Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4236.
I soggetti che occupano l’immobile pignorato non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l’immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l’opponibilità quale titolo esecutivo per l’obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l’ordine di liberazione dell’immobile eventualmente emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c.).
Ordinanza|10 febbraio 2023| n. 4236. I soggetti che occupano l’immobile pignorato non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
Data udienza 24 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Precetto di rilascio di immobile – Ricorso per cassazione – Omessa esposizione sommaria dei fatti – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22597/2020 proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: TNL BRC 75C41 D612T) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS))
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 367/2020, pubblicata in data 9 giugno 2020 (e notificata in data 26 giugno 2020);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal consigliere Dr. Augusto Tatangelo.
I soggetti che occupano l’immobile pignorato non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), aggiudicataria di un bene immobile nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da (OMISSIS) S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive e’ poi subentrata (OMISSIS) S.r.l.), ha intimato precetto di rilascio agli occupanti di tale immobile, (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base del relativo decreto di trasferimento. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., impugnando, unitamente all’atto di precetto di rilascio, lo stesso decreto di trasferimento. L’opposizione e’ stata respinta dal Tribunale di Pistoia.
Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di sette motivi.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A., in rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l..
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 617.1 c.p.c. – errato apprezzamento del termine perentorio di venti giorni per la proposizione delle opposizioni relative alla regolarita’ formale del titolo esecutivo e del precetto – errato accoglimento dell’eccezione di tardivita’ limitatamente alla posizione (OMISSIS)”.
Con il secondo motivo, non rubricato ma semplicemente introdotto dall’espressione “nel merito e preliminarmente”, in realta’ non vengono formulate specifiche censure in relazione alla decisione impugnata, limitandosi i ricorrenti a contestare, genericamente, il richiamo e la condivisione operati dal tribunale con riguardo alle ragioni di infondatezza dell’opposizione gia’ poste a base della decisione collegiale sul reclamo avverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con espressa riserva di indicazione delle specifiche censure riguardanti tali ragioni della decisione, nell’ambito degli altri motivi del ricorso.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c.”.
Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosita’ del procedimento esecutivo”.
Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosita’ del procedimento esecutivo sotto il profilo dei costi della procedura”.
Con il sesto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosita’ del procedimento esecutivo sotto il profilo della sproporzione tra perizia di stima e valore di realizzo”. Con il settimo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosita’ del procedimento esecutivo sotto il profilo dell’interesse del debitore”.
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2. Il ricorso e’ inammissibile.
Esso, infatti, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Tale requisito e’ considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito e’ necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si e’ fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti nell’eventuale appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata (se di secondo grado).
3. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
3.1 Va premesso che oggetto del presente giudizio e’ una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., proposta avverso il precetto di rilascio di immobile, intimato da (OMISSIS), aggiudicataria di detto immobile in sede giudiziaria, sulla base del relativo decreto di trasferimento, a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), occupanti dello stesso.
Con l’opposizione, proposta anche da (OMISSIS), non intimata, viene peraltro sostanzialmente impugnato, in realta’, proprio il decreto di trasferimento.
Piu’ precisamente, si sostiene che tale decreto sarebbe viziato perche’ il processo esecutivo all’esito del quale e’ stato emesso, dopo l’ultimo esperimento di vendita rimasto infruttuoso, avrebbe dovuto essere dichiarato anticipatamente chiuso, ai sensi dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c., come richiesto dalla parte debitrice con specifica istanza diretta a tal fine.
Secondo i ricorrenti, tale istanza sarebbe stata illegittimamente respinta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha, immediatamente dopo, disposto un nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale l’immobile pignorato e’ stato aggiudicato alla (OMISSIS), per un prezzo notevolmente inferiore a quello di stima (pari cioe’ a Euro 47.250,00, a fronte di una stima originaria di Euro 207.000,00), sufficiente ad attribuire al creditore procedente in sede di riparto un importo inferiore ad Euro 30.000,00, pari a meno del 10% del suo credito (che si assume superiore a complessivi Euro 310.000,00), percentuale che gli stessi ricorrenti ritengono non congrua.
3.2 La centrale rilevanza attribuita al decreto di trasferimento ed alla sua legittimita’ avrebbe allora imposto puntuali, precisi e lineari riferimenti ai dati della procedura di espropriazione immobiliare nel cui corso quel titolo esecutivo giudiziale e’ stato emesso.
Invece, nel ricorso non viene neanche sommariamente chiarito: chi era la parte debitrice esecutata nell’espropriazione immobiliare; se fosse quest’ultima (come sarebbe logico presumere, in quanto unica legittimata a tanto) ad avere proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo; chi fossero esattamente gli occupanti dell’immobile espropriato e a quale titolo lo occupassero.
I ricorrenti fanno riferimento alla debitrice esecutata nell’esproriazione, anche quale parte che aveva proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, indicandola in entrambi i casi semplicemente come ” (OMISSIS)”, senza precisarne le generalita’ complete, come sarebbe stato ovviamente necessario al fine di chiarire quanto meno chi fosse delle due ricorrenti con tale cognome.
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Sembrerebbe, poi, in verita’ emergere dal contenuto complessivo del ricorso che gli occupanti dell’immobile espropriato fossero esclusivamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ma neanche tale circostanza risulta adeguatamente chiarita e, tanto meno, e’ indicato il titolo di tale occupazione.
Ritiene la Corte che i ricorrenti, avendo contestato con l’opposizione, in sostanza, un atto del procedimento di espropriazione immobiliare nel cui corso si e’ formato il titolo esecutivo per il rilascio in concreto azionato ed opposto in uno al successivo precetto, avrebbero certamente avuto l’onere di chiarire tali circostanze in modo puntuale e preciso nel ricorso, che risulta invece del tutto equivoco in proposito, il che impedisce di valutare adeguatamente i presupposti dell’opposizione e di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
La necessita’ della massima chiarezza nell’esposizione dei fatti, con riguardo ai punti indicati, dai quali dipendono una serie di questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia (come meglio emergera’ anche dalla successiva esposizione), risulta, in particolare, derivare ulteriormente, nella specie, anche dalla considerazione che la stessa sentenza impugnata contiene indicazioni quanto meno ambigue in proposito.
E’ opportuno, infine, osservare che l’aggiudicataria (OMISSIS) e la creditrice procedente (OMISSIS) S.r.l., nei rispettivi controricorsi, sembrano affermare o comunque dare per pacifico che la debitrice esecutata fosse la sola (OMISSIS), ma cio’ non puo’ ritenersi sufficiente ad escludere l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non solo per la mancata indicazione delle altre circostanze di fatto rilevanti, ma anche perche’, venendo in rilievo un requisito di ammissibilita’ dell’atto di impugnazione, esso non puo’ essere soddisfatto se non in base al contenuto dello stesso. C’e’ solo da chiedersi se non possa ritenersi quanto meno sorprendente che un atto di impugnazione diretto ad una corte di suprema istanza e redatto da un professionista dotato della necessaria speciale abilitazione, difetti di indicazioni elementari e basilari come quelle sin qui richiamate, fino al punto di omettere l’indicazione delle generalita’ complete dei soggetti interessati dai fatti di causa, ingenerando in tal modo evidenti equivoci.
4. Quanto fin qui rilevato in punto di inammissibilita’ del ricorso e’ certamente dirimente ed assorbe ogni altra questione.
In ogni caso, anche per completezza di esposizione, la Corte ritiene opportuno osservare che l’esito della controversia non avrebbe potuto essere diverso, anche a voler dare seguito a quanto pare emergere dal complesso degli atti difensivi e a ricostruire, quindi, la vicenda processuale nel senso che l’espropriazione immobiliare nel corso della quale e’ stato emesso il decreto di trasferimento opposto si sia svolta nei confronti della sola (OMISSIS) e che, invece, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), siano terzi estranei a tale procedura esecutiva, meri occupanti dell’immobile pignorato in danno della prima.
Vanno, a tal fine, distintamente prese in esame le posizioni della debitrice esecutata e quelle degli occupanti dell’immobile espropriato in danno della stessa.
5. Per quanto riguarda i meri occupanti dell’immobile pignorato in danno di (OMISSIS) e trasferito alla (OMISSIS), cioe’ gli intimati del suo rilascio, (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), il tribunale ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione, in quanto li ha ritenuti privi della legittimazione ad impugnare il decreto di trasferimento.
Il giudice di primo e unico grado ha affermato, in proposito, che la legittimazione a contestare la regolare emissione del decreto di trasferimento spetta solo alle parti del relativo processo di espropriazione – cioe’ il debitore e i creditori – nonche’ all’aggiu-dicatario o, comunque, ai partecipanti al procedimento di vendita, ma non ai terzi estranei alla procedura esecutiva e alla vendita, aggiungendo che gli occupanti dell’immobile espropriato avrebbero, se del caso, potuto e dovuto proporre opposizione all’esecuzione per rilascio promossa nei loro confronti, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., essendo dunque inammissibile la loro opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c. diretta a contestare la regolare emissione del decreto di trasferimento.
Va precisato che la statuizione e’ formulata in modo (peraltro solo apparentemente) non del tutto univoco, in quanto il tribunale premette che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte opposta “non coglie nel segno”, salvo poi illustrare le ragioni per cui essa e’ in realta’ da ritenere sostanzialmente fondata e, comunque, concludere affermando che l’opposizione agli atti esecutivi degli occupanti intimati e’ inammissibile. Risulta peraltro evidente che si tratta al piu’ di un mero errore materiale, non potendo sorgere dubbi sul fatto che il tribunale abbia in effetti inteso senz’altro dichiarare inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi dei meri occupanti dell’immobile espropriato, come dimostra anche la circostanza che le altre osservazioni che seguono nel provvedimento impugnato, relative all’infondatezza nel merito dell’opposizione stessa, sono precedute da una formula verbale che indica chiaramente che si tratta di una ulteriore motivazione resa esclusivamente ad abundantiam (il tribunale afferma infatti testualmente, prima di esaminare il merito dell’opposizione: “anche a voler tacere tali dirimenti elementi…”).
I soggetti che occupano l’immobile pignorato non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
Orbene, la suddetta ratio decidendi relativa all’inammissibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi degli intimati, terzi rispetto al processo esecutivo per espropriazione immobiliare e meri occupanti dell’immobile staggito, che e’ in realta’ da ritenere assorbente e decisiva ai fini della statuizione finale con riguardo a tali occupanti (basti richiamare sul punto il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui le considerazioni sul merito della domanda ritenuta inammissibile devono ritenersi enunciate solo ad abundantiam ed alle stesse non puo’ riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, ne’ sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; conf., ex multis e tra le piu’ recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02), non risulta in alcun modo censurata nel ricorso.
Quindi, la suddetta statuizione di inammissibilita’ dell’opposi-zione degli intimati deve ritenersi passata in giudicato e cio’ determina senz’altro l’inammissibilita’ del ricorso di questi ultimi, cioe’ del ricorso di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS).
5.1 Sempre a fini di completezza espositiva, va aggiunto che tale statuizione dovrebbe ritenersi sostanzialmente conforme a diritto (d’altra parte la relativa questione, comportando la radicale improponibilita’, ab origine, dell’opposizione, sarebbe comunque sempre rilevabile, anche di ufficio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, nella presente sede).
I terzi estranei all’azione esecutiva ed al procedimento di vendita dell’immobile pignorato, che neanche assumano di essere titolari di diritti incompatibili con la sua espropriazione in danno del debitore, non hanno, infatti, un interesse giuridicamente protetto che li legittimi ad impugnare direttamente il decreto di trasferimento; cio’ vale anche se si tratta di soggetti che occupano di fatto l’immobile espropriato, a maggior ragione se la contestazione della legittimita’ del decreto di trasferimento viene svolta sull’assunto di una precedente irregolarita’ degli atti esecutivi. I soggetti che non partecipano in alcun modo al processo di espropriazione e non ne subiscano direttamente gli effetti, come gli occupanti (di fatto o anche di diritto) dell’immobile staggito, infatti, oltre ad essere espressamente legittimati per legge ad impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’or-dine di liberazione dell’immobile pignorato eventualmente emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 560 c.p.c., possono al piu’ contestare l’opponibilita’ del decreto di trasferimento, quale titolo esecutivo per l’obbligo di rilascio, nei loro confronti (come del resto correttamente rilevato dal tribunale), ma restano estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo in cui quel titolo giudiziale si e’ formato, comprese quelle relative alla fase di vendita, aggiudicazione e trasferimento del bene pignorato.
Dunque, deve ritenersi sostanzialmente conforme a diritto, con le integrazioni e precisazioni appena svolte, quanto affermato sul punto dal tribunale, e cioe’ che i terzi estranei all’esecuzione per espropriazione immobiliare, vale a dire i ricorrenti meri occupanti dell’immobile espropriato e intimati del rilascio, non erano legittimati a contestare la regolarita’ del processo esecutivo e, quindi, la conseguente legittima emissione del decreto di trasferimento.
6. Per quanto riguarda la posizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare all’esito del quale e’ stato emesso il decreto di trasferimento oggetto dell’opposi-zione, valgono le seguenti considerazioni.
6.1 Nella sentenza impugnata viene espressamente dichiarata inammissibile l’opposizione della parte debitrice del processo di espropriazione immobiliare che, in tale qualita’, aveva formulato in quella sede specifica istanza di chiusura anticipata del processo stesso, ai sensi dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c., istanza espressamente rigettata dal giudice dell’esecuzione.
I soggetti che occupano l’immobile pignorato non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento
Secondo il tribunale, in base alla “ricostruzione cronologica dei fatti” del processo di espropriazione, deve infatti ritenersi che tale parte fosse a conoscenza del decreto di trasferimento da data anteriore a quella della notificazione del precetto di rilascio opposto, con conseguente tardivita’ della sua opposizione.
Tale parte viene in realta’ indicata nella sentenza come (OMISSIS), ma e’ chiaro, sulla base della ratio decidendi della statuizione, che il tribunale intenda far riferimento alla parte debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare.
E’, infatti, evidente che si tratta di una statuizione logicamente riferibile solo alla debitrice esecutata – quanto meno in mancanza di una chiara indicazione contraria in proposito – e cio’ anche considerando che un mero occupante dell’immobile pignorato non acquisterebbe la qualita’ di parte del processo esecutivo di espropriazione solo per avere eventualmente proposto un’istanza al giudice dell’esecuzione, senza peraltro essere a tanto legittimato.
6.2 In quanto riferita alla posizione della debitrice esecutata (cioe’, in tesi, (OMISSIS)), la statuizione in esame andrebbe senz’altro ritenuta conforme a diritto, sia pure con una correzione della motivazione.
E’ sufficiente considerare, in proposito, che, prima dell’emissione del decreto di trasferimento opposto, e’ stata rigettata dal giudice dell’esecuzione l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c. ed e’ stato contestualmente (o, comunque, immediatamente dopo, ma comunque in pari data, cioe’ in data 5 agosto 2016), disposto il nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale e’ stato aggiudicato l’immobile pignorato alla (OMISSIS). Data pubblicazione 10/02/2023
Si tratta di atti anteriori al decreto di trasferimento, da quest’ul-timo necessariamente presupposti, con i quali era stata gia’ espressamente esclusa la sussistenza delle condizioni per la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c.: di conseguenza, non potrebbe ritenersi ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi diretta ad impugnare il successivo decreto di trasferimento, proprio sull’assunto della sussistenza di dette condizioni, in mancanza della contemporanea e tempestiva impugnazione degli indicati atti presupposti (segnatamente: rigetto dell’istanza di chiusura anticipata; fissazione del nuovo esperimento di vendita; aggiudicazione dell’immobile in favore della (OMISSIS), quanto meno se disposta dal giudice dell’esecuzione).
Orbene, in primo luogo non risulta affatto che i predetti atti presupposti siano stati in alcun modo impugnati dalla debitrice espropriata; comunque, certamente non risulta che lo siano stati tempestivamente, nel termine perentorio di cui all’articolo 617 c.p.c., decorrente dalla data della effettiva conoscenza degli stessi da parte sua, che avrebbe dovuto essere specificamente da essa allegata e documentata, cio’ quanto meno sulla base del principio di diritto secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., ha l’onere di allegare e dimostrare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione”: cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012, Rv. 623940 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01).
In definitiva, quindi, sarebbe da ritenere conforme a diritto anche la statuizione di inammissibilita’ della presente opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla posizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito e’ stato emesso il decreto di trasferimento opposto, per la sostanziale violazione del termine perentorio di cui all’articolo 617 c.p.c., sebbene previa correzione in tal senso della motivazione della decisione impugnata.
6.3 D’altra parte, la conclusione non sarebbe diversa, anche ad escludere che la statuizione di inammissibilita’ dell’opposizione per tardivita’ sia riferibile a (OMISSIS), quale debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito e’ stato emesso il decreto di trasferimento opposto, e a ritenere che essa si riferisca davvero a (OMISSIS).
In tal caso, effettivamente, sarebbe quanto meno dubbio il ragionevole senso logico e giuridico della decisione, ma, a ben vedere, si tratterebbe di una statuizione priva di effettivo rilievo proprio con riguardo alla posizione della stessa (OMISSIS), in quanto – come gia’ visto – per i meri occupanti dell’immobile espropriato l’opposizione e’ stata dichiarata inammissibile anche per le altre concorrenti ragioni in precedenza gia’ esposte, non censurate specificamente nel ricorso e, comunque, conformi a diritto, di per se’ sole idonee a sorreggere la decisione finale.
Al tempo stesso, peraltro, anche in tale ipotesi l’opposizione della debitrice esecutata (in tesi, (OMISSIS)) sarebbe comunque da ritenere inammissibile, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo e tale inammissibilita’ sarebbe comunque rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, trattandosi di fattispecie in cui la domanda non poteva essere proposta, ab origine.
7. Dunque, in considerazione del contenuto della statuizione finale della sentenza impugnata, con la quale l’opposizione e’ stata integralmente respinta, da ritenersi conforme a diritto per tutti i ricorrenti, come appena chiarito, l’esito sostanziale del ricorso, per tutti i predetti ricorrenti, resterebbe il medesimo.
8. In definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di esposizione dei fatti, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che costituisce rilievo decisivo ed assorbente ai fini del suo esito.
Tanto esime dal rilievo che esso sarebbe altresi’ inammissibile (o, al piu’, in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato) anche per la radicale inammissibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento in favore della (OMISSIS), sia da parte della debitrice esecutata che da parte dei meri occupanti dell’immobile staggito, come sostanzialmente statuito nella sentenza impugnata, il cui dispositivo deve ritenersi senz’altro conforme a diritto, sebbene con le correzioni di motivazione indicate ed eventualmente anche sulla base del rilievo di ufficio di detta inammissibilita’ nella presente sede, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3.
9. Solo incidentalmente, quindi, a fini di massima completezza espositiva, puo’ rilevarsi che anche la parte della sentenza impugnata in cui si esamina la questione di merito relativa alla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della procedura ai sensi dell’articolo 164 bis disp. att. c.p.c., escludendoli in conseguenza del riscontro della sostanziale fruttuosita’ dell’ese-cuzione per essersi dalla vendita ricavato comunque un importo superiore alle spese di procedura, idoneo ad una soddisfazione parziale, ma non del tutto irrisoria o meramente simbolica del creditore procedente, risulterebbe in realta’ pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte, cui va senz’altro data continuita’ (e che il ricorso non offre ragioni idonee a far rimeditare), secondo il quale “in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex articolo 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosita’ della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pre-gresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione; la relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l’ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa e’ necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verifichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 569 c.p.c. ” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146 – 04; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 29018 del 20/10/2021, Rv. 662640 – 01).
10. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei confronti dei ricorrenti, tra loro in solido, per l’identita’ della posizione processuale.
Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Non solo il ricorso per cassazione, in quanto tale, e’ infatti manifestamente inammissibile, ma anche la stessa originaria opposizione lo era e, comunque, gli assunti in diritto posti a base della stessa risultano manifestamente infondati; dunque, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso dello strumento processuale da parte dei ricorrenti dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’articolo 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 – 01), sulla base della diligenza cui e’ tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legittimita’ non suscettibile di accoglimento.
La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 7.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimita’), in favore di ciascuna delle parti con-troricorrenti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ spese generali ed accessori di legge;
– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a pagare in favore di ciascuno dei controricorrenti, l’ulteriore importo di Euro 7.000,00, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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