Il divieto di restituzione di cui all’art. 324 comma 7 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40847.

Massima estrapolata:

Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.

Sentenza 4 ottobre 2019, n. 40847

Data udienza 30 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/07/2018 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Andronio Alessandro Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2018, il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018, con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d’urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 354 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 544 – ter e 727 c.p., di numerosi uccelli tenuti dall’indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonche’ delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in liberta’. Per l’effetto il Tribunale ha ordinato la restituzione all’indagato delle gabbie e dei bastoni, mantenendo tuttavia il vincolo sugli uccelli ai sensi dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria, secondo il disposto dell’articolo 544 – sexies, in relazione al delitto di maltrattamenti di cui all’articolo 544-ter c.p..
2. Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando l’erronea applicazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, in primo luogo, sul rilievo che tale disposizione – dettata esclusivamente in tema di revoca del sequestro preventivo – non puo’ applicarsi anche all’annullamento di un decreto di convalida di sequestro probatorio; e, in secondo luogo, perche’ essa – nel prevedere il divieto di restituzione di cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2, – non puo’ essere analogicamente estesa in malam partem sino a ricomprendere nel divieto anche cose soggette a confisca obbligatoria in forza di disposizioni diverse.
3. Con ordinanza del 22 novembre 2018, la terza Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato l’esistenza di contrasti nella giurisprudenza di legittimita’ su entrambi i temi oggetto dei motivi di ricorso, e ha percio’ rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Osserva, in particolare, l’ordinanza di rimessione che, quanto alla questione se l’articolo 324 c.p.p., comma 7, sia applicabile anche al caso di annullamento, da parte del tribunale del riesame, di un provvedimento di sequestro probatorio, ad una tesi (da ultimo rappresentata da Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017, Flace, Rv. 270890) che propende per la soluzione positiva, se ne contrappone un’altra (da ultimo rappresentata da Sez. 1, n. 58050 del 10/10/2017, Cerquini, Rv. 271614), secondo cui, al contrario, l’annullamento di un provvedimento di sequestro probatorio impone sempre l’immediata restituzione delle cose, a meno che il mantenimento del vincolo su di esse discenda dall’eventuale concorso di un provvedimento di sequestro preventivo o conservativo.
L’ordinanza ricorda, sul punto, l’atteggiamento critico di una parte della dottrina rispetto alle pronunce volte ad affermare l’applicabilita’ del divieto di restituzione previsto dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, anche in sede di riesame del sequestro probatorio (tra cui, in particolare, Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007, Barbareschi, Rv. 236106); atteggiamento basato sul rilievo che la disposizione in parola si riferisce esclusivamente ai casi di revoca del sequestro preventivo, con conseguente impossibilita’ di estensione anche ai (diversi) casi di annullamento del sequestro probatorio, il quale, avendo finalita’ esclusivamente istruttorie (sotto il profilo dell’agevolazione delle indagini), non sarebbe diretto anche alla prevenzione di ulteriori reati ovvero alla conservazione delle garanzie patrimoniali. Sotto altro profilo, la richiamata dottrina afferma che diversa e’ la cognizione del giudice nel riesame del sequestro probatorio rispetto al riesame del sequestro preventivo, perche’: mentre nel primo il controllo verte soltanto sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti e sulla relazione di immediatezza e pertinenza istruttoria dei beni in sequestro rispetto all’illecito, nel secondo esso si estende, oltreche’ alla presenza della necessaria motivazione del provvedimento, altresi’ all’effettiva sussistenza dei presupposti giustificanti una vera e propria restrizione patrimoniale. Ulteriormente, il sequestro probatorio differisce da quelli preventivo e conservativo perche’, mentre, con riferimento a questi ultimi, la revoca puo’ essere richiesta anche successivamente al riesame, con riferimento al primo, ai sensi dell’articolo 262 c.p.p., la restituzione e’ consequenziale alla non ulteriore necessita’ di vincolare i beni a fini di prova.
Quanto alla seconda delle questioni proposte dal ricorrente, circa il fatto se il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, – fissato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, – debba intendersi limitato alle sole cose intrinsecamente pericolose contemplate dal predetto articolo 240, comma 2, oppure debba essere esteso anche alle cose destinate ad essere oggetto di confisca obbligatoria in forza di previsioni speciali, l’ordinanza ricorda come parte della giurisprudenza (Sez. 1, n. 3952 del 06/12/2007, Rinaldi, dep. 2008, Rv. 238378) e la dottrina, in relazione alle previsioni speciali di confisca obbligatoria, sia propensa ad evidenziare la subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad una sentenza di condanna o pronuncia equiparata; ragione per cui verrebbe ad essere esclusa la qualificazione dei beni interessati come intrinsecamente pericolosi, avendo l’ablazione i connotati di una sanzione accessoria e non di una misura special-preventiva sussumibile nel disposto dell’articolo 240 c.p., comma 2. Diversamente – prosegue l’ordinanza – nulla osta all’estensione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, qualora manchi la predetta subordinazione dell’atto ablativo definitivo ad un titolo condannatorio. Una tale interpretazione, pero’, alla stregua di una parte della dottrina (che condivide posizioni espresse in talune pronunce di legittimita’, tra cui Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008, Tringali, Rv. 241531), si porrebbe in contrasto con l’articolo 14 preleggi, giacche’ il divieto di restituzione configurerebbe un’eccezione alla regola generale secondo cui, venuto meno il provvedimento di sequestro, i beni sequestrati devono rientrare nella disponibilita’ dell’avente diritto.
4. Con decreto del 19 dicembre 2018, il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’articolo 324 c.p.p., comma 7, inserito nel capo III del titolo II del libro IV, disciplina il procedimento di riesame avverso le misure cautelari reali, prevedendo che al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10, e, per la parte che qui maggiormente interessa, che la “revoca del provvedimento di sequestro puo’ essere parziale e non puo’ essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 c.p., comma 2”.
Le questioni di diritto, riguardanti la disposizione, per le quali il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite, sono le seguenti:
“se il divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, operi, oltre che in caso di revoca del sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio”;
“se tale divieto possa riguardare, oltre alle cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p.p., comma 2, anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali”.
2. La prima di tali questioni attiene all’ordinamento processuale, e in tale ambito deve essere affrontata e risolta.
2.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’articolo 324 c.p.p., comma 7, deve essere ritenuto applicabile al sequestro probatorio.
2.1.1. Tale orientamento valorizza, in primo luogo, il tenore letterale dei richiami operati al rito del riesame nel suo complesso, ivi compreso l’articolo 324 c.p.p., comma 7, dall’articolo 257 c.p.p., comma 1, e articolo 355 c.p.p., comma 3, giungendo ad affermare che, pur essendo il sequestro probatorio disposto con la finalita’ di conservare immutate le caratteristiche del corpo di reato nel tempo necessario all’accertamento dei fatti, la disposizione di cui all’articolo 324, comma 7, prevale tuttavia sulle esigenze lato sensu istruttorie, trovando l’eccezionalita’ della previsione una giustificazione nella finalita’ di evitare che attraverso la disponibilita’ del bene, la cui pericolosita’ non e’ suscettibile di valutazioni discrezionali, ma e’ presunta direttamente dalla legge, si protragga l’illiceita’ della condotta, indipendentemente dalle ragioni che abbiano determinato l’adozione della misura; con la conseguenza che il venir meno delle esigenze probatorie cui la misura cautelare e’ stata inizialmente sottesa non puo’ consentirne il dissequestro (argomenti ex Sez. 3, n. 41558 del 19/07/2017, Flace, Rv. 270890). La finalita’ tipica del sequestro probatorio di conservare immutate le caratteristiche del corpo di reato nel tempo necessario all’accertamento dei fatti si pone, dunque, in secondo piano, perche’ sulla stessa prevale, ancorche’ eccezionalmente, quella – sancita dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, – di evitare che la rinnovata disponibilita’ del bene sia strumento per la protrazione dell’illecito. Ne consegue che, a fronte di cose suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, le finalita’ che hanno determinato l’adozione della misura divengono irrilevanti. La sentenza Flace si pone in continuita’ con il filone, rappresentato, fra le altre dalle Sez. 3, n. 17310 del 12/03/2003, Xu Fenghua, Rv. 224789; Sez. 3, n. 65 del 11/01/1995, Bozzato, Rv. 201563; Sez. 5, n. 1170 del 06/05/1992, Tagliaferri, Rv. 190827, le quali sottolineano essenzialmente la funzione di collegamento svolta dall’articolo 355 c.p.p., comma 3, tra il sistema del sequestro probatorio e il meccanismo di tutela del riesame.
2.1.2. All’argomento “letterale” appena esposto la dottrina maggioritaria affianca considerazioni di carattere storico, evidenziando come il sequestro preventivo e quello probatorio abbiano matrice comune nel codice di rito del 1930, nel quale esisteva un unico tipo di sequestro penale, con un’unica forma di impugnazione rappresentata dal riesame (articolo 343-bis, introdotto nel codice previgente dalla L. 12 agosto 1982, n. 532), che poteva riguardare sia il decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 337 che il decreto di convalida del sequestro operato motu proprio dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 224-bis, e che mantiene la sua originaria fisionomia anche nel codice attualmente vigente. In particolare, l’articolo 343-bis c.p.p., comma 4, 1930 prevedeva: “Si applicano le disposizioni previste dall’ultimo comma dell’articolo 263-bis e dall’articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro puo’ essere parziale e non puo’ essere disposta nei casi indicati dall’articolo 240 c.p., comma 2”. E per comprendere perche’ il secondo periodo di detto comma 4 iniziasse con il riferimento alla revoca, occorre richiamare l’articolo 263-ter c.p.p., comma 3, 1930, che prevedeva proprio la revoca come esito demolitorio esclusivo del riesame (“Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l’ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l’immediata liberazione dell’imputato”). Dunque, il legislatore del 1988 riprende letteralmente – con l’articolo 324 c.p.p., comma 7, – l’istituto del riesame del codice previgente, inserendolo nella sistematica del nuovo impianto codicistico, in cui il sequestro penale e’ ormai sdoppiato in probatorio e preventivo; cosicche’ il riferimento al divieto di revoca suscita qualche perplessita’, in quanto sarebbe stata piu’ appropriata una previsione coerente con la nuova struttura del giudizio di riesame, di permanenza degli effetti del sequestro.
Sempre secondo la dottrina maggioritaria, alla comune matrice storica appena evidenziata si affiancano elementi di analogia di carattere sistematico: in primo luogo, la circostanza che, come il sequestro preventivo, anche quello probatorio possa sostanzialmente convertirsi in confisca, ex articolo 262 c.p.p., comma 4; in secondo luogo, il fatto che certamente i due sequestri hanno un denominatore comune, rappresentato dal vincolo di indisponibilita’ materiale e giuridica imposto su una determinata cosa.
2.1.3. Sono ascrivibili all’orientamento maggioritario anche quelle pronunce che affermano la natura di principio generale del divieto di restituzione previsto dall’articolo 324 c.p.p., comma 7.
Si evidenzia, in particolare, che il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria opera, non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex articoli 262 e 263 c.p.p., ancorche’ in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacche’ l’esaurimento delle finalita’ istruttorie – presupposto del venire meno del vincolo di indisponibilita’ sulla res e della conseguente restituzione – non puo’, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria, dal momento che, in una logica di sistema, non e’ possibile ritenere che quanto non sia ottenibile nella sede deputata al vaglio della legittimita’ della costituzione del vincolo possa essere riacquisito in seguito quando la parte si limiti a rappresentare l’inutilita’ del mantenimento del sequestro a fini di prova (Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente, Rv. 269700).
Sulla stessa linea, si ribadisce che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all’interessato, neppure quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalita’ esclusivamente probatorie (Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 2017, Rena, Rv. 269628; Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, Di Guida, Rv. 254508; Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007, Barbareschi, Rv. 236106). Si specifica, altresi’, che la regola tassativa stabilita dall’articolo 324, comma 7, non puo’ subire deroghe, neppure nel caso in cui si ravvisi carenza assoluta di motivazione del provvedimento di sequestro sotto il profilo della sussistenza della finalita’ probatoria, trattandosi di ipotesi eccezionale, specificamente disciplinata dalla legge, in analogia con altra previsione normativa, quella contenuta nell’articolo 235 c.p.p., – che obbliga l’acquisizione dei documenti costituenti corpo del reato – ma con la particolarita’ che ex lege il sequestro probatorio e’ trasformato in sequestro preventivo (Sez. 2, n. 494 del 01/12/2004, dep. 2005, Schipani, Rv. 230865). Si aggiunge, infine, che le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, non possono essere restituite all’interessato, salvo che si provi la sua estraneita’ al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal tribunale del riesame per intempestivita’ della decisione ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, “giacche’ l’articolo 324 c.p.p., al quale espressamente rinvia l’articolo 355 c.p.p., comma 3, prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato articolo 240 c.p., comma 2” (Sez. 3, n. 8542 del 24/01/2001, Giglioli, Rv. 218331).
2.2. All’orientamento appena esaminato se ne contrappone uno minoritario, di segno opposto, che ha la sua piu’ risalente compiuta formulazione nella sentenza Sez. 3, n. 46974 del 29/10/2003, Montella, Rv. 228331, la quale, riferendosi al caso in cui il sequestro probatorio divenga inefficace a norma dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, afferma che le cose sequestrate devono essere restituite all’avente diritto quand’anche ricorra uno dei casi di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, sul rilievo che il divieto posto dall’articolo 324, comma 7, del codice di rito deve intendersi riferito al solo sequestro preventivo e solo alle ipotesi di revoca del provvedimento, anche perche’ il sequestro probatorio non e’ suscettibile di revoca, potendo solo essere disposta, ai sensi dell’articolo 262 c.p.p., la restituzione delle cose sequestrate. La pronuncia si pone sulla stessa linea della precedente Sez. 6, n. 16 del 10/01/1995, Rv. 200888, Frati, la quale muove anch’essa dall’assunto che, per il sequestro probatorio, non sia prevista la possibilita’ di chiedere la revoca. E la linea interpretativa secondo cui la previsione, nella disciplina del sequestro probatorio, di un apposito procedimento ex articoli 262 e 263 c.p.p., esclude un potere di revoca in capo al tribunale del riesame perche’ non titolare di poteri di restituzione e’ sviluppata in Sez. 6, n. 41627 del 07/10/2009, Furgiuele, Rv. 245494, e in Sez. 3, n. 39714 del 18/09/2003, Hartl, Rv. 226345. Completa il quadro una isolata sentenza, parzialmente dissonante con quelle sopra richiamate, che limita l’applicabilita’ del divieto di restituzione ai soli casi di perdita di efficacia del sequestro probatorio per motivi formali collegati all’inosservanza dei termini del procedimento (Sez. 3, n. 40190 del 10/10/2007, Giglia, Rv. 237938).
2.2.1. I principi elaborati dall’orientamento giurisprudenziale minoritario trovano riscontro in una dottrina – anch’essa minoritaria – che richiama una risalente pronuncia (Sez. 6, n. 3395 del 28/11/1990, Borelli, Rv. 186628).
Per tale dottrina, l’applicabilita’ del richiamato articolo 324, comma 7, e’ da escludere: in primo luogo, perche’ il sequestro istruttorio e’ un mezzo di ricerca della prova disposto con provvedimento del pubblico ministero che, essendo atto non giudiziale, non e’ soggetto a revoca; in secondo luogo, perche’ la intrinseca pericolosita’ dei beni sottoposti a sequestro istruttorio non puo’ essere rilevata in sede di riesame, dove e’ consentito vagliare, esclusivamente, le questioni attinenti alla legittimita’ ed al merito del provvedimento e dell’attivita’ di esecuzione compiuta.
2.2.2. Allo stesso orientamento si ascrive anche Sez. 1, n. 58050 del 18/10/2017, Cerquini, Rv. 271614, secondo cui, “in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, non potendo trovare applicazione la regola espressa dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, in tema di sequestro preventivo”. La pronuncia prende le mosse dall’assunto che il richiamato articolo 324, come risulta dalla collocazione sistematica e dalla relazione preliminare al codice del 1988, va letto in funzione del sistema in cui e’ inserito e, in particolare, “dei precedenti articoli 322, che indica i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame, e 321, che delimita l’oggetto del sequestro preventivo”. L’articolo 324 e’ quindi funzionale – prosegue la sentenza – ad assicurare la tutela avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi a norma dell’articolo 321, quando vi e’ pericolo che la libera disponibilita’ di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. E l’articolo 321 c.p.p., comma 3, stabilisce che “il sequestro e’ immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita’ previste dal comma 1”; disposizione che trova un parallelo nell’articolo 299, comma 1, che, trattando delle misure coercitive personali, ne prevede l’immediata revoca quando vengono meno le condizioni di applicabilita’. In definitiva – si legge nella sentenza Cerquini – mutuando una terminologia propria del diritto amministrativo afferente alla possibilita’, dettata da ragioni di opportunita’ o di convenienza, di revocare un atto legittimamente emesso, “il codice impone una costante verifica dell’esigenza della perdurante legittimita’ della misura imposta, con conseguente costante ed aggiornato adeguamento della necessita’ di mantenimento del vincolo cautelare, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all’ordinanza impositiva, non conosciuti o non valutati dal giudice”. In questo quadro deve essere inserito l’articolo 324 c.p.p., comma 7, il quale contempla la revoca, istituto che e’ diverso dall’annullamento del provvedimento di sequestro probatorio, dal momento che esso si riferisce a ragioni di opportunita’ o convenienza e non comporta l’eliminazione dell’atto per motivi di legittimita’, mentre la vicenda estintiva del vincolo probatorio e’ collegata anzitutto al venir meno delle esigenze che hanno indotto ad emanare il provvedimento, in ordine al quale l’interessato puo’ invocare la restituzione delle cose sequestrate, disciplinata dall’articolo 262 c.p.p..
2.2.3. La tesi dell’inapplicabilita’ al riesame del sequestro probatorio dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, come emerge dalla giurisprudenza e dalla dottrina analizzate, si basa, dunque, su un triplice assunto: la limitazione dell’ambito operativo della disposizione solo all’evenienza della revoca; la non predicabilita’ della revoca anche in relazione al sequestro probatorio, in specie come esito del riesame del provvedimento che lo ha disposto; in ogni caso, la non rilevabilita’ d’ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilita’ di quanto in sequestro alle categorie dell’articolo 240 c.p., comma 2.
3. Ritengono le Sezioni Unite che il primo dei due orientamenti sopra descritti sia piu’ coerente con il dato normativo.
3.1. In primo luogo, esso prende le mosse dal tenore letterale dell’articolo 257 c.p.p., comma 1, e articolo 355 c.p.p., comma 3, i quali, nel disciplinare l’impugnazione del decreto di sequestro probatorio emesso dall’autorita’ giudiziaria e del decreto di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria, richiamano il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’articolo 324 c.p.p., senza operare alcuna distinzione tra i vari commi di tale articolo; con la conseguenza che il richiamo deve intendersi evidentemente riferito anche al divieto di restituzione di cui al comma 7.
3.2. In secondo luogo, l’identita’ dei rimedi avverso i due tipi di sequestri deriva dalla loro comune matrice e dalla predisposizione di un unico mezzo di impugnazione, il riesame, nel sistema del codice del 1930, nell’ambito del quale il riferimento alla revoca del sequestro trovava giustificazione nella generale previsione della revoca come rimedio fisiologico utilizzabile in sede di riesame; previsione, riprodotta in via meramente tralatizia nel nuovo articolo 324, comma 7, pur nell’ambito di un sistema in cui la revoca non rientra piu’ fra gli esiti del procedimento di riesame.
3.3. Risulta pienamente condivisibile anche l’affermazione secondo cui il divieto di restituzione fissato dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, va applicato anche al di fuori del procedimento di riesame, anche in mancanza di una espressa previsione in tal senso, perche’ – come si vedra’ piu’ ampiamente sub 4. – la disposizione e’ espressione del principio generale secondo cui le cose di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, non possono comunque essere restituite, essendo comunque oggetto della misura di sicurezza obbligatoria, in conseguenza della loro particolare natura.
3.4. L’orientamento minoritario sopra esposto si presta, del resto, ad ampie critiche.
3.4.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che la limitazione dell’ambito operativo dell’articolo 324, comma 7, solo all’evenienza della revoca e l’estraneita’ dell’istituto della revoca rispetto al sequestro probatorio, che costituiscono il fondamento di tale linea interpretativa, non tengono conto della derivazione storica degli attuali poteri del tribunale del riesame in tutti i settori della cautela, non solo reale, dalla L. n. 532 del 1982 (su cui v. supra). E proprio tale riferimento contribuisce a spiegare la ragione, sostanzialmente tralatizia, per cui l’articolo 324 c.p.p., comma 7, continui a fare riferimento alla revoca anziche’, piu’ appropriatamente, alla caducazione del provvedimento appositivo del vincolo. In ogni caso, la revoca non manifesta, di per se’, un’incompatibilita’ con il sequestro probatorio: sia perche’ anche nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro probatorio il vaglio del tribunale del riesame, non diversamente da quanto accade per il provvedimento di sequestro preventivo, puo’ estendersi alla valutazione dell’attuale conformita’ del vincolo ai presupposti legittimanti; sia perche’ la parzialita’ della revoca, di cui alla prima parte del comma 7 richiamato, puo’ trovare giustificazione proprio nel caso in cui una parte delle cose sequestrate non possa essere restituita, perche’ soggetta a confisca obbligatoria.
A tali considerazioni si deve aggiungere la constatazione che i poteri del tribunale del riesame sono fissati – quanto a ogni tipo di sequestro – dall’articolo 309 c.p.p., comma 9, (espressamente richiamato dall’articolo 324, comma 7), il cui primo periodo prevede che: “Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilita’ della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”. E questa previsione, che non comprende la revoca tra i poteri del tribunale del riesame, conferma il carattere atecnico, meramente tralatizio, del riferimento a tale istituto da parte dell’articolo 324, comma 7.
3.4.2. Quanto all’ulteriore argomento utilizzato dall’orientamento minoritario, basato sulla non rilevabilita’ d’ufficio, nel procedimento di riesame, della riconducibilita’ di quanto in sequestro alle categorie dell’articolo 240 c.p., comma 2, e’ evidente come lo stesso si fondi su una petizione di principio, che appare contraddetta proprio dal tenore letterale dell’articolo 324, comma 7, che prevede una rilevabilita’ d’ufficio in tal senso. Ne’ vi e’ ragione per differenziare i poteri che possono essere esercitati dal tribunale, a fronte del chiaro dettato normativo, che prevede un procedimento di riesame uniforme per le diverse tipologie di sequestro. Ne consegue che il divieto di restituzione in parola deve essere ritenuto applicabile, oltre che al sequestro preventivo e al sequestro probatorio, anche al sequestro conservativo, perche’ la materia risulta organicamente disciplinata dagli articoli 324 e 325 c.p.p., – collocati, a livello sistematico, a chiusura della disciplina delle misure cautelari reali – che assurgono, pertanto, a corpus normativo di riferimento ogniqualvolta da parte degli interessati emerga l’esigenza di contestare un provvedimento di sequestro, indipendentemente dalle finalita’ che attraverso quest’ultimo l’autorita’ giudiziaria abbia inteso perseguire.
4. La seconda delle questioni poste riguarda l’ampiezza del divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, che si riferisce espressamente ai “casi indicati nell’articolo 240 c.p., comma 2”, ovvero alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi di tale comma, ma e’ stato esteso, da una parte della giurisprudenza di legittimita’, anche ad altre categorie di cose soggette a confisca.
Si tratta di una questione ascrivibile essenzialmente all’ambito del diritto sostanziale, che e’ resa complessa dall’eterogeneita’ della casistica di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, nella formulazione attualmente vigente; eterogeneita’ che rende problematica l’individuazione della ratio del divieto di restituzione, perche’, al prezzo del reato e alle cose intrinsecamente criminose confiscabili anche senza condanna, si aggiungono ormai cose dotate di caratteristiche che sarebbero riconducibili, sul piano sistematico, a categorie contemplate da altre disposizioni.
Nella formulazione originaria della disposizione penale, erano ricompresi, infatti, il prezzo del reato (n. 1) e le cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata pronunciata condanna (n. 2), immediatamente riconducibili, per la loro intrinseca illiceita’, alla confisca-misura di sicurezza.
La L. 15 febbraio 2012 ha introdotto nel richiamato dell’articolo 240 c.p., comma 2, il n. 1-bis), con l’effetto di estendere la confisca obbligatoria anche a oggetti puramente strumentali – altrimenti rientranti nella previsione generale di confisca facoltativa di cui al comma 1 – qualora si tratti di beni e strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di alcuni reati informatici. In attuazione della direttiva n. 2014/42/UE, in materia di confisca e di congelamento dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione Europea, ed in forza della delega di cui alla L. 7 ottobre 2014, n. 154, il Decreto Legislativo n. 29 ottobre 2016, n. 202, introducendo un secondo periodo nel disposto dell’articolo 240, comma 2, n. 1-bis), ha esteso la confisca obbligatoria anche al profitto e al prodotto dei reati sopraindicati ed ha previsto, in via sussidiaria, la confisca per equivalente di beni di valore pari al profitto o al prodotto di tali reati.
La nuova disciplina crea una indubbia commistione delle categorie dell’attuale comma 2, non solo con quelle del comma 1 dello stesso articolo 240, che si riferisce alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ma anche con quella della confisca per equivalente, che ha subito una recente razionalizzazione attraverso l’introduzione nell’articolo 240-bis c.p., (da parte del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, articolo 6, comma 1).
4.1. Proprio muovendo dall’evoluzione normativa, un primo orientamento giurisprudenziale, assolutamente minoritario, estende la portata del divieto di restituzione a tutti i casi di confisca obbligatoria.
4.1.1. In particolare, la sentenza Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017, Lucente, Rv. 269700, che si riferisce all’ambito del procedimento di restituzione ex articolo 262 c.p.p. e non a quello di riesame, afferma che il riferimento dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, all’articolo 240 c.p., comma 2, essendo il primo anteriore al “progressivo arricchimento dell’istituto della confisca obbligatoria” che si e’ registrato nel tempo, deve intendersi, al di la’ del dato testuale, all'”impianto concettuale governato dall’articolo 240, comma 2, cit. e percio’, in seno a tale impianto, a tutte le forme di confisca obbligatoria previste dal legislatore”.
4.1.2. Ad avviso delle Sezioni unite, tale ricostruzione interpretativa – cui deve essere riconosciuto il merito di avere posto l’accento sulla problematicita’ dell’individuazione di una ratio comune nell’ambito della casistica di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, e, conseguentemente nell’ambito del divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, – non puo’ essere condivisa. In particolare, si puo’ criticamente osservare, da un lato, che la tendenza all’allargamento dei casi di confisca obbligatoria era gia’ in atto al momento dell’entrata in vigore del codice del 1988, basti pensare alla confisca obbligatoria delle cose mafiose di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 7; dall’altro lato, che l’insieme delle ipotesi di confisca obbligatoria e’ eterogeneo, comprendendo anche res che, non solo non hanno alcuna attitudine criminosa intrinseca, ma neppure denunciano indici di pericolosita’ in collegamento con la disponibilita’ che determinati soggetti ne abbiano, ben potendo il vincolo cadere persino su beni non manifestanti il minimo collegamento con il singolo fatto di reato (esemplari sono le ipotesi di confisca il Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, ex articolo 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ora 240-bis c.p., e di confisca di valore). Tenuto presente cio’, il riferimento “ultratestuale” dell’articolo 327 c.p.p., comma 7, non all’articolo 240 c.p., comma 2, ma all’intero impianto concettuale delle confische obbligatorie risulta eccessivamente ampio, finendo per ricomprendere ipotesi di confisca obbligatoria tuttavia non riconducibili all’alveo della confisca-misura di sicurezza. In altri termini, l’orientamento giurisprudenziale in esame, allargandosi a confische di tipo sanzionatorio, si pone in contrasto sia con il dato letterale attuale sia con la ratio originaria della norma, limitata al prezzo del reato e alle cose intrinsecamente criminose.
4.2. Un secondo orientamento estende l’applicazione del divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p., comma 7, ai soli casi di confisca obbligatoria riconducibili quanto meno all’articolo 240 c.p., comma 1.
4.2.1. Si propone, a tale scopo, un’interpretazione teleologica e sistematica delle norme, che considera come speciali le ipotesi di confisca obbligatoria, previste da disposizioni diverse dall’articolo 240 c.p., comma 2, che sarebbero altrimenti riconducibili a casi di confisca facoltativa di cui al comma 1 dello stesso articolo. Tali ipotesi e quelle del richiamato comma 2 sarebbero accomunate dalla ratio della obbligatorieta’ della confisca, pur differenziandosi sotto il profilo della natura delle cose confiscate: proprio tale ratio comune giustificherebbe l’estensione del divieto di restituzione a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria, previste da norme speciali, aventi ad oggetto cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o cose che ne sono il prodotto o il profitto. L’assunto di fondo su cui si basa tale interpretazione e’ la sostanziale omogeneita’ di materia tra le discipline del primo e dell’articolo 240 c.p., comma 2. Si nega, in altri termini, che il comma 1 riguardi una confisca a carattere sanzionatorio, priva delle finalita’ preventive che giustificano nel comma 2 l’inderogabile eliminazione dalla circolazione delle cose di per se’ pericolose.
Il ragionamento cosi’ sintetizzato e’ fatto proprio, tra le altre: da Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 2017, Rena, Rv. 269628, che ha ritenuto applicabile il divieto di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, al mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 259, comma 2, laddove, invece, alla luce dell’articolo 240 c.p., comma 1, sarebbe soggetto a confisca solo facoltativa; da Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015, Di Domenico, Rv. 264511, che ha ritenuto legittima la mancata restituzione di somme di denaro oggetto dell’ipotizzato reato di riciclaggio siccome sottoposte a confisca obbligatoria ex articolo 648-quater c.p., intesa quale ipotesi speciale rispetto allo stesso comma 2 dell’articolo 240 c.p., in quanto “confisca pertinenziale, misura di sicurezza”; da Sez. 2, n. 35029 del 26/05/2010, Capirello, Rv. 248237, che ha escluso la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto di prodotti con segni falsi, assoggettato a confisca obbligatoria a norma dell’articolo 474-bis c.p., viceversa confiscabile solo facoltativamente ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 1.
4.2.2. Ritiene questo collegio che l’orientamento appena descritto si presti alle stesse critiche gia’ formulate in precedenza. Si tratta, infatti, di una soluzione che, pur avendo una portata piu’ circoscritta, e’ contraria alla lettera e alla ratio della norma, perche’ risulta eccessivo impedire che il venire meno di un sequestro cautelare o probatorio abbia in concreto effetto in relazione a cose prive di intrinseca pericolosita’, al di fuori dell’elenco contenuto nell’articolo 240 c.p., comma 2, da ritenersi tassativo perche’ il dissonante rispetto all’originaria ratio della disposizione.
4.3. Alle ricostruzioni interpretative appena analizzate si contrappone il piu’ restrittivo orientamento maggioritario, che interpreta in senso quasi letterale la locuzione “nei casi indicati nell’articolo 240 c.p., comma 2 “, contenuta nell’articolo 324 c.p.p., comma 7, consentendo che il divieto di restituzione ivi previsto sia esteso al piu’ alle ipotesi di confisca previste da norme speciali, ma comunque riconducibili, nella sostanza, alla categoria dell’articolo 240 c.p., comma 2, (Sez. 6, n. 54792 del 15/11/2018, Rizzo, Rv. 274637; Sez. 4, n. 34459 del 12/07/2011, Zamora Guevara, Rv. 251102; Sez. 3, n. 18545 del 07/04/2010, De Bosi, Rv. 247156; Sez. 3, n. 44279 del 07/11/2007, Mazzotta, Rv. 238287; Sez. 3, n. 2949 del 11/01/2005, Gazziero, Rv. 230868).
La piu’ risalente delle menzionate pronunce valorizza, in particolare, la circostanza che, con l’articolo 324, comma 7, il legislatore abbia inteso fare richiamo all’articolo 240 c.p., comma 2, anziche’ alla confisca generalmente intesa, come nel precedente articolo 321 c.p.p., comma 2. Si puntualizza, altresi’, che, per la confisca obbligatoria – nel testo dell’articolo 240 c.p., comma 2, all’epoca vigente – l’obbligatorieta’ trova giustificazione, pur con le innegabili differenze tra le ipotesi indicate al n. 1) e quelle indicate al n. 2), nella circostanza che la misura concerne cose intrinsecamente pericolose, in quanto la detenzione o l’uso di esse assume di per se’ carattere criminoso. L’obbligatorieta’ risponde, dunque, in tali casi, ad una logica preventiva, perche’ la loro restituzione rappresenterebbe la premessa per la commissione di un nuovo reato. Per contro, sul piano generale, si individua come elemento comune alle altre ipotesi di confisca obbligatoria una funzione punitivo – repressiva, che prescinde dalla pericolosita’ intrinseca della cosa. E tale differenza si coglie con evidenza se si considerano i diversi effetti delle disposizioni in esame; solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde, infatti, dalla sentenza di condanna e puo’ trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato. L’articolo 324 c.p.p., comma 7, si inserisce coerentemente in questo quadro, perche’ ha la finalita’ di evitare in ogni caso la restituzione di cose oggettivamente criminose, comprimendo di fatto l’ambito e gli effetti del riesame, che viene a concentrarsi sull’accertamento dell’illiceita’ intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida. Ben diversa e’ la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilita’ del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attivita’ vietata. L’orientamento giurisprudenziale in esame chiarisce, sul punto, che postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceita’ ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame; il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713) ad affermare la necessita’ che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalita’ del vincolo (orientamento piu’ di recente ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Si specifica, in ogni caso, che le considerazioni che precedono non valgono nei casi in cui le singole disposizioni prevedano anch’esse la confisca di beni comunque riconducibili nel novero di quelli indicati all’articolo 240 citato, comma 2.
Ed e’ ampia la casistica – evidentemente solo esemplificativa – delle confische obbligatorie previste da leggi speciali per le quali il divieto di restituzione in parola non trova applicazione secondo l’orientamento in esame: il fucile sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 28, comma 2, e’ soggetto a confisca solo in caso di condanna (sentenza De Bosi); il divieto non si applica con riferimento al sequestro, disposto prima dell’entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120, di un’auto in relazione alla contestazione del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), (sentenza Zamora Guevara); il divieto di restituzione “non si estende all’ipotesi speciale di confisca del provento del reato, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 7-bis” (sentenza Rizzo). Analoghe considerazioni valgono per: il sequestro di un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti (sentenza Mazzotta); l’ipotesi contemplata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301, in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto (ex plurimis, Sez. 3, n. 35784 del 15/02/2017, Volpi, Rv. 270727; Sez. 3, n. 27139 del 22/04/2015, Lan, Rv. 264186; Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008, Tringali, Rv. 241531); i prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini, di cui agli articoli 517-quater e 474-bis c.p. (Sez. 3, n. 7673 del 10/01/2012, Napoletano, Rv. 252093); la fattispecie del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (Sez. 4, n. 1640 del 22/05/1998, Toracca, Rv. 210989).
5. Ad avviso delle Sezioni Unite, tale ultimo orientamento, non a caso maggioritario, deve essere preferito, perche’ piu’ rispondente alla lettera e alla ratio della disposizione. Risulta, infatti, insuperabile, sul piano letterale il riferimento alle sole confische di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, aventi ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la restituzione e’ comunque esclusa ben al di la’ della fase cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito. Ed e’ questa intrinseca pericolosita’ che distingueva, nell’originaria intenzione del legislatore, tali tipologie di confisca dalle confische obbligatorie previste da altre disposizioni. Il quadro era complicato, gia’ in origine, dalla compresenza, nell’ambito del richiamato comma 2, del n. 1), riferito al prezzo del reato, di per se’ normalmente rappresentato da denaro o beni fungibili e, dunque, privo di intrinseca pericolosita’. Sul punto, conformemente a quanto statuito dalle sentenze Sez. U, n. 5 del 25/03/1993, Carlea, Rv. 193119, e Sez. U, n. 38834 del 10/07/2008, De Maio, Rv. 240565, ha a lungo dominato l’opinione per cui la confisca del prezzo del reato si distingueva dalla confisca delle cose ai sensi del n. 2) dell’articolo 240 c.p., esigendo, a differenza di queste, una sentenza di condanna, al cospetto della quale scattava la previsione di obbligatorieta’. Tale ricostruzione si basava sulla valorizzazione del dato letterale, per cui l’utilizzazione dell’avverbio “sempre”, all’inizio dell’articolo 240 c.p., comma 2, intende rendere obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa; mentre solo nei casi indicati nel n. 2) del comma 2 dell’articolo l’obbligatorieta’ e’ destinata ad operare “anche se non e’ stata pronunciata condanna”. A cio’ si aggiungeva, per sostenere l’affermazione secondo cui l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione impedisce la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, il rilievo che la misura ablativa e’ prevista non in ragione dell’intrinseca illiceita’ delle stesse bensi’ in forza del loro peculiare collegamento con il reato, il cui positivo accertamento e’ necessario presupposto (argomento ex Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262759; Sez. 6, n. 8382 del 09/02/2011, Ferone, Rv. 249590).
L’orientamento in questione e’, pero’, superato da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434, secondo cui il giudice puo’ applicare, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1), la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’articolo 322 ter, la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilita’ dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato (in senso conforme, Sez. 2, n. 51088, del 20/10/2017, Marrazzo). E tale interpretazione garantisce una maggiore uniformita’ alle due categorie dei numeri 1) e 2) del richiamato comma 2, giacche’ per entrambe la confisca puo’ prescindere dalla condanna, anche se in relazione al prezzo presuppone necessariamente che vi sia stato un accertamento di responsabilita’ comunque divenuto definitivo.
In tale quadro sistematico si inserisce nella gia’ delineata evoluzione del testo dell’articolo 240 c.p., comma 2, sulla quale e’ necessaria una precisazione. Come gia’ evidenziato, si tratta, infatti, di un percorso che non appare del tutto coerente, in quanto, al nucleo essenziale del prezzo del reato e delle cose intrinsecamente pericolose di cui ai nn. 1) e 2), si sono venute aggiungendo cose che certamente presentano caratteristiche diverse (n. 1-bis). Ne consegue un’indubbia tensione rispetto all’originaria ratio della disposizione quanto alla natura di misura di sicurezza della confisca ivi prevista, che giustificava con chiarezza il divieto di restituzione di cui all’articolo 324, comma 7. Per contro, deve rilevarsi che l’effetto della riconduzione di categorie eterogenee di cose oggetto di confisca alla disposizione dell’articolo 240 c.p., comma 2 e’ comunque quello di non consentirne la restituzione anche all’esito del giudizio di merito; cosicche’, almeno sotto questo profilo, permane un parallelismo con quanto avviene in sede cautelare.
L’orientamento maggioritario merita di essere condiviso e confermato anche nella parte in cui – evidentemente valorizzando la ratio originaria della disposizione – consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione anche quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino cose intrinsecamente pericolose, perche’ tali cose rientrerebbero comunque nell’ambito di applicazione dell’articolo 240 c.p., comma 2, se non fossero contemplate da leggi speciali.
A tali rilievi deve aggiungersi la considerazione, di carattere generale, che l’estensione del divieto di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti nella previsione dell’articolo 240 c.p., comma 2, costituirebbe un’applicazione analogica della norma, che non appare corretta sul piano ermeneutico, perche’, pur trattandosi di disposizione processuale, deve essere considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assolve.
Un ulteriore argomento a favore della tesi qui condivisa deriva dalla giurisprudenza in materia di decreto penale di condanna, la quale, nella quasi totalita’ dei casi, interpreta in senso restrittivo l’articolo 460 c.p.p., comma 2, che prevede, con una formula sostanzialmente identica a quella dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, che: “Con il decreto di condanna il giudice (…) ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240 c.p., comma 2, o la restituzione delle cose sequestrate”. Si nega, in particolare, che possa essere disposta con decreto la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016, Gardelli, Rv. 267923; Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Staicue, Rv. 252622; Sez. 3, n. 36063 del 07/07/2009, Renna, Rv. 244607; contra Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238852), ovvero dell’area adibita a discarica abusiva (Sez. 3, n. 24659 del 19/03/2009, Mongardi, Rv. 244019; Sez. 3, n. 26548 del 22/05/2008, Mazzucato, Rv. 240343).
Ne’ puo’ dirsi che la soluzione qui prospettata presenti inconvenienti di carattere pratico, perche’, al fine di evitare la restituzione di cose soggette a confisca ma non sottoposte al divieto dell’articolo 324, comma 7, il pubblico ministero potra’ sempre assumere – ricorrendone i presupposti – l’iniziativa di un nuovo sequestro.
6. Si devono dunque affermare i seguenti principi di diritto:
“Il divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio;
tale divieto riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2, ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l’eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l’articolo 240 c.p., comma 2, o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato”.
7. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi, dunque, l’infondatezza del primo dei rilievi contenuti nel ricorso, perche’ basato sull’assunto che l’articolo 324 c.p.p., comma 7, sarebbe dettato esclusivamente in tema di sequestro preventivo e non anche di sequestro probatorio.
Deve invece ritenersi fondata la seconda censura del ricorrente.
Il Tribunale del riesame ha mantenuto il vincolo del sequestro sugli uccelli tenuti dall’indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria, nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, secondo il disposto dell’articolo 544-sexies, in relazione al delitto di maltrattamento di animali di cui all’articolo 544-ter c.p.p.. Si tratta, evidentemente, di una confisca obbligatoria contemplata da una previsione speciale che non richiama l’articolo 240 c.p., comma 2, ne’ e’ sostanzialmente riconducibile alle categorie di cose contemplate da tale disposizione, non avendo per oggetto cose intrinsecamente pericolose, ma animali la cui detenzione e’ normalmente lecita.
8. Ne consegue che l’ordinanza impugnata e il decreto del pubblico ministero del 17 giugno 2018 devono essere annullati senza rinvio, con restituzione di quanto residua in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero di Bologna il 17 giugno 2018 e dispone la restituzione di quanto residua in sequestro all’avente diritto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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