Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6400.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalita’, che informa quello della soccombenza, perche’ comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perche’ ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui e’ incaricato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali

Ordinanza 5 marzo 2019, n. 6400

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23431-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), ROMA CAPITALE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7705/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

RITENUTO

che (OMISSIS) ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata il 18 aprile 2017, che ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 25963 del 2014, e nei confronti del medesimo (OMISSIS) e di Roma Capitale;
che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del (OMISSIS) alla cartella di pagamento emessa per violazioni del codice della strada, e aveva condannato in solido Roma Capitale ed (OMISSIS) alle spese del giudizio;
che il Tribunale ha riformato la pronuncia sulle spese, ritenendo che non sussistesse soccombenza di (OMISSIS) in quanto l’opposizione era stata accolta per vizi procedimentali ascrivibili esclusivamente all’Ente impositore;
che gli intimati Agenzia delle entrate-Riscossione e Roma Capitale non hanno svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza.

CONSIDERATO

che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 97, 615 c.p.c. e contesta l’erronea applicazione del principio di causalita’, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’;
che la doglianza e’ manifestamente fondata;
che, come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalita’, che informa quello della soccombenza, perche’ comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perche’ ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui e’ incaricato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (ex plurimis, Cass. 31/01/2017, n. 2570);
che, pertanto, l’illegittimita’ dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente impositore non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione ne’ di compensazione delle spese, ferma restando la facolta’ dell’agente della riscossione di chiedere di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese, nonche’ la possibilita’, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’articolo 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente (Cass. 13/06/2018, n. 15390; Cass. 06/02/2017, n. 3105);
che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo che provvedera’ nuovamente sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

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