Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21903.
Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli
Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, “ivi” compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).
Ordinanza|| n. 21903. Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli
Data udienza 30 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – CONSULENZA TECNICA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FALASCHI Milena – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19785/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), ((OMISSIS)), che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA n. 83/2018 depositata il 16/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 22.1.2007 (OMISSIS), insieme alle nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nicosia i cugini (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Costituitisi in primo grado i convenuti, che contestavano le domande delle attrici, il Tribunale di Nicosia, disattese le richieste di prova testimoniale dei convenuti, disponeva CTU grafologica del Dott. (OMISSIS), che redigeva un primo elaborato, dichiarato nullo in quanto aveva utilizzato scritture di comparazione che non erano state regolarmente acquisite ex articolo 217 c.p.c., poi un secondo elaborato, dichiarato anch’esso nullo per omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali a seguito del reincarico, e finalmente un’ultima relazione nella quale concludeva per la non autenticita’ del testo e della sottoscrizione del testamento olografo.
Con la sentenza n. 166/2011 del 23.8.2011 il Tribunale di Nicosia, discostandosi dalle conclusioni del CTU (OMISSIS) e facendo proprie le argomentazioni e conclusioni del CTP dei convenuti, Dott. (OMISSIS), respingeva la domanda di nullita’ proposta dalle attrici, che aveva condannato al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la sola (OMISSIS) per erroneita’ e contraddittorieta’ della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie, osservando che il giudice era peritus peritorum e poteva anche disattendere i risultati di una CTU, ma solo quando le motivazioni della stessa erano intimamente contraddittorie ed egli era in grado di sostituire alle sue risultanze argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche, la Corte d’Appello di Caltanissetta, nella resistenza di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con ordinanza del 18.7/14.9.2012 la Corte d’Appello nissena respingeva la richiesta di sostituzione del CTU Dott. (OMISSIS) in quanto l’avvenuto svolgimento di analoghi accertamenti in un diverso procedimento non costituiva ragione d’incompatibilita’, ne’ prefigurava motivi di opportunita’ idonei a giustificare la revoca del CTU e la sua sostituzione con altro professionista.
Comunicata dal CTU la bozza della relazione il 7.10.2015, la parte appellante il 5.11.2015 depositava, con controfirma del suo legale, le osservazioni difensive del proprio perito grafologo, (OMISSIS), che alle pagine 2 e 3 delle deduzioni censurava la bozza, in quanto il CTU aveva utilizzato scritture di comparazione che non erano state regolarmente versate in atti (in particolare le firme comparative indicate dal CTU coi numeri 1, 2, 5, 12, 13, 17, 18, 24 e 31 indicate alle pagine 7, 8 e 9 della CTU) verosimilmente derivanti dall’incarico precedentemente svolto per il Tribunale di Nicosia. Nella relazione finale il CTU (OMISSIS) confermava l’autenticita’ del testamento olografo di (OMISSIS) gia’ indicata nella bozza e nel rispondere alle osservazioni del CTP (OMISSIS) specificava che per la comparazione aveva utilizzato 46 sottoscrizioni di (OMISSIS), delle quali 9 non segnalate prevalentemente di epoca remota, che erano state rinvenute negli uffici della stazione dei Carabinieri il 6.3.2014 semplicemente perche’ si era appreso che erano state prese in esame dalla CTP della Dott.ssa (OMISSIS).
Nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica la parte appellante ribadiva i suoi rilievi e le sue eccezioni chiedendo l’accoglimento dell’appello, o in subordine la pronuncia della nullita’ della CTU, sebbene su tale ultima richiesta non vi fosse stata alcuna pronuncia.
Con la sentenza n. 83/2018 del 16.2.2018 la Corte d’Appello di Caltanissetta, dopo avere rammentato che per verificare l’autenticita’ del testamento olografo di (OMISSIS) aveva nominato un nuovo consulente, che aveva concluso per l’autografia, e dopo avere riportato uno stralcio della CTU del Dott. (OMISSIS), rigettava l’appello, condannando (OMISSIS) al pagamento delle spese di tale CTU e delle spese processuali di appello dei convenuti costituiti, liquidate in Euro 7.939,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato l’11.6.2018, (OMISSIS), affidandosi a due motivi, ed hanno resistito con controricorso notificato il 5.7.2018 (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che in considerazione della manifesta inammissibilita’ del ricorso per le ragioni che verranno di seguito esposte, risulta superfluo ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), non intimate per l’odierno giudizio, che avendo partecipato al giudizio di primo grado in qualita’ di attrici, hanno dato luogo ad un litisconsorzio (necessario) processuale, sebbene le stesse abbiano poi palesato in secondo grado il venir meno del loro interesse a coltivare la lite. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex articolo 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti” (vedi in tal senso, Cass., Sez. Un., 23.9.2013 n. 21670 e Cass. n. 2723 del 2010 e per il riferimento ad una ipotesi di inammissibilita’ del ricorso Cass., Sez. Un., n. 6826 del 2010).
Col primo motivo (OMISSIS) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 62 e 194 c.p.c. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata, sposando acriticamente le conclusioni della CTU Dott. (OMISSIS) disposta in secondo grado, ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullita’ della stessa che erano state sollevate da (OMISSIS) nelle note del 5.11.2015 alla bozza del suddetto CTU per avere lo stesso arbitrariamente acquisito alcune scritture comparative non prodotte dalle parti (non qualificabili come dati tecnici necessari per riscontrare le affermazioni e produzioni documentali effettuate dalle parti eccezionalmente acquisibili dall’ausiliario nelle CTU percipienti secondo le sentenza della Corte di Cassazione n. 26893/2017 e n. 12921/2015), esorbitando dall’incarico ricevuto, e per non avere esaminato invece il registro aziendale (OMISSIS) dell’azienda di (OMISSIS), che era stato oggetto di particolare attenzione nella motivazione della sentenza di primo grado, eccezioni poi ribadite in comparsa conclusionale e nella memoria di replica in secondo grado, mentre se ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto dichiarare nulla la CTU che aveva determinato il rigetto dell’appello ed avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della CTU con un altro consulente per violazione degli articoli 62 e 194 c.p.c..
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Col secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell’avere il CTU utilizzato e valutato documenti da lui acquisiti e non prodotti dalle parti ed avere omesso invece di utilizzare e valutare il registro aziendale (OMISSIS), unico documento contenente numeri e parole diverse dalla firma di (OMISSIS). Deduce la ricorrente che tali fatti pur essendo stati oggetto di discussione tra le parti (pagine 2 e 3 della memoria di replica avversaria e pagine 53 e 54 della CTU (OMISSIS)) non sono stati minimamente esaminati nell’impugnata sentenza, ancorche’ si trattasse di fatti decisivi, che se esaminati, avrebbero dovuto condurre la Corte d’Appello di Caltanissetta ad una conclusione diversa da quella adottata ed in particolare alla dichiarazione di nullita’ della CTU (OMISSIS) ed a disporne la rinnovazione.
I due motivi, in quanto inerenti entrambi alla pretesa nullita’ della CTU posta a base della sentenza impugnata per le stesse ragioni (utilizzazione di scritture di comparazione non indicate dalle parti ma reperite d’ufficio dal CTU e mancata valutazione del registro aziendale (OMISSIS), unico documento contenente numeri e parole diverse dalla firma di (OMISSIS)) ed alla rinnovazione della CTU che la Corte d’Appello se avesse rilevato tale nullita’ avrebbe dovuto disporre, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.
Anzitutto vanno applicati nella specie i limiti della motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel regime anteriore alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per inadeguatezza della stessa ovvero, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge cit., per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 24726 del 2017) in punto di fatto sull’autenticita’ della sottoscrizione del testamento olografo di (OMISSIS) del 14.10.2003, pubblicato dal notaio (OMISSIS) di Troina il 7.6.2006, per essere la riforma applicabile solo ai giudizi di appello introdotti con citazione della quale sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, mentre nel caso di specie in cui il giudizio di secondo grado avanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta e’ iniziato nel 2011, come desumibile dal numero di iscrizione a ruolo di tale giudizio.
Tanto chiarito, venendo al merito, la consulenza tecnica d’ufficio e’ un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, che si sottrae alla disponibilita’ delle parti ed e’ affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale di disporla o di ordinarne la rinnovazione sicche’ non e’ neppure necessaria un’espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799 del 29.9.2017; Cass. n. 17693 del 19.7.2013); la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo puo’ essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326 del 13.1.2020; Cass. sez. lav. n. 2103 del 24.1.2019; Cass. n. 21525 del 20.8.2019; Cass. n. 7472 del 23.3.2017).
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L’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra dunque un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche al provvedimento impugnato (Cass. n. 26709 del 24.11.2020; Cass. n. 5339 del 18.3.2015), e la ricorrente solo col secondo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ha lamentato un vizio di motivazione della sentenza, ma non la mancanza di motivazione, mentre col primo motivo sono state lamentate violazioni di legge riferibili alla CTU e non alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilita’ del primo motivo inerente alle violazioni degli articoli 62 e 194 c.p.c. se autonomamente considerato, per difetto di autosufficienza.
Passando all’esame del secondo motivo, da ritenere – per quanto sopra esposto – connesso al primo, va anzitutto rilevato che nel contesto del ricorso sono state sufficientemente individuate, al contrario di quanto asserito dai controricorrenti, le scritture di comparazione che il CTU avrebbe considerato pur non essendo state indicate dalle parti (riportate dal CTU coi numeri 1, 2, 5, 12, 13, 17, 18, 24 e 31 alle pagine 7, 8 e 9 della CTU come precisato a pagina 11 del ricorso) e la scrittura privata prodotta e non considerata dal CTU (registro aziendale (OMISSIS)); tuttavia la ricorrente pur avendo indicato di avere lamentato il vizio in questione nelle note alla bozza del CTU del 5.11.2015, nonche’ nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica del giudizio di appello (come confermato dalle pagine 53 e 54 della CTU e dalla memoria di replica conclusiva avversaria nel giudizio di secondo grado), ha omesso la loro precisazione nelle conclusioni del giudizio di secondo grado (peraltro neanche riportate dalla (OMISSIS) nel ricorso), come si evince dalla sentenza qui impugnata, laddove indica le “Conclusioni dell’appellante: come in atto di citazione” in appello, per cui certamente non potevano contenere la richiesta di nullita’ della CTU, che solo successivamente all’introduzione del gravame era stata disposta ed espletata, e pertanto sono da considerare tardive, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 19128 del 2006; Cass. n. 7335 del 2013; Cass. n. 16611 del 2013; Cass. n. 20636 del 2013; Cass. n. 3330 del 2016). Del resto, le comparse conclusionali, come le memorie di replica, devono limitarsi solo ad illustrare le ragioni poste a base delle conclusioni precisate, senza introdurre nuovi argomenti difensivi. Ne’ la ricorrente ha allegato di avere eccepito l’asserita nullita’ della CTU alla prima udienza successiva al deposito della relazione finale, nella quale sono state motivate le ragioni contrarie alle critiche svolte, per cui difetta di ogni decisivita’ dei fatti storici non considerati.
Va ricordato comunque che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato, per quanto interessa in questa sede, che: “In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti, non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio” (cosi’ Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
A quest’ultimo proposito, in tale decisione le sezioni unite si sono riferite alla distinzione tra “fatti principali”, vale a dire, i “fatti che nel rispetto del principio della domanda possono essere introdotti nel processo solo per l’iniziativa delle parti”, ed “i fatti secondari che sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali” (vedi pagina 19 della decisione ora richiamata), e nella specie le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non erano dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo di (OMISSIS) asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari (la firma di ulteriori atti di certa provenienza del predetto) funzionali alla dimostrazione dell’autenticita’ di quel testamento, per cui non era ravvisabile d’ufficio alcuna nullita’ sotto questo profilo della CTU, ne’ sono state riportate le critiche specifiche eventualmente mosse da (OMISSIS) alla risposta alle osservazioni data dal CTU nella relazione finale.
Il CTU può acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli
Quanto alla mancata considerazione da parte del CTU del registro aziendale (OMISSIS), la ricorrente ha omesso di indicare quando lo stesso sarebbe stato prodotto ed il suo contenuto, limitandosi a riferire che si tratterebbe dell’unica scrittura di comparazione contenente numeri e parole diverse dalla firma di (OMISSIS), oltre ad essere stato oggetto di particolare attenzione nella motivazione della sentenza di primo grado senza pero’ spiegarne le ragioni.
Solo per completezza si osserva che al fondo manca l’allegazione compiuta della decisivita’ del fatto storico non considerato dalla CTU e quindi dalla sentenza impugnata, che su di essa risulta interamente basata, pur essendosi il convincimento dell’ausiliario sull’autenticita’ del testamento olografo di (OMISSIS), poi fatto proprio dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, fondato, per ammissione della stessa ricorrente, sull’esame e comparazione di ben 46 sottoscrizioni di (OMISSIS).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
In base al principio della soccombenza, (OMISSIS) va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ dei controricorrenti, da distrarre in favore del legale degli stessi, avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto quanto a (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Va dato atto che sussistono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per l’imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico di (OMISSIS), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, che vengono liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dell’avv. (OMISSIS), dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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