Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 4 aprile 2019, n. 14912.

La massima estrapolata:

Si verte nell’ipotesi del furto consumato e non in quella del furto tentato nel caso relativo al furto di cavi elettrici in rame in cui l’attività predatoria sia stata costantemente monitorata a distanza dalle forze di polizia tramite controllo con sistema satellitare GPS sul veicolo utilizzato dai ladri e tramite posto di blocco nel punto in cui il veicolo era atteso. Tale controllo a distanza non preclude infatti né il compimento né la consumazione dell’azione furtiva, determinando di conseguenza il passaggio delle cose sottratte sotto il dominio esclusivo dei correi, condizione quest’ultima sufficiente ad integrare la consumazione del reato di furto.

Sentenza 4 aprile 2019, n. 14912

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. EPIDENDIO TOMASO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, con separati atti di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila di conferma della decisione del Tribunale di Avezzano che li aveva riconosciuti colpevoli, in concorso con altri due imputati, di una ipotesi di furto in appartamento pluriaggravato e per altra ipotesi di furto pluriaggravato di cavi elettrici in rame e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle circostanze aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 Euro di multa ciascuno.
2. I ricorrenti, con distinti ricorsi dall’identico contenuto, lamentano difetto di motivazione in relazione all’accertamento dei reati contestati, assumendo che l’azione era stata costantemente monitorata dalle forze dell’ordine sia attraverso l’impiego di un sistema satellitare GPS sul veicolo utilizzato per l’attivita’ predatoria, sia mediante la predisposizione di uomini e mezzi nei pressi del casello autostradale di (OMISSIS) ove l’equipaggio dei correi era atteso. Assumono pertanto che non vi era stato autonoma signoria dei ricorrenti sui beni sottratti e che le condotte si erano arrestate allo stadio del tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici, in fatto e privi di confronto con la motivazione del giudice di appello la quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilita’ dei prevenuti a fronte di censure che assumono il difetto motivazionale con argomentazioni che non si confrontano con il logico incedere argomentativo della sentenza impugnata la quale ha riconosciuto la ricorrenza del furto consumato in ragione del fatto che il monitoraggio della PG era stato condotto a distanza con sistema GPS che, sebbene consenta di localizzare puntualmente il mezzo intercettato, al contempo non preclude ne’ il compimento ne’ la consumazione dell’azione furtiva da parte dei correi. Pertanto del tutto correttamente il giudice distrettuale ha concluso che i ricorrenti avevano maturato, sebbene temporaneamente, la piena signoria autonoma sulla refurtiva sottratta, tenuto conto che la via di fuga di ciascun correo poteva assumere una non preventivabile destinazione una volta abbandonata l’autovettura intercettata.
4. Invero sul punto appare costante l’insegnamento del S.C. secondo cui per la consumazione del reato di furto e’ sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell’agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione (sez. 4, 7.4.2005, Volpi e altro, Rv.232092) e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta del prevenuto e il successivo intervento delle forze dell’ordine avvenga sotto il costante monitoraggio di quest’ultime non essendo all’uopo sufficiente una osservazione a distanza dell’azione furtiva, seguito dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto “studio” a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclusivo della res ai danni della persona offesa (sez. 5, 11.4.2016, Ouerghi, Rv. 267266). D’altro canto proprio con riferimento al furto di automezzo protetto da un sistema di antifurto GPS, pertanto sottoposto a una costante localizzazione da parte del proprietario il giudice di legittimita’ ha escluso che, in caso di sottrazione, il fatto possa essere qualificato come tentativo di furto, atteso che tale strumentazione satellitare non e’ in grado di impedire la sottrazione e il contestuale illecito impossessamento del bene, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (sez. 5, 20.1.2014, Titiriello, Rv.259536; 21.9.2016, Latri, Rv.268471). Parimenti deve ritenersi che anche in ipotesi del sistema di rilevamento GPS utilizzato a fini investigativi, allo scopo di localizzare il mezzo utilizzato dai malviventi per recarsi sul luogo del delitto ovvero per spostarsi in altra direzione, non ricorre un costante monitoraggio dell’azione furtiva che consenta alle forze dell’ordine di intervenire in qualsiasi momento per prevenire il reato o neutralizzare nella immediatezza la condotta illecita, ma un controllo a distanza che non impedisce il perfezionamento del reato mediante l’impossessamento della refurtiva da parte del reo.
4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *