Il divieto di estradizione per le madri di prole sotto i tre anni

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1677

Massima estrapolata:

Il divieto di estradizione (a meno di esigenze cautelari di «eccezionale gravità») per le madri di prole sotto i tre anni, previsto dalla legge 69/2005 (modificata dalla legge 117/2019), vale unicamente per gli Stati membri dell’Ue. Tuttavia, essendo la tutela dei minori un principio generale dell’ordinamento, riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla Cedu, l’estradizione verso paesi terzi è legittima soltanto quando gli Stati extra Ue forniscano adeguate garanzie sia ai bambini che alla famiglia nel suo complesso.

Sentenza 16 gennaio 2020, n. 1677

Data udienza 11 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere TRONCI Andrea;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. DALL’OLIO Marco, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza;
sentito i difensori, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di fiducia di (OMISSIS), a mezzo di un unico atto a firma congiunta, impugnano tempestivamente la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione della prevenuta, oggetto di richiesta da parte della Repubblica di Albania, in funzione dell’esecuzione della sentenza definitiva di condanna emessa in quello Stato nei confronti della menzionata (OMISSIS) per il reato di “falsa denuncia”, corrispondente alla fattispecie prevista e punita dall’articolo 368 c.p..
2. Con un primo motivo i legali ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale inopinatamente escluso “la portata generale del divieto di estradizione che deve essere riconosciuto ad ogni madre con prole di eta’ inferiore a tre anni”: divieto esplicitamente contemplato dalla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera s), in tema di mandato d’arresto Europeo, da ritenersi, appunto, “espressione di un principio generale, informato alla esigenza primaria di tutela dell’interesse del bambino, affermato in vari testi sovranazionali… la Convenzione sui diritti dell’infanzia e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, e comunque applicabile in ossequio alla “regole generali di interpretazione della legge e, in modo particolare, (al)l’articolo 12 comma 2 preleggi”, a nulla asseritamente valendo in senso contrario la scarna motivazione della sentenza impugnata, che paleserebbe l’indebita sovrapposizione, operata dai giudici bresciani, “fra i piani dell’applicazione generale del divieto di cui all’articolo 18, lettera s) cit. e quello della presenza nel regime carcerario dello Stato richiedente di meccanismi di tutela dell’integrita’ del minore”, meccanismi che non potrebbero mai essere “sostitutivi” del divieto anzidetto, in conformita’ – si aggiunge ancora – a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, a tal fine passata in rassegna.
3. Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sotto un differente profilo: invero, alla luce della specificita’ della vicenda esitata nella condanna emessa nei confronti della (OMISSIS), non ammessa a fruire del beneficio della sospensione condizionale ad onta della modestia della sanzione inflitta (mesi sei di pena detentiva) ed ancorche’ implicata per la prima ed unica volta in un’esperienza processuale ed incensurata, la Corte territoriale sarebbe dovuta pervenire alla conclusione della contrarieta’ delle disposizioni del sistema processuale albanese ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, “essendo incompatibile con il nostro un ordinamento che non riconosce ad un soggetto incensurato la sospensione di una pena di cosi’ breve durata come quella irrogata alla sig.ra (OMISSIS) (anche in considerazione delle ragioni che l’hanno indotta a tenere una condotta antigiuridica quale la ritrattazione di una denuncia”, in effetti inizialmente sporta nei riguardi del marito per minacce e lesioni.
4. Il terzo ed ultimo profilo di critica, ex articolo 606 c.p.p., lettera e), si raccorda a quello iniziale: si assume infatti che la verifica che la Corte distrettuale ha attestato di aver compiuto “in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dalla Repubblica di Albania”, ferme le preliminari e di per se’ assorbenti considerazioni gia’ sintetizzate nella parte finale del precedente paragrafo 2., in ogni caso sarebbe da ritenersi del tutto inadeguata, poiche’ “gli accertamenti non si sarebbero dovuti limitare ad una richiesta formale all’istituto in questione…” – id est, all’istituto dove la (OMISSIS) dovra’ espiare la pena – “… che ha solo avuto modo di autoreferenziarsi, facendo apparire le condizioni carcerarie prospettate quasi surreali e al di sopra di ogni aspettativa”, bensi’ avrebbero dovuto estendersi alla ricerca di “riscontri oggettivi a tali situazioni detentive, che non si fondassero solo su quanto dichiarato dal Ministero della giustizia albanese”, attivando gli strumenti consentiti dall’articolo 704 c.p.p., comma 2. Non senza aggiungere, conclusivamente, il mancato apprezzamento circa le conseguenze relative “al sano sviluppo psico-fisico dell’infante, che si ritroverebbe catapultato con la madre nel sistema carcerario albanese, sradicato con violenza dal suo sereno contesto familiare in cui vive attualmente con i propri genitori, in un Paese diverso da quello in cui e’ nato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’illustrato ricorso non riveste reale fondamento e va pertanto disatteso, risultando anzi al limite dell’ammissibilita’.
2. Il tema concernente la sottoposizione a procedura di estradizione di donne con prole inferiore ai tre anni e’ stato ampiamente scrutinato da questa Corte, che ha cosi’ avuto modo di enunciare i principi fondamentali in materia, costantemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimita’.
In proposito e’ appena il caso di rimarcare che la disposizione consacrata nel richiamato della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera s), – corrispondente all’attuale lettera p) del detto articolo, dopo le modifiche apportate al testo legislativo con la recentissima L. 4 ottobre 2019, n. 117, entrata in vigore il 2 novembre u.s. – trova il proprio esclusivo campo di applicazione nell’ambito della procedura inerente al mandato d’arresto Europeo. Non senza rilevare come sia stata valutata come manifestamente infondata l’eccezione di legittimita’ costituzionale, legata alla pretesa disparita’ di trattamento della disciplina estradizionale sul punto, rispetto a quanto previsto dalla teste citata normativa in materia di mandato d’arresto Europeo, atteso che quest’ultima prevede “un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura piu’ agile e snella e attuato in base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all’Unione Europea e in quanto tali aventi una forte affinita’ socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo”. Donde l’altrettanto corretta conclusione che e’ “la condivisione dei principi fondamentali in materia di diritti fondamentali della persona e la stessa appartenenza all’Unione Europea che giustifica il ricorso a questa forma di procedura semplificata”, risultando cosi’ legittimato il differente regime giuridico applicabile, ove la procedura di estradizione sia attivata dal Governo di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, senza che per cio’ possa fondamente ipotizzarsi alcun contrasto con la Carta costituzionale (cosi’ Sez. 6, sent. n. 40612 del 31.10.2006, Rv. 235445, cui si richiama integralmente, in parte motiva, Sez. 6 sent. n. 46444 del 26.11.2009, Rv. 245487; adde, di recente, Sez. 6, sent. n. 5225 del 15.12.2017 – dep. 02.02.2018, Rv. 272127 e n. 7214 del 14.02.2019, Rv. 275721).
2.1 Fermo quanto sopra, puo’ nondimeno convenirsi – cosi’ come affermato dalla difesa della ricorrente – che il disposto della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera s) – ora p), e’ effettivamente espressione di un principio generale avente cittadinanza nel vigente ordinamento e riconducibile alla primaria esigenza di tutela dell’interesse del minore (cfr. Sez. 6, sent. n. 52 del 30.12.2014 – dep. 05.01.2015, Rv. 261575 e n. 19148 del 10.03.2009, Rv. 243318), riconosciuta del resto a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, cosi’ come dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, adottata il 7 dicembre 2000, oltre che in molteplici settori della normativa interna, in materia di disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, di esecuzione della pena, di trattamento penitenziario e di cautela personale.
In proposito, e’ peraltro da subito opportuno evidenziare che la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza n. 76 del 2017, dichiarativa dell’illegittimita’ costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47 quinquies, comma 1 bis, in tema di detenzione domiciliare speciale, quando la condannata e’ donna incinta o madre di prole di eta’ inferiore ad anni dieci con lei convivente (ovvero padre, quando la madre e’ deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), sentenza cui si rimanda anche per i rinvii alla precedente giurisprudenza costituzionale – ha avuto modo di fissare principi basilari, che devono orientare l’interprete nella disamina e nell’applicazione anche della normativa qui rilevante.
Segnatamente, ha osservato il giudice delle leggi, nel ribadire la rilevanza peculiare che riveste l’interesse del figlio in tenera eta’ a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne, che cio’ non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti aventi anch’essi rango costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato.
Bilanciamento che e’ demandato alle scelte discrezionali del legislatore e puo’ realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela e, senza rigidi automatismi, consentano di verificare in concreto le singole situazioni.
Discende da siffatto inquadramento che non incorre in alcuna violazione delle norme costituzionali il legislatore che differenzi il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravita’ del delitto commesso, avendo cura che non sia del tutto pretermesso l’interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto piu’ possibile “normale” con la madre.
2.2 Esattamente in linea con la piu’ ampia impostazione generale cui e’ informato l’anzidetto insegnamento e’ la giurisprudenza di questa Corte, consolidata nello statuire che non costituisce condizione ostativa all’estradizione la circostanza che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda per l’esecuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole in tenera eta’ non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento italiano: e’ infatti sufficiente che siano previste disposizioni comunque funzionali a preservare l’integrita’ psicofisica del minore, oltre che del genitore e della stessa famiglia. A significare, cioe’, che, al di fuori di non previsti meccanismi improntati a rigidita’ assoluta, l’esistenza nello Stato richiedente di un sistema di tutela di tali situazioni, per quanto possa essere realizzato secondo differenti e peculiari modalita’, consente comunque una pronuncia favorevole all’estradizione, dovendo escludersi che ricorrano le condizioni ostative di cui all’invocato articolo 705 c.p.p., purche’ venga salvaguardata – si ripete – l’integrita’ psicofisica non solo del minore, che altrimenti resterebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza, ma dello stesso genitore e dell’intera famiglia (cfr. la gia’ citata sentenza n. 46444/2009, nonche’ Sez. 6, sent. n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256277).
A tal fine, onde garantire concreta effettivita’ alla verifica dell’assenza dell’anzidetta condizione ostativa, e’ stato inoltre previsto che la Corte d’appello competente, ove abbia necessita’ di acquisire precisi elementi conoscitivi in ordine alla disciplina penitenziaria applicata dallo Stato richiedente, attivi gli strumenti suoi propri, chiedendo le informazioni del caso al Paese istante (cfr. Sez. 6, sent. n. 13440 dell’08.03.2016, Rv. 266737 e n. 41642 del 03.10.2013, Rv. 256278).
3. A detti principi si e’ puntualmente attenuta la Corte d’appello bresciana, una volta preso atto della documentata circostanza dell’essere la (OMISSIS) madre di un bambino di eta’ inferiore agli anni tre.
Il giudice territoriale infatti, lungi dal confondere il significato e la valenza del principio generale della tutela dell’estradanda, madre di un bimbo piccolo, con la problematica inerente alle condizioni del sistema carcerario dello Stato istante – cosi’ come si assume ex adverso con il primo motivo di ricorso – ha correttamente escluso “l’estensione analogica” del disposto di cui al previgente L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera s), al procedimento di estradizione, per poi procedere all’accertamento dapprima delle generali condizioni di detenzione nello Stato albanese, quindi dello specifico trattamento penitenziario cui sarebbe stata sottoposta l’odierno ricorrente. Dal che e’ emerso, con peculiare riguardo a detto ultimo profilo: 1) che la (OMISSIS) sara’ collocata presso l’Istituto di esecuzione delle sentenze penali di Tirana “Ali Demi”, unica struttura in cui possono scontare la pena le persone condannate di sesso femminile; 2) che il Regolamento interno carcerario prevede il diritto delle madri di “mantenere presso l’asilo nido della istituzione il loro bimbo fino all’eta’ di tre anni”; 3) che “l’accomodamento del bimbo si fa in sezioni apposite dedicate alle madri con bimbi… con personale qualificato”, essendo stato altresi’ introdotto “il programma “Genitorialita” a distanza”, con particolare attenzione ai minori e alle donne”, che prevede “strutture speciali dell’istituzione, in cui le donne detenute trascorrono fino a 8 ore con la famiglia”; 4) che il controllo del concreto rispetto di tali condizioni di detenzione per le donne in custodia cautelare ed in espiazione pena e’ assicurato dallo “Avvocato del Popolo”, dal “Comitato Albanese di Helsinki”, dal “Comitato per la prevenzione della tortura e il trattamento disumano, degradante e umiliante”, dallo “Osservatorio per la prevenzione della tortura”.
Cio’ posto, e’ appena il caso di osservare che le osservazioni difensive circa la pretesa insufficienza di siffatte assicurazioni, fornite direttamente dal Governo dello Stato albanese, in assenza di elementi di riscontro esterno che la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico di cercare ed acquisire (terzo motivo di ricorso), non rivestono il benche’ minimo pregio. Esse, anzi, al di la’ della evidente fumosita’ che le connota, si pongono in palese ed insanabile contrasto con il principio dell’affidamento reciproco fra gli Stati, che informa di se’ la materia e non a caso e’ stato reiteratamente richiamato dalla Corte EDU, a proposito delle informative fornite dai Paesi membri in caso di mandato d’arresto Europeo, onde consentire la verifica delle condizioni di detenzione in essi esistenti, in relazione al pericolo di trattamenti inumani e degradanti a carico del consegnando.
4. Del tutto priva di pregio, e’ la tesi prospettata con la seconda censura, basata su una congetturale affermazione di contrarieta’ ai principi generali dell’ordinamento italiano del sistema penale italiano, sulla scorta di un inesistente automatismo nel riconoscimento della sospensione condizionale della pena in forza dell’incensuratezza del reo, sul quale non mette conto di soffermarsi ulteriormente.
5. Quanto, poi, alla chiusa finale del ricorso in esame, a proposito delle deteriori conseguenze che l’accoglimento della domanda di estradizione comunque comporterebbe a carico del minore, sradicato in tenera eta’ dall’ambiente suo proprio, trattasi di profili di opportunita’, che esulano dal circoscritto ambito delle valutazioni demandate all’A.G., rientrando appieno nelle prerogative del Ministro della giustizia, cui spetta la decisione ultima sull’estradizione (cfr., esattamente in termini, Sez. 6, sent. n. 11941 del 04.03.2014, Rv. 259339 e n. 26587 del 12.06.2008, Rv. 240570, concernenti, rispettivamente, l’una il caso di soggetto che pretendeva di far valer il proprio radicamento in Italia, l’altra quello di soggetto che adduceva l’esistenza di gravi condizioni di salute).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 203 disp. att. c.p.p..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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