Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29642.
Il dettato dell’articolo 54 c.p., che presuppone l’attualità del pericolo richiede che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. Non può parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale l’esigenza di una soluzione abitativa. Qualora infatti si ritenesse, nelle suddette situazioni, la configurabilità dello stato di necessità, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualità del pericolo con quello della permanenza, alterando in tal modo la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto.
Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29642
Data udienza 14 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Occupazione abusiva di immobile – Esigenze abitative del nucleo familiare – Scriminante dello stato di necessità – – Elementi costitutivi – Assoluta necessità della condotta – Inevitabilità del pericolo – Pericolo deve essere attuale e transitorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 14/1/2019 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Dr. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Giordano Luigi che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 17/1/2017, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del reato di danneggiamento aggravato ascritto ai prevenuti, riducendo nella misura di mesi sei di reclusione ciascuno la pena inflitta per il residuo addebito di occupazione abusiva di un immobile di proprieta’ del Comune di Milano.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. (OMISSIS), il quale con unico atto ha dedotto:
2.1 la violazione dell’articolo 54 c.p., avendo la Corte d’appello escluso la ricorrenza dei presupposti dell’esimente senza considerare che nel concetto di danno grave alla persona debbono farsi rientrare anche quelle situazioni che attengono alla sfera dei diritti fondamentali, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione, e quelle che minacciano solo indirettamente l’integrita’ fisica del soggetto. La Corte di merito, inoltre, ha omesso di considerare che il (OMISSIS) ha provveduto al pagamento di somme di danaro a titolo di canone o quantomeno di indennizzo all’ente proprietario;
2.2 la violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 c.p. in quanto i giudici d’appello non hanno valutato che il Comune di Milano ha emesso nei confronti del (OMISSIS) bollette di pagamento a titolo di riscossione affitto, circostanza che ha creato nel prevenuto il convincimento che l’occupazione dell’immobile fosse stata ritenuta legittima, con conseguente esclusione del dolo. Quanto alla posizione della (OMISSIS) la difesa assume che la stessa non ha partecipato ne’ al danneggiamento ne’ all’abusiva occupazione, limitandosi a seguire il marito.
3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle censure proposte che reiterano rilievi gia’ compiutamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con il supporto di congrua motivazione.
Ed, invero, quanto all’esimente dello stato di necessita’ la sentenza impugnata ha evidenziato che, alla stregua delle risultanze dibattimentali, l’occupazione abusiva dell’immobile era stata posta in essere per far fronte alle esigenze abitative del nucleo familiare, che pure godeva di un reddito stabile con il quale far fronte alle proprie necessita’. La valutazione dei giudici d’appello e’ coerente con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’illecita occupazione di un immobile e’ scriminata dallo stato di necessita’ solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – anche nelle ipotesi di difficolta’ economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo- una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio e altro, Rv. 264560;n. 9655 del 16/01/2015,Cannalire, Rv. 263296). L’istituto di cui all’articolo 54 c.p. richiede, infatti, per la sua configurabilita’, che nel momento in cui l’agente agisce “contra ius”, al fine di evitare un danno grave alla persona, il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Sez. 2, n. 43078 del 25/09/2014, Centonze, Rv. 260475). Pertanto, se il pericolo di danno grave alla persona puo’ ben consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’articolo 2 Cost., e’ tuttavia necessario perche’ operi l’invocata scriminante che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della stessa, quali l’assoluta necessita’ della condotta e l’inevitabilita’ del pericolo; ne consegue che la stessa puo’ essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessita’ di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019 – dep. 2020, PG c/ Tortorici,Rv. 278520).
3.1 Ne’ hanno pregio le censure difensive relative alla pretesa regolarizzazione del rapporto di locazione, desumibile dal versamento dell’indennita’ di occupazione.
La Corte territoriale ha esattamente rilevato che i discontinui pagamenti effettuati non costituiscono prova dell’avvenuta regolarizzazione amministrativa del rapporto di fatto instaurato e non valgono a scriminare la condotta delittuosa. Infatti, deve escludersi che l’unilaterale attivita’ costituita dal versamento di un’indennita’ ovvero il recepimento di una situazione di fatto da parte dell’ente proprietario abbiano efficacia sanante di un delitto gia’ perfezionato con l’abusiva introduzione nell’immobile e la destinazione del medesimo a propria stabile dimora. La circostanza segnalata, dunque, non ha portata scriminante ed e’ insuscettibile di incidere sulla configurabilita’ del delitto ex articolo 633 c.p. e sulla responsabilita’ dell’agente (nel senso dell’irrilevanza di eventuali, sopravvenute regolarizzazioni amministrative, Sez. 2, n. 269 del 30/04/1986 – dep. 1987, Boscolofallo, Rv. 174813). Da tanto consegue la manifesta infondatezza dei rilievi in punto di dolo.
4. Quanto alla posizione della (OMISSIS), la generica doglianza svolta in punto di concorso e’ preclusa in conseguenza della mancata devoluzione in appello, avendo in quella sede la difesa (pag. 4 atto d’appello) contestato esclusivamente la responsabilita’ per il delitto di danneggiamento aggravato e s’appalesa, comunque, destituita di giuridico fondamento alla luce della consapevole condivisione della condotta d’occupazione abusiva protrattasi fino alla sentenza di primo grado.
5. Alla luce delle considerazioni svolte i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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