I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato

Consiglio di Stato, Sezione quinta, Sentenza 22 gennaio 2020, n. 531

La massima estrapolata:

I crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’ente.

Sentenza 22 gennaio 2020, n. 531

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3868 del 2019, proposto da
Ka. Me. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ie. Ma. nella qualità di commissario ad acta nominato dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda n. 00132/2019, resa tra le parti, concernente reclamo avverso la deliberazione del commissario ad acta n. 5 del 19 settembre 2018, adottando ogni altro provvedimento in ordine alla corretta esecuzione decreto ingiuntivo n. 570-1/2014 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia e della sentenza del TAR di Catanzaro n. 486/2918;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati An. Ca. e Ma. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Gli esponenti indicati in epigrafe si rivolgevano al Tribunale amministrativo della Calabria per chiedere l’an
nullamento del provvedimento con cui il Segretario generale della Provincia di Vibo Valentia quale Commissario ad acta, incaricato di eseguire la sentenza dello stesso Tribunale amministrativo n. 486/2018, resa in sede di ottemperanza aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, un debito residuo pari ad Euro. 46.361,10, individuandone la competenza alla liquidazione in capo all’organo straordinario sull’assunto che esso fosse sorto prima della dichiarazione di dissesto dell’Ente territoriale emessa il 30 ottobre 2013 dal Commissario straordinario ed estesa al periodo antecedente il 31 dicembre 2012, ed in quanto tale rientrante nella massa passiva.
Tale somma era derivante dal decreto n. 570/2014 con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva ingiunto alla Provincia il pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di Euro. 75.439,02, oltre accessori, in parte poi versata dall’Ente territoriale a titolo di canoni di locazione.
Con la sentenza n. 132 del 23 gennaio 2019 il Tribunale amministrativo rilevava che ai sensi dell’art. 248 d.lgs. 267 del 2000, dalla data della dichiarazione di dissesto – 30 ottobre 2013 – e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente territoriale per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, sorti prima della dichiarazione di dissesto, ciò riguardava anche il giudizio di ottemperanza, qualora esso riguardi una statuizione del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro a tutela del principio della par condicio dei creditori.
Per cui il ricorso era da rigettare.
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 23 aprile 2019 i ricorrenti in primo grado impugnavano la sentenza ed esposti in fatto i presupposti del loro credito con la Provincia di Vibo Valentia e sostenevano in sintesi le loro ragioni diritto, secondo cui i crediti accertati e liquidati successivamente alla dichiarazione di dissesto non rientravano nella competenza dell’organismo straordinario di liquidazione e dovevano essere ritenuti al di fuori della massa passiva.
Concludevano per l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Vibo Valentia e sosteneva la propria carenza di legittimazione, in quanto doveva ritenersi del tutto corretto l’assunto di cui alla sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2019 la causa è passata in decisione.
L’appello è meritevole di favorevole valutazione, sulla scorta dei precedenti della Sezione su controversie della stessa tipologia.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Provincia appellata, poiché da un lato nessun rilievo di questo genere è stato mosso dalla resistente in primo grado e dall’altro il contenuto concreto dell’eccezione consiste in grande parte nel contestare il contenuto delle tesi degli appellanti.
Nel merito le disposizioni del t.u.e.l. prevedono che l’organo straordinario di liquidazione “ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4), e, in modo convergente, che “nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi […] i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 254, comma 3).
L’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004 aggiunge poi che “ai fini dell’applicazione degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo testo unico”.
La sentenza appellata ha ritenuto che il debito portato in esecuzione non rientrasse nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, interpretando le norme suindicate nel senso che si riferiscano ai debiti rilevati contabilmente nell’ambito degli esercizi finanziari precedenti all’anno in cui è stato dichiarato il dissesto e “sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente territoriale per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione sorti prima della dichiarazione di dissesto”.
La sentenza appellata afferma un’interpretazione “contabilistica” della locuzione “fatto od atto di gestione”, implicante l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, allegando che debba essere seguita una lettura sostanzialistica della norma, finalizzata ad includere nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione tutti i debiti riferiti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto.
Ritiene il Collegio che l’appello deve essere condiviso, come si è rilevato in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente di questa Sezione, secondo cui i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell’obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’ente (Cons. Stato, V, 11 ottobre 2016 n. 4183; id., 6 maggio 2015, n. 2263). Ciò nell’essenziale considerazione che l’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento, e pertanto privi dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità .
Con riguardo alla portata innovativa dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004 giova sottolineare che l’ampliamento dell’ambito di competenza dell’organo straordinario di liquidazione concerne solamente “gli atti o fatti di gestione”, tra i quali non è riconducibile l’illecito civile, rilevante nella fattispecie dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, in particolare, il debito risarcitorio ha assunto tali requisiti in esito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia n. 570/2014 notificato il 29 maggio 2014, e dunque successivamente al 31 dicembre 2012, data di dichiarazione dello stato di dissesto dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia.
Per quanto finora esposto di deve giungere all’affermazione che il debito dell’amministrazione provinciale nei confronti degli appellanti era sorto con la definitività del decreto ingiuntivo del Tribunale.
Va poi ritenuta la correttezza di due rilievi mossi nell’appello, l’uno riguardante la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013 n. 154 sul rientro debito del Comune di Roma, fattispecie regolata da disciplina ad hoc e non applicabile ai cosi ordinari come quello in esame; l’altro che il Tribunale amministrativo della Calabria aveva ordinato l’ottemperanza alla Provincia con nomina del commissario ad acta con sentenza n. 486/2018, detta sentenza è passata in giudicato ed incombe al commissario ad acta la sua esecuzione senza il potere di muovere rilievi sul piano giuridico-contabile come quelli avvenuti nel caso di specie, rilievi che semmai potevano essere sollevati con appello in Consiglio di Stato contro la sentenza n. 486/2018, la quale non ha avanzato alcuna obiezione concernente lo stato di dissesto in discussione.
Per tali considerazioni l’appello deve essere accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata ed ordinato al commissario ad acta di procedere alla liquidazione del credito residuo degli appellati.
Le spese di giudizio possono essere compensate, stante le peculiarità del caso ed alcune oscillazioni giurisprudenziali del giudice amministrativo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso introduttivo ed ordina al commissario ad acta di procedere al pagamento del debito residuo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere, Estensore
Angela Rotondano – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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