Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22152.

La massima estrapolata:

Il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio; ne consegue che il mediatore può domandare la provvigione alla persona che gli ha affidato l’incarico e ha condotto le trattative, la quale risponde in proprio, tranne che abbia dichiarato fin dall’origine di agire in rappresentanza di un terzo.

Sentenza 5 settembre 2019, n. 22152

Data udienza 30 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5625-2017 proposto da:
(OMISSIS) SAS in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1222/2016 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 07/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS). S.a.s. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1222/16, del 7 ottobre 2016 del Tribunale di Rimini, che – respingendo il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 32/15, del 14 gennaio 2015, del Giudice di Pace di Rimini – ha confermato l’accoglimento dell’opposizione ex articolo 645 c.p.c., proposta da (OMISSIS), avverso il provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento, in favore dall’odierna ricorrente, della somma di Euro 4.477,00, a titolo di provvigione ex articolo 1755 c.c..
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che il (OMISSIS) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo suddetto, eccependo, nell’ordine, il difetto di competenza dell’adito Giudice di pace, la propria carenza di legittimazione passiva, avendo operato come procuratore della parte destinataria dell’affare, nonche’, nel merito, la presunta mancanza di attivita’ di intermediazione, con la conseguente carenza del presupposto per il pagamento dell’incarico alla societa’ (OMISSIS).
Costituitasi nel giudizio ex articolo 645 c.p.c., l’odierna ricorrente contestava tutto quanto “ex adverso” dedotto, ed in particolare, nel merito, assumeva che il contratto di mediazione prevedeva la cd. “clausola di esclusiva”, in base alla quale, anche se il venditore avesse trovato un interessato all’acquisto, in ogni caso l’agente avrebbe dovuto seguire la trattativa.
Accolta l’opposizione dal primo giudice, la decisione veniva confermata dal Tribunale riminese, in funzione di giudice d’appello, giacche il gravame esperito dall’odierna ricorrente veniva da esso rigettato.
3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 99 e 112 c.p.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la sentenza impugnata in quanto essa ha ricondotto il rigetto del gravame all’accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal (OMISSIS) in primo grado e poi riproposta in appello.
Si osserva, al riguardo, che sebbene tale eccezione fosse stata dapprima sollevata e poi riproposta, essa non sarebbe mai stata, di fatto, compiutamente formulata e articolata, giacche’ la lettura degli scritti defensionali del (OMISSIS) rivelerebbe come costui non ha mai concluso per l’accoglimento dell’eccezione suddetta, ne’ in primo ne’ in secondo grado.
3.2. Con il secondo motivo – sempre proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1755 e 1388 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, esito cui e’ pervenuta sul rilievo che il (OMISSIS), in occasione sia del conferimento dell’incarico alla societa’ (OMISSIS), che della conclusione del rogito di vendita, ebbe a dichiarare di operare non in proprio, ma esclusivamente quale procuratore speciale di tale (OMISSIS).
Sul presupposto che il diritto alla provvigione si perfezioni, ai sensi dell’articolo 1755 c.c., al momento della conclusione dell’affare, che non coincide necessariamente con quello della conclusione del contratto, la ricorrente contesta la sentenza impugnata, laddove ha dato rilievo alla circostanza che il (OMISSIS), in occasione del conferimento dell’incarico, dichiaro’ di agire quale procuratore, senza, tuttavia, operare la cosiddetta “spendita del nome” del soggetto rappresentato.
Si evidenzia, al riguardo, come nei contratti per i quali e’ richiesta la forma scritta “ad substantiam”, la “contemplatio domini” tacita non e’ ammessa.
3.3. Infine, con quello che, per vero, non sembra neppure essere qualificato alla stregua di un terzo motivo di ricorso, la ricorrente, “nel merito”, ribadisce il proprio diritto alla provvigione, lamentando il fatto che la sentenza di prime cure risulterebbe errata, laddove ha completamente omesso l’esame della documentazione versata in atti e volta ad evidenziare come, nella specie, ricorresse un’ipotesi di mediazione in esclusiva.
4. (OMISSIS) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.
In particolare, con riferimento al primo motivo di ricorso, il controricorrente evidenzia come sia ipotizzabile una pronuncia d’ufficio allorche’ il giudice basi, come nella specie, la propria decisione su domande implicite.
Quanto al secondo motivo, nel ribadire di aver sempre dichiarato di agire in qualita’ di procuratore di altri, il (OMISSIS) sottolinea come la rappresentanza non richieda necessariamente una espressa dichiarazione del soggetto agente, potendo il potere rappresentativo, al medesimo conferito, essere manifestato attraverso la struttura stessa dell’atto o altri elementi univoci, quali l’intestazione del contratto e l’appartenenza del bene. Siffatta evenienza, in particolare, ricorrerebbe nel caso di specie, giacche’ la circostanza che l’immobile, della cui vendita la ricorrente era stata incaricata, fosse di proprieta’ della (OMISSIS), ebbe ad emergere in occasione della conclusione del rogito.
Infine, quanto alla pretesa che questa Corte decida la controversia “nel merito”, si sottolinea come essa possa pronunciarsi solo in ordine a vizi di legittimita’.
5. Inizialmente destinato all’esame della Sezione Sesta di questa Corte, il presente ricorso – dopo che la ricorrente aveva depositato memoria – e’ stato rimesso all’esame della Sezione Terza, in pubblica udienza.
6. La ricorrente ha depositato memoria, ex articolo 378 c.p.c., insistendo nella proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.
5.1. Il primo motivo non e’ fondato.
5.1.1. Al netto di ogni altra considerazione (in particolare, sulla necessita’ di interpretare la domanda alla stregua del comportamento complessivo della parte, visto che in tale attivita’ “il giudice non e’ condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all’effettiva finalita’ che la parte intende perseguire”; da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 20 luglio 2018, n. 19435, Rv. 649970-01), dirimente e’ la constatazione che il difetto di “legitimatio ad causam” puo’ avvenire anche d’ufficio.
Invero, ancora di recente questa Corte ha ribadito che “il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarita’ del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. 1, sent. 27 marzo 2017, n. 7776, Rv. 644832-01).
D’altra parte, la prospettiva non cambierebbe neppure se si considerasse quella rilevata nel caso di specie non un’ipotesi di difetto di “legittimazione”, bensi’ di “titolarita’” (dal lato passivo) del rapporto controverso.
Difatti, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte la “carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638373-01).
5.2. Anche il secondo motivo non e’ fondato.
5.2.1. Come ha, ancora di recente, affermato questa Corte, “il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo e’ concluso, ne’ alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio; ne consegue che il mediatore puo’ domandare la provvigione alla persona che gli ha affidato l’incarico e ha condotto le trattative, la quale risponde in proprio, tranne che abbia dichiarato fin dall’origine di agire in rappresentanza di un terzo” (Cass. Sez. 2, ord. 14 maggio 2018, n. 11655, Rv. 648495-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 marzo 2012, n. 4758, Rv. 622114-01).
L’evenienza da ultimo indicata e’ quella verificatasi nel caso di specie, viso che il (OMISSIS) ebbe a dichiarare di agire quale rappresentante di altri, il cui nominativo divenne noto in occasione della conclusione del rogito.
Ne’ in senso contrario, ovvero per ritenere che obbligato al pagamento della provvigione fosse il (OMISSIS), potrebbe addursi la circostanza che costui, pur dichiarandosi “rappresentante” della proprietaria dell’immobile, la cui vendita costituiva oggetto dell’incarico di mediazione, non avrebbe operato la “spendita del nome” della stessa, non potendo la “contemplatio domini” risultare “per (acta concludentia”, richiedendosi, in questi casi, la forma scritta, trattandosi di contratto formale, giacche’ “l’incarico a trattare finalizzato ad individuare possibili compratori per un compendio immobiliare non richiede, diversamente dalla procura a vendere, la forma scritta “ad substantiam”” (Cass. Sez. 2, ord. 14 maggio 2018, n. 11655, Rv. 648495-01).
5.3. Infine, il terzo motivo risulta, sotto piu’ profili, inammissibile.
5.3.1. Esso, infatti, per un verso, non si risolve in una critica rivolta alla sentenza impugnata, cosi’ contravvenendo al principio secondo cui il motivo di ricorso “deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., sicche’ e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata” (da ultimo, Cass. Sez. 62., ord. 14 maggio 2018, n. 11603, Rv. 648533-01).
Senza, poi, tacere del fatto che la censura appare indirizzata verso la decisione del primo giudice, donde la sua inammissibilita’ anche sotto questo profilo (Cass. Sez. 2, sent. 30 marzo 1999, n. 2607, Rv. 524362-01).
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
7. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando, per l’effetto, la societa’ (OMISSIS) S.a.s. a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *