Il decreto penale di condanna per delitto tributario non può prevedere la confisca

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 novembre 2020| n. 30296.

Il decreto penale di condanna per delitto tributario non può prevedere la confisca del profitto del reato. Una tale misura per la speciale procedura di definizione del processo è possibile, infatti, solo sul prezzo del reato.

Sentenza|2 novembre 2020| n. 30296

Data udienza 11 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sequestro preventivo per equivalente – Riesame . – Reati fiscali – Ipotesi di condanna con decreto penale – Confisca applicabile – E’ quella obbligatoria dell’art.240 co 2 c.p. – sono escluse quelle previste da leggi speciali – Confisca ex art. 12 bis dlgs 74/2000 – Questione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di LECCO;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;
sentite le conclusioni del PG PRATOLA GIANLUIGI: “Annullamento con rinvio”;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecco, in sede di riesame, con ordinanza del 28 gennaio 2020, ha rigettato l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Lecco del 27 dicembre 2019 (sequestro per complessivi Euro 641.157,10 diretto nei confronti della societa’ e in caso di incapienza per equivalente nei confronti dell’indagato).
2. Ricorre in cassazione (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (articolo 14, disp. gen., articolo 240 c.p., comma 2 e articolo 460 c.p.p., comma 2 e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis).
Il sequestro e’ illegittimo in quanto era stato gia’ emesso il decreto penale di condanna, per i medesimi fatti del procedimento cautelare, il 18 dicembre 2019 con la condanna del ricorrente alla pena di Euro 4.500,00 di multa oltre alla confisca per l’importo di Euro 641.157,10.
L’articolo 460 c.p.p., comma 2, esclude la possibilita’ della confisca nell’ambito della condanna con decreto penale, salvi i casi di cui all’articolo 240 c.p.p., comma 2.
Per il Tribunale del riesame (che richiama una decisione della Cassazione, superata, Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007 – dep. 29/01/2008, P.M. in proc. Pennino e altro, Rv. 23885201) per la confisca basta una condanna anche con il decreto penale, non distinguendo la norma il tipo di condanna (con sentenza o con decreto). Per il decreto penale (connotato da un’ampia area premiale) non e’ prevista la confisca ad eccezione di quella, obbligatoria, individuata dall’articolo 240 c.p.p., comma 2, – vedi articolo 460 c.p.p..
Il richiamo letterale alla sola confisca prevista dall’articolo 240 c.p.p., comma 2, impedisce la confisca (anche obbligatoria) prevista dalle leggi speciali, come emergente dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 – dep. 04/10/2019, BELLUCCI MARIO, Rv. 27669002; Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016 – dep. 14/10/2016, P.M. in proc. Gardelli e altro, Rv. 26792301).
2.2. Violazione di legge (articoli 125, 321 e 649 c.p.p.), superamento della preclusione cautelare.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato due precedenti richieste di sequestro preventivo avanzate dal P.M.; sul punto, quindi, si era formata la preclusione cautelare.
Erra il Tribunale del riesame nel ritenere infondata tale eccezione solo perche’ il P.M. nella terza istanza richiedeva il sequestro in via diretta dei beni della societa’ e solo in via subordinata (nell’ipotesi di incapienza di quello diretto) il sequestro preventivo per equivalente nei confronti del ricorrente. Nelle due precedenti istanze il P.M. aveva sostenuto l’impossibilita’ del sequestro diretto nei confronti della societa’ per la sussistenza di una procedura concorsuale che interessava la stessa ( (OMISSIS) s.p.a.).
Nella sostanza il petitum del sequestro diretto, nei confronti della societa’, era presente anche nelle due precedenti istanze, anche in via solo implicita (vedi Cass. Sezioni Unite n. 29952 del 2004).
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.3. Con successiva memoria il ricorrente ha meglio illustrato i motivi di ricorso, con richiami alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ribadendo la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non e’ fondato, e deve respingersi con condanna al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 460 c.p.p., comma 2, con il decreto penale di condanna e’ ordinata la confisca “nei casi previsti dall’articolo 240 c.p., comma 2 “.
L’articolo 240 c.p., comma 2, prevede la confisca (sempre ordinata) “delle cose che costituiscono il prezzo del reato (…); delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata pronunciata condanna”.
Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, prevede che “Nel caso di condanna o di applicazione della pena (…) e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo…”.
4. Primo quesito posto dal ricorso e’ se nell’ipotesi di condanna con decreto penale trova o no applicazione il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, o se, per la previsione specifica dell’articolo 460 c.p.p., comma 2, deve applicarsi solo la confisca nei casi previsti dall’articolo 240 c.p., comma 2.
A tale quesito la giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione ha dato risposta negativa, nel senso che l’unica confisca applicabile nell’ipotesi di condanna con decreto penale e’ quella dell’articolo 240 c.p., comma 2 e non anche le confische sanzionatorie previste dalle leggi speciali (anche se fossero obbligatorie): “La confisca obbligatoria speciale del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti, prevista dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 259, comma 2, non puo’ essere disposta con il decreto penale di condanna” (Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012 – dep. 16/05/2012, P.M. in proc. Staicue e altro, Rv. 25262201; nello stesso senso Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016 – dep. 14/10/2016, P.M. in proc. Gardelli e altro, Rv. 26792301 e, anche, Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 – dep. 04/10/2019, BELLUCCI MARIO, Rv. 27669002).
Infatti, il divieto di restituzione di cui all’articolo 324 c.p.p., comma 7, riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’articolo 240 c.p., comma 2, restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino l’articolo 240 c.p., comma 2 o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (vedi la citata Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 – dep. 04/10/2019, BELLUCCI MARIO, Rv. 27669002).
4.1. Per estendere la possibilita’ di confisca anche al decreto penale sono possibili due percorsi: a) o si ritiene che l’articolo 460 c.p.p., si applichi a tutti i casi di confisca obbligatoria, ossia si estende analogicamente questa disposizione fino a farle comprendere non solo la confisca obbligatoria nei casi dell’articolo 240 c.p., comma 2, ma altresi’ i casi in cui la obbligatorieta’ della confisca sia stabilita da leggi speciali; b) o si ritiene che la confisca prevista nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, si applichi, in via analogica, oltre che alla sentenza di condanna ed a quella di patteggiamento, anche all’ipotesi del decreto penale di condanna. Sennonche’ entrambi questi percorsi sono preclusi dal divieto di analogia previsto dall’articolo 14 preleggi, che concerne sicuramente anche una misura ablativa di diritti patrimoniali come la confisca. Non sarebbe neanche possibile una interpretazione estensiva del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, nel senso di includervi anche l’ipotesi del decreto penale. La disposizione, infatti, prevede solo in via generica la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ma non richiama in nessun modo l’articolo 240 c.p., comma 2, se non per il prezzo del reato (come meglio analizzeremo in seguito).
Infatti, l’articolo 544 sexies c.p. prevede al pari del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, la confisca nelle ipotesi di condanna senza specificazioni (ovvero condanna anche da decreto penale, o solo da sentenza) e come argomentato dalle Sezioni Unite – Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019 – dep. 04/10/2019, BELLUCCI MARIO, Rv. 27669002 – per la disposizione dell’articolo 544 sexies c.p., relativamente al divieto delle restituzioni ex articolo 324 c.p.p., comma 7, non puo’ trovare applicazione nel decreto penale la confisca diversa da quella di cui all’articolo 240 c.p..
E’ del tutto evidente che il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro e’ collegato alla futura certa confisca ex articolo 240 c.p., comma 2; il divieto, infatti, non opera per le confische obbligatorie previste da leggi speciali.
4.2. Vi e’ quindi una rispondenza tra le disposizioni, nel senso della volonta’ del legislatore di escludere l’applicazione della confisca obbligatoria, allorche’ il procedimento penale venga definito mediante decreto penale di condanna. L’opinione opposta ritiene che vi sia una equivalenza biunivoca tra confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2, e confische obbligatorie previste da leggi speciali, nel senso che dove si parla di confisca ex articolo 240 c.p., comma 2, dovrebbero intendersi ricomprese anche le confische obbligatorie speciali e viceversa. Invece questa equivalenza non c’e’. E difatti la giurisprudenza di questa Corte l’ha sempre esclusa, affermando costantemente (cfr. Sez. Un., 15.12.1992, n. 1811/93, Bissoli, Rv 192494; Sez. Un., 2 5.3.1993, n. 5, Carl, Rv 193120; e Sez. 3, 11.1.2005, n. 2949, Gazziero, Rv 230868) che le misure di sicurezza patrimoniale previste come obbligatorie da leggi speciali, nel caso di condanna dell’imputato, non sono equiparabili a quella di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; dunque la previsione dell’applicabilita’ della misura di sicurezza patrimoniale ex articolo 240 c.p., comma 2, non e’ estensibile ad altre ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, al di fuori dei casi in cui la stessa legge speciale la consente. La confisca ex articolo 240 c.p., comma 2, e’ generale, e proprio per questo la disposizione non distingue tra sentenza di condanna, patteggiamento e decreto penale (ricomprendendo quindi anche quest’ultimo) combaciando con l’articolo 460 c.p.p., che prevede appunto la confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2, nel caso di decreto penale.
La confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, e’ invece speciale e rientra appunto fra le confische obbligatorie speciali, nelle quali la specialita’ puo’ consistere o nell’estendere l’oggetto della confisca obbligatoria o nello specificare i casi e le condizioni in cui essa e’ possibile.
A sostegno dell’orientamento qui seguito sta infine anche il criterio della ratio legis. La confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, ha chiaramente una funzione sanzionatoria, e’ una forma di punizione nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni (peraltro nel caso di incapienza del patrimonio societario). In questa ottica e’ ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto piu’ pesante della sanzione penale principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed e’ razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, tipicamente meno gravi Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte mitigazione di pena ed imporre (anche) una misura tanto radicale – la confisca per equivalente -. Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia. Va anche ricordato che la sentenza delle Sez. Un., 24.5.2004, n. 29951, Focarelli ha distinto fra: a) confisca di cose aventi di per se’ natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, come quella prevista dall’articolo 240 c.p., comma 2, n. 2, (cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato), o da leggi speciali che in modo analogo impongono la confisca di altre cose anch’esse intrinsecamente pericolose; in queste ipotesi la confisca e’ prevista perche’ si tratta di cosa pericolosa in re ipsa, che non puo’ essere lasciata nella disponibilita’ di privati e pertanto assolve ad una “esigenza preventiva di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente “pericoloso”, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato”; b) confisca di una cosa che non e’ in se’ intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, ma la cui pericolosita’ deriva dal collegamento con il reo o con un determinato reato (come quella delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, prevista dall’articolo 240 c.p., comma 1). In questo caso la confisca ha finalita’ social preventiva e, per certi versi, retribuiva, mirando, da un lato, a privare il reo del frutto e dei vantaggi del reato e, dall’altro, a sottrargli risorse potenzialmente utilizzabili in ulteriori attivita’ delittuose. E’ evidente che nel primo tipo di confisca e’ la natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa della cosa in se’ che determina il carattere obbligatorio della confisca, e non e’ gia’ la natura obbligatoria della confisca che determina la pericolosita’ intrinseca ed oggettiva della cosa. Il fatto che il legislatore, per motivi di politica criminale, possa attribuire natura obbligatoria alla confisca di cose che non sono in se’ intrinsecamente ed oggettivamente pericolose non puo’ valere pertanto a conferire alla cosa in se’ una natura intrinsecamente pericolosa che non ha e nemmeno puo’ valere a far rientrare questo tipo di confisca nelle confische appartenenti alla prima delle due indicate categorie, a pena di stravolgere il carattere unitario di questa prima categoria e di rendere evanescente la stessa ratio che la distingue dall’altra. Ora, non vi e’ dubbio che le somme ed i beni confiscabili per equivalente non rientrano tra le ipotesi di cose aventi natura intrinsecamente ed oggettivamente pericolosa, che devono necessariamente essere acquisite dallo Stato e di cui va inibita l’utilizzazione da parte del privato, ossia tra le ipotesi di confisca obbligatoria generale di cui all’articolo 240 c.p., comma 2.
5. Ne consegue che la confisca (e, quindi, il sequestro finalizzato alla confisca) non puo’ essere disposta nelle ipotesi di decreto penale di condanna, salvo i casi di confisca obbligatoria ex articolo 240 c.p., comma 2.
Bisogna ora analizzare se la confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, riguarda ipotesi di confisca ex articolo 240 c.p., comma 2.
Ad eccezione del prezzo del reato (previsto nelle due disposizioni) la confisca Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12 bis, non riguarda ipotesi di confische obbligatorie previste dalla disposizione dall’articolo 240 c.p., comma 2.
Solo se la somma fosse riferita al prezzo del reato la confisca sarebbe possibile, non anche per il profitto del reato.
In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioe’ il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attivita’ illecita; il profitto, a sua volta, e’ costituito dal lucro, e cioe’ dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere il reato. (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996 – dep. 17/10/1996, Chabni Samir, Rv. 20570701).
Nel nostro caso la confisca riguarda il profitto del reato e non gia’ il prezzo (vedi per il concetto di profitto del reato nei reati finanziari per il sequestro preventivo per equivalente Cassazione Sez. 3, n 23020 del 29 luglio 2020).
6. Risolto questo problema deve rilevarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata, sul punto, risulta certamente errata, ma nonostante cio’ il ricorso non risulta fondato (articolo 619 c.p.p., comma 1).
Il presente giudizio non riguarda il decreto penale, ma il sequestro preventivo. Nei confronti del decreto penale non sussiste in questa sede, quindi, alcun potere della Corte di Cassazione. Il decreto penale sara’ oggetto di autonomo giudizio in sede di opposizione (se proposta), con la revoca del decreto penale opposto – articolo 464 c.p.p..
Se non fosse proposta opposizione il decreto penale diventerebbe definitivo, anche per la disposta confisca.
Nelle due ipotesi il sequestro ha, pertanto, una sua strumentalita’ per garantire la futura confisca delle somme.
7. Del tutto infondato anche l’ulteriore motivo di ricorso, la preclusione cautelare. I due precedenti provvedimenti di rigetto della richiesta di sequestro avanzata dal P.M. riguardavano il sequestro per equivalente nei confronti dell’indagato senza una previa richiesta di sequestro diretto nei confr4onti della societa’. Con la richiesta accolta il P.M. aveva richiesto in via principale il sequestro diretto nei confronti della societa’ e solo in via subordinata il sequestro per equivalente nei confronti dell’indagato. Si tratta, pertanto, di richieste diverse e nessuna preclusione cautelare sussiste.
Le due precedenti richieste, infatti, erano state rigettate per la mancanza di sequestro diretto nei confronti della societa’:” Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non puo’ essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli gia’ presi in esame” (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 – dep. 15/06/2018, P.M. in proc. Bertocchi e altro, Rv. 27364801).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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