Il centralinista non vedente ed il diritto a percepire l’indennità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15962.

Il centralinista non vedente ed il diritto a percepire l’indennità.

Il centralinista non vedente, già assunto ai sensi della l. n. 397 del 1971 o della l. n. 113 del 1985 e che sia stato successivamente adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l’indennità ex art. 9 della citata l. n. 113 del 1985, nel caso in cui le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità.

Ordinanza|8 giugno 2021| n. 15962. Il centralinista non vedente ed il diritto a percepire l’indennità

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Dipendente Agenzia delle Entrate – Centralinisti non vedenti – Collocamento obbligatorio – Indennità di mansione – Demansionamento mobbizzante – Risarcimento danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20169/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/2D15 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 3018/2012;
udita la relazione della causa svelta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
Che:
1. (OMISSIS), assunto ai sensi della L. n. 594 del 1957, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, ha convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate, al fine di far accertare la sussistenza del diritto a percepire l’indennita’ di mansione per centralinisti non vedenti di cui alla L. n. 113 del 1985, articolo 9, per il periodo 1991-2002 nel quale lo stesso era stato destinato ad altra mansione (addetto all’accoglienza e allo smistamento del pubblico) per impossibilita’ di adibirlo a quella di destinazione, a causa della strumentazione tecnica non idonea all’espletamento di essa ad opera di lavoratore non vedente;
il (OMISSIS) chiedeva inoltre, sempre per il periodo in questione, il risarcimento del danno da demansionamento mobbizzante;
la domanda, integralmente rigettata in primo grado, e’ stata parzialmente accolta in sede di gravame, in quanto la Corte d’Appello di Bari, pur disattendendo la domanda sul mobbing, ha invece ritenuto sussistente il diritto del (OMISSIS) a percepire l’indennita’ rivendicata per il solo fatto di appartenere alla categoria dei lavoratori non vedenti e dunque a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attivita’ di centralinista, rilevando che la diversa mansione espletata e’ stata resa, in ogni caso, in presenza della medesima menomazione;
2. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
il lavoratore e’ rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia ex articolo 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la decadenza dall’azione del (OMISSIS) per le pretese retributive relative al periodo antecedente al 1 luglio 1998;
l’Agenzia sostiene che le questioni relative a tale periodo avrebbero dovuto essere proposte – a pena di decadenza – entro il 15 settembre 2000, di fronte al giudice amministrativo;
pertanto, una volta decorso in maniera infruttuosa tale termine, secondo la ricorrente, la domanda non puo’ piu’ essere proposta, ne’ davanti al giudice amministrativo ne’ davanti al giudice ordinario;
1.1 il motivo e’ infondato;
secondo quanto afferma la stessa ricorrente, in coerenza peraltro con la narrativa processuale svolta dalla Corte territoriale, nei gradi di merito non e’ stata sollevata, ne’ in alcun modo esaminata, questione di giurisdizione rispetto al periodo anteriore al 1.7.1998;
la pronuncia sul merito della pretesa fin dal primo grado ha determinato dunque il formarsi del giudicato implicito (tra le molte, v. Cass., S.U., 24 agosto 2018, n. 10265) in ordine alla spettanza della cognizione al giudice ordinario per l’intero periodo oggetto di giudizio, come del resto la stessa ricorrente, nel proporre il motivo, evidenzia in modo esplicito;
l’ipotesi decadenziale di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, riguardando il caso di controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo e’ dunque mal richiamata, in quanto la presente controversia spetta oramai irrevocabilmente alla cognizione del giudice ordinario;
ne’ e’ evidentemente possibile che la questione sollevata consenta surrettiziamente di tornare sul tema della giurisdizione, in quanto e’ la decadenza a seguire gli esiti dell’assetto della giurisdizione nel caso concreto e non il contrario, sicche’ il menzionato giudicato esclude in radice la possibilita’ di richiamare, con il ricorso per cassazione, la rivendicata ipotesi decadenziale;
2. con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360, comma 1, n. 3, L. 29 marzo 1985, n. 113, articolo 9, per avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza del diritto del (OMISSIS) a percepire l’indennita’ di mansione per il solo fatto di appartenere alla categoria dei soggetti non vedenti, sebbene nel periodo oggetto di contenzioso egli fosse stato addetto ad altre mansioni, non potendosi neppure onerare il datore di lavoro di apportare modificazioni alle proprie dotazioni al solo fine di consentire al lavoratore di proseguire nell’attivita’ per la quale era stato assunto secondo le regole speciali;
2.1 il quadro normativo della fattispecie prende le mosse dalla L. n. 397 del 1971, articolo 4, norma mai formalmente abrogata, la quale, nel contesto della normativa sui centralinisti ciechi ivi introdotta, ha previsto che “a tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sara’ corrisposta una indennita’ di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici”;
quest’ultima indennita’ era quella allora prevista dall’articolo 32 dell’allegato alla L. n. 29 del 1970, di disciplina delle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (cosi’, Corte Costituzionale 7 aprile 2006, n. 1409);
tale indennita’, per i centralinisti vedenti, e’ stata poi abrogata dalla L. n. 728 del 1993, ma ad essa hanno continuato a fare riferimento, evidentemente quanto a base di misurazione, le norme sui centralinisti ciechi, tanto che la L. n. 113 del 1985, articolo 9, che ha riproposto identico testo del gia’ citato articolo 4, ha previsto ancora, nonostante l’abrogazione di cui si e’ detto, che “a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio e’ corrisposta una indennita’ di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall’azienda di stato per i servizi telefonici”;
da qui l’affermazione della Corte Costituzionale, nella citata sentenza 140/2006, secondo cui “l’indennita’ di mansione non e’ riconosciuta ai centralinisti non affetti da cecita’, perche’ solo per quelli non vedenti si giustifica una maggiore retribuzione in considerazione della qualita’ di un lavoro che presenta caratteristiche peculiari e che e’ svolto in condizioni di menomazione assolutamente evidenti”;
va poi menzionato della L. n. 144 del 1999, successivo articolo 45, comma 12, secondo cui “ai fini dell’applicazione della L. 29 marzo 1985, n. 113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti”, sottolineandosi come si tratti di norma che denota un progressivo ampliamento delle tutele, evidentemente in ragione dell’evolversi della realta’ lavorativa ed in una logica di “incentivi all’occupazione” (cosi’ la rubrica dello stesso articolo 45);
2.2 in tale contesto, il collegio ritiene che anche l’interpretazione della normativa debba ispirarsi a criteri evolutivi;
l’estensione del collocamento a “qualifiche equipollenti”, di cui al citato articolo 45, comma 12, non puo’ non comportare l’estensione anche della consequenziale indennita’, determinandosi altrimenti un’evidente contraddittorieta’ del sistema che viceversa riconosce, come precisato da Corte Costituzionale 140/2006 cit. ed e’ qui condiviso, l’attribuzione della misura economica anche a chi non sia
assunto in forza, del collocamento obbligatorio dei ciechi;
d’altra parte per “equipollenza” “equipollenza” – e non l’individuazione ministeriale, semmai necessaria per il funzionamento del sistema di collocamento obbligatorio, che non e’ pero’ oggetto di questa controversia – e’ il dato normativo che rileva allorquando il centralinista cieco, gia’ assunto in ragione della propria disabilita’ visiva, trasmigri verso altre mansioni;
dato, quello dell'”equipollenza” che in tali casi puo’ evidentemente essere accertato anche in sede giudiziale, trattandosi soltanto di raffrontare il livello di gravosita’ delle diverse mansioni di successiva attribuzione con quello proprio dell’adibizione al centralino;
in proposito la Corte territoriale, dopo avere richiamato – in linea con la Corte Costituzionale – il fatto che l’indennita’ per il centralinista fosse connessa alla maggiore gravosita’ della prestazione resa dal lavoratore cieco, ha ritenuto che non vi fossero motivi per negarla solo per la diversa mansione espletata in un certo periodo, atteso che quest’ultima “e’ stata resa, in ogni caso, in presenza di quella medesima menomazione”, con cio’ esprimendo la conclusione implicitamente ma senza alcun dubbio, non avendo altrimenti quell’inciso alcun senso utile – di equivalenza che, secondo l’interpretazione della normativa sopra fornita, consente l’estensione del diritto;
conclusione in se’ non irragionevole, non essendo sostenibile che, per una persona cieca, l’operativita’ in accoglienza “fisica” del pubblico sia tale da determinare una minore gravosita’ rispetto al lavoro al centralino;
l’inquadramento evolutivo della fattispecie nella direttrice segnata dal citato articolo 45, comma 12, si rende anzi in questo quadro costituzionalmente doveroso, finendosi altrimenti per determinare il trattamento diverso di situazioni analoghe (quella del centralinista cieco che rimanga adibito alle mansioni di assunzione e quella del centralinista cieco che sia in seguito addetto ad altre mansioni parimenti gravose, in ragione della medesima menomazione), in violazione dell’articolo 3 Cost., comma 1;
2.3 l’interpretazione qui sviluppata si giustifica peraltro, oltre che per i dati normativi che la permettono, nella considerazione del progressivo evolversi dei mezzi tecnici, in cui la figura in se’ del centralinista e’ destinata a divenire piu’ marginale; d’altra parte, si tratta di garanzie destinate ad una assai specifica disabilita’ selezionata dal legislatore (non parlandosi qui di una generica ipovedenza, ma v. L. n. 113 del 1985, articolo 1 e L. n. 397 del 1971, articolo 1, comma 2 lettera c – delle tutele dei c.d. privi della vista, ovverosia di “coloro che sono colpiti da cecita’ assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti”) che riguardano, nel caso qui definito, il mero mantenimento dell’indennita’ rispetto ad un lavoratore gia’ assunto e cui essa spettava ab origine;
cio’ consente pertanto di escludere in ogni caso che si possa dover ragionare in termini di alterazioni degli oneri economici preesistenti;
2.4 del resto, la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilita’ del 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia e ratificata anche dall’Unione Europea (v. sul tema Corte di Giustizia 11 aprile 2013, HK Danmark), prevede all’articolo 27, l’adozione di “appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative” al fine di “proteggere il diritto delle persone con disabilita’, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa… l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore”, ove l'”uguaglianza” di remunerazione, in una con le condizioni “favorevoli”, si colloca certamente in linea, nell’ambito di una normativa fortemente ispirata a principi personalistici, con la logica retributiva insita nella L. n. 397 del 1971, nella L. n. 113 del 1985 e nella L. n. 144 del 1999 citt.;
cosi’ come, il medesimo indirizzo e’ assecondato dall’articolo 7 della Direttiva 2000/78/CE sulla parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ove si prevede che il “principio della parita’ di trattamento” non osta a che “uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1”, tra cui rientra anche la tutela della disabilita’;
potendosi anzi dire che l’adozione di tali misure, sia del tutto coerente con la declinazione costituzionale del principio di uguaglianza, che impone allo Stato (articolo 3 Cost., comma 2) di adottare anche interventi di tipo “positivo”, in ossequio altresi’ al principio fondamentale solidaristico (articolo 2 Cost.);
2.5 in definitiva deve affermarsi che il centralinista cieco gia’ assunto ai sensi della L. n. 397 del 1971 o della L. n. 113 del 1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l’indennita’ di cui della predetta L. n. 113 del 1985, articolo 9, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilita’;
3. quanto appena detto giustifica la conferma della sentenza impugnata;
nulla sulle spese, in quanto il (OMISSIS), nei cui confronti le notifiche telematiche appaiono tempestive e regolari, e’ rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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