazione del principio del contraddittorio e’ generica e non autosufficiente, perche’ non contiene la precisa allegazione che il giudice di merito abbia utilizzato, per la decisione, materiale probatorio non regolarmente introdotto in giudizio. E’ principio assodato che le prove atipiche possono essere prudentemente apprezzate dal giudice, anche se formate al di fuori del processo, purche’ le parti abbiano avuto modo di esaminarle e di esercitare su di esse il contraddittorio ed eventualmente di confutarne l’efficacia probatoria (Cass. nn. 8459/2020; 25067/2018; 840/2015).
8.4.2. Come gia’ scritto sopra, nella sentenza impugnata la c.t.u. esperita durante il giudizio di primo grado e’ stata presa in considerazione dal giudice d’appello, che pero’ ne ha disatteso le conclusioni, motivando tale scelta, sia pure succintamente.
Ebbene, si intende qui dare continuita’ all’indirizzo secondo cui l’omessa valorizzazione della c.t.u. puo’ bensi’ integrare gli estremi dell’omesso esame di un fatto rilevante e discusso tra le parti, ma solo allorche’ il giudice abbia ignorato o negato la consulenza tecnica espletata in corso di causa, “come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato”, non dunque nel caso di dichiarata e, foss’anche insufficientemente, motivata scelta di discostarsi dall’esito della consulenza (Cass. n. 18956/2021).
9. Respinto il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

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