Consiglio di Stato, Ordinanza|18 giugno 2021| n. 12.
I limiti all’esecuzione forzata di comune in dissesto finanziario.
I principi contenuti nella sentenza – unitamente a quella coeva, CEDU 24 settembre 2013 n. 43892/04 Pennino c. Italia – sono stati individuati quale ‘norma interposta’ in una diversa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (ordinanza 40/2021), sollevata con riguardo a disciplina diversa ma parimenti concernente limitazioni all’esecuzione forzata, tramite la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l’abitazione principale del debitore.
Ordinanza|18 giugno 2021| n. 12. I limiti all’esecuzione forzata di comune in dissesto finanziario
Data udienza 16 giugno 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Richiesta di intervento dell’Adunanza plenaria – Rinvio della trattazione in data successiva alla decisione della corte costituzionale – Fattispecie relativa a limiti all’esecuzione forzata di comune in dissesto finanziario
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Adunanza Plenaria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11 di A.P. del 2021, proposto da
Fe. Em. Ab. e Ma. Ma., rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Em. Ab. e Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 26 luglio 2019 n. 10043, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Fe. Em. Ab. e Ma. Ma.;
Considerato che, con ordinanza 21 aprile 2021 n. 3211, la Quinta sezione giurisdizionale ha chiesto a questa Adunanza plenaria di pronunciarsi sulla compatibilità dei principi affermati nella sentenza Cons. Stato, ad. plen. 5 agosto 2020 n. 15 con i principi dettati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in special modo quelli enunciati nella sentenza 24 settembre 2013 n. 43870/04 De Luca c. Italia, dove vengono valutati i limiti alla compressione del diritto al rispetto dei propri beni nonché a quello di accesso ad un tribunale (art. 1 del protocollo 1 e art. 6, par. 1, della Convenzione CEDU);
Considerato che i principi contenuti nella detta sentenza – unitamente a quella coeva, CEDU 24 settembre 2013 n. 43892/04 Pennino c. Italia – sono stati individuati quale ‘norma interposta’ in una diversa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (ordinanza 40/2021), sollevata con riguardo a disciplina diversa ma parimenti concernente limitazioni all’esecuzione forzata, tramite la sospensione di ogni procedura esecutiva immobiliare avente a oggetto l’abitazione principale del debitore;
Considerato che le valutazioni sull’impatto ordinamentale delle citate sentenze CEDU, operate nella detta ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, appaiono in gran parte analoghe a quelle fatte proprie dall’ordinanza n. 3211 del 2021 della Quinta sezione giurisdizionale;
Considerato che l’ordinanza di rimessione n. 40/2021 è stata discussa dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 e che pertanto appare opportuno attendere le valutazioni della stessa Corte per potersi pronunciare compiutamente sulla vicenda;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria),
Rinvia la trattazione ad una udienza da fissarsi da parte del Presidente del Consiglio di Stato in data successiva al deposito della decisione della Corte costituzionale sull’ordinanza di rimessione n. 40/2021.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Franco Frattini, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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