Il difetto di competenza del giudice della esecuzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37309.

Il difetto di competenza del giudice della esecuzione, pur avendo carattere funzionale, assoluto e inderogabile, non può più essere fatto valere dopo l’avvenuta definizione del relativo procedimento. (Fattispecie relativa a provvedimento di applicazione della disciplina della continuazione tra reati, alcuni dei quali giudicati dal tribunale in composizione collegiale, adottato dal tribunale in composizione monocratica).

Sentenza|13 ottobre 2021| n. 37309. Il difetto di competenza del giudice della esecuzione

Data udienza 9 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Giudice dell’esecuzione – reato continuato – Giudice dell’esecuzione – Competenza – Carattere funzionale, assoluto e inderogabile – Rilevabilità dopo la definizione del procedimento – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente
Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del PG. Giordano Luigi, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla rideterminazione della pena applicata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 11930 del 2007, con rinvio al Tribunale di Velletri in composizione monocratica e il rigetto, nel resto, del ricorso.

Il difetto di competenza del giudice della esecuzione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 gennaio 2021, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di (OMISSIS), tendente a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Roma del 27.7.2002, irrevocabile dal 2.10.2002, con la quale il predetto e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, commesso in (OMISSIS); 2) sentenza del Tribunale di Velletri del 6.12.2014 (rectius: 16.12.2014), irrevocabile dal 12.12.2018, con la quale il predetto e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 commesso in (OMISSIS).
Con la medesima ordinanza, il Tribunale di Velletri, in accoglimento della richiesta del (OMISSIS), rideterminava la pena applicata al predetto con sentenza emessa, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., dal Tribunale di Roma il 14.5.2007, irrevocabile dal 4.6.2007, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.
2. Quanto alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, il Tribunale di Velletri riteneva che essa era una mera reiterazione della precedente domanda rigettata dal Tribunale, con ordinanza del 10 dicembre 2019, non impugnata dal condannato, sicche’ doveva trovare applicazione il disposto dell’articolo 666 c.p.p., comma 2.
3. Quanto alla richiesta di rideterminazione della pena “patteggiata” di cui alla sentenza del Tribunale di Roma il 14.5.2007, irrevocabile dal 4.6.2007, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, il suddetto Tribunale evidenziava che il giudice della cognizione aveva determinato la pena base, in relazione al piu’ grave delitto di detenzione di 9,5 Kg. di marijuana, nella misura di anni sette di reclusione ed Euro 85.000,00 di multa, previa declaratoria di equivalenza tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le ritenute aggravanti Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80 e recidiva e che, di seguito, aveva disposto un aumento di mesi sei di reclusione e di Euro 5.000,00 di multa a titolo di continuazione per il reato di detenzione di gr. 22,5 di cocaina e, infine, la riduzione per la scelta del rito.
Quindi, osservava che, per effetto della pronuncia n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, reato piu’ grave doveva ritenersi quello di detenzione illecita di cocaina, con la conseguenza che la pena – base doveva essere determinata nella misura di anni sei di reclusione ed Euro 55.000,00 di multa, sulla quale andava operato l’aumento a titolo di continuazione per il delitto di detenzione di ingente quantita’ di marijuana (tenuto conto del giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto effettuato nel giudizio di cognizione) di mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa e che la pena complessiva, doveva essere, infine, ridotta per la scelta del rito in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.

 

Il difetto di competenza del giudice della esecuzione

4.. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Tony Ceccarelli, formulando due distinti motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicita’, carenza e contraddittorieta’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e in relazione all’articolo 666 c.p.p., articolo 665 c.p.p., comma 4 bis)”.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza emessa nell’ambito del precedente incidente di esecuzione sarebbe affetta da nullita’ di ordine generale, assoluta e insanabile perche’ resa da Giudice privo di competenza (Tribunale di Velletri in composizione monocratica) ex articolo 665 c.p.p., comma 4 bis, (giudice competente sarebbe stato, infatti, il Tribunale di Velletri in composizione collegiale), sicche’ la stessa sarebbe inefficace ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 2.
Ha aggiunto che la domanda oggetto del presente procedimento non costituirebbe mera riproposizione di quella precedente perche’ diversa, sia quanto alla individuazione delle sentenze che avevano giudicato i reati per i quali si chiedeva l’applicazione della disciplina della continuazione, sia quanto agli elementi di fatto e alle considerazioni di diritto ivi rassegnate (in particolare, la prima istanza avrebbe riguardato i reati giudicati con tutte le sentenze riportate nel casellario giudiziale del condannato e si sarebbe fondata sull’allegato stato di tossicodipendenza del (OMISSIS); nella seconda istanza, l’applicazione della disciplina della continuazione avrebbe riguardato solamente i reati giudicati con le due indicate sentenze, in ragione del richiamo nell’una e nell’altra delle rispettive contestazioni a un’attivita’ di piccolo spaccio).
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicita’, carenza e contraddittorieta’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b ed e in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1, 4 e 5 e articolo 81 c.p.)”.
Secondo il ricorrente, la condotta piu’ grave non poteva non essere quella relativa alla detenzione della sostanza stupefacente del tipo marijuana, in ragione del quantitativo pari a Kg. 9,5 e della conseguente contestazione dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2; meno grave era, invece, quella relativa alla detenzione di grammi 22,5 lordi di cocaina; peraltro, il dato ponderale, decisamente esiguo, di quest’ultima sostanza stupefacente avrebbe dovuto comportare, anche nella sede esecutiva, la qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Luigi Giordano, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla rideterminazione della pena applicata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11930 del 2007, con rinvio al Tribunale di Velletri in composizione monocratica e il rigetto, nel resto, del ricorso.

 

Il difetto di competenza del giudice della esecuzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, va, nel suo complesso, rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
La deduzione difensiva, formulata nella prima parte del primo motivo di impugnazione, e’ manifestamente infondata, alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “sebbene la competenza del giudice dell’esecuzione abbia carattere funzionale, assoluto e inderogabile, la relativa questione non puo’ piu’ essere fatta valere dopo l’avvenuta definizione del procedimento” (Cass. Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, Rv. 245953).
In applicazione del superiore principio di diritto, il condannato non puo’ eccepire l’incompetenza del giudice dell’esecuzione che aveva emesso l’ordinanza del 10 dicembre 2019, avverso la quale non aveva proposto impugnazione.
2. Inammissibile e’ anche la censura contenuta nella seconda parte del primo motivo, perche’ assolutamente generica.
Il ricorrente, al fine di contrastare la decisione del giudice dell’esecuzione, secondo cui l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione oggetto del presente procedimento era una mera reiterazione di altra precedentemente formulata e rigettata dal medesimo giudice dell’esecuzione con il citato provvedimento del 10.12.2019, avrebbe dovuto curare che l’indicata richiesta difensiva fosse stata effettivamente acquisita al fascicolo ovvero provvedere a produrla in copia.
3. Il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, cui si intende dare continuita’, secondo cui, “in tema di stupefacenti, nel procedere alla rideterminazione della pena calcolata a titolo di continuazione tra reati di detenzione illecita di droghe c.d. pesanti e di droghe c.d. leggere, alla luce della piu’ favorevole cornice edittale applicabile a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il giudice dell’esecuzione puo’ rielaborare il rapporto tra reato – base e reati – satellite, modificando l’individuazione del reato piu’ grave” (Cass. Sez. 1, n. 41693 del 19/06/2015, Rv. 264385).
Alla stregua di detto principio, correttamente il giudice dell’esecuzione ha proceduto a rideterminare la pena, secondo il calcolo riportato nella prima parte della presente sentenza.
4. Manifestamente infondato e’, invece, il rilievo (contenuto nell’ultima parte del secondo motivo di impugnazione) per il quale il giudice dell’esecuzione, con riguardo alla detenzione di 22,5 grammi di cocaina, avrebbe potuto riqualificare la condotta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 in quanto il limite del “fatto accertato” nella pronuncia di cognizione non puo’ essere superato in sede esecutiva.
5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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