Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 7 maggio 2020, n. 8591.
La massima estrapolata:
Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all’atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).
Ordinanza 7 maggio 2020, n. 8591
Data udienza 5 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Liquidazione delle spese processuali – Condanna in proprio del difensore se la procura alle liti era inesistente e non nulla – Procura apposta in calce all’atto – Vizio di validità – Onere di provocare il contraddittorio da parte del giudice ex art. 182 cpc – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28758/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende con l’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2164/27/14 della Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Foggia 27, depositata in data 3 novembre 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza emessa dallo stesso Ufficio in data 27 gennaio 2014 con la quale era stata dichiarata l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza con cui la Commissione provinciale aveva compensato le spese del giudizio, pur avendo accolto l’opposizione del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a maggior reddito derivante dalla sua partecipazione nel capitale della (OMISSIS) s.r.l.
2. Il giudice di appello, dopo aver giudicato legittima la trattazione in camera di consiglio e respinto un’eccezione di estinzione del giudizio, ha rilevato che il ricorso era inammissibile sia perche’ non vi era stata alcuna omissione di pronuncia sulle spese, atteso che l’appello era stata dichiarato inammissibile, sia perche’ l’omessa pronuncia su un motivo di ricorso non era deducibile come causa di revocazione; ritenendo, inoltre, che i difensori (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero agito in revocazione senza procura speciale da parte del contribuente (OMISSIS), condannava i primi in proprio al pagamento delle spese processuali.
3. Per la cassazione della citata sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono quattro motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
4. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: “In relazione al solo (OMISSIS) Violazione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12 e articolo 18, commi 3 e 4, articoli 82 e 83 c.p.c. – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” deducendo che la sentenza avrebbe erroneamente omesso di rilevare che la procura rilasciata ai difensori, sebbene con facolta’ disgiunta, era stata autenticata dal solo (OMISSIS), che peraltro aveva sottoscritto individualmente il ricorso, si’ che mancherebbero i presupposti per la condanna del deducente alla rifusione delle spese legali.
b. Secondo motivo: “Falsa interpretazione Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 12, comma 3, articolo 83 c.p.c., comma 3 – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3” deducendo l’erroneita’ della sentenza laddove avrebbe qualificato come “non speciale” la procura, sebbene apposta a margine dell’atto di impugnazione.
c. Terzo motivo: “Violazione articolo 182 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” deducendo l’erroneita’ della sentenza laddove ha ritenuto sussistenti vizi della procura tali da minarne la validita’, senza ordinarne la rinnovazione sanante.
d. Quarto motivo: “Nullita’ della sentenza per violazione articolo 101 c.p.c., comma 2 – in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4” deducendo l’erroneita’ della sentenza laddove ha accolto una domanda (condanna diretta dei difensori) mai formulata e quindi ha pronunciato “a sorpresa”.
2. L’Agenzia delle Entrate argomenta l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto proposto da soggetti diversi dal contribuente, unico processualmente legittimato, e ne chiede comunque il rigetto.
3. Il ricorso e’ fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. La possibilita’ di condannare il difensore della parte al pagamento in proprio delle spese processuali sussiste solo ove costui abbia agito in forza di una procura alle liti inesistente e non gia’ meramente nulla (Cass. Sez. Unite Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 961 del 16/01/2009; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017), giacche’ in tal ultimo caso il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice che rilevi il vizio di ordinarne la rinnovazione sanante (Sez. U, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011).
5. Nel caso di specie va rilevato che il vizio individuato dalla CTR per argomentare la possibilita’ di condanna diretta alle spese dei difensori sta nel difetto di specialita’ della procura apposta a margine del ricorso per revocazione, in quanto costituita da un prototipo per il giudizio ordinario, senza alcun riferimento alla specialita’ dell’impugnazione per revocazione. L’affermazione e’ erronea, posto che in tema di specialita’ o meno della procura, questa Corte si orientata in maniera del tutto unanime a ritenere che il requisito dell’apposizione a margine dell’atto cui si riferisce renda la procura ad esso riferibile – e in tal senso speciale – a prescindere dal tenore delle espressioni ivi utilizzate (Cass., Sez. 1, n. 530 del 24/02/1972; id Sez. 2, Sentenza n. 10782 del 29/10/1998). In ogni caso, anche qualora la CTR avesse inteso rilevare un vizio di invalidita’ della procura alle liti, avrebbe dovuto provocare sulla questione il contraddittorio delle parti e, successivamente, applicandosi alla fattispecie ratione temporis il novellato articolo 182 c.p.c. giacche’ il ricorso per revocazione e’ stato proposto nel 2014, provvedere a concedere un termine per sanare il presunto vizio, che giammai avrebbe potuto essere annoverato tra quelli che determinano l’inesistenza della procura.
6. Da tanto deriva che il provvedimento impugnato, per la parte in cui condanna i difensori odierni ricorrenti al pagamento in proprio delle spese processuali del giudizio di revocazione, non poteva essere pronunciato, sicche’ la sentenza va sul punto cassata senza rinvio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 29/09/1999; Sez. 3, Ordinanza n. 27428 del 28/12/2009), ferme le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
7. La peculiarita’ della fattispecie fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
8. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in proprio delle spese processuali del giudizio di revocazione, ferme le altre statuizioni; compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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