Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26026.
I contratti ad substantiam non possono essere ripristinati per fatti concludenti
I contratti assoggettati al requisito della forma scritta ad substantiam, una volta cessati, non possono essere ripristinati per fatti concludenti, essendo, invece, ben possibile che essi si rinnovino tacitamente, per una durata predeterminata, in presenza di espressa pattuizione delle parti in tal senso per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito, e ciò anche nel caso in cui una delle parti sia una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella, ad essa connessa, di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica.
Ordinanza|| n. 26026. I contratti ad substantiam non possono essere ripristinati per fatti concludenti
Data udienza 12 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9739-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
(OMISSIS) LTD (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2626/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal consigliere DANILO SESTINI.
I contratti ad substantiam non possono essere ripristinati per fatti concludenti
Rilevato che:
la (OMISSIS) Ltd. (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 25.682,00 Euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, quale ammontare dei premi di tre contratti assicurativi di durata annuale che assumeva essersi automaticamente rinnovati, alla prima scadenza del 31 dicembre 2009, per mancanza di tempestiva disdetta;
la convenuta resistette alla domanda, opponendo il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle societa’ pubbliche in house sancito dal Decreto Legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, articolo 57, comma 7;
con sentenza n. 24/2015, il Tribunale di Vicenza accolse la domanda di (OMISSIS) e condanno’ (OMISSIS) s.p.a. al pagamento dell’importo suindicato, oltre interessi e spese di lite;
(OMISSIS) interpose appello, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 2 luglio 2010, n. 104, articolo 133, comma 1, lettera e), pt. 2, (Codice del processo amministrativo), e lamentando, nel merito, l’erroneo rigetto delle proprie tesi difensive;
con sentenza n. 2626/2018, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado;
per la cassazione di tale sentenza, (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito (OMISSIS) – (OMISSIS), depositando controricorso;
con ordinanza interlocutoria n. 23283/22 del 6.6.2022, questa Sezione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione dedotta col secondo motivo;
con ordinanza n. 5972/2023 del 10.1.2023, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e hanno rimesso alla Sezione semplice per l’esame dei restanti motivi del ricorso (ossia il primo e il terzo);
la trattazione e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
I contratti ad substantiam non possono essere ripristinati per fatti concludenti
Considerato che:
in punto di legittimazione passiva della controricorrente (OMISSIS), va rilevato che, per quanto ritenuto dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5972/2023, si e’ verificata -in corso di causa- una successione a titolo particolare nel diritto controverso; con la conseguenza che il ricorso doveva essere notificato (come avvenuto) alla cedente (OMISSIS) e poteva, inoltre, essere notificato alla cessionaria (OMISSIS) (che e’ stata raggiunta anche direttamente dalla notifica e che, comunque, si e’ costituita in giudizio, in tal modo sanando qualsiasi eventuale nullita’ della notifica): va dunque affermata la legittimazione passiva della (OMISSIS) (oltre che della (OMISSIS)) e la rituale instaurazione del giudizio di legittimita’ anche nei suoi confronti;
col primo motivo, la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 113, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 3, commi 26 e 28, nonche’ del Decreto Legislativo n. 175 del 2018, articolo 16, comma 7 (OMISSIS) e’ societa’ in house providing – Piena applicabilita’ del regime pubblicistico in materia di contratti”;
la ricorrente deduce di essere societa’ in house providing (ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 113, comma 5, lettera c) vigente all’epoca della sua costituzione e, attualmente, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, articolo 16) e che tale natura “vanifica il dato formale della sua distinta personalita’ giuridica e giustifica in toto l’assimilazione della stessa societa’ alle articolazioni organiche degli enti pubblici che al suo capitale partecipano in forma totalitaria”; aggiunge che, in quanto societa’ interamente pubblica in house, e’ soggetta “al Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006, ora Decreto Legislativo n. 50 del 2016) e a tutta la rigorosa disciplina pubblicistica sui contratti di spesa”, da cio’ derivando che, “contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia, (…) il fatto che (OMISSIS) s.p.a. sia una societa’ per azioni non significa assolutamente (e in nessun modo) che la stessa operi sul mercato “come un ordinario soggetto economico”;
col terzo motivo, la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 57, comma 7, – Divieto di rinnovo tacito delle polizze assicurative – Nullita’”;
la (OMISSIS) assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, “il divieto di rinnovo tacito sancito, con la nullita’, dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, comma 7 dell’articolo 57 vale per tutti i tipi di contratti pubblici” e che, “alla scadenza contrattuale del 31/12/2009 non si e’ verificato alcun rinnovo tacito delle tre polizze sottoscritte il 31/12/2008”; afferma, infatti, che “tali contratti sono nulli poiche’ il divieto del rinnovo tacito ha natura imperativa” ed “e’ operante inderogabilmente per la generalita’ dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, lavori, forniture”; piu’ specificamente, afferma che, “sebbene l’articolo 2.15 (rubricato “proroga dell’assicurazione”) di ciascuna delle tre polizze di RC ambientale preveda espressamente il tacito rinnovo del contratto di assicurazione nel caso di mancata disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza stessa, quanto riportato nel menzionato articolo deve essere ritenuto del tutto inefficace”;
i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati;
a prescindere dalla questione della disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle societa’ in house (se quella di diritto pubblico, per “derivazione” dalla natura pubblica delle amministrazioni che partecipano alla societa’, o se quella di diritto privato, correlata alla natura di ente societario, seppur temperata dell’applicazione delle specifiche norme relative alla societa’ in house), i due motivi vanno rigettati sulla base del principio secondo cui, “in materia di contratti della P.A., la stipulazione in forma scritta e’ necessaria a pena di nullita’ e, conseguentemente, deve escludersi la possibilita’ di una rinnovazione tacita “per facta concludentia”.
Quando, tuttavia, la rinnovazione dell’originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola dello stesso contratto per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l’omesso invio della disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, per un verso non elude la necessita’ della forma scritta e, per altro verso, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all’eventuale rinnovazione, di considerare l’opportunita’ di disdire o no, nel termine pattuito, il contratto medesimo” (Cass. n. 9933/2005; conformi: 17646/2002, Cass. n. 13039/1999, Cass. n. 19410/2016; cfr., da ultimo, Cass. n. 9759/2023, con riferimento ai contratti di locazione stipulati dalla P.A);
Sulla base di tale principio -cui il Collegio intende dare continuita’- deve dunque ritenersi che il rinnovo tacito che sia espressamente previsto, per una durata predeterminata, da un contratto scritto per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito e’ sempre possibile anche per contratti in cui sia parte una P.A., non risultando frustrata la necessita’ della forma scritta e quella -ad essa connessa- di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica;
in altri termini, ad essere vietato e’ il ripristino per facta concludentia di un contratto cessato, ma non anche la prosecuzione (per mancata disdetta) di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovo per una durata predeterminata; il che e’ quanto e’ avvenuto nel caso di specie;
al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese lite;
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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