Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 aprile 2021| n. 11297.
Il controllo del limite esterno della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di determinare errores in iudicando o in procedendo. Ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento.
Ordinanza|29 aprile 2021| n. 11297
Data udienza 13 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Consiglio di stato – Ricorso per cassazione ammissibile solo per motivi inerenti la giurisdizione – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez.
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez.
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per cassazione iscritto al NRG 38320 del 2019 promosso da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6109/2019, pubblicata il 9 settembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza in data 3 aprile 2018, ha rigettato i ricorsi proposti da (OMISSIS) per ottenere l’annullamento: (a) delle determinazioni dirigenziali con le quali erano state rigettate le istanze di condono edilizio presentate, ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, relativamente all’immobile sito in (OMISSIS), al fine di conseguire la sanatoria di un cambio di destinazione d’uso, con opere, da rimessa ad appartamento, e della realizzazione di due finestre nello stesso immobile; (b) della determinazione dirigenziale con la quale, a seguito della reiezione delle predette istanze di condono edilizio, era stata ingiunta la demolizione delle opere di ristrutturazione abusivamente realizzate.
2. – Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 9 settembre 2019, ha respinto l’appello dell’interessato.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che le opere realizzate dal (OMISSIS) sono situate in area sottoposta a vincolo e non sono condonabili, non rientrando nel novero delle opere minori per le quali e’ consentita la sanatoria straordinaria in zone vincolate.
Secondo il Consiglio di Stato, l’intervento effettuato consiste in una ristrutturazione edilizia, in quanto si e’ avuta la trasformazione della preesistente autorimessa in un diverso organismo edilizio (abitazione); e l’apertura delle due finestre non puo’ essere considerata come opera di manutenzione straordinaria, giacche’ si inserisce nel contesto piu’ ampio del realizzato mutamento di destinazione d’uso (con opere) del locale autorimessa in abitazione.
3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 dicembre 2019, sulla base di un motivo.
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
4. – Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32, commi 26 e 27, lamentando l’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel valutare come unico intervento l’apertura delle finestre e il cambio di destinazione d’uso. Ad avviso del ricorrente, l’apertura delle due finestre non inciderebbe sul carico urbanistico, non essendovi alcuna modifica del prospetto dell’edificio preesistente; d’altra parte, la L. 15 dicembre 2004, n. 308, articolo 1, comma 36, escluderebbe il divieto assoluto di sanatoria in caso di cambio di destinazione d’uso con o senza opere, potendo la stessa essere concessa previo accertamento di compatibilita’ paesaggistica.
2. – Il motivo e’ inammissibile.
3. – Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato puo’ essere proposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (articolo 111 Cost., comma 8, articolo 362 c.p.c. e articolo 110 cod. proc. amm.).
Il ricorso e’ dunque ammesso quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non puo’ formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); ovvero nelle ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, che si ha quando il giudice amministrativo affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7031).
Il controllo del limite esterno della giurisdizione, che la Costituzione affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo: ne consegue che il controllo di giurisdizione non puo’ estendersi al sindacato di sentenze ritenute abnormi o anomale ovvero frutto di uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8571).
4. – Come osserva il pubblico ministero, il motivo di ricorso si limita a denunciare, formalmente e sostanzialmente, un’asserita violazione di legge, prospettando la pretesa erroneita’ della configurazione dell’intervento come urbanisticamente rilevante e, quindi, lamentando la ritenuta necessita’ del previo rilascio del titolo abilitativo e la non assoggettabilita’ a sanatoria.
Difatti, a fronte della sentenza del Consiglio di Stato – che, dopo aver provveduto ad interpretare la disciplina di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 32, ha escluso l’assoggettamento a condono delle opere realizzate, non rientranti tra quelle, minori, per le quali e’ consentita la sanatoria straordinaria in zone vincolate – il ricorrente censura l’errore che avrebbe compiuto il giudice amministrativo nel ricostruire la portata delle disposizioni di legge applicabili e nel ritenere sussistenti la modifica del prospetto dell’edificio e l’aumento del carico urbanistico.
5. – La doglianza articolata dal ricorrente non riguarda una violazione inerente all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa; essa si risolve nella denuncia di meri errores in iudicando compiuti dal Consiglio di Stato, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite.
6. – Il ricorso e’ inammissibile.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. – Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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