Il dipendente pubblico che per più giornate lavorative usufruisce di permessi retribuiti per effettuare donazioni di sangue presso la Asl in realtà mai avvenuti

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3439

Massima estrapolata:

Commette il reato di truffa aggravata e di falsità materiale in certificati amministrativi il dipendente pubblico che per più giornate lavorative usufruisce di permessi retribuiti per effettuare donazioni di sangue presso la Asl, in realtà mai avvenute, attestate da certificati integralmente falsi.

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 3439

Data udienza 27 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P. – Consigliere

Dott. DE SANTIS A. – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluig – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 10/10/2018 dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 27/11/2019 la relazione del Cons. De Santis Anna Maria;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Tempo Pausania in data 19/1/2017 e in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, dichiarava il prevenuto colpevole “anche” del delitto di falsita’ materiale in certificati amministrativi ex articoli 477 e 482 c.p., cosi’ riqualificato il capo A) della rubrica, e determinava la pena nella misura complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Si ascrive al prevenuto, dipendente della Sovrintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici e storico – artistici delle Province di Sassari e Nuoro, di aver fruito di permessi retribuiti relativi a piu’ giornate lavorative nelle quali avrebbe effettuato donazioni di sangue presso la Asl n. (OMISSIS) di Olbia, attestate da certificazioni rilasciate da due sanitari risultate integralmente false.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 125 e 546 c.p.p., avendo i giudici d’appello omesso di esplicitare le fonti di prova sulla base delle quali e’ stato ritenuto sussistente il reato di truffa aggravata e di condurre un’approfondita analisi degli elementi costitutivi del medesimo, con particolare riguardo alla sussistenza dell’ingiusto danno per l’ente pubblico;
2.2 la violazione di legge per aver omesso qualsiasi statuizione in ordine al reato di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, contestato al capo B) della rubrica, mancando nella sentenza impugnata qualsiasi richiamo a detta violazione, sia in motivazione che nel dispositivo, con conseguente nullita’ della decisione ai sensi dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p., comma 3, non essendo l’omissione suscettibile di correzione mediante la procedura di cui all’articolo 130 c.p.p.;
2.3 la violazione di legge con riguardo all’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 546 c.p.p. per avere i giudici territoriali omesso qualsiasi statuizione in ordine all’ipotesi di reato di cui all’articolo 494 c.p., contestata al capo A);
2.4 la violazione dell’articolo 133 c.p., in quanto, alla luce delle lacune decisionali denunziate, la Corte territoriale non ha chiarito quale criterio abbia adottato per il computo della pena, determinata in misura eccessiva e sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L’analisi dei primi tre motivi del ricorso in tema di assoluto difetto di determinazioni e mancanza di motivazione con riguardo alle contestazioni di truffa aggravata e sostituzione di persona conduce ad esiti di complessiva infondatezza. Invero, la Corte territoriale -a pag. 6- ha scrutinato il gravame difensivo in punto di sussistenza del delitto di truffa, negando pregio alle lamentate carenze probatorie in ordine alla possibile effettuazione di donazioni da sangue da parte del prevenuto presso (Avis. Ha, in particolare, evidenziato la natura del tutto generica delle doglianze e l’inconferenza degli approfondimenti istruttori richiesti dal momento che lo stesso imputato ha conferito al datore di lavoro certificazioni mediche, risultate materialmente false, attestanti le donazioni di sangue presso la ASL n. (OMISSIS) di Olbia.
Alcun gravame la difesa aveva, invece, interposto con riguardo all’articolo 494 c.p., contestato in continuazione al capo A), sicche’ la sentenza impugnata non era tenuta a rendere motivazione al riguardo.
3.1 Quanto al dispositivo, i giudici d’appello hanno ivi testualmente affermato che il giudizio di responsabilita’ del prevenuto, in esito all’accoglimento dell’impugnazione del Pg., concerne “anche” il delitto ex articoli 477 e 482 c.p., cosi’ riformando la pronunzia assolutoria intervenuta in primo grado per la fattispecie di cui all’articolo 485 c.p., originariamente ascritta. L’uso della particella aggiuntiva, che assolve alla funzione di riferire un concetto a quanto gia’ affermato o sottinteso, rende palese che la Corte territoriale ha inteso estendere la responsabilita’ al delitto di falso, affiancandola alle analoghe statuizioni gia’ rese dal primo giudice in relazione agli altri addebiti contestati.
Orbene, se e’ innegabile che la Corte d’Appello ha trascurato di confermare le residue statuizioni adottate dal Tribunale a seguito della parziale riforma della decisione e’, altresi’, certo che si verta in ipotesi di un mero errore materiale emendabile ex articolo 130 c.p.p., non incidendo la denunziata omissione sul portato della pronunzia, alla luce della motivazione resa e dello stesso tenore implicito della parte dispositiva.
Questa Corte ha precisato che l’omessa esplicita conferma della sentenza di primo grado, nell’ipotesi di riforma parziale, non comporta la nullita’ della sentenza d’appello quando, interpretando il dispositivo in correlazione con la motivazione che ne costituisce la premessa, sia possibile ricostruire le complete statuizioni del giudice nel caso concreto e ha ritenuto la legittimita’ del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale in relazione alla conferma nella restante parte (Sez. 2, n. 32907 del 03/05/2017, P.G. e altri in proc. Cursale e altri, Rv. 270657; nello stesso senso Sez. 2, n. 40611 del 11/07/2012, Arzu e altri, Rv. 254343 secondo cui il dispositivo – che nella sua essenza rappresenta l’applicazione del comando della legge al caso concreto – e’ incompleto e determina la nullita’ della sentenza soltanto quando manchino gli elementi idonei a identificare la statuizione del giudice; conforme Sez. 1, n. 6848 del 12/03/1991, P.M. e Bonetti, Rv. 187647).
4. A diversi esiti deve pervenirsi con riguardo al conclusivo motivo che lamenta la mancanza di un logico e coerente percorso giustificativo a sostegno della determinazione della pena. Premesso che, a seguito della ritenuta sussistenza del delitto di falso in certificati, la Corte era legittimata alla rimodulazione della pena, fermo restando il divieto di reformatio in pejus in relazione alle componenti non investite da impugnazione della pubblica accusa, e che in detto ambito era, altresi’, investita dei poteri officiosi riconosciuti dall’articolo 597 c.p.p., comma 5, la sentenza impugnata:
– ha determinato la pena base recependo quella determinata dal Tribunale, senza rilevare l’omesso giudizio di bilanciamento delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p., con l’aggravante dell’articolo 640 c.p., comma 2;
– con riguardo al delitto di cui all’articolo 494 c.p., con errore, tuttavia, non sanabile in assenza di ricorso del P.g., ha omesso di operare l’aumento a titolo di continuazione;
– con riguardo al delitto di falso ha quantificato l’aumento ex articolo 81 c.p., comma 2, in maniera erronea, assoggettandolo a diminuzione ex articolo 62 bis c.p. e, in successione, decurtandolo a norma dell’articolo 442 c.p.p..
Questa Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione della pena relativa a piu’ fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, e’ necessario innanzitutto individuare la violazione piu’ grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione e solo alla fine ridotta globalmente per il rito (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017 – dep. 2018, Ahlal e altri, Rv. 272211).
Infatti, la riduzione di pena prevista dall’articolo 442 c.p.p., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio in concreto irrogabile, atteso che tale riduzione, per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il “reato” oppure il “reo”, non puo’ essere ricondotta ne’ alla categoria delle circostanze attenuanti ne’ a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, Piras, Rv. 274622).
5.La pluralita’ dei vizi rilevati in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio impone, corretto l’errore materiale di cui al dispositivo e rigettate le residue doglianze, l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto, previa dichiarazione d’irrevocabilita’ del giudizio di responsabilita’ del prevenuto per gli addebiti ritenuti a suo carico.

P.Q.M.

Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e dispone che successivamente alle parole “..delle spese del presente grado di giudizio” siano aggiunte le parole ” conferma nel resto la impugnata sentenza”. Manda al Cancelliere per gli incombenti di legge.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione della penale responsabilita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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