Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 marzo 2023| n. 6727.

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato (assicurazione per fatto proprio), ma anche quello derivante dal contegno di persona di cui l’assicurato medesimo debba rispondere (assicurazione per fatto altrui), salvo che la polizza non contenga un’espressa clausola di esclusione della copertura per tale ultimo caso.

Sentenza|7 marzo 2023| n. 6727. Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento

Data udienza 16 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione – Responsabilità civile – Polizza relativa ai danni alle cose trasportate e alla responsabilità del vettore – Riferimento anche ai subvettori – Interpretazione del contratto – Violazione delle regole legali – Verifica della configurabilità del mendacio o dell’aggravamento del rischio – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 30979-19 proposto da:
-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Alberto Stagno d’Alcontres e Nicola de Luca in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) (OMISSIS)Lloyd’s (OMISSIS) sottoscrittori delle polizze nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Alessandro Giorgetti in virtu’ di procura conferita con atto pubblico;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati Niccolo’ Abriani, Bruno Giuffre’ e Antonio Briguglio in virtu’ di procura speciale allegata al ricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’
-) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati Gerardina Riolo e Giacomo Falcone, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonche’
-) (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria 8 aprile 2019 n. 301;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso della (OMISSIS);
uditi l’Avvocato Nicola de Luca per la (OMISSIS); l’Avvocato Marco Ianigro (per delega) per i (OMISSIS); l’Avvocato Irene Della Rocca per (OMISSIS) ed altri; l’Avvocato Antonio Briguglio per la (OMISSIS).

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile non copre solo il rischio di impoverimento

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1997 la (OMISSIS), dovendo consegnare valori alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., li affido’ per il trasporto alla societa’ (OMISSIS) s.p.a. La societa’ (OMISSIS) aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con i (OMISSIS) of London.
2. La (OMISSIS) s.p.a. affido’ a sua volta il trasporto alla societa’ (OMISSIS) s.p.a..
I valori affidati dalla (OMISSIS) al vettore ammontavano a 9.682.700.000 lire. La societa’ (OMISSIS) aveva stipulato a copertura dei rischi derivanti dal trasporto una assicurazione con la societa’ (OMISSIS) (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS), e come tale sara’ d’ora innanzi indicata).
3. La societa’ (OMISSIS) per l’esecuzione del trasporto si avvalse di una terza societa’, la (OMISSIS) s.a.s..
Anche la societa’ (OMISSIS) a copertura dei rischi derivanti da trasporto aveva stipulato una assicurazione con la societa’ (OMISSIS).
4. Il (OMISSIS) il furgone col quale la societa’ (OMISSIS) stava eseguendo il suddetto trasporto venne assaltato e rapinato a mano armata sull’autostrada (OMISSIS); tutti i valori trasportati furono trafugati.
In conseguenza della rapina, gli assicuratori dei (OMISSIS) nel 1998 indennizzarono la (OMISSIS) in nome e per conto della (OMISSIS), e chiesero stragiudizialmente alla (OMISSIS) la rifusione di quanto pagato.
5. Nel 1999 la (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Palmi la societa’ (OMISSIS), la (OMISSIS) ed i (OMISSIS), chiedendo che le prime due fossero dichiarate tenute a sollevarla dalle pretese dei (OMISSIS), ovvero rifonderle quanto fosse stata costretta a pagare ad essi.
6. I (OMISSIS) si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna della (OMISSIS), della (OMISSIS) e della (OMISSIS) alla rifusione di quanto pagato alla (OMISSIS).
7. La (OMISSIS) si costitui’ eccependo l’inoperativita’ della polizza e la non spettanza dell’indennizzo sia ai sensi dell’articolo 1892 c.c., sia ai sensi dell’articolo 1898 c.c..
8. La (OMISSIS) si costitui’ invocando l’esimente della forza maggiore.
9. Con sentenza 13.3.2006 n. 149 il Tribunale di Palmi:
-) condanno’ la (OMISSIS) al pagamento in favore dei (OMISSIS) della somma di Euro 4.845.760,14;
-) condanno’ la (OMISSIS) a tenere indenne la (OMISSIS);
-) rigetto’ la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la (OMISSIS);
-) accolse la domanda proposta dalla (OMISSIS) contro il proprio assicuratore (anche in questo caso la (OMISSIS)), ma condanno’ quest’ultimo a pagare direttamente alla (OMISSIS) l’indennizzo contrattualmente dovuto alla (OMISSIS), in esecuzione della “clausola di vincolo” inserita nella polizza stipulata tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
10. La sentenza venne impugnata dalla (OMISSIS) in via principale, e da tutte le altre parti in via incidentale.
Pendente il giudizio d’appello la societa’ (OMISSIS) venne cancellata dal registro delle imprese.
La domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) venne tuttavia coltivata nei confronti degli ex soci di quest’ultima.
Nel corso del giudizio di appello la (OMISSIS) chiese ed ottenne un provvedimento di sequestro conservativo su tutti i beni mobili ed immobili degli ex soci della (OMISSIS).
11. Con sentenza 8 aprile 2019 n. 301 la Corte d’appello di Reggio Calabria rigetto’ tutti gli appelli.
Per quanto in questa sede rileva, la corte d”appello ritenne che:
-) il contratto stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) copriva soltanto “i beni” trasportati dalla (OMISSIS), ma non quelli dati in consegna da quest’ultima ai subvettori;
-) il contratto stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) non copriva la responsabilita’ civile del subvettore (OMISSIS);
-) la (OMISSIS) non poteva sottrarsi all’obbligo di tenere indenne la (OMISSIS) (con vincolo a favore della (OMISSIS)) ne’ ai sensi dell’articolo 1892 c.c., ne’ ai sensi dell’articolo 1898 c.c.: infatti l’assicuratore, pur conoscendo le condizioni del trasporto (valori per 9 miliardi di lire caricati su un solo furgone, e non su piu’ mezzi come le ordinarie precauzioni avrebbero suggerito) non si era avvalso della facolta’ di domandare l’annullamento del contratto (ex articolo 1892 c.c.), ne’ di quella di recedere da esso (ex articolo 1898 c.c.).
Nella medesima sentenza, infine, la Corte d’appello affermo’ che il sequestro conservativo accordato dalla Corte d’appello di Reggio Calabria si era convertito ope legis in pignoramento, “in modo illimitato per quanto concerne la socia accomandataria, mentre invece in proporzione delle rispettive quote sociali per quelli accomandanti”.
12. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione:
-) in via principale dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su sette motivi;
-) in via incidentale dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo motivo;
-) in via incidentale da alcuni degli ex soci della (OMISSIS) ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), con ricorso fondato su tre motivi.
Gli assicuratori dei (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS) e’ rimasta intimata.
13. Il ricorso, gia’ fissato per l’esame ex articolo 380 bis c.p.c. nella camera di consiglio del 2.2.2022, con ordinanza 28.3.2022 n. 10089 e’ stato rinviato alla pubblica udienza.
14. La (OMISSIS), la (OMISSIS) e gli Assicuratori dei (OMISSIS) hanno depositato memoria prima della camera di consiglio del 2.2.2022.
La (OMISSIS), la (OMISSIS) e gli ex soci della “(OMISSIS)” hanno depositato memoria prima dell’udienza pubblica del 16.11.2022.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo rigettarsi il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale. Nulla ha osservato sul ricorso incidentale proposto dagli ex soci della (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il settimo motivo del ricorso principale ( (OMISSIS)).
Col primo motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 1201 e 1916 c.c..
Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta dai Lloyds, ritenendo che questi ultimi si fossero surrogati ai crediti della (OMISSIS) verso la (OMISSIS).
Sostiene questa censura con la seguente argomentazione:
-) i (OMISSIS) avevano assicurato la societa’ (OMISSIS);
-) l’assicuratore che paga l’indennizzo e’ surrogato nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile;
-) la (OMISSIS) non era il soggetto assicurato, e di conseguenza i (OMISSIS) non potevano surrogarsi nei crediti vantati dalla suddetta (OMISSIS) nei confronti dei terzi responsabili.
L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo che i (OMISSIS) non avrebbero potuto esercitare in via di surrogazione neanche i diritti di credito vantati da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).
Infatti, poiche’ in primo grado venne accertato che responsabile del danno fu solo la societa’ (OMISSIS), e non la societa’ (OMISSIS), la (OMISSIS) avrebbe potuto esercitare il regresso (e quindi trasferire il relativo diritto di surrogazione) solo nei confronti della (OMISSIS).
1.1. Col settimo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Secondo la lettura che la societa’ ricorrente da’ della sentenza d’appello, quest’ultima avrebbe ritenuto che il rappresentante per l’Italia dei (OMISSIS) abbia agito in giudizio surrogandosi nei diritti vantati verso la (OMISSIS) sia dalla (OMISSIS) (mittente), sia dalla (OMISSIS) (vettore e dante causa della (OMISSIS)), mentre i (OMISSIS) avevano sempre dichiarato di agire surrogandosi nei diritti della sola (OMISSIS).
1.2. Ambedue i suddetti motivi, relativi al rapporto tra (OMISSIS) e i (OMISSIS), sono divenuti inammissibili nelle more del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti nelle rispettive memorie ex 380 bis c.p.c. depositate prima della camera di consiglio del 2.2.2022, la (OMISSIS) e i (OMISSIS) hanno dichiarato di avere transatto la lite tra essi pendente, e chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
2. I motivi dal secondo al sesto del ricorso principale ( (OMISSIS)).
I motivi dal secondo al sesto del ricorso (OMISSIS) sono rivolti contro la (OMISSIS) (ex (OMISSIS)).
Essi vanno esaminati congiuntamente, perche’ contengono censure in parte identiche, in parte connesse.
2.1. Col secondo motivo la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1228, 1362, 1363, 1365 e 1370 c.c..
Il motivo investe la statuizione con cui la Corte d’appello ha escluso l’operativita’ del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile stipulato dalla (OMISSIS) con la societa’ (OMISSIS).
La Corte d’appello, sostiene la (OMISSIS), ha escluso l’operativita’ del contratto in base al presupposto che questo coprisse soltanto il rischio di danni causati dalla societa’ assicurata a terzi in conseguenza del fatto proprio o dei propri dipendenti; e non invece in conseguenza del fatto dei terzi di cui la societa’ assicurata si fosse avvalsa nell’esecuzione del trasporto.
Sostiene la societa’ ricorrente che questa interpretazione sarebbe erronea perche’:
-) viola l’articolo 1362 c.c., in quanto l’articolo 1 del contratto copriva la responsabilita’ derivante alla (OMISSIS) nella sua veste di “vettore o subvettore”, nonche’ “la responsabilita’ assunta a contratto o altri patti”. Dinanzi a questo chiaro testo, la Corte d’appello ha invece da un lato ammesso che la polizza copriva la responsabilita’ contrattuale, e poi escluso che coprisse la responsabilita’ ex articolo 1228 c.c., che della responsabilita’ contrattuale costituisce un genus (pp. 21-24);
-) viola l’articolo 1363 c.c., in quanto la polizza da un lato era espressamente denominata “polizza di assicurazione di tutti i rischi valori”, e dall’altro elencava una serie di esclusioni esplicite di copertura, tra le quali non rientrava l’ipotesi della responsabilita’ dell’assicurata ex art:. 1228 c.c.;
-) e’ opinione unanime della dottrina giuridica che le polizze cosiddette “all risks” non prevedano altre esclusioni che i rischi non assicurabili, o rischi catastrofali.
2.2. Col terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1362, 1363, 1367, 1891 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi giuridica cosi’ riassumibile:
-) il contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) era un’assicurazione per conto di chi spetta, avente ad oggetto anche la copertura della responsabilita’ civile dei subvettori eventualmente incaricati da (OMISSIS);
-) la Corte d’appello ha escluso che il contratto coprisse la responsabilita’ dei subvettori incaricati da (OMISSIS), in base al rilievo che il contratto prevedeva che i diritti da esso scaturenti potessero essere esercitati solo dal contraente;
-) cosi’ decidendo la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1 del contratto, interpretandolo in modo difforme dal suo contenuto letterale, e comunque avrebbe violato l’articolo 1369 c.c..
2.3. Col quarto motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1891, 1904 c.c..
Nella illustrazione del motivo si espone una tesi giuridica cosi’ riassumibile:
-) l’articolo 1 del contratto copriva sia il rischio di danni alle cose trasportate, sia il rischio di responsabilita’ civile della (OMISSIS);
-) la Corte d’appello, confondendo i due rischi, ha ritenuto che il contratto in esame fosse un’assicurazione per conto proprio e non per conto altrui, desumendo tale conclusione da due previsioni:
a) la previsione secondo cui era coperto solo il danno alle cose trasportate dal contraente;
b) la previsione secondo cui i diritti spettanti ai terzi assicurati potevano essere fatti valere solo dal contraente;
-) cosi’ giudicando, la Corte d’appello ha adottato una interpretazione non coerente con lo scopo e con l’oggetto del contratto, in quanto l’assicurazione di cose stipulata dal vettore non puo’ che essere un’assicurazione necessariamente per conto altrui, in quanto il vettore di norma non e’ il proprietario delle cose trasportate; l’assicurazione di responsabilita’ civile, invece, era un’assicurazione per conto proprio, e copriva la responsabilita’ del contraente sia per fatto proprio sia per fatto altrui, dal momento che il contratto non prevedeva limitazioni tal senso.
2.4. Col quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 1370 c.c..
Deduce che, dinanzi ad un testo contrattuale ambiguo, la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto interpretarlo in senso sfavorevole al predisponente, cioe’ la (OMISSIS).
2.5. Col sesto motivo, infine, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1228, 1369 e 1891 c.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi cosi’ riassumibile:
-) il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile tra (OMISSIS) e (OMISSIS) venne stipulato dopo che la (OMISSIS) aveva stipulato il contratto di trasporto con la (OMISSIS), e l’esistenza di quest’ultimo contratto era nota all’assicuratore;
-) di conseguenza la sentenza della corte d’appello e’ erronea, per avere interpretato il contratto “non in coerenza della ragione pratica, conosciuta da entrambe le parti, ma distorcendo il significato letterale delle parole”.
3. Le eccezioni preliminari sollevate della (OMISSIS).
3.1. La (OMISSIS) ha sollevato due eccezioni preliminari di rito.
Con la prima sostiene che la sopravvenuta transazione tra la (OMISSIS) e i (OMISSIS) ha fatto cessare la materia del contendere anche tra la prima e la (OMISSIS).
Con la seconda sostiene che l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS), nella parte in cui censura l’interpretazione del contratto adottata dalla Corte d’appello, e’ inammissibile perche’ investe un accertamento riservato al giudice di merito.
3.2. A fondamento della prima delle suddette eccezioni la (OMISSIS) espone una argomentazione cosi’ riassumibile: la (OMISSIS) (subvettore) ha chiesto alla (OMISSIS) (assicuratore del trasporto) di essere tenuta indenne dalle pretese dei (OMISSIS) (assicuratore del vettore (OMISSIS)) che aveva indennizzato il mittente ( (OMISSIS)).
L’oggetto della domanda formulata dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) era dunque rappresentato dall’accertamento dell’operativita’ della polizza con riferimento al pregiudizio economico causato dalla rapina del furgone portavalori.
Per effetto della transazione, la (OMISSIS) e’ divenuta debitrice dei (OMISSIS) non piu’ per effetto del contratto di trasporto, ex articolo 1693 c.c.; ma per effetto della transazione stipulata tra le parti, ex articolo 1965 c.c..
In conseguenza della transazione, dunque, sarebbe venuto a “mutare il titolo si cui si fonda l’operativita’ della polizza” stipulata tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), e tale cambiamento comporterebbe, se esaminato nel merito, un inammissibile mutamento della domanda originariamenl:e proposta dalla (OMISSIS).
3.2.1. L’eccezione e’ infondata.
Sul piano del diritto sostanziale, nell’assicurazione della responsabilita’ civile il “titolo” del credito vantato dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore non muta se il primo transiga la lite col terzo danneggiato: esso infatti resta pur sempre il contratto di assicurazione. E’ da questo, e non dalla transazione, che scaturisce il credito dell’assicurato verso l’assicuratore.
Ne’ rileva la circostanza – pure invocata dalla (OMISSIS) – che l’assicuratore sia rimasto estraneo alla suddetta transazione. Delle due, infatti, l’una:
-) se la transazione e’ stata vantaggiosa per l’assicurato, essa avra’ costituito adempimento dell’obbligo di salvataggio di cui all’articolo 1914 c.c., e l’assicuratore se ne giovera’;
-) se la transazione dovesse risultare rovinosa per l’assicurato, essa sara’ inopponibile all’assicuratore. Infatti, proprio perche’ la fonte dell’obbligazione di quest’ultimo e’ la polizza e non la transazione, qualsiasi ammissione o concessione dell’assicurato verso il terzo danneggiato non potra’ mai nuocere all’assicuratore, e la misura dell’indennizzo restera’ sempre parametrata al danno effettivamente causato dall’assicurato al terzo, e non agli obblighi assunti dal primo nei confronti del secondo (cfr., per l’ipotesi dell’inopponibilita’ all’assicuratore della confessione resa dall’assicurato al terzo danneggiato, Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006).
Nell’un caso come nell’altro, pertanto, l’assicuratore non ha interesse a dolersi della mancata partecipazione all’accordo transattivo stipulato dall’assicurato, ne’ perde per cio’ solo le eccezioni a quegli opponibili.
3.2.2. Del pari infondata e’ l’eccezione sul piano processuale.
La (OMISSIS) nel presente giudizio ha domandato che fosse accertato l’obbligo della (OMISSIS) di tenerla indenne dalle pretese dei (OMISSIS). Fatto costitutivo di tale pretesa era l’esistenza d’un contratto di assicurazione valido ed efficace, e tale fatto non e’ mutato per effetto della sopravvenuta transazione tra l’assicurato ed il terzo.
L’accordo transattivo non ha ampliato, dunque, l’oggetto del cognoscere; potrebbe al massimo avere inciso sulla misura dell’indennizzo, ma tale incidenza, investendo solo l’oggetto del pronuntiare, non costituisce mutamento di domanda (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
3.3. La (OMISSIS) ha poi eccepito, come anticipato, che il ricorso principale andrebbe dichiarato inammissibile, perche’ le censure in esso contenute investono una questione di puro merito, quale e’ l’interpretazione del contratto.
Tale eccezione risultera’ infondata alla luce di quanto si sta per dire circa la fondatezza del ricorso principale, e cioe’ – in sintesi – che l’interpretazione del contratto assicurativo compiuta dalla Corte d’appello non era “una tra la molte possibili”, come tale incensurabile in sede di legittimita’.
L’interpretazione adottata dalla Corte d’appello e’ stata, invece, un’interpretazione che – travisando la chiara lettera del contratto – ha trasformato un contratto di assicurazione della responsabilita’ civile in un contratto di assicurazione contro i danni, snaturandone la causa.
4. Il giudizio della Corte.
I motivi dal secondo al sesto del ricorso proposto dalla (OMISSIS) sono fondati, nei limiti di cui si dira’.
L’articolo 1 del contratto di assicurazione stipulato dalla (OMISSIS) con la (OMISSIS) cosi’ recitava:
“la presente assicurazione, salvo tutte le disposizioni che seguono e le esclusioni di cui all’articolo 6, copre tutti i rischi inerenti al trasporto delle cose assicurate (ivi compresa la responsabilita’ in veste di vettore o subvettore comune o specializzato e la responsabilita’ assunta a contratto o altri patti), per ogni danno e/o perdita materiale delle cose stesse, anche durante la loro custodia o il loro trattamento anche in caso di errore, omissione o infedelta’ dei dipendenti dell’assicurato.
La presente polizza e’ stipulata dal contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, in caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti ne’ azioni per impugnare la perizia, convenendosi delle azioni, le ragioni e i diritti soggetti all’assicurazione stessa non possono essere esercitati dal contraente”.
La polizza era completata da una clausola (n. 3) la quale stabiliva quali fossero le “cose assicurate”; ivi elencava una serie di beni di vario tipo (denaro, titoli, metalli preziosi), e concludeva stabilendo che i danni a tali cose sarebbero stati coperti a condizione che si trattasse di cose “trasportate dallo stesso assicurato”.
4.1. La Corte d’appello era chiamata a stabilire se questo contratto coprisse o non coprisse la responsabilita’ civile della (OMISSIS) per la perdita dei beni ad essa affidati, avvenuta durante il trasporto eseguite da un subvettore (la (OMISSIS)).
La Corte d’appello ha concluso per l’inoperativita’ della polizza, motivando la propria decisione con sette osservazioni, nessuna delle quali appare condivisibile, perche’ tutte mutuate da un errore originario: avere confuso e mescolato, a fronte di una polizza multirischio, la copertura contro i danni con quella della responsabilita’ civile.
Cio’ per le ragioni che seguono.
4.2. La Corte d’appello ha innanzitutto affermato che “il contratto copriva la responsabilita’ della (OMISSIS) in veste di vettore solo per le cose dalla stessa trasportate” (p. 25, primo capoverso, della sentenza).
Questa affermazione costituisce palese violazione della lettera del contratto, e quindi dell’articolo 1362 c.c..
Il testo contrattuale sopra trascritto, infatti, copriva indiscutibilmente due rischi:
a) il rischio di danno alle cose: e in questa parte era una assicurazione contro i danni alle cose trasportate;
b) la responsabilita’ del vettore: e in questa parte era un’assicurazione della responsabilita’ civile.
La polizza, dopo avere stabilito che essa copriva sia i danni alle cose, sia la r.c. del vettore, stabiliva all’articolo 3 (trascritto a p. 14, nota 6, del controricorso (OMISSIS)) quali fossero le “cose assicurate”.
In questa clausola, rubricata per l’appunto “COSE ASSICURATE”, dopo l’elenco dei beni oggetto di copertura, si aggiungeva che i danni a tali beni sarebbero stati coperti solo se trasportati dall’assicurato. La Corte reggina ha dunque valorizzato questa clausola, per rigettare la domanda della (OMISSIS).
Deve pero’ in contrario osservarsi che nell’assicurazione di responsabilita’ civile non ci sono, ne’ sono concepibili, “cose assicurate”.
L’assicurazione di responsabilita’ civile e’ un’assicurazione di patrimoni, non di cose. E sarebbe ovviamente surreale supporre che taluno possa “trasportare con se'” il proprio patrimonio.
Pertanto l’articolo 3 del contratto, la’ dove elencava le “cose assicurate”, e stabiliva che i danni alle stesse sarebbero stati coperti solo se trasportate direttamente dall’assicurato, era una clausola che per diritto poteva riferirsi solo ed esclusivamente alla copertura contro i danni, non anche alla copertura della responsabilita’ civile.
4.3. La Corte d’appello ha affermato che “la copertura della responsabilita’ civile derivante dall’attivita’ di subvettore era prevista dal contratto solo a favore del contraente, non a favore di eventuali altri terzi subvettori” (p. 25, secondo capoverso, della sentenza).
Anche questo rilievo della Corte d’appello non puo’ essere condiviso.
Esso infatti mescola e confonde problemi distinti, e quindi viola effettivamente gli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c..
Una cosa, infatti, e’ stabilire quale sia l’attivita’ dell’assicurato potenzialmente fonte di danno a terzi, e come tale coperta dal contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.
Altra cosa e’ stabilire quali siano i soggetti che possano invocare d’una copertura assicurativa stipulata per conto dii chi spetta.
Dire, pertanto, che la responsabilita’ dei subvettori nor era coperta dal contratto, equivale a dire che questi non avrebbero potuto Invocare la polizza direttamente nei confronti dell’assicuratore. Ma cio’ lasciava irrisolto l’altro problema, e cioe’ stabilire se la polizza, indiscutibilmente stipulata dal vettore a copertura della propria responsabilita’, fosse limitata alla responsabilita’ diretta ex articolo 1218 c.c., o coprisse anche quella c.d. “indiretta” ex articolo 1228 c.c..
A tale ultimo riguardo va rammentato che l’assicurazione di responsabilita’ civile puo’ essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (articolo 1891 c.c.). L’assicurazione di responsabilita’ civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente; quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest’ultimo debba rispondere del loro operato.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non ha nulla a che vedere con quella tra assicurazione della responsabilita’ civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilita’ civile per fatto altrui.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualita’ di contraente e di assicurato.
Si ha assicurazione “per conto altrui” ex articolo 1891 c.c. quando il contraente non e’ il titolare dell’interesse esposto al rischio, ai sensi dell’articolo 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza e’ altresi’ titolare dell’interesse assicurato.
La distinzione tra assicurazione (della responsabilita’ civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilita’ dedotta ad oggetto del contratto.
Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall’assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l’assicuratore copre il rischio di impoverimento dell’assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere.
L’assicurazione della responsabilita’ civile si dira’ dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l’interesse assicurato; si dira’ invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato.
In virtu’ della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilita’ civile appena ricordati, essipossono tra loro cumularsi. E’ dunque possibile stipulare:
(-) una assicurazione della responsabilita’ propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui);
(-) una assicurazione della responsabilita’ altrui (sia per fatto dell’assicurato, che per fatto di persone del cui operato l’assicurato debba rispondere) (per questa tassonomia dei contratti assicurativi si vedano Sez. 3, Sentenza n. 4936 del 12.3.2015; Sez. 3, Sentenza n. 8401 del 24.4.2015; Sez. 3, Sentenza n. 30314 del 21.11.2019; Sez. 3, Sentenza n. 10825 del 5.6.2020).
4.3.1. Un vettore, in conclusione, potrebbe teoricamente assicurare:
(a) la responsabilita’ propria, tanto per fatto proprio (ad es., scaturente da deficit organizzativi: e questa sarebbe assicurazione della r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei dipendenti o degli incaricati, ivi compresi i subvettori (e questa sarebbe una assicurazione della r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall’articolo 1900, comma 2, c.c.);
(b) la responsabilita’ civile dei subvettori (e questa sarebbe un’assicurazione della r.c. per conto altrui, ex articolo 1891 c.c..).
Nel caso di specie pertanto la Corte d’appello, esclusa l’ipotesi sub (b), non poteva per cio’ solo ritenere esclusa anche l’ipotesi sub (a), non essendovi alcun nesso di implicazione reciproca tra l’una e l’altra forma di copertura. Fu dunque violazione dell’articolo 1362 c.c. ritenere che, poiche’ la polizza non copriva la responsabilita’ civile della (OMISSIS), per questa ragione non potesse coprire nemmeno la responsabilita’ civile della (OMISSIS) per il fatto della (OMISSIS).
4.4. La Corte d’appello ha affermato che il contratto, nel definire pattiziamente quali soggetti dovessero ritenersi i “dipendenti” dell’assicurato (articolo 4), “non includeva tra essi i subvettori di cui quest’ultimo si fosse avvalso” (p. 25, terzo capoverso, della sentenza d’appello).
Anche questa affermazione viola gli articoli 1362 e 1369 c.c., perche’ confonde l’assicurazione di cose e l’assicurazione di responsabilita’ civile.
Il contratto infatti stabiliva all’articolo 1 che avrebbe formato oggetto di copertura “ogni danno alle cose (…), anche in caso di infedelta’ dei dipendenti dell’assicurato”, e poi all’articolo 4 stabiliva a chi dovesse attribuirsi la qualifica di “dipendente” dell’assicurato.
La definizione di “dipendenti” aveva dunque lo scopo di delimitare il rischio della copertura contro i danni (ex articolo 1900 c.c.), ma non anche la copertura della responsabilita’ civile.
Tale conclusione era l’unica consentita non solo dalla lettera del contratto, ma anche dalla legge.
La clausola suddetta infatti equiparava ai “dipendenti” dell’assicurato, per i fini assicurativi, anche Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Tuttavia, mentre e’ concepibile che un danno alle cose trasportate possa essere arrecato dalle Forze dell’ordine (ad es., in caso di sequestro, dissequestro, confisca, ispezione), e’ inconcepibile che il vettore possa essere chiamato a rispondere ex articoli 1228 o 2049 c.c. della condotta delle Forze dell’ordine. Anche sotto questo aspetto, quindi, la Corte d’appello ha adottato una interpretazione diversa dall’unica possibile.
4.5. La Corte d’appello ha affermato che la copertura della responsabilita’ della (OMISSIS) per il fatto del subvettore doveva escludersi perche’ nella polizza erano analiticamente indicati i furgoni impiegati dell’assicurato per la sua attivita’ di vettore, mentre non erano indicati quelli di eventuali subvettori (p. 25, ultimo capoverso).
Anche questo rilievo della Corte d’appello trascura la distinzione tra assicurazione contro i danni e assicurazione della responsabilita’ civile (e quindi viola l’articolo 1369 c.c.).
L’indicazione analitica dei mezzi impiegati per il trasporto, infatti, poteva riguardare solo l’assicurazione contro i danni.
Come gia’ detto, soltanto per la copertura “danni” la polizza limitava la garanzia ai soli danni “alle cose trasportate direttamente” dalla (OMISSIS): era dunque coerente e naturale rispetto a tale clausola che il contratto indicasse i mezzi normalmente impiegati dall’assicurato-contraente: se la cosa danneggiata non si fosse trovata su un furgone dell’assicurato, non la si sarebbe potuta ritenere “direttamente trasportata” da questi.
Le cose vanno diversamente pero’ nell’assicurazione di responsabilita’ civile: rispetto a tale copertura, come gia’ detto, il contratto non prevedeva limitazioni, ed era dunque superfluo – oltre che surreale – esigere che il contratto indicasse tutti i mezzi, di tutti i potenziali subvettori, del cui operato l’assicurato avrebbe potuto essere chiamato a rispondere.
4.6. La Corte d’appello ha affermato che la copertura della responsabilita’ della (OMISSIS) per il fatto del subvettore doveva escludersi perche’ “assicurato era solo la (OMISSIS)”, e non anche il subvettore (OMISSIS). Ha aggiunto che cio’ era dimostrato dal fatto che il contratto, pur formalmente stipulato “per conto di chi spetta”, attribuiva solo alla (OMISSIS) il potere di gestire le trattive finalizzate alla liquidazione dell’indennizzo, escludendone “i terzi interessati” (p. 26, secondo capoverso, della sentenza d’appello).
Anche tali affermazioni sono erronee in punto di diritto sostanziale, e da tale errore e’ derivata per secundam la violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti, e segnatamente gli articoli 1362 e 1369 c.c..
Ancora una volta, infatti, la Corte d’appello mostra di confondere l’assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, con l’assicurazione della responsabilita’ civile propria per fatto altrui.
Come gia’ detto, il contratto copriva indiscutibilmente due rischi: i danni alle cose e la responsabilita’ civile del vettore.
Richiamato a tal riguardo quanto gia’ detto ai precedenti §§ 4.3 e 4.3.1, bastera’ qui rilevare che nell’assicurazione della r.c. (tanto per fatto proprio, quanto per fatto altrui) non ci sono ne’ possono esserci “terzi interessati”, in quanto l’unico interesse esposto al rischio e’ quello dell’assicurato.
Pertanto la previsione contrattuale che escludeva i “terzi interessati” dalla partecipazione all’attivita’ di liquidazione del sinistro non poteva che riferirsi unicamente alla copertura “danni”, e non anche alla copertura “responsabilita’ civile”.
La Corte d’appello con il passaggio sopra riassunto ha dunque commesso due errori:
-) da un lato ha – ancora una volta – confuso l’ipotesi della assicurazione della r.c. altrui, di cui all’articolo 1891 c.c. (nella specie non ricorrente), con quella dell’assicurazione della r.c. propria per fatto altrui, ex articolo 1900 c.c. (nella specie indubitabilmente esistente); sicche’ esclusa la prima, ne ha fatto inammissibilmente discendere l’insussistenza anche della seconda;
-) dall’altro lato ha valorizzato, al fine di rigettare la domanda della (OMISSIS), una previsione contrattuale chiaramente ed indiscutibilmente dettata solo per la copertura contro i danni, ed irrilevante invece al fine di delimitare l’ambito della copertura della responsabilita’ civile.
4.7. Infine, la Corte d’appello ha affermato che la copertura della responsabilita’ della (OMISSIS) per il fatto del subvettore doveva escludersi poiche’ se davvero la polizza avesse coperto la responsabilita’ civile della (OMISSIS) per il fatto del subvettore, non si spiegherebbe la scelta della (OMISSIS) di pretendere dalla (OMISSIS) la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile di quest’ultima, vincolata a favore della (OMISSIS).
Ma di fronte alla chiara lettera contrattuale, questo argomento non poteva essere preminente, ne’ era decisivo: ed infatti nulla vieta all’assicurato di stipulare piu’ polizze a copertura del medesimo rischio (articolo 1910 c.c.), e certamente dalla scelta di stipulare assicurazioni plurime non e’ consentito trarre la conclusione che la polizza stipulata per ultima copra necessariamente rischi non coperti da quelle precedentemente sottoscritte.
4.8. Resta solo da aggiungere come le deduzioni svolte dalla difesa della (OMISSIS) nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c. (e replicate nella memoria ex articolo 378 c.p.c.) non colgono nel segno, la’ dove deducono che la societa’ ricorrente non avrebbe prospettato, se non a livello di declamazione, la violazione dell’articolo 1369 c.c..
Questa Corte, infatti, ha gia’ ripetutamente affermato che, in virtu’ del principio jura novit curia, un motivo di ricorso puo’ essere accolto anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20328 del 20/09/2006; Sez. 5, Sentenza n. 24183 del 13/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del:22/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26991 del 05/10/2021).
E nel caso di specie l’illustrazione del ricorso contenuta nelle pp. 37-43 e 5051 rende palese la volonta’ della ricorrente di sostenere l’incompatibilita’ dell’interpretazione adottata dal giudice di merito con lo scopo del contratto.
4.9. In conclusione, il ricorso e’ fondato nella parte in cui lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, degli articoli 1362 e 1369 c.c., per avere la Corte d’appello:
a) fatto leva su clausole contrattuali dettate e concepibili solo con riferimento all’assicurazione contro i danni, per interpretare la copertura della responsabilita’ civile, prevista nella medesima polizza;
b) confuso l’assicurazione della r.c. altrui ex articolo 1891 c.c., con l’assicurazione della r.c. propria per fatto altrui, e fatto discendere l’insussistenza della seconda dall’accertata mancanza della prima.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, la quale, esaminato ex novo l’appello della (OMISSIS), e sanate le mende sopra rilevate, applichera’ il seguente principio di diritto:
“un’interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilita’ civile, in virtu’ della quale la copertura e’ esclusa se la responsabilita’ dell’assicurato dovesse sorgere dal fatto del terzo ex articolo 1228 c.c., non e’ coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest’ultimo non contenga una espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilita’ dell’assicurato “per fatto altrui” di cui all’articolo articolo 1228 c.c.”.
4.10. Completezza impone di dar conto che non sono fondate, ne’ restano assorbite dalla motivazione che precede, le censure con cui la (OMISSIS) ha lamentato:
-) la violazione dell’articolo 1891 c.c. (terzo motivo); tale censura e’ inammissibile per difetto di interesse, dal momento che se davvero il contratto stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) dovesse intendersi nel senso che esso copriva anche la responsabilita’ diretta del subvettore (OMISSIS), quest’ultima e non la (OMISSIS) sarebbe il soggetto legittimato a pretendere l’indennizzo;
-) la violazione dell’articolo 1370 c.c. (quinto motivo); tale censura e’ inammissibile in quanto presuppone l’accertamento di un fatto (la predisposizione unilaterale del contratto) senza precisare se e quando tale accertamento fu compiuto dal giudice di merito.
5. Il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS):
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta la violazione degli articoli 1892, 1893 e 1898 c.c..
La (OMISSIS) sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto operante la polizza e dovuto l’indennizzo, sul presupposto che la (OMISSIS) non si avvalse dei rimedi dell’annullamento della polizza o del recesso da essa, previsti dagli articoli 1892 e 1898 c.c..
Deduce che tali norme consentono all’assicuratore sia di domandare l’annullamento del contratto o recedere da esso, sia di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, quando la reticenza dell’assicurato o l’aggravamento del rischio siano conosciuti dopo l’avverarsi del sinistro, ovvero (nel caso di aggravamento del rischio) quando il sinistro si verifichi dopo la conoscenza dell’aggravamento, ma prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso.
5.1. Il motivo e’ fondato.
Dinanzi ad una eccezione di reticenza dell’assicurato ex articolo 1892 c.c., il giudice di merito avrebbe dovuto accertare innanzitutto in punto di fatto se reticenza vi fu, e poi avrebbe dovuto accertare quando l’assicuratore venne a conoscenza di essa. Se, infatti, il mendacio fosse stato scoperto dopo il sinistro, l’assicuratore non aveva alcun onere di impugnare il contratto, per rifiutare il pagamento dell’indennizzo.
Lo stesso dicasi per l’eccezione di aggravamento del rischio ex articolo 1898 c.c.: l’assicuratore non aveva alcun onere di recedere dal contratto, se l’aggravamento – ammesso che vi fosse – fu conosciuto dopo l’avverarsi del sinistro.
5.2. La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, affinche’ il giudice di rinvio proceda ad accertare in punto di fatto sia se vi fu mendacio od aggravamento del rischio; sia il momento in cui tali circostanze divennero note all’assicuratore, traendone poi le conseguenze stabilite dagli articoli 1892, 1893 e/o 1898 c.c..
6. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS):
Col primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione dell’articolo
2313 c.c..
Sostengono una tesi cosi’ riassumibile:
-) i soci accomandanti di una societa’ in accomandita semplice, dopo lo scioglimento della societa’, rispondono nei limiti della quota di liquidazione;
-) il 29 dicembre 2014 la societa’ (OMISSIS) era stata sciolta, senza alcun riparto tra i soci del patrimonio sociale, a causa dell’insussistenza di attivo;
-) il giudice d’appello, quindi, aveva errato sia nel concedere il sequestro dei beni personali dei soci accomandanti, sia nel dichiarare che il sequestro si era convertito in pignoramento “in proporzione delle quote sociali” di ciascun ex socio accomandante.
Infatti, con lo scioglimento della societa’, e con l’accertata mancanza di attivo, mancava il presupposto stesso per azionare qualsiasi pretesa nei confronti dei soci ex accomandanti.
6.1. Il motivo e’ inammissibile.
Nel corso del procedimento di appello la (OMISSIS) propose istanza di sequestro conservativo dei beni degli ex soci della (OMISSIS), in data 27.3.2018.
La Corte d’appello lo concesse con ordinanza del 26.4.2018. Ivi stabili’: “va disposto il sequestro conservativo di tutti i beni (…) della ex socia accomandataria, in via illimitata, e di quelli degli ex soci, in proporzione delle rispettive quote sociali, fino alla concorrenza della somma di Euro 4.845.760,14”.
Non risulta, ne’ e’ mai stato dedotto dagli interessati, che tale ordinanza sia stata reclamata.
Con la sentenza conclusiva del giudizio d’appello, infine, la Corte reggina si e’ limitata a dare atto che il suddetto sequestro si era convertito ope legis in pignoramento “per i beni indicati” nell’ordinanza di sequestro.
Questi essendo i fatti processuali, osserva la Corte che il sequestro conservativo costituisce una anticipazione degli effetti del pignoramento, e come questo ha lo scopo di imprimere un vincolo d’indisponibilita’ sui beni che ne sono colpiti.
Se dunque il sequestro e’ concesso in corso di causa contro persone non obbligate, su beni insequestrabili o in misura non legittima, il rimedio a disposizione del debitore puo’ essere:
a) l’impugnazione della sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto a garanzia del quale fu concesso il sequestro;
b) il reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c.., oppure:
c) una tempestiva eccezione di nullita’, ex articolo 157 c.p.c., qualora il provvedimento cautelare sia concesso in corso di causa.
6.2. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno impugnato la statuizione che ha accertato il credito vantato dal creditore sequestrante. Hanno, invece, impugnato soltanto la misura in cui e’ stato concesso il sequestro.
Tuttavia, il sequestro conservativo disposto dalla Corte d’appello non risulta avere formato oggetto di reclamo, ne’ risulta che le persone da esso attinte abbiano, nel grado di appello, tempestivamente prospettato ragioni di nullita’ del sequestro.
Da cio’ consegue una duplice ragione di inammissibilita’ del primo motivo del ricorso incidentale proposto dagli ex soci della (OMISSIS).
La prima ragione di inammissibilita’ e’ che esso e’ rivolto contro una statuizione contenuta non gia’ nella sentenza impugnata, ma nel provvedimento cautelare. La sentenza, infatti, nulla ha statuito – ne’ avrebbe potuto – in merito al sequestro, limitandosi a dar conto che esso si era convertito per legge in pignoramento.
La seconda ragione di inammissibilita’ e’ che non e’ possibile far valere col ricorso per cassazione errori che si assumono contenuti non gia’ nella sentenza d’appello, ma in un provvedimento di sequestro pronunciato in corso di causa e non reclamato.
Infatti, una volta cristallizzato il provvedimento di sequestro per mancanza di reclamo, null’altro doveva statuire sul punto la sentenza che riconosceva le ragioni del creditore sequestrante, e la conversione del sequestro in pignoramento – nella misura indicata dal provvedimento cautelare – fu un effetto non della sentenza, ma dell’articolo 686 c.p.c..
7. Il secondo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) ed altri.
Col secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 671 c.p.c.
Sostengono i ricorrenti incidentali che tale norma sarebbe stata violata perche’ la corte d’appello ha convertito “in pignoramento un sequestro sul falso presupposto circa la qualifica di ‘debitori’ dei ricorrenti”.
7.1. Il motivo e’ inammissibile per le medesime ragioni indicate ai §§ 6.1 e 6.2 che precedono.
8. Il terzo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) ed altri.
Col terzo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Deducono che la Corte d’appello abbia concesso il sequestro anche sui beni immobili dei soci accomandanti della “(OMISSIS)”, nonostante la (OMISSIS) avesse chiesto, nei confronti di questi ultimi, soltanto il sequestro di crediti.
8.1. Il motivo e’ inammissibile per le ragioni gia’ esposte: essendo il sequestro un provvedimento cautelare impugnabile con reclamo, e non risultando che l’ultrapetizione sia stata censurata col rimedio di cui all’articolo articolo 669 terdecies c.p.c., la questione non puo’ essere riproposta in questa sede.
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ sono cosi’ regolate:
-) nel rapporto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno interamente compensate, merce’ la sopravvenuta transazione;
-) nel rapporto tra (OMISSIS) e gli ex soci della (OMISSIS) vanno compensate, in considerazione del fatto che il ricorso incidentale proposto da questi ultimi non ha verosimilmente comportato maggiori o piu’ rilevanti oneri difensivi a carico della prima;
-) nei rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:
(-) dichiara cessata la materia del contendere tra (OMISSIS) s.p.a. e gli (OMISSIS) indicati in epigrafe;
(-) accoglie il ricorso principale della (OMISSIS) s.p.a. nei limiti di cui in motivazione;
(-) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS);
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione;
(-) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimita’ tra la (OMISSIS) s.p.a. e gli (OMISSIS) indicati in epigrafe;
(-) dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimita’ tra la (OMISSIS) s.p.a. da un lato, e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altro;
(-) demanda al giudice di rinvio di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’ relativamente al rapporto fra la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS);
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali (OMISSIS) ed altri, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *