Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 febbraio 2020, n. 8106
Massima estrapolata:
L’art. 165 c.p. consente al giudice di sottoporre il condannato ad obblighi civili, per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all’adempimento delle restituzioni ed al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. In effetti l’art. 185 c.p. obbliga l’autore del reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Tuttavia tale subordinazione può essere disposta solo se il debitore è in grado di adempiere al pagamento della provvisionale.
Sentenza 28 febbraio 2020, n. 8106
Data udienza 12 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO D. – Presidente
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere
Dott. COSCIONI Giusep – Consigliere
Dott. TUTINELLI V – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TUTINELLI VINCENZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PEDICINI ETTORE;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore;
Il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ dell’odierno ricorrente concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale liquidate in favore della parte civile.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 158 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di una rigorosa prova della data di effettiva consumazione del reato di appropriazione indebita per cui vi e’ stata condanna. Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto tenersi conto che il mancato pagamento degli assegni consegnati all’amministratore subentrante risalirebbero a parecchio tempo prima rispetto alla presentazione della querela.
2.2. Violazione dell’articolo 165 c.p. e vizio di motivazione avendo il giudice di appello condizionato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di rilevante entita’ senza valutare le condizioni economiche dell’imputato emergenti dagli atti ed in particolare dall’ammissione dello stesso imputato al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito specificati.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi risultare dalla ricostruzione dei fatti resa dal giudice di primo grado come la volonta’ dell’imputato di appropriarsi definitivamente del danaro versato sul proprio conto corrente si sia concretizzata soltanto nel 2011 all’esito dei solleciti del condominio danneggiato risalenti al marzo 2011 e dopo che lo stesso imputato aveva offerto due assegni risultati privi di copertura. Tali circostanze palesano la mancanza di alcun profilo fattuale che emerga nel contesto del fascicolo processuale idoneo a suffragare il motivo di ricorso dell’imputato e la conseguente manifesta infondatezza del motivo stesso.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene la fondatezza. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all’articolo 165 c.p. ed illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte distrettuale mantenuto la subordinazione alla concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato, senza avere effettuato una coerente e logica valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilita’ di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario (in tal senso: Sez. 5, n. 1021557 del 2/2/2015, Solazzo ed altro, Rv. 263675; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, Cafagna ed altri).
3.1. Quanto detto risulta indirettamente confortato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nell’ipotesi in cui dagli atti emergano chiari elementi in un senso o nell’altro con riferimento alle condizioni economiche, degli stessi il giudice deve tenere conto. In tale direzione specificamente, il collegio condivide le decisioni (Sez. 4, n. 25685 del 5/4/2016, Scaretti, Rv. 267372, Sez. 6, n. 25413 del 13/5/2016, C., Rv. 267134 e Sez. 3, n. 29996 del 17/5/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352) che affermano come il giudice della cognizione, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, debba effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergono elementi 3 che consentono di dubitare della capacita di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
3.2. Tale prospettiva appare del resto coerente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con pronuncia n. 49 del 1975, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha precisato come spetti al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacita economica del condannato e la sua concreta possibilita’ di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario.
3.3. Se tanto appare adeguatamente supportato con riferimento al giudizio in sede di esecuzione, non puo’ certo ritenersi preclusivo in occasione del giudizio principale sulla responsabilita’ cui e’ rimesso il relativo apprezzamento secondo gli ordinari canoni anche sulla base degli elementi acquisiti e delle deduzioni delle parti.
3.4. Nella specie, la limitata capacita’ patrimoniale dell’imputato risulta dalla ammissione dello stesso dal patrocinio a spese dello Stato; elemento che denota una significativa precarieta’ esistenziale ed economica del ricorrente risultando in atti la presenza di un reddito annuo inferiore all’entita’ della provvisionale che, secondo le statuizioni del giudice d’appello, sarebbe da pagarsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
4. A mente dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), per quanto sopra evidenziato sugli elementi gia’ sussistenti e facilmente evincibili dalla lettura degli atti a disposizione del Collegio con particolare riferimento alla sentenza impugnata, puo’ in questa sede disporsi l’annullamento senza rinvio del punto della sentenza che ha inteso subordinare la concessione della sospensione al pagamento della provvisionale, alla luce della carenza di elementi che ai sensi dell’articolo 165 c.p. consenta di ritenere possibile, viste le condizioni di disagio economico del ricorrente, il pagamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, subordinazione che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply