Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 ottobre 2021| n. 27412.
Giudizio equitativo ed il dovere di rendere compiuta motivazione.
L’evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi ad un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l’intelaiatura di legittimità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito allo scioglimento di un rapporto agenziale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte del merito, dopo aver condiviso con il giudice di prime cure i positivi e specifici apprezzamenti sull’operato dell’agente, tratti dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, con un mero, anodino e nudo richiamo all’equità, in netto contrasto con l’accertamento peritale posto a base del giudizio estimativo pronunciato in primo grado, aveva poi ridotto, drasticamente ed immotivatamente, l’ammontare dovuto ex articolo 1751 cod. civ. a titolo d’indennità di scioglimento del contratto, di clientela e meritocratica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 agosto 2019, n. 20921; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105).
Ordinanza|14 ottobre 2021| n. 28075. Giudizio equitativo ed il dovere di rendere compiuta motivazione
Data udienza 14 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Scioglimento di un contratto di agenzia – Evocazione del giudizio equitativo – Giudice – Dovere di rendere compiuta motivazione – Sussiste – Parametri – Criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili – Giudizio finale equitativo – Necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri – Giudizio equitativo ed il dovere di rendere compiuta motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRAIO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17699/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– coontroricorrenter e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2111/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda qui al vaglio puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda avanzata dalla s.r.l. (OMISSIS), la quale esponendo di essere stata agente commerciale della s.r.l. (OMISSIS), aveva chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di differenze provvigionali, delle provvigioni relative al cliente (OMISSIS) s.r.l. di (OMISSIS), alla parte delle provvigioni non versate nel periodo 1995-2000 e 2001-2007, di quanto dovuto per violazione del diritto d’esclusiva, infine, dell’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c., riconobbe all’agente una differenza per provvigioni per complessive Euro 32.741,13, escluse diritto al compenso per i contratti stipulati con il cliente (OMISSIS); dichiarato prescritto il diritto al versamento di provvigioni non versate fino a tutto dicembre 2001, riconobbe per il periodo successivo la somma di Euro 1.985,64; per la violazione d’esclusiva (abbonamenti conclusi dalla (OMISSIS)) riconobbe provvigioni per Euro 1.618,95; escluse violazione d’esclusiva a riguardo dei prodotti distribuiti dagli agenti ex (OMISSIS) e (OMISSIS), per non identicita’ dei prodotti; riconobbe per residuo FIRR la somma di Euro 577,28; riconobbe per residuo indennita’ suppletiva di clientela la somma di Euro 1.183,92; riconobbe per residuo indennita’ ex articolo 1751 c.c., la somma di Euro 117.124,58;
– la Corte d’appello di Milano, investita dall’impugnazione principale della (OMISSIS) e da quella incidentale della (OMISSIS) in liquidazione, rigettati i corrispondenti motivi dell’appello principale e di quello incidentale, confermo’ la decisione di primo quanto alle differenze provvigionali; giudicando sui contrapposti motivi concernenti la violazione dell’esclusiva, riconobbe in favore dell’agente la somma di Euro 22.000,00; ridusse l’indennita’ ex articolo 1751 c.c., e, di conseguenza, ridetermino’ la differenza da corrispondere all’agente in Euro 64.137,15; quanto alle provvigioni relative al cliente (OMISSIS) rigetto’ l’impugnazione incidentale; del pari per le provvigioni pretese in relazione alle note di credito; compenso’, infine, le spese del doppio grado;
ritenuto che la (OMISSIS) in liquidazione ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi e che la (OMISSIS) resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di due motivi e che entrambe le parti hanno depositato memorie;
ritenuto che con il primo motivo la (OMISSIS) denunzia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1748 c.c., assumendo che la Corte territoriale era incorsa in errore di calcolo in ordine al computo di quanto spettante all’agente, per avere la mandante violato nei casi elencati il diritto di esclusiva: il Giudice d’appello, dopo avere ineccepibilmente affermato l'”an”, confondendo il fatturato della (OMISSIS) con le provvigioni della (OMISSIS), aveva commesso “l’errore di applicare l’aliquota retributiva del 20% alle stesse provvigioni di Euro 90.625,46, determinando dunque una “provvigione della provvigione””, cosi’ giungendo alla liquidazione di Euro 22.000,00, invece che di Euro 87.906,70, depurato l’importo di Euro 90.625,46 dello “scarto fisiologico” del 3%;
ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce che la richiesta di riduzione dell’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c., avanzata dalla controparte in appello avrebbe dovuto essere giudicata inammissibile per tardivita’ e, in via subordinata, che il punto di decisione risultava sorretto da motivazione “contraddittoria, essendo palese il contrasto tra il presupposto fattuale e la conseguente conclusione giuridica”, avendo la Corte di Milano richiamato la relazione del ctu, la quale, non aveva fatto altro che valorizzare la sussistenza delle circostanze che sorreggevano l’entita’ della liquidazione di primo grado;
ritenuto che con il terzo motivo (OMISSIS) deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1742, 1748, 1355 c.c., articolo 2 AEC 2002, per avere la decisione d’appello escluso il diritto alle provvigioni relativamente al cliente (OMISSIS) di (OMISSIS), senza tener conto che la mandante aveva dapprima pagato le provvigioni e poi aveva cessato di farlo, senza comunicare all’agente la circostanza che quel cliente fosse da intendersi “direzionale”, cioe’ trattato direttamente dalla casa madre; in ogni caso, andava corrisposta la provvigione indiretta ex articolo 1748 (“La provvigione e’ dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppi di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”);
ritenuto che con il quarto motivo viene allegata violazione e falsa applicazione dell’articolo 1748 c.c. e articolo 183 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 5, assumendosi che dalle note di credito della preponente, emesse nel corso degli anni interessati, era dato trarre che costei si era accordata con il cliente per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, con la conseguenza che all’agente sarebbe spetta una provvigione ridotta per la parte ineseguita; l’accordo doveva, appunto, reputarsi provato dalle note di credito e l’onere della prova della non imputabilita’ al preponente della inesecuzione del contratto era a carico di quest’ultimo; inoltre, solo tardivamente, soggiunge la ricorrente, la preponente, in sede di operazioni peritali, scaduto il termine di cui all’articolo 183 c.p.c., aveva messo a disposizione del ctu inattendibili riepiloghi, riportanti le pretese giustificazioni delle note di credito;
ritenuto che con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione della regola di addebito delle spese secondo la soccombenza, avendo la Corte d’appello compensato per intero le spese di primo e secondo grado, nonostante che davanti al Tribunale la (OMISSIS) fosse risultata pienamente vincitrice e senza tener conto delle spese delle due ctu, di cui una svolta ex articolo 696 bis c.p.c.;
ritenuto che (OMISSIS) con il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che la sentenza aveva errato nel reputare sussistente il diritto di esclusiva per le vendite alle librerie e per la vendita di prodotti analoghi; in particolare:
a) quanto al primo profilo, spiega la ricorrente, che la Corte d’appello, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva affermato che la preponente non aveva contestato la documentazione verificata dal ctu;
b) quanto al secondo, la sentenza di secondo grado aveva affermato che la motivazione di primo grado non resisteva alle critiche mosse dalla (OMISSIS);
entrambe le affermazioni meritavano censura: la (OMISSIS) aveva impugnato, con l’appello principale, quel capo della sentenza, per non avere il Tribunale tenuto conto dell’articolo 1 del contratto d’agenzia, che escludeva dal mandato la promozione della vendita nelle librerie; la (OMISSIS), per quel che concerne la vendita di prodotti affini, non aveva censurato, con l’appello incidentale, la decisione contraria di primo grado, di talche’, il Giudice d’appello era incorso “in extrapetizione, non oggetto di gravame ne’ di contraddittorio”;
ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione dell’articolo 1751 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che non sussistevano i requisiti per riconoscere l’indennita’ meritocratica di cui all’articolo 1751 c.c., non avendo l’agente offerto “gli elementi e i dati contabili necessari al Giudice non solo per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la liquidazione dell’indennita’ codicistica, ma anche per fornire allo stesso un supporto solido per una quantificazione possibilmente verosimile”;
osserva:
1. Il primo motivo del ricorso principale non supera il vaglio d’ammissibilita’, valendo quanto segue:
– la sentenza, sulla scorta della relazione della ctu, afferma essersi verificato un “abbattimento del fatturato (che) ha prodotto una differenza rispetto al precedente di Euro 90.625,46”, cosicche’ applicando la pattuita provvigione del 20% “e considerato un o scarto fisiologico per eventuale insolvenza del cliente, nella misura del 3% appare equo liquidare la somma di Euro 22.000,00 in moneta attuale”;
– di conseguenza, esclusa la ipotizzata violazione di legge e, comunque, anche l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (peraltro non dedotto) – trattandosi di fatto preso in esame, il vizio rappresentato ha natura revocatoria e, come tale, non censurabile in questa sede.
2. Per il secondo motivo del ricorso principale e l’omonimo del ricorso incidentale, pur se diretti a ottenere risultato specularmente opposto, vale quanto segue.
La sentenza, quanto alla liquidazione dell’indennita’ di cui all’articolo 1751 c.c., a riguardo della quale il Tribunale aveva liquidato in favore dell’agente una differenza ammontante a Euro 117.124,58, fermo restando la spettanza del piu’ favorevole regime (rispetto all’AEC) di cui alla predetta norma, tuttavia ha rideterminato la differenza (a titolo d’indennita’ di scioglimento del contratto, di clientela e meritocratica), rispetto a quanto gia’ riconosciuto dalla preponente (Euro 147.812,56), affermando che “alla luce degli elementi di fatto valorizzati dal ctu (…)” era “equo ed adeguato” riconoscere in favore dell’agente la minore differenza di Euro 64.137,15.
Il Tribunale, statuendo sul medesimo punto, premettendo che il ctu aveva “accertato che sulla scorta della durata ventennale del rapporto di agenzia fra le parti, tenuto conto anche del considerevole numero dei clienti apportati dall’agente al preponente e considerato, altresi’, il fatturo derivante dai clienti (OMISSIS) negli ultimi 8 anni (aveva ritenuto) applicabile il disposto di cui all’articolo 1751 c.c., in quanto piu’ favorevole all’agente rispetto al dettato di cui all’AEC applicabile” e, in base alla richiamata norma aveva determinato una differenza indennitaria ammontante a Euro 117.124,58.
2.i. Il secondo motivo del ricorso principale e’ fondato.
La Corte d’appello, dopo aver condiviso col Tribunale i positivi e specifici apprezzamenti sull’operato dell’agente, tratti dalla relazione del ctu, con un mero e anodino richiamo all’equita’, ne riduce drasticamente e immotivatamente l’ammontare.
L’evocazione in se’ del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si e’ orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.
In altri termini, libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l’intelaiatura di legittimita’.
Nel caso in esame la Corte d’appello, per contro, si limita a un anodino e nudo richiamo all’equita’, che si pone, peraltro, in aperto contrasto con l’accertamento peritale posto a base del giudizio estimativo del Tribunale.
La giustificazione motivazionale e’ di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma gia’ S.U. n. 22232/2016).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilita’ al caso concreto preso in esame, di talche’ appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioe’ un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha gia’ avuto modo questa Corte di piu’ volte chiarire, la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che e’ pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Alla luce dei richiamati principi, sul punto, la sentenza della Corte di Milano deve essere dichiarata nulla, poiche’ sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si e’ illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilita’ del percorso argomentativo, che non puo’ ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020).
Appare necessario enunciare il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovra’ attenersi al riguardo:
“L’evocazione in se’ del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si e’ orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l’intelaiatura di legittimita’”.
2.2. L’accoglimento del motivo assorbe il profilo di censura con il quale la (OMISSIS) assume che la preponente aveva introdotto tema nuovo di discussione.
2.3. Per converso lo speculare motivo incidentale e’ infondato, stante che l’attribuzione dell’indennita’ meritocratica non e’ frutto di arbitrarieta’ ma scaturisce dalle emergenze di causa illustrate dal ctu.
3. Il terzo motivo principale non supera il vaglio d’ammissibilita’, essendo diretto a un improprio riesame di merito, al quale rimanda chiaramente.
La dedotta violazione di norme sostanziali, piuttosto palesemente, la critica, qui risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’articolo 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per cio’ stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
4. Il quarto motivo del ricorso principale e’ infondato.
Le note di credito, le quali possono essere scaturite da una pluralita’ di ragioni, non sono necessariamente dimostrative della volonta’ della preponente e del terzo di non dare esecuzione al contratto; per contro, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che le parti si erano accordate per non dare esecuzione al contratto tutte le volte in cui risultava essere stata emessa nota di credito. Ne’, essa puo’ pretendere di assolvere a un tale onere perorando una indagine esplorativa ad ampio raggio;
5. il primo motivo del ricorso incidentale e’ fondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo (diritto di esclusiva per le vendite alle librerie), la (OMISSIS), al contrario di quel che riporta la sentenza, aveva contestato la debenza di provvigioni sulla base del contratto d’agenzia, avendo impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale erano state riconosciute le provvigioni per le predette vendite, in asserito contrasto con l’articolo 1 del contratto d’agenzia.
Quanto al secondo (contratti di vendita di prodotti affini, ma con diverso marchio, distribuiti dagli agenti ex (OMISSIS) e (OMISSIS)), la (OMISSIS) non risulta che abbia specificamente impugnato sul punto la sentenza del Tribunale, che le aveva negato l’indennita’ per violazione dell’esclusiva.
6. Il quinto motivo resta assorbito dal parziale accoglimento dei due ricorsi.
7. Il Giudice del rinvio regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo, assorbito il quinto e rigetta gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano, altra Sezione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply