In riferimento alle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema adottato da Abi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2020| n. 25273.

In riferimento alle fideiussioni omnibus redatte secondo lo schema adottato da Abi, in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’articolo 2 della legge 287/1990, la censura dei negozi stipulati «a valle» in applicazione delle intese illecite concluse «a monte», già oggetto di valutazione da parte della Banca d’Italia (in funzione di Autorità antitrust del settore), comporta la possibilità di prendere in considerazione anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che l’intesa «a monte» sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo.

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto autonomo di garanzia – Fideiussione – Data certa – Timbro postale – Sottoscrizione della polizza per assunzione in proprio della garanzia e non quale legale rappresentante – Exceptio dolis generalis – Censure inammissibili ex art. 366 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34989-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 883/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 15/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) propose opposizione innanzi al Tribunale di Salerno avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 1.681.049,51, oltre interessi, in favore di (OMISSIS) s.p.a. sulla base di fideiussione prestata a garanzia dei debiti di (OMISSIS) s.p.a.. Il Tribunale adito, previa CTU, rigetto’ l’opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il (OMISSIS). Con sentenza di data 15 giugno 2018 la Corte d’appello di Salerno rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale, con riferimento al motivo di appello secondo cui la fideiussione mancava di data certa, non fosse riferibile al (OMISSIS) in proprio, recasse l’indicazione di date contraddittorie e rappresentasse mera conferma di una fideiussione non prodotta, quanto segue: la fideiussione si componeva di un unico foglio sul quale era apposto direttamente il timbro postale, secondo quanto non contestato, sicche’ ai fini della certezza della data riguardo ai terzi poteva farsi riferimento al timbro postale; a prescindere dalla mancanza di querela volta a far valere la falsita’, il motivo era inammissibile per carenza di interesse dell’appellante ad eccepire la falsa compilazione del documento fideiussorio, avendo costui dichiarato di non avere prestato garanzia; sfuggiva alle censure ed era adeguatamente motivato l’assunto del Tribunale secondo cui l’atto di garanzia presentava in calce, al di sotto delle due sottoscrizioni dei legali rappresentanti di (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., come evincibile dai timbri delle societa’, una sottoscrizione riconducibile a (OMISSIS), senza specificazione della qualita’ di organo di compagine sociale, sicche’ la sottoscrizione doveva reputarsi apposta per un impegno assunto in proprio e non quale legale rappresentante di una societa’.
Aggiunse che il negozio era qualificabile come contratto autonomo di garanzia non solo per l’obbligo assunto dal garante di pagare quanto dovuto “a semplice richiesta”, circostanza quest’ultima che doveva orientare nel senso dell’autonoma fattispecie di garantievertrag, ma anche per la clausola per la quale la garanzia manteneva i propri effetti anche in caso di invalidita’ dell’obbligazione principale, in deroga all’articolo 1939 c.c. Osservo’ ancora che l’exceptio doli generalis, pur correttamente proposta, doveva essere disattesa essendosi l’appellante limitato a sollevarla senza indicare la concreta presenza di circostanze tali da integrare la prova evidente della pretestuosita’ dell’escussione della garanzia (e cioe’ l’aver taciuto le situazioni sopravvenute modificative o estintive del diritto). Aggiunse che doveva escludersi che la nullita’ della pattuizione di interessi legali si comunicasse al contratto autonomo di garanzia, trattandosi di pattuizione, ad eccezione della previsione di interessi usurari, non contraria all’ordinamento in mancanza del divieto assoluto di anatocismo (Cass. n. 20397 del 2017).
Osservo’ infine in relazione “all’eccezione secondo cui la banca avrebbe escusso una garanzia pignoratizia prestata dalla societa’ debitrice principale (OMISSIS) il cui importo andava decurtato dal totale dovuto, risulta non contestato che l’importo derivante dall’escussione del pegno sia stato portato dalla banca in decurtazione del conto (OMISSIS) e non del conto n. (OMISSIS), oggetto di ingiunzione, pertanto la stessa e’ infondata”. Ha quindi concluso nel senso che “assorbita ogni ulteriore questione l’appello e’ complessivamente infondato”.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di nove motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 115 e 221 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sull’eccezione sollevata nell’atto di appello avente ad oggetto la presenza non di tre sottoscrizioni, come affermato dal Tribunale, ma di quattro sottoscrizioni, di cui due quale legale rappresentante di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a., ed altre due sotto le clausole vessatorie da approvare specificatamente, sicche’ la garanzia era stata assunta non in proprio dal (OMISSIS) ma quale legale rappresentante delle societa’. Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di concedere il termine per proporre la querela di falso, richiesto all’udienza del 3 marzo 2016 ed in comparsa conclusionale.
Il motivo e’ infondato. Benche’ il ricorrente si dolga della mancata valutazione di eccezione di merito, la censura ha ad oggetto l’omessa valutazione di motivo di appello, censura che, alla luce del richiamo all’articolo 112 in rubrica, deve essere qualificata come omessa pronuncia su motivo. Sul motivo il giudice di appello ha pronunciato, richiamando specificatamente la censura e confermando la valutazione di primo grado. Quanto alla querela di falso e’ lo stesso ricorrente ad affermare che la stessa non e’ proposta (come del resto rilevato nella decisione impugnata) e che e’ stato soltanto invocato un termine per proporla (sul punto si rinvia all’esame del quarto motivo).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articolo 2704 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, in violazione sia dell’articolo 112 che dell’articolo 115, ha omesso di esaminare sia il motivo di appello con cui era stato affermato che il timbro postale, in quanto per autoprestazione ovvero spedizione in corso particolare, non soddisfaceva il requisito della certezza della data, non garantendo il riempimento del documento ove era apposto (che poteva quindi anche essere in bianco), sia il motivo di appello avente ad oggetto la pluralita’ di timbri confliggenti nelle date (in alto a sinistra un timbro illeggibile, un timbro dell’ufficio postale in data 6 giugno 1997 ed un timbro dell’ufficio postale di data 8 giugno 1997).
Il motivo e’ infondato. In ordine alla questione oggetto della censura il giudice di appello ha pronunciato, affermando che la fideiussione si componeva di un unico foglio sul quale era apposto direttamente il timbro postale, secondo quanto non contestato, sicche’ ai fini della certezza della data riguardo ai terzi poteva farsi riferimento al timbro postale. Sui motivi di appello non ricorre pertanto l’omessa pronuncia da parte del giudice appello. Altro e’ ovviamente il profilo della censurabilita’ di tale pronuncia.
L’impugnazione e’ stata proposta anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 115 c.p.c., ma al riguardo va rammentato che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 1229 del 2019). La censura non e’ stata proposta in tali termini.
E’ appena il caso di aggiungere che, come rilevato nel controricorso, la questione dei requisiti di certezza della data della scrittura privata ai sensi dell’articolo 2704 c.c. riguarda i terzi e non le parti del contratto, come l’odierno ricorrente.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articoli 2704 e 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, in violazione sia dell’articolo 112 che dell’articolo 115, ha omesso di esaminare il motivo di appello con cui e’ stato denunciato che la fideiussione era mera conferma di garanzia la cui data era posteriore alla data di conferma (in data 6 giugno 1997 sarebbe stata rinnovata la fideiussione prestata in data 31 luglio 1997 e confermata dalla banca in data 17 settembre 1997). Aggiunge che il giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che, trattandosi di mera conferma della garanzia, occorreva produrre in giudizio il contratto di fideiussione.
Il motivo e’ infondato. In relazione al motivo di appello costituito dall’indicazione di date contraddittorie il giudice di appello ha pronunciato dando rilievo al fatto che la fideiussione si componeva di un unico foglio sul quale era apposto direttamente il timbro postale. Come si e’ detto a proposito del precedente motivo, non vi e’ omessa pronuncia da parte del giudice appello, mentre altro e’ il profilo della censurabilita’ della pronuncia. Anche in tal caso l’impugnazione e’ stata proposta come violazione dell’articolo 115 c.p.c., secondo le modalita’ irrituali evidenziate sempre a proposito del precedente motivo.
Quanto alla questione della mancata produzione dell’originaria fideiussione, per essere stata depositata solo la conferma della garanzia, trattasi di profilo incidente sul giudizio di fatto, riservato, quanto alla valutazione della prova, alla competenza del giudice di merito.
Con il quarto motivo si denuncia motivazione apparente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui si legge che il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse dell’appellante ad eccepire la falsa compilazione del documento fideiussorio, avendo costui dichiarato di non avere prestato garanzia, e’ contraddittoria ed illogica, e quindi apparente, perche’ per un verso non si consente all’appellante di provare la mancata sottoscrizione in proprio omettendo di esaminare l’istanza di termine per l’articolazione della querela di falso, per l’altro ha fondato il rigetto del motivo su una pretesa mancanza di querela di falso e sulla carenza di interesse alla contestazione di altre ragioni falsita’ del documento, omettendo peraltro di considerare che il difetto di sottoscrizione in proprio era censura formulabile in via aggiuntiva e alternativa a quella di incomprensibilita’ e contraddittorieta’.
Il motivo e’ infondato. Non vi e’ apparenza della motivazione per l’omesso esame dell’istanza di termine per la proposizione della querela di falso, ed allo stesso tempo il rigetto del motivo per mancanza di querela e carenza di interesse, perche’ cio’ che determina gli effetti processuali e’ la proposizione della querela di falso, e non il mero annuncio dell’intenzione di proporla, con istanza di termine per la proposizione. Le conseguenze sul processo si sarebbero determinate in presenza della proposizione della querela, mentre la mera intenzione di proporla (proponendo un’istanza di termine per la proposizione) resta un fatto privo di conseguenze giuridiche.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articolo 1421 c.c., L. n. 287 del 1990, articolo 2 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che le clausole n. 2 (il fideiussore s’impegna a rimborsare la banca delle somme incassate e restituite per inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo), n. 6 (i diritti della banca restano integri senza necessita’ dell’escussione entro i termini previsti dall’articolo 1957) e n. 8 (nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate) sono nulle perche’, in quanto conformi ai modelli predisposti dall’ABI nell’ottobre 2002, rappresentano un’intesa restrittiva della concorrenza vietata dalla L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) (Cass. n. 29810 del 2017, secondo cui sono inclusi nella detta valutazione anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte della Banca d’Italia a condizione che l’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo) e che la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’. Aggiunge a tale proposito che fin dal giudizio di primo grado era stata denunciato il carattere vessatorio dell’articolo 2 e, nell’atto di appello, la mancanza della specifica approvazione per iscritto, nonche’ l’inderogabilita’ dell’articolo 1957 a proposito dell’articolo 6.
Il motivo e’ inammissibile. Il ricorrente sollecita l’esercizio del potere di rilievo officioso della nullita’ negoziale. L’esercizio di tale potere e’ precluso dalla qualificazione dell’operazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, qualifica che resiste alle critiche svolte nell’odierno ricorso come si desume dall’esame del successivo motivo.
Assorbente, in ordine alla sussistenza dei presupposti della dedotta nullita’, sarebbe comunque, ove si accedesse al merito della questione, l’epoca di stipulazione del contratto in relazione al venir ad esistenza dell’intesa. In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, articolo 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorita’ indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810). Il ricorrente ha allegato che l’intesa vietata risalirebbe ai modelli predisposti dall’ABI nell’ottobre 2002. Il contratto, secondo l’accertamento del giudice di merito, risale al 6 giugno 1997. L’intesa non e’ stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo.
E’ appena il caso di aggiungere che Cass. 19 febbraio 2020 n. 4175, rammentando il principio che dalla declaratoria di nullita’ dell’intesa non discende automaticamente la nullita’ di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti, ha affermato che la valutazione della eccezione di nullita’ in sede di legittimita’ presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto rilevanti nel caso di specie, accertamento rispetto al quale non vi e’ da parte del ricorrente assolvimento dell’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (si veda anche sulla questione del rilievo d’ufficio della nullita’ in sede di legittimita’ in relazione a quanto accertato in fatto dal giudice di merito Cass. 26 agosto 2020, n. 17818).
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., articoli 1341, 1362 e 1363 c.c., articolo 12 preleggi, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il motivo di appello con il quale e’ stata dedotta la mancata specifica approvazione per iscritto dell’articolo 2 del contratto (il fideiussore s’impegna a rimborsare la banca delle somme incassate e restituite per inefficacia o revoca del pagamento o per qualsiasi altro motivo) avente carattere vessatorio. Aggiunge che, in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ha desunto la natura di contratto autonomo di garanzia dalla mera presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, e che irrilevante e’ il richiamo alla clausola derogativa dell’articolo 1939, il quale non prova il carattere autonomo della garanzia, come e’ comprovato dalla circostanza che tale clausola e’ stata giudicata illegittima da Cass. n. 29810 del 2017. Osserva infine che comunque sussiste la nullita’ del contratto per violazione della normativa antitrust.
Il motivo e’ inammissibile. La censura si articola in primo luogo con la denuncia di omessa pronuncia su motivo di appello. Trattasi di censura non delibabile e dunque inammissibile perche’ il ricorrente, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha specificatamente indicato se l’inefficacia della clausola n. 2 per mancanza di approvazione per iscritto sia stata dedotta come motivo di opposizione a decreto ingiuntivo nell’originario giudizio di primo grado (e trattasi di esigenza tanto piu’ avvertita ove si consideri che in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa – pag. 2 del ricorso – fra i motivi di opposizione indicati non vi e’ quello in discorso).
La seconda ragione di doglianza viene presentata come denuncia della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma in realta’ pone una questione di qualificazione del contratto, e cioe’ se sia corretta la sussunzione del negozio nella categoria del contratto autonomo di garanzia. Il giudice di appello ha operato la detta qualificazione non solo per l’obbligo assunto dal garante di pagare quanto dovuto “a semplice richiesta”, ma anche per la clausola per la quale la garanzia manteneva i propri effetti anche in caso di invalidita’ dell’obbligazione principale, in deroga all’articolo 1939 c.c.. Il ricorrente ha impugnato in modo idoneo la parte della ratio decidendi relativa alla clausola “a semplice richiesta”, ma non quella sulla deroga all’articolo 1939, stante il difetto di specificita’ della censura. Quest’ultima e’ infatti formulata in modo apodittico, nei semplici termini che il richiamo alla clausola derogativa dell’articolo 1939 non proverebbe il carattere autonomo della garanzia (irrilevante e’ poi la menzione di Cass. n. 29810 del 2017, la quale riguarda, come si e’ visto a proposito del precedente motivo, l’accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate). La censura difetta quindi di specificita’ ed e’ inidonea ad aggredire nella sua interezza la ratio decidendi. Quanto al resto della censura si rimanda a quanto osservato a proposito del precedente motivo.
Con il settimo motivo (indicato come sesto motivo in ricorso) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che con l’atto di appello era stata sollevata l’exceptio doli con riferimento alla mancata decurtazione dalla pretesa creditoria dell’importo di cui all’escussione di titoli obbligazionari della societa’ debitrice nonche’ dei pagamenti del coobbligato e che quanto affermato dalla corte territoriale, a parte l’erroneo riferimento al contratto autonomo di garanzia, non considera che era stata eccepita dall’appellante proprio la presenza di interessi usurari, ne’ il giudice di appello aveva tenuto conto dei rilievi del consulente di parte alla CTU circa gli interessi e le commissioni da epurare dal saldo. Aggiunge che la circostanza dell’avvenuta decurtazione dell’importo escusso, oltre che eccepita in modo inammissibile solo in appello, non era vera, come dimostrato dall’estratto conto (OMISSIS) allegato alla lettera del commissario giudiziale di (OMISSIS) in amministrazione straordinaria.
Il motivo e’ inammissibile. La censura si articola su un duplice piano, la mancata attribuzione di rilievo agli interessi usurari e la questione della mancata decurtazione di importi gia’ pagati. Entrambe le questioni attengono al giudizio di fatto, non sindacabile nella presente sede se non nei limiti del vizio motivazionale, nella specie non ritualmente denunciato. Ed invero, quanto alla mancata decurtazione di importi, il ricorrente si limita a giustapporre al giudizio di fatto del giudice di merito una propria ricostruzione della vicenda (non conferente e’ poi il richiamo, peraltro generico, alla tardivita’, trattandosi del fatto costitutivo del diritto e dunque di materia rimessa al rilievo d’ufficio). Con riferimento agli interessi usurari, a parte l’aspetto del giudizio di fatto circa l’esistenza di tali interessi, la censura e’ del tutto inosservante dell’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto il ricorrente non ha specificatamente indicato se e secondo quali modalita’ la questione sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e poi in appello, salvo rispetto a quest’ultimo un generico riferimento a rilievi del consulente di parte alla CTU (mentre in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa – pag. 2 del ricorso – si parla, a proposito dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, di generica illegalita’ degli interessi applicati, senza uno specifico riferimento agli interessi usurari – ne’ tanto meno si conoscono eventuali accertamenti della sentenza di primo grado sul punto, e cio’ allo scopo anche di apprezzare l’eventuale formazione di giudicato interno).
Con l’ottavo motivo (indicato come settimo motivo in ricorso) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., articolo 117 T.U.B., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che con l’atto di appello era stata dedotta la mancanza di prova del credito nei confronti del debitore principale e la mancata prova dell’invio della documentazione ai sensi dell’articolo 117 T.U.B..
Il motivo e’ inammissibile. La censura attiene in modo diretto alla valutazione della prova e dunque ad un campo riservato alla competenza del giudice di merito. Peraltro, non viene rispettato l’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 quanto alla documentazione ai sensi dell’articolo 117 T.U.B., con riferimento al se ed al quando dell’ingresso nel processo della questione. Tutto questo a prescindere dalla rilevanza di tali profili dal punto di vista della parte di un contratto autonomo di garanzia, non essendo consentito al garante opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l'”exceptio doli”, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia “prima facie” abusiva o fraudolenta.
Con il nono motivo (indicato come ottavo motivo in ricorso) si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 183 e 194 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione avente ad oggetto la CTU sia quanto alla mancata produzione da parte della banca del contratto di conto corrente e degli estratti conto integrali sia quanto all’utilizzo di documenti tardivamente prodotti. Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU.
Il motivo e’ inammissibile. In relazione agli ulteriori motivi il giudice di appello ha rilevato il presupposto dell’assorbimento. Il ricorrente, invece di impugnare la pronuncia di assorbimento, ha denunciato l’omessa pronuncia, non intercettando quindi la statuizione che doveva essere impugnata. E’ appena il caso di aggiungere che le questioni poste con il motivo, concernenti l’esistenza del rapporto di base, sono ininfluenti dal punto di vista del contratto autonomo di garanzia, a parte ulteriori aspetti di carenza di ritualita’ della censura proposta.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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