Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28961.
La massima estrapolata:
In caso di fallimento del conduttore di immobile, quando il curatore esercita la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, ai sensi dell’art. 80, comma 3, l.fall., al locatore spetta un equo indennizzo, il cui importo non è disponibile da parte dell’autonomia dei privati, dovendo essere sempre determinato discrezionalmente dal giudice del merito con valutazione che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Sentenza 8 novembre 2019, n. 28961
Data udienza 20 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18840/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Spa in Liquidazione, in persona dei curatori fallimentari (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il 19/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal Consigliere Dr. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del primo e del terzo motivo, assorbimento del resto;
udito l’avvocato (OMISSIS) per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.p.a. (OMISSIS) ha concesso in locazione alla s.p.a. (OMISSIS), all’epoca in amministrazione straordinaria, un immobile sito in Milano, per la durata minima di sei anni e due mesi.
Successivamente, la procedura di amministrazione straordinaria della (OMISSIS) e’ stata convertita in procedura fallimentare. I curatori hanno comunicato il recesso dal contratto di locazione e, in ulteriore prosieguo di tempo, hanno provveduto a riconsegnare i locali.
2.- Ne frattempo, (OMISSIS) ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per una serie di voci attinenti al rapporto in questione, per crediti tutti posteriori all’avvio dell’A.S., come principalmente relative a canoni di locazione e a costi di ripristino dell’immobile locato.
Il giudice delegato ha ammesso solo parzialmente il credito che veniva preteso.
(OMISSIS) ha proposto opposizione, ex L. Fall., articolo 98 ss., avanti al Tribunale di Reggio Emilia.
Che la ha accolta parzialmente, con decreto depositato in data 19 giugno 2014.
3.- In particolare, il Tribunale ha ritenuto dovuti i canoni di locazione fino al momento (non di esercizio del recesso, ma) in cui e’ avvenuta la riconsegna dell’immobile, stimando tale circostanza compiutasi nel momento in cui i curatori hanno attivato (nel gennaio 2013) la procedura di offerta per intimazione ex articolo 1216 c.c., comma 2.
Ha poi ritenuto che tutte le voci, di cui la s.p.a. (OMISSIS) aveva lamentato il mancato riconoscimento, rientravano nell’ambito del riconosciuto indennizzo.
Ha altresi’ ritenuto la congruita’ dell’indennizzo concretamente fissato ex L. Fall., articolo 80, pure rilevando, al riguardo, che le “contestazioni dell’opponente rimangono ancorate alle previsioni contrattuali che in questa sede non possono essere fatte valere”.
4.- Avverso il decreto del Tribunale reggiano la s.p.a. (OMISSIS) ha presentato ricorso, articolando quattro motivi di cassazione.
Ha resistito, con controricorso, il fallimento della S.p.a. (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.- Con il primo motivo, il ricorrente denunzia “violazione degli articoli 1571, 1587 e 1216 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. L’effettiva consegna dell’immobile – puntualizza il ricorrente – e’ avvenuta, secondo quanto pacifico in causa, solo il 21 febbraio 2013: sicche’ l’ammissione in prededuzione del credito per canoni avrebbe dovuto estendersi sino a tale data. Per contro, il Tribunale “ha fermato l’ammissione al 31 dicembre 2012.
6.- Il motivo non merita di essere accolto.
In effetti, il motivo svolto dal ricorrente non viene a confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi ad assumere che, per essere tale, la consegna deve consistere nell'”effettiva immissione nell’immobile”.
Di contro, il Tribunale reggiano ha basato il proprio convincimento sulla ravvisata esistenza della mora credendi in capo all’attuale ricorrente: ripercorrendo, in specie, le piu’ azioni compiute dai curatori fallimentari allo scopo di addivenire appunto alla detta consegna; il “rifiuto” del ricorrente di “riprendere in consegna i locali”; sino all’attivazione, sempre da parte dei curatori, del “procedimento ex articolo 1216 c.c., comma 1 e articolo 75 disp. att. c.c., comma 1”.
In particolare, non risulta contestato dal ricorrente che i curatori fallimentari abbiano posto concretamente in essere un’offerta formale ai sensi dell’articolo 1216 c.c., comma 1; ne’ che una simile offerta equivalga a consegna.
7.- Il secondo motivo lamenta “violazione della L. Fall., articolo 80, nonche’ degli articoli 1571 e 1587, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”. Il motivo concerne i canoni maturati nel periodo in cui il contratto di locazione ha avuto esecuzione.
Secondo la prospettiva del ricorrente, le parti avevano stabilito un determinato canone annuale: “la (OMISSIS) tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze della (OMISSIS) e di favorire la sua attivita’ di ripresa, si dichiarava disponibile a sospendere in via temporanea il pagamento di una parte del canone pattuito”. Sennonche’, la ” (OMISSIS) ha concesso tale agevolazione “condizionatamente e unicamente” per il caso in cui il contratto di
locazione abbia durata per almeno sei anni e due mesi”.
8.- Il motivo non e’ ammissibile.
Da un lato, esso risulta difettare del necessario requisito dell’autosufficienza (articolo 366 c.p.c.), posto che viene a trascrivere solo degli stralci delle pattuizioni che assume essere intercorse tra le parti. Dall’altro, il motivo induce una questione di lettura e interpretazione dei patti medesimi, che e’ attivita’ riservata al giudice del merito (cfr., da ultimo, la pronuncia di Cass., 26 luglio 2019, n. 20274).
9.- Il terzo motivo di ricorso ha contenuto complesso e non del tutto lineare (con percorso che muove dalla p. 17, per terminare con le prime due righe di p. 24). Nella sostanza il ricorrente muove quattro distinte censure al provvedimento impugnato.
9.1.- La prima (p. 17 s., suo let. a.) assume “violazione dell’articolo 80 e dell’articolo 1590 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il ricorrente richiama in modo particolare, al riguardo, anche la regola contrattuale relativa all’obbligo del conduttore di ripristinare, per il caso di cessazione del contratto, lo stato quo antea dell’immobile locato. E pure riporta nel dettaglio i lavori di ripristino stabiliti dalla regola pattizia.
9.2.- La seconda censura (p. 18 ss. sub lettera b. e c.) fa riferimento alla violazione sempre della L. Fall., articolo 80 e articolo 1590 c.c., per richiamare le pattuizioni intercorse tra le parti circa la facolta’ del locatore di preferire il conseguimento di una data somma, in luogo dell’effettivo ripristino dello stato delle cose, con connessa dichiarazione del conduttore di ritenere “congrua ed equa” la detta somma.
9.3.- La terza censura (p. 20 ss., sub un’ulteriore lettera c.) assume violazione della L. Fall., articolo 80, per sostenere che il Tribunale reggiano ha fatto un'”applicazione distorta e impropria” della L. Fall., articolo 80, per l'”estrema irrisorieta’ ed esiguita’ dell’indennizzo determinato”: “nonostante gli enormi sforzi profusi” – si sottolinea – “l’immobile e’ a tutt’oggi sfitto e vuoto”.
9.4.- La quarta censura (p. 23 s., sub lettera d.) segnala “violazione dell’articolo 1243 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”: il Tribunale “non ha deciso la domanda avanzata dalla (OMISSIS) volta a ottenere la compensazione tra i crediti dalla stessa maturati e la cauzione … versata dalla (OMISSIS) in amministrazione straordinaria”.
10.- In relazione alla prima censura (n. 9.1.), si deve rilevare che, secondo quanto dispone la norma dell’articolo 1590 c.c., il locatore ha diritto di ricevere, in sede di restituzione, la cosa “nello stato medesimo” in cui la ha data, “salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformita’ al contratto”.
Pure e’ da riscontrare, in proposito, che l’indennizzo stabilito dalla norma della L. Fall., articolo 80, comma 3, non risulta concernere, in se’, questo profilo del rapporto contrattuale. Secondo quanto emerge direttamente dalla lettera di questa norma, in effetti, si tratta di indennizzo non onnicomprensivo, bensi’ collegato all'”anticipato recesso” effettuato dal curatore: inteso, come tale, a dare riscontro e riparo alla minore durata del rapporto rispetto alle previsioni stabilite nel contesto del programma contrattuale (cfr. Cass., 11 novembre 1994, n. 9423).
Non puo’ per contro darsi ingresso alle previsioni contrattuali relative alla preventiva individuazione e definizione delle opere di ripristino, ne’ a quelle intese a sostituire la concreta effettuazione delle opere medesime con una prefissata somma di danaro, come pure pretenderebbe il ricorrente (cfr. rispettivamente nella seconda parte del n. 9.1. e il n. 9.2.). Secondo quanto correttamente rilevato dal giudice del merito, la normativa disposta dalla L. Fall., articolo 80, non e’ disponibile da parte dell’autonomia dei privati.
Segue al complesso di queste osservazioni che va accolta la prima censura’ svolta dal ricorrente, nel limite, peraltro, direttamente fissato dalla norma dell’articolo 1590 c.c., senza alcuna “correzione” di tratto negoziale.
11.- Non puo’ essere accolta la censura sulla misura dell’indennizzo liquidato dal giudice delegato, di cui al n. 9.3.
Per sua propria natura, la determinazione dell'”equo indennizzo” previsto dalla norma rientra nella discrezionalita’ del giudice del merito, che, come tale, non e’ sindacabile dal giudice di legittimita’. D’altro canto, la liquidazione compiuta dal Tribunale reggiano rispetta senz’altro il limite della plausibilita’, posto che non manca di rapportare la misura dell’indennizzo dovuto a quella dei canoni pattuiti.
12.- Va accolta la’ censura del ricorrente che e’ stata riferita nel precedente n. 9.4.
Per quanto espressi in termini non proprio precisi, i contenuti del motivo vengono nella sostanza a lamentare il vizio di omessa pronuncia, in relazione alla compensazione rilevata dal ricorrente tra il proprio credito ammesso e l’obbligo di restituzione della cauzione a suo tempo percepita dalla societa’ poi fallita.
In effetti, il Tribunale reggiano – dopo avere riscontrato, tra le richieste svolte dall’opponente, quella di “dedurre in compensazione dei crediti … la cauzione versata” – ha poi trascurato di esaminarne i relativi profili.
13.- Il quarto motivo di ricorso (per errore da questo indicato come motivo n. 6) assume violazione della normativa di legge sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ad avviso del ricorrente, la decisione di condannare il ricorrente al pagamento di tali spese e’ “inaccettabile e illegittima”: il fallimento ha proposto un’eccezione di inammissibilita’ dell’opposizione, che e’ stata rigettata implicitamente dal Tribunale; dunque, nella specie e’ il fallimento, non la s.p.a. (OMISSIS), a risultare “in prevalenza soccombente”.
14.- Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento delle censure innanzi indicate, posto che il giudice del merito dovra’ provvedere a nuova liquidazione delle spese.
15.- In conclusione; vanno accolte le censure contenute nella lettera a del terzo motivo, limitatamente all’applicazione della norma dell’articolo 1590 c.c. (cfr. nn. 9.1. e 10) e nella lettera d del terzo motivo (cfr. nn. 9.4. e 12), assorbito il quarto, mentre vanno respinte tutte le altre censure.
Di conseguenza, in relazione agli indicati aspetti va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata, per i medesimi profili, al Tribunale di Reggio Emilia che, in diversa composizione, si occupera’ pure di provvedere alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso in relazione alla lettera a), nei limiti indicati in motivazione, e alla lettera c), respinge la restante parte del terzo motivo, nonche’ il primo e il secondo, assorbito il quarto motivo di ricorso. Cassa, in relazione agli enunciati profili, il decreto impugnato e, quanto ai medesimi, rinvia la controversia al Tribunale di Reggio Emilia che, in diversa composizione, si occupera’ pure di provvedere alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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