Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3542.
La massima estrapolata:
Il giudizio di opposizione all’esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità.
Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3542
Data udienza 17 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2316/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano 29 maggio 2017 n. 2316, con la quale, rigettando il gravame proposto dalla stessa societa’, venne confermata la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta ex articolo 615 c.p.c., dalla societa’ (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.n.c.
La societa’ (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato come nessun effetto possa avere sul presente giudizio di legittimita’ la circostanza del sopravvenuto fallimento della societa’ ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza 10 ottobre 2018. Al giudizio di legittimita’ infatti, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non s’applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 01).
2. E’ superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla societa’ ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardivita’.
La sentenza d’appello e’ stata infatti depositata il 29 maggio 2017. Il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., e’ scaduto dunque il 29 novembre 2017. Al presente giudizio, infatti, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all’esecuzione, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidita’ (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01).
Il ricorso per cassazione, invece, e’ stato notificato a mezzo PEC il 22 dicembre 2017, e dunque tardivamente.
2. Le spese.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
L’inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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